In base alla legge sui procedimenti penali, prima di procedere a ogni altro atto procedurale, il tribunale, il pubblico ministero e l'autorità inquirente sono tenuti a informare le persone oggetto di azioni esecutive dei loro obblighi e diritti.
È possibile denunciare un reato, in forma orale o scritta, recandosi negli uffici del pubblico ministero o dell'autorità inquirente. Le denunce possono altresì essere ricevute da un'altra autorità o dal tribunale, che le trasmetterà all'autorità inquirente. La legge non prevede formalità specifiche per la denuncia di un reato, che può essere presentata con lettera, per posta, per e-mail o di persona.
I procedimenti penali sono condotti in ungherese. Tuttavia le vittime che non parlano ungherese possono utilizzare la loro madrelingua o un'altra lingua a loro scelta. Anche se in grado di parlare ungherese, le vittime possono scegliere di utilizzare la loro lingua nazionale nel procedimento penale. Le spese di traduzione e di interpretazione non vengono addebitate a carico della vittima, la quale non può essere obbligata a pagare in anticipo né tanto meno a sostenere tali costi.
Possono accedere all'assistenza erogata dal servizio di sostegno alle vittime le persone fisiche che siano state vittime di un atto illecito o di un reato contro il patrimonio commesso nel territorio ungherese o le persone fisiche che abbiano subito lesioni fisiche quali conseguenza diretta dell'atto illecito o del reato contro il patrimonio commesso nel territorio ungherese, in particolare un danno fisico o emotivo, un trauma psicologico o una perdita economica, purché siano: cittadini ungheresi, cittadini di uno Stato membro dell'UE, cittadini di un paese terzo e legalmente residenti nel territorio dell'Unione europea, apolidi legalmente residenti nel territorio ungherese, vittime della tratta di esseri umani o altre persone ritenute ammissibili in virtù di trattati internazionali conclusi tra i rispettivi paesi di cittadinanza e l'Ungheria o in base al principio di reciprocità.
Dopo una valutazione delle loro esigenze, lo Stato eroga servizi di sostegno alle vittime, tra i quali, facilitare la tutela degli interessi della vittima, garantire un sostegno economico immediato, addurre prove dello status di vittima, assicurare la protezione dei testimoni e fornire un alloggio protetto. Inoltre, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge, la vittima può avere diritto a un indennizzo da parte dello Stato.
In aggiunta, nel caso in cui siano pianificati o commessi nei confronti delle vittime atti di violenza contro la persona o reati che comportino un pericolo collettivo per le persone al fine di impedirne od ostacolarne la partecipazione al procedimento penale o l'attuazione dei rispettivi diritti od obblighi, oppure qualora tali reati siano probabili, è possibile siano presi provvedimenti di protezione personale delle vittime. Le domande possono essere presentate o registrate presso il tribunale, il pubblico ministero o l'autorità inquirente responsabile del procedimento penale.
Per garantire la prevenzione o l'interruzione di reati contro l'integrità fisica o la libertà della persona, la protezione personale interessa sia la protezione dell'abitazione privata o di altri luoghi di residenza della vittima, sia la sicurezza delle vie di traffico e una partecipazione sicura al procedimento penale e ad altri atti ufficiali.
La protezione personale è fornita in particolare mediante servizi di pattugliamento regolari, mezzi tecnici, connessioni di comunicazione continue, fornitura di indumenti di protezione e, laddove altri metodi di protezione personale si rivelino inefficaci, attraverso l'impiego di personale di guardia, gestito sul posto da organismi preposti all'applicazione della legge autorizzati a disporre e garantire la protezione personale.
Nei casi in cui non sia possibile tutelare una vittima parte di un procedimento penale particolarmente grave ricorrendo alla protezione personale e la vittima cooperi con l'autorità e si trovi in una situazione di rischio che richieda di conseguenza provvedimenti di tutela speciali, è possibile inserirla in un programma di protezione dei testimoni, che garantisce provvedimenti di tutela specifici, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti aggiuntivi.
