La polizia o il pubblico ministero forniscono alla vittima, immediatamente e ai sensi dell’articolo 3-7 del codice di procedura penale, le seguenti informazioni in una lingua da questa conosciuta:
Anche il servizio di accoglienza e di informazione giuridica, il servizio di sostegno alle vittime del SCAS (Servizio centrale di assistenza sociale) e il ministero della Giustizia offrono aiuto e consulenza.
Oltre a beneficiare dei diritti suindicati, la vittima straniera (cittadino dell’UE e di paesi terzi) viene informata delle modalità per esercitare i propri diritti quando risiede in un altro Stato membro dell’UE, ovvero del suo diritto di sporgere denuncia alle autorità di polizia del Lussemburgo.
In particolare la vittima ha diritto di:
La vittima o parte civile che non parli o non capisca la lingua del procedimento ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete in una lingua che comprende e alla traduzione gratuita di tutti i documenti che saranno comunicati o notificati o ai quali ha diritto di accedere.
Se la vittima non comprende la lingua del procedimento ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete. La vittima che presenti disturbi della parola o dell’udito viene assistita da un interprete in lingua dei segni o da qualsiasi persona qualificata che conosca un linguaggio, un metodo o un dispositivo tale da poter comunicare con la vittima.
La vittima minorenne ha diritto di essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta.
La vittima ha diritto a essere assistita da vari servizi di sostegno alle vittime. L’assistenza viene fornita dallo Stato tramite il servizio centrale di assistenza della procura generale che accoglie la vittima offrendole un’assistenza gratuita in ambito sociale, psicologico e legale. In caso di donne o bambini vittime di violenza, soggetti vulnerabili, ecc., esistono anche ONG che propongono sostegno alle vittime.
La polizia ha il dovere di informare la vittima dei suoi diritti e di garantire la funzione di intermediario nei confronti delle associazioni di sostegno alle vittime. Essa è tenuta a consegnare sistematicamente un dépliant dal titolo “Informations et aide aux victimes” (Informazione e sostegno alle vittime - http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponibile in lussemburghese, francese, tedesco, inglese e portoghese, oltre a una scheda informativa intitolata “Infodroit” (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).
La privacy della vittima è tutelata dalla Costituzione lussemburghese. L’articolo 11 (3) sancisce che “Lo Stato garantisce la tutela della privacy, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge”.
La polizia e la giustizia hanno l’obbligo di offrire protezione alla vittima in caso di minacce o di azioni di vendetta da parte, tra l’altro, dell’autore dei fatti. La protezione deve poter essere garantita sin dall’inizio dell’indagine e per tutta la durata della stessa. La vittima ha inoltre diritto a essere protetta contro ogni intrusione nella sua vita privata e sempre direttamente dopo i fatti.
Il servizio di sostegno alle vittime è rivolto a tutte le vittime (bambini, adolescenti e adulti) che a seguito di un reato abbiano subito un attentato alla propria integrità psichica e/o fisica. Il personale offre assistenza psicologica e psicoterapeutica e informa le vittime sui loro diritti e può assisterle durante il processo giudiziario. Il servizio propone altresì un gruppo terapeutico per le vittime delle violenze coniugali. Il servizio offre inoltre assistenza a tutti coloro che, per via dei loro rapporti con la vittima, abbiano dovuto condividere con essa le proprie sofferenze o ai testimoni di reati. Per accedere al servizio di sostegno alle vittime, queste persone non devono aver necessariamente sporto denuncia.
La detenzione preventiva dell’accusato:
È la Police Grand-Ducale (polizia del granducato di Lussemburgo) a garantire la protezione della vittima.
Al momento di decidere un’eventuale detenzione preventiva dell’autore del reato, vengono presi in considerazione vari elementi.
In applicazione dell’articolo 48-1 del codice di procedura penale, le vittime minorenni beneficiano delle seguenti protezioni:
Le vittime della tratta degli esseri umani o di violenze coniugali beneficiano, in determinate condizioni, di una particolare protezione.
Una vittima minorenne beneficia di alcuni diritti aggiuntivi:
Se un Suo familiare è deceduto a causa del reato e se ritiene di essere parte lesa, Lei ha diritto a sporgere denuncia costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.