In alcuni casi la vittima può essere rappresentata da un tutore giudiziario e, se agisce in qualità di accusa privata sussidiaria, ha diritto all'assistenza legale. Di norma, il prerequisito è che la vittima ne abbia l'esigenza. In altri termini, considerati i guadagni delle persone che vivono nella stessa abitazione, il reddito netto mensile della vittima non deve superare il rispettivo importo minimo della pensione di anzianità stabilito in base al rapporto di lavoro (25 500 HUF nel 2017) e che la vittima non abbia mezzi per coprire le spese dei servizi legali.
La vittima può, in ogni momento del procedimento penale, costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento da parte dell’imputato dei danni sorti in seguito al reato. Per garantire l'azione civile, la vittima può presentare un'istanza di sequestro dei beni dell’imputato, che il tribunale accoglierà laddove vi siano ragionevoli motivi per supporre che la domanda di risarcimento non verrà soddisfatta. Il tribunale decide sull'azione civile mediante ordinanza di accoglimento o di rigetto dell'istanza. Qualora ciò possa ritardare considerevolmente la conclusione del procedimento l’imputato venga assolto o l'accoglimento dell'istanza sul merito nel procedimento penale sia preclusa per altre condizioni, il giudice dispone l'esecuzione relativa alla domanda avanzata dalla parte civile con altri mezzi.
La vittima ha il diritto di partecipare al procedimento di mediazione con l’imputato a condizioni specifiche. Il procedimento di mediazione può essere condotto solo previo consenso della vittima e, anche in questo caso, non è automatico e dipende da molte altre condizioni.
Le spese sostenute direttamente da parte della vittima e del suo rappresentate per il caso sono considerate spese processuali, al pari delle spese pagate dalla vittima per comparire a testimoniare. Mentre le prime non sono anticipate dallo Stato, le seconde sono rimborsate al termine dell'azione procedurale. Se dichiarato colpevole, l’imputato è condannato a sostenere le spese del procedimento penale.
La legge sui procedimenti penali prevede la protezione dei diritti per i procedimenti in cui ha giurisdizione l'Ungheria, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza della vittima. Il servizio di sostegno alle vittime fornisce ai cittadini degli Stati membri dell'UE gli stessi servizi previsti per i cittadini ungheresi.
La vittima viene informata solo individualmente della decisione di avviare un'indagine qualora il reato non sia stato segnalato dalla vittima. Inoltre, la legge sui procedimenti definisce le situazioni e le decisioni che devono essere notificate alla vittima.
La vittima ha il diritto di ricevere, su richiesta, le seguenti informazioni relative al reato che la riguardano: scarcerazione o evasione del detenuto, liberazione condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione della pena detentiva del condannato a pena detentiva, scarcerazione o evasione del condannato all'arresto, nonché interruzione dell'esecuzione dell'arresto, rilascio o della fuga della persona sotto trattamento sanitario obbligatorio, liberazione, allontanamento senza autorizzazione e congedo per adattamento della persona sotto trattamento sanitario obbligatorio e, in caso di programma educativo per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato.
In particolare, la vittima deve essere informata delle seguenti decisioni: nomina di un esperto, sospensione dell'indagine, conclusione dell'indagine, archiviazione dell'indagine, imputazione, omissione parziale di imputazione, sospensione delle spese e adozione di qualunque decisione che contenga disposizioni che la riguardino direttamente, nonché l'adozione di una decisione definitiva.
La vittima deve essere informata del luogo e della data di tutte le azioni procedurali cui può partecipare, come ad esempio, audizioni di esperti durante le indagini, ispezioni, ricostruzioni, presentazioni a fini di identificazione, nonché processi e sedute aperte nel corso delle procedure giudiziarie.
Durante l'indagine, la vittima può prendere conoscenza e, a pagamento, ottenere copie di eventuali pareri e perizie sulle azioni investigative cui può partecipare, nonché copie di altri documenti purché ciò non sia contrario agli interessi dell'indagine. Dopo la conclusione dell'indagine, alla vittima è consentito esaminare tutti i documenti relativi al reato subito.
Nel corso dell'indagine, la vittima può presentare un ricorso o un reclamo contro tutte le decisioni contenenti disposizioni che la riguardano direttamente, La vittima può presentare un reclamo contro, ad esempio, le decisioni di rigetto della denuncia sporta o di sospensione o di chiusura dell'indagine.