In tal caso Lei ha diritto in particolare a:
Il terzo interessato dal reato commesso su un proprio familiare ha il diritto di:
La mediazione in materia penale è un’alternativa all’azione penale che di norma permette di risolvere una controversia senza l’intervento dei tribunali. La mediazione tra l’autore del reato e la vittima è possibile solo prima che venga avviato il procedimento penale. Il procuratore dello Stato può decidere di ricorrere a una mediazione se ritiene che questo provvedimento sia tale da garantire la riparazione del danno causato o da porre fine al disordine derivante dal reato o da contribuire alla riqualificazione dell’autore del reato. L’istituto della mediazione è escluso se l’autore del reato è una persona con cui la vittima convive. Quest’alternativa necessita del consenso dell’autore del reato e della vittima.
Nel codice di procedura penale su Legilux.
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penaleLa versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La vittima di un reato può sporgere denuncia:
Benché chiunque possa denunciare un reato, se la vittima intende partecipare al procedimento in quanto parte civile, deve presentare denuncia personalmente o tramite il proprio avvocato.
La vittima può inoltre citare l’autore del reato direttamente dinanzi al tribunale di polizia o a una sezione correzionale del tribunale circondariale.
La denuncia deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Lussemburgo, ovvero lussemburghese, francese o tedesco. La vittima che non parli nessuna di queste tre lingue ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete. La denuncia deve essere presentata preferibilmente per iscritto, senza dover rispettare una forma particolare, e deve indicare:
Il termine entro cui la vittima deve presentare denuncia dipende soprattutto dal termine di prescrizione del reato. Detto termine è compreso tra uno e dieci anni.
La vittima ha diritto di:
Quando la denuncia viene presentata al procuratore dello Stato, questi informa la vittima del seguito della causa entro 18 mesi dalla ricezione della denuncia o della segnalazione, anche in caso di archiviazione e della relativa motivazione.
Per garantire l’accesso alla giustizia, se la vittima non dispone di risorse sufficienti, soprattutto in considerazione del reddito minimo garantito, essa ha diritto al beneficio totale del patrocinio a spese dello Stato per la tutela dei propri interessi. Questo patrocinio è garantito dal consiglio dell’ordine degli avvocati se la vittima ne fa richiesta e se :
Per determinare le risorse finanziarie vengono presi in considerazione il reddito lordo totale e il patrimonio, nonché i redditi delle persone con cui la persona che ne fa richiesta vive in comunione domestica. La vittima può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non solo in virtù di ridotte risorse finanziarie, ma anche in caso di seri motivi legati alla propria situazione sociale, familiare o materiale.
La domanda per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite un questionario disponibile presso il Servizio centrale di assistenza sociale (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) firmato dalla persona che ne fa richiesta e destinato al bâtonnier (presidente) dell’ordine degli avvocati territorialmente competente (Diekirch o Lussemburgo).
Il questionario da compilare contiene in particolare i seguenti dati:
La vittima può inoltre indicare il nome del o degli avvocati di cui intende avvalersi nell’ambito del gratuito patrocinio o eventualmente quello dell’avvocato da cui è già assistita.
La vittima dovrà allegare, su richiesta, i seguenti documenti:
Una volta verificata l’insufficienza delle risorse, la decisione di ammissione o di non ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene comunicata dal presidente o dal membro del consiglio dell’ordine da questi appositamente delegato a mezzo lettera semplice, in caso di ammissione, o a mezzo raccomandata, in caso di non ammissione. Questi nomina l’avvocato scelto liberamente dalla vittima o, in assenza di scelta o quando il presidente ritiene tale scelta inadeguata, un avvocato d’ufficio.
I notai e gli ufficiali giudiziari sono nominati d’ufficio dal giudice investito della causa nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Se il gratuito patrocinio è concesso in corso d’istanza, le spese sostenute dalla vittima sono rimborsate.
Spese non coperte
Se la vittima beneficia del patrocinio a spese dello Stato ed è condannata alle spese, queste sono a carico dello Stato.
In materia penale, il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese e le sanzioni pronunciate a carico dei condannati.