Se la denuncia del reato viene archiviata o l'inchiesta è comunque chiusa, e in alcuni casi, se sono state presentate accuse formali riguardo a una parte dell'imputazione e il reclamo della vittima non ha portato al risultato sperato, la vittima può agire in qualità di accusa privata sussidiaria entro un termine stabilito dalla legge. La vittima può anche agire da accusa pubblica sussidiaria se il pubblico ministero non stabilisce, a seguito dell'indagine, un reato che è sottoposto all’azione penale avviata dalla procura o se il pubblico ministero non ha preso in carico la rappresentanza del procedimento giudiziario dal pubblico ministero. Una vittima che agisce in qualità di accusa privata sussidiaria può avanzare, tramite il proprio avvocato, un'istanza di azione legale, e presentare quindi un'imputazione contro l’imputato.
Durante la procedura giudiziaria, la vittima può impugnare solo l'aggiudicazione della causa civile nel merito, ma non la decisione nel merito, e può agire quale accusa privata sussidiaria soltanto se il pubblico ministero abbia lasciato cadere l'accusa.
I procedimenti penali sono condotti in lingua ungherese. Tuttavia, non conoscere l'ungherese non rappresenterà un motivo di discriminazione. Durante il procedimento penale è infatti possibile utilizzare, sia oralmente che per iscritto, la propria lingua madre, regionale o minoritaria, nonché altre lingue conosciute. In questi casi è possibile ricevere a titolo gratuito l'ausilio di un interprete e la traduzione degli atti ufficiali pertinenti.
L'autorità si impegnerà a comunicare in modo semplice e comprensibile, sia in forma orale che per iscritto. Le informazioni sui diritti e le avvertenze sugli obblighi saranno comunicate in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle condizioni e capacità di ciascuno. Nelle comunicazioni verbali l'autorità è necessaria anche per verificare se le informazioni comunicate siano state comprese e, in caso contrario, l'autorità provvederà a spiegare direttamente tali informazioni o avvertenze. L'autorità è tenuta a prestare particolare attenzione nel comunicare con minori e persone disabili. Le vittime affette da sordità, sordomutismo e mutismo possono chiedere l'ausilio di un interprete di lingua dei segni o rendere una dichiarazione scritta piuttosto che essere sentiti in un'audizione.
A livello statale le funzioni di protezione e assistenza legale delle vittime sono esercitate dalle agenzie governative della capitale e dei 19 paesi. Le agenzie del governo forniscono alle vittime di reato un'assistenza personalizzata gratuita, che include:
Nell'ambito dell'assistenza legale, gli uffici amministrativi forniscono consulenza legale nei casi in cui i fatti del caso siano relativamente chiari e qualora la vittima abbia bisogno di un sostegno finanziario, è possibile accedere ai servizi legali (ad esempio, nella redazione di documenti) attraverso assistenza legale all'esterno del contesto dei procedimenti penali e la rappresentanza nel contenzioso nell'ambito di un procedimento penale.
I recapiti delle agenzie governative di Budapest e di contea sono reperibili sul sito http://www.kormanyhivatal.hu/, mentre agli indirizzi https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat e http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas sono disponibili ulteriori informazioni sul sostegno alle vittime e sulla consulenza legale.
Oltre alle organizzazioni statali di sostegno alle vittime è possibile rivolgersi a diverse organizzazioni civili, in caso si sia vittime di reato, ad esempio:
Rivolgendosi alla polizia, le vittime di reato riceveranno una nota scritta del servizio di sostegno alle vittime competente della polizia e saranno informate delle possibilità di assistenza alle vittime e, su richiesta, verrà loro rilasciato l'apposito certificato, consegnato direttamente alla vittima o trasmesso al servizio di sostegno alle vittime.
Durante i procedimenti penali è garantito il rispetto dei diritti della personalità, nonché il diritto di rispetto delle persone coinvolte e sono vietate eventuali inutili divulgazioni dei dati sulla vita personale. A tal fine se è necessario che la vittima deponga in qualità di testimone può chiedere che i dati siano trattati con riservatezza, il che implica che vengano talvolta divulgati soltanto all'autorità che si occupa del caso.
Denunciare un reato commesso nei vostri confronti non è una condizione generale di ammissibilità ai servizi di sostegno alle vittime erogati dallo Stati. È invece necessario presentare una prova scritta dell'avvio di un procedimento penale per ricevere un supporto economico (risarcimento, indennizzo monetario immediato).
È possibile ottenere protezione personale solo dopo l'avvio di un procedimento penale. Se la partecipazione al procedimento penale può comportare una situazione di pericolo, è possibile chiedere all'autorità responsabile del caso di predisporre misure di protezione personale a favore della vittima o testimone, nonché dei suoi familiari e parenti. La protezione personale può essere avviata dall'autorità inquirente responsabile del caso, dall'accusa o dal tribunale e la decisione sarà presa dalla polizia cui compete garantire la protezione personale.
Una vittima che voglia essere sentita come testimone e la cui deposizione riguardi circostanze sostanziali di un caso particolarmente grave potrebbe essere ritenuta una vittima con esigenze di protezione speciale qualora le prove attese dalla testimonianza siano insostituibili e la divulgazione dell'identità della vittima dovuta alla partecipazione al procedimento penale possa mettere seriamente a repentaglio la vita, l'incolumità fisica o la libertà personale della vittima o dei suoi familiari.
Il giudice inquirente deciderà di dichiarare il testimone oggetto di protezione speciale, condizione che può essere proposto dalla pubblica accusa. Sarà quindi necessario chiedere questo tipo di protezione in sede di azione penale. Una vittima dichiarata testimone oggetto di protezione speciale può essere interrogata solo dal giudice istruttore e non può essere convocata al processo. Inoltre, il nome, i dati personali e il luogo di residenza saranno trattati in modo confidenziale e non saranno comunicati all’imputato né al suo avvocato difensore.
La vittima potrebbe altresì essere inserita in un programma di protezione speciale. Aderendo al programma, potrà essere chiamata a comparire o informata delle azioni procedurali oppure inviare documenti solo attraverso l'organismo responsabile della sua protezione, indicando come luogo di residenza l'indirizzo di quell'organismo. A nessuno, comprese le autorità, possono essere fornite copie di documenti contenenti informazioni sulla vittima, fatti salvi i casi autorizzati dall'organismo responsabile della protezione della vittima. In questo caso, la vittima può rifiutare di deporre o fornire informazioni implicanti sulla nuova identità o luogo di residenza.
In caso di reato punibile con la reclusione, la vittima può chiedere al giudice di disporre un provvedimento di allontanamento dell’imputato per un periodo dai dieci ai sessanta giorni.
Durante il procedimento penale, l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero e l'autorità inquirente continueranno a verificare se la vittima debba ricevere misure di protezione speciale, tenendo conto dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la personalità e le condizioni di vita e la natura o le circostanze del reato, sulle quali è possibile decidere che sussistano esigenze speciali durante il procedimento penale. In sostanza, in questi casi, l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero o l'autorità inquirente responsabile del procedimento penale può disporre misure di protezione speciale per la vittima, con l'accordo che la protezione personale e il programma di protezione di cui alla sezione 7 siano garantiti dalla polizia, mentre provvedimenti restrittivo può essere disposto dal giudice.
Sì. Uno dei compiti principali dell'autorità giudiziaria, del pubblico ministero e dell'autorità inquirente è impedire che l'autore del reato possa compiere altri illeciti penali. A tal fine sono adottate, da un lato, misure coercitive incentrate sull’imputato e sulle sue caratteristiche personali, che ne comportano la perdita o la limitazione della libertà (ad esempio un'ordinanza restrittiva, il coprifuoco domestico) e, dall'altra, misure che garantiscano la dovuta attenzione e protezione, basate su una considerazione specifica degli interessi della vittima.
Sì. Nei procedimenti penali, le azioni procedurali che richiedono la partecipazione delle vittime in qualità di testimone devono essere preparate e condotte dall'autorità giudiziaria, dal pubblico ministero e dall'autorità inquirente in modo tale da evitare indebite ripetizioni e un inutile incontro con l’imputato. A tal fine, ad esempio, il confronto tra vittima e imputato può essere escluso su richiesta della vittima o d'ufficio, l’imputato può essere fatto uscire dall'aula durante l'interrogatorio della vittima o la vittima potrebbe essere interrogata ricorrendo a mezzi di telecomunicazione (anche con la distorsione delle caratteristiche del viso o della voce).