Quando una denuncia viene archiviata prima ancora che il giudice sia adito, l’avviso precisa le condizioni in cui la vittima può proporre un’azione giudiziaria tramite citazione diretta oppure tramite denuncia con costituzione di parte civile.
Se le pene previste dalla legge per i fatti compiuti sono criminali o correzionali, l’avviso indica che la vittima può rivolgersi al procuratore generale dello Stato che ha il diritto di ingiungere al procuratore dello Stato di promuovere un’azione giudiziaria.
Se la camera di consiglio decide di non sottoporre la causa penale dinanzi a un tribunale che si pronuncerebbe a favore della colpevolezza del presunto autore del reato, la vittima può fare appello dinanzi alla camera di consiglio della Corte d’appello. La vittima ha quindi il diritto di presentare domande e commenti alla camera in questione.
Se la camera di consiglio decide di non portare avanti la causa per motivi di fatto e non di diritto, la vittima può sempre adire un tribunale civile per ottenere il risarcimento del danno subito.
Come durante le indagini/l’istruttoria, la vittima può prendere parte al procedimento senza disporre di uno statuto speciale oppure in quanto parte civile.
La vittima può assistere sia alle udienze pubbliche sia a quelle non pubbliche, ma solo se convocata in quanto testimone. Può inoltre essere convocata come testimone all’udienza dibattimentale. In tal caso, essa riceve una convocazione scritta del procuratore dello Stato e deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell’avvocato della controparte. Durante il processo la vittima è seduta in fondo all’aula per evitare un contatto diretto con gli accusati.
La parte civile riceve una convocazione scritta per l’udienza dibattimentale. Essa ha inoltre il diritto di assistere alle udienze pubbliche e non pubbliche e deve essere presente per esporre le sue domande. Di norma interviene dopo l’audizione dei testimoni. Può inoltre far difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e testimoniare sui fatti.
Il suo ruolo ufficiale nel sistema giudiziario è quello di vittima senza statuto speciale. La vittima ha diritto a costituirsi parte civile.
In particolare la vittima ha diritto a:
La parte civile ha inoltre il diritto di:
Un testimone può assistere alle udienze e rivelare sotto giuramento al giudice tutto ciò che sa sui fatti. Il testimone deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell’avvocato della controparte.
La parte civile può difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e può testimoniare sui fatti; l’avvocato della parte civile può interrogare i periti e i testimoni della difesa.
In linea di principio, ogni elemento di prova è ammesso a condizione che sia riconosciuto dalla ragione e dall’esperienza come mezzo che può determinare il convincimento del giudice. Possono essere presentate delle prove, ma solo se questi elementi sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio tra le parti.
Saranno comunicate alla vittima le seguenti informazioni:
Quando viene presentata una denuncia alla polizia, il denunciante ne riceve gratuitamente una copia nell’immediato o entro un mese dalla denuncia. Egli può inoltre richiedere degli atti processuali specifici al giudice che si occupa della causa.
Se si costituisce parte civile, il denunciante ha diritto ad accedere al fascicolo, all’ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell’accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un’assistenza legale.
Quando il procedimento è completo, il giudice istruttore comunica il fascicolo al procuratore dello Stato. La parte civile ha diritto di consultare il fascicolo almeno otto giorni lavorativi prima che la causa venga esaminata dalla camera di consiglio.
La parte civile o una persona che dimostri un legittimo interesse personale ha diritto a ricevere, entro un tempo ragionevole prima della data fissata per l’udienza, una copia del fascicolo, ad eccezione dei documenti e degli atti oggetto di sequestro. Per farlo deve presentare domanda al procuratore dello Stato.
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Ogni sentenza definitiva acquista, con la sua pronuncia, autorità di cosa giudicata. Essa è considerata rappresentare la verità finché non viene annullata dall’esperimento di un mezzo di impugnazione previsto dalla legge. In genere il giudice si pronuncia nella stessa sentenza sia sull’azione penale che sull’azione civile.
In virtù del diritto all’equo processo, l’autorità di cosa giudicata si applica soltanto nei confronti delle parti del processo penale e degli elementi della decisione rispetto ai quali queste parti abbiano potuto far valere i propri mezzi di difesa. La parte offesa può proporre un’impugnazione costituendosi parte civile solo se è stata parte processuale.
In quanto tale, essa ha la possibilità di ricorrere in appello ma solo sui propri interessi civili e se ha interesse ad agire, ovvero se il tribunale ha respinto la sua domanda di risarcimento o se ritiene insufficiente l’importo che le è stato concesso.
La parte offesa non può quindi impugnare una decisione solo perché non concorda con la pena inflitta o perché è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento. Solo il procuratore dello Stato può proporre un’impugnazione in materia penale.
La parte offesa dovrà farsi consigliare dal proprio avvocato per stabilire se sia ragionevole ricorrere in appello. Se sì, l’appello dovrà essere proposto alla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza entro un termine di 40 giorni.
Una volta che la decisione è stata pronunciata, è possibile ottenerne una copia.
È inoltre possibile impugnare la decisione, ma solo se si era parte al processo come parte civile e limitatamente ai propri interessi civili (cfr. sub. 1).
Qualora sia previsa una liberazione condizionale, è possibile informare della propria opposizione il procuratore generale dello Stato incaricato dell’esecuzione della pena.
È sempre possibile farsi rappresentare da un avvocato.
La parte civile ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per ogni questione relativa all’esecuzione della decisione.
La vittima di un reato intenzionale che abbia subito lesioni personali può, in determinate condizioni, presentare al ministero della Giustizia una domanda di risarcimento a carico dello Stato, qualora non possa essere risarcita dall’autore del reato.
La polizia e la giustizia hanno l’obbligo di offrire protezione alla vittima. Qualsiasi decisione riguardante la liberazione condizionale del condannato può essere subordinata a modalità e condizioni particolari che fanno riferimento in particolare alla protezione della società e della vittima.
Su richiesta, la vittima ha diritto a ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull’azione penale.
Per quanto riguarda la pena pronunciata nei confronti dell’autore del reato, la decisione di condanna deve indicare le disposizioni di legge che vengono applicate ma senza riportarne i termini, né i fatti costitutivi del reato a carico dell’imputato e la/le pena/e pronunciata/e (art. 195 del codice di procedura penale). Per qualsiasi altra questione relativa all’esecuzione delle pene, è possibile contattare il servizio dell’esecuzione delle pene presso la procura generale.
In Lussemburgo, le persone oggetto di una sentenza di condanna definitiva sono detenute presso il centro penitenziario di Schrassig o in quello di Givenich.
Ai sensi dell’articolo 4-1 del codice di procedura penale, è possibile, su espressa richiesta alla procura generale, essere informati in merito al rilascio o all’evasione dell’autore del reato, qualora esista un pericolo o un rischio concreto di danno per l’interessato/a, a meno che tale comunicazione non comporti un rischio di identità del danno per l’autore del reato.
No.
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Nella maggior parte dei casi è l’organo giurisdizionale incaricato di giudicare l’autore del reato, una volta dichiarato l’imputato o l’accusato colpevole, a determinare l’importo del risarcimento del danno a favore della vittima a riparazione del pregiudizio da questa subito.
Affinché l’organo giurisdizionale possa pronunciarsi sul risarcimento, la vittima deve intervenire nel processo penale costituendosi parte civile. La costituzione di parte civile può avvenire in qualsiasi momento in sede di istruttoria. La vittima non è tenuta a comparire personalmente in udienza, ma può farsi rappresentare da un avvocato e formulare le sue domande per iscritto prima dell’udienza.
In assenza di costituzione di parte civile e senza domande formulate dalla vittima, l’organo giurisdizionale non potrà riconoscerle d’ufficio un risarcimento del danno.
Tuttavia, la vittima che non si costituisce parte civile all’udienza penale non perde automaticamente il diritto al risarcimento.
La vittima potrà infatti sempre proporre un’azione nei confronti dell’autore del reato dinanzi ai giudici civili, a condizione di agire nei limiti del termine di prescrizione civile applicabile e che dimostri che i fatti in questione sono costitutivi di un illecito civile.
Il ruolo del giudice penale è quello di determinare il danno subito dalla vittima e non di intervenire nel recupero del risarcimento del danno riconosciuto.
Una volta pronunciata la decisione definita, spetta alla vittima avviare le procedure necessarie per ottenere dal colpevole il versamento del risarcimento.
Il più delle volte è l’avvocato a supervisionare il recupero del risarcimento, dapprima con procedura amichevole mettendosi in contatto con l’avvocato del condannato o, successivamente, mediante esecuzione forzata della sentenza, ricorrendo a un ufficiale giudiziario.
Quando il tribunale integra la condanna con una misura di sospensione condizionale della pena con messa alla prova comprendente l’obbligo di risarcimento, il procuratore generale dello Stato incaricato dell’esecuzione delle pene verificherà che la persona condannata rispetti effettivamente il proprio obbligo.
Il tribunale può erogare un anticipo nell’ambito del processo, ad esempio nell’attesa dell’esito di una perizia. Se il colpevole si rifiuta o non riesce a pagare l’anticipo, in casi di necessità debitamente dimostrata il ministero della Giustizia può farsene carico.
La legge modificata del 12 marzo 1984 riconosce ad alcune vittime di lesioni personali derivanti da reati il diritto a un risarcimento a carico delle casse dello Stato. Si tratta di un’importante misura a favore delle vittime nel caso in cui:
l’autore dell’aggressione non sia stato identificato; l’autore dell’aggressione, benché identificato, resti irreperibile; l’autore del reato sia insolvente.
In tal senso, la vittima deve presentare domanda di risarcimento al ministero della Giustizia, che si pronuncia entro un termine di sei mesi. La domanda deve essere formulata in francese, tedesco o lussemburghese e deve indicare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti. I documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda.
Il diritto al risarcimento è soggetto ad alcune condizioni che la vittima deve necessariamente soddisfare:
la vittima deve risiedere regolarmente e abitualmente nel Granducato di Lussemburgo oppure essere cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa. Inoltre, al momento del reato, la vittima doveva essere nel Granducato di Lussemburgo in situazione regolare oppure essere vittima del reato di cui all’articolo 382-1 del codice penale [tratta degli esseri umani];
il danno subito deve scaturire da fatti intenzionali aventi carattere di reato;
ci deve essere lesione personale e non un semplice danno materiale (il che esclude, ad esempio, il risarcimento in caso di semplice furto);
il danno deve comportare un grave turbamento alle condizioni di vita; questo turbamento può scaturire da una perdita o da una diminuzione di reddito, da un aumento degli oneri o delle spese eccezionali, da un’incapacità a esercitare un’attività professionale, dalla perdita di un anno scolastico, da un pregiudizio all’integrità fisica o mentale o da un danno morale o estetico, nonché da sofferenze fisiche o psichiche. Se una persona è vittima di un reato di cui agli articoli da 372 a 376 del codice penale, essa è esonerata dal fornire la prova di un pregiudizio all’integrità fisica o mentale presunto nei suoi confronti.
L’indennizzo dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere a qualsiasi titolo (ad esempio dal colpevole, dalla previdenza sociale o da un’assicurazione personale) un risarcimento effettivo e sufficiente.
È importante precisare che l’indennizzo può essere respinto o ridotto sulla base del comportamento della vittima al momento dei fatti o dei suoi rapporti con l’autore dei fatti.
Anche quando la vittima è risarcita dallo Stato, essa può costituirsi parte civile e reclamare dal colpevole somme aggiuntive, ove giudichi il risarcimento insufficiente. In tal caso, la vittima è tenuta a informare il tribunale del fatto che ha presentato una domanda di risarcimento allo Stato e che lo ha ricevuto.
La vittima ha diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato, a condizione di essere vittima di reato, e se l’autore dell’aggressione non è stato identificato o se, benché identificato, questi è irreperibile o se l’imputato è insolvente.
In assenza di processo e quindi di determinazione del risarcimento da parte del tribunale, il ministero della Giustizia può stanziare un importo forfetario e/o disporre una perizia a suo carico volta a determinare l’importo del risarcimento da riconoscere alla vittima.
Il ministero della Giustizia può, durante l’istruttoria della domanda, versare un anticipo, in caso di necessità debitamente dimostrata.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
-Le vittime di reati possono rivolgersi ai principali servizi di sostegno di seguito indicati:
Service central d’assistance sociale o SCAS (Servizio centrale di assistenza sociale) – Services d’Aide aux Victimes o SAV (servizi di sostegno alle vittime) a Lussemburgo
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
Edificio Plaza Liberty, ingresso C
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lussemburgo
Tel: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Cell.: (+352) 621 32 65 95
E-mail: scas-sav@justice.etat.lu
Sito Internet: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html
1. Sostegno alle vittime della criminalità – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
84, rue Adolphe Fischer
L-1521 Lussemburgo
Tel: (+352) 40 20 40
E-mail: wrl@pt.lu
Sito Internet: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212
2. Servizi autorizzati di assistenza alle vittime di violenza domestica (SAVVD)
Ne esistono 3:
- SAVVD a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
BP 1024
L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63
E-mail: contact@savvd.lu
Sito Internet: http://fed.lu/wp/services/savvd/
- PSY EA (Servizio psicologico per bambini e adolescenti) - a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl
Per i minori i vittime dirette e indirette di violenze domestiche nell’ambito di un provvedimento di espulsione.
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
BP 1024
L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63
E-mail: contact@psyea.lu
Sito Internet: http://fed.lu/wp/services/psyea/
- ALTERNATIVES a Dudelange di Fondation Pro Familia
Servizio di assistenza a bambini minorenni vittime dirette e indirette di violenze domestiche nell’ambito di un provvedimento di espulsione.
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 51 72 72 89
E-mail: alternatives@profamilia.lu
Sito Internet: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html
3. Servizi di consulenza autorizzati per donne vittime di violenza
Tipo di aiuto:
Ne esistono 4:
- VISAVI (Vivre Sans violence) a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl
Centro di consulenza per donne vittime di violenza domestica
CONTATTI:
2, rue du Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo
Tel: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82
E-mail: feminfo@visavi.lu
Sito Internet: http://fed.lu/wp/services/visavi/
- FOYER SUD a Esch-sur-Alzette del Conseil national des femmes du Luxembourg
Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.
CONTATTI:
41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette
Tel: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57
E-mail: foyersud@pt.lu
Sito Internet: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html
- Centro OZANAM a Lussemburgo
- Centro OZANAM Nord a Wiltz di Fondation Maison de la Porte Ouverte
Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.
CONTATTI:
Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Lussemburgo
Tel: (+352) 48 83 47
E-mail: ozanam@fmpo.lu
Sito Internet: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/
CONTATTI:
Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz
Tel: (+352) 26 95 39 59
E-mail: ozanam.nord@fmpo.lu
Sito Internet: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/
- PROFAMILIA a Dudelange di Fondation Pro Familia
Centro di consulenza per donne in difficoltà, comprese le vittime di violenza.
CONTATTI:
5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange
Tel: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88
E-mail: femmes@profamilia.lu
Sito Internet: http://www.cnfl.lu/
4. Centri di consulenza autorizzati per bambini e adolescenti vittime di violenze
Ne esistono 4:
- PSY EA a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl
Servizio psicologico per bambini e adolescenti da 3 a 21 anni vittime o testimoni di violenze domestiche e per le loro famiglie.
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
BP 1024
L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63
E-mail: contact@psyea.lu
Sito Internet: http://fed.lu/wp/services/psyea/
- ALTERNATIVES a Dudelange di Fondation Pro Familia
Servizio di consulenza per bambini e adolescenti da 0 a 27 anni vittime o testimoni di violenze fisiche e psicologiche, comprese le violenze domestiche, e per le loro famiglie.
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 51 72 72 89
E-mail: alternatives@profamilia.lu
Sito Internet: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html
- OXYGENE a Dudelange di Femmes en détresse asbl
Servizio di consulenza e di informazione per ragazze (da 12 a 21 anni) in difficoltà vittime di violenza fisica, psichica o sessuale.
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
2, rue du Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo
Tel: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89
E-mail: infofilles@pt.lu
Sito Internet: http://fed.lu/wp/services/oxygene/
- ALUPSE DIALOGUE a Lussemburgo di Alupse asbl
Servizio di consulenza psicologica e terapeutica per bambini e ragazzi da 0 a 21 anni vittime di violenza fisica, psicologica e sessuale e per le loro famiglie.
CONTATTI:
8, rue Tony Bourg
L- 1278 Lussemburgo
Tel: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55
E-mail: alupse@pt.lu
Sito Internet: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/
5. Centro autorizzato di consulenza, informazione e assistenza per uomini e ragazzi in difficoltà vittime di violenza – infoMann a Lussemburgo di actTogether asbl
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
5, Cour du Couvent
L-1362 Lussemburgo
Tel: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65
E-mail: info@infomann.lu
Sito Internet: http://www.infomann.lu/
6. Centro autorizzato di consulenza e sostegno agli autori di violenze, comprese quelle domestiche – Riicht eraus a Lussemburgo della Croce rossa lussemburghese
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
73, rue Adolph Fischer
L-1520 Lussemburgo
Tel: (+352) 27 55-5800
Helpline Croce rossa: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801
E-mail: riichteraus@croix-rouge.lu
Sito Internet: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/
7. Servizi autorizzati di assistenza alle vittime della tratta degli esseri umani
Presa in carico ambulatoriale e stazionaria di tutte le vittime della tratta degli esseri umani: donne, uomini e bambini.
Ne esistono 2 che operano congiuntamente:
- SAVTEH a Lussemburgo di Femmes en détresse asbl
- COTEH a Lussemburgo di Fondation Maison de la Porte Ouverte
Tipo di aiuto:
CONTATTI:
SAVTEH
BP 1024
L-1010 Lussemburgo
Tel: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
Cell.: (+352) 621 316 919
E-mail: traite.humains@visavi.lu
Sito Internet: http://fed.lu/wp/services/savteh/
COTEH
Tel: (+352) 24 87 36 22
Cell.: (+352) 621 351 884
E-mail: coteh@fmpo.lu
Sito Internet: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/
C. Polizia:
Police Grand-Ducale
(polizia del Granducato del Lussemburgo) Direzione generale
L-2957 Lussemburgo
Tel: (+352) 49 97-1
Tel. in caso di urgenza: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99
E-mail: contact@police.public.lu
Sito Internet: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/
D. Autorità locali:
Servizio di accoglienza e di informazione giuridica:
-DIEKIRCH
Giudice di pace
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch
Tel: (+352) 80 23 15
-ESCH-SUR-ALZETTE
Giudice di pace
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette
Tel: (+352) 54 15 52
-LUSSEMBURGO
Cité judiciaire
edificio BC
L-2080 Lussemburgo
Tel: (+352) 22 18 46
Sito Internet: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/
Servizio di informazione giuridica “Droits de la femme” (Diritti della donna):
PROCURA GENERALE
Cité judiciaire
edificio BC o CR
L-2080 Lussemburgo
Sito Internet: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html
E. Ministeri:
-Ministero della Giustizia
13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo
Tel: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61
E-mail: info@mj.public.lu
Sito Internet: http://www.mj.public.lu/
Compiti:
-Ministero degli Interni
BP 10
L-2010 Lussemburgo
Tel: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25
E-mail: info@miat.public.lu
Sito Internet: http://www.mi.public.lu/
Compiti ai sensi del decreto granducale del 28 gennaio 2015:
-Ministero della Sicurezza interna
19-21, Boulevard Royal
L-2449 Lussemburgo
Tel: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76
E-mail: secretariat@msi.etat.lu
Sito Internet: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure
Sostegno alle vittime ai sensi del decreto granducale del 28 gennaio 2015:
-Ministero per le Pari opportunità
6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Lussemburgo
Tel: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86
E-mail: info@mega.public.lu
Sito Internet: http://www.mega.public.lu/fr/index.html
Compiti:
-Polizia del Granducato del Lussemburgo
Hotline: 113
Dal lunedì alla domenica, 24/24h
-Croce rossa lussemburghese
Hotline: 2755
Dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00
-Fraenhaus (donne in difficoltà)
Hotline: (+352) 44 81 81
Dal lunedì alla domenica, 24/24h
-Fraentelefon (donne in difficoltà)
Hotline: (+352) 44 81 81
Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 15:00
Sì, gli aiuti alle vittime sono erogati gratuitamente.
Cfr. risposta alla prima domanda alla lettera B.
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