Nel caso di vittime che richiedano una protezione speciale per i fatti e le circostanze che ne caratterizzano la personalità e le condizioni di vita o per la natura o le circostanze del reato, il procedimento penale sarà condotto con la massima cura nei confronti della vittima e qualsiasi azione procedurale in cui è coinvolta (in considerazione degli interessi del procedimento) sarà predisposta e compiuta tenendo in massima considerazione le sue esigenze.
Conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, il sistema giuridico ungherese considera minori le persone di età inferiore ai 18 anni.
Nei procedimenti penali in cui le vittime sono minorenni, le autorità e gli organi giurisdizionali sono tenuti, quale obbligo generale, a garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori stabiliti dalle convenzioni internazionali, in particolare il principio di dare priorità al “miglior interesse dei minori” nelle decisioni che li riguardano.
Nei procedimenti penali le vittime minorenni godono di diritti supplementari rispetto agli adulti ed è garantita loro una maggiore protezione. Se la vittima è minorenne alla data dell'avvio del procedimento penale, sarà considerata “vittima con esigenze speciali” senza dover presentare separatamente un'apposita domanda.
Di norma, per le vittime con esigenze speciali le azioni procedurali devono essere preparate e attuate con la massima cura per la vittima e tenendo conto il più possibile delle sue esigenze
Le vittime minorenni godono di diritti speciali supplementari rispetto agli adulti:
Le vittime di età inferiore ai 14 anni hanno ulteriori diritti speciali oltre a quelli di cui sopra,
Possono fare le veci delle vittime decedute prima o dopo l'istituzione del procedimento penale i parenti in linea diretta, i coniugi, i conviventi, i fratelli o le sorelle, il legale rappresentante o le persone a carico, in base a un accordo o a una norma, che possono esercitare i diritti della vittima.
Qualora più persone abbiano tale diritto, le persone interessate possono designare una persona incaricata di esercitare i diritti della vittima. In mancanza di un tale accordo, può esercitare i diritti della vittima la persona che ha agito per prima nel procedimento.
Se la legge non prevede l'obbligo di cooperazione personale, i diritti della vittima possono anche essere esercitati dal suo legale rappresentante. Un avvocato o parente maggiorenne può agire come rappresentante previa autorizzazione.
Se la persona che presenta la denuncia intende presentare un reclamo verbale, una persona maggiorenne di sua scelta può essere presente all'udienza per fornire sostegno (anche linguistico), purché la presenza di tale persona non comprometta gli interessi del procedimento.
In caso di atti investigativi in cui sia obbligatoria o possibile la presenza della vittima, il suo rappresentante, l'operatore incaricato del sostegno o, qualora ciò non contravvenga agli interessi del procedimento, può essere presente accanto alla vittima una persona maggiorenne da lei designata. Questa norma si applica all'udienza della vittima e all'esame della vittima come testimone.
In caso di decesso della persona responsabile dell'accusa privata sussidiaria, è possibile che tale figura sia assunta da un parente in linea diretta, dal coniuge, dal convivente, da un fratello o una sorella, dal legale rappresentante o da una persona a carico in base a un accordo o a una norma definiti entro trenta giorni.
Il principale obiettivo di un procedimento di mediazione consiste nel garantire il risarcimento da parte dell’imputato dei danni subiti in seguito al reato, secondo modalità accettabili anche per la vittima. Nel corso del procedimento di mediazione si tenta quindi di giungere a un accordo appropriato tra imputato e vittima ai fini del risarcimento dei danni.
Purché le condizioni previste dalla legge siano rispettate, il pubblico ministero o il giudice, qualora ci sia stato un rinvio a giudizio, può rinviare il procedimento di massimo sei mesi e disporre il ricorso alla mediazione.
Nei procedimenti penali è possibile avvalersi della mediazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
La vittima può presentare un'istanza per il ricorso alla mediazione in ogni fase del procedimento. Tuttavia, il procedimento di mediazione può essere intrapreso soltanto una volta per ogni causa. Di conseguenza, se la mediazione si conclude senza successo per qualsivoglia ragione, non potrà essere ripetuta.
Un mediatore formato a tal fine e occupato dallo Stato è responsabile del corretto svolgimento del procedimento di mediazione. Nel procedimento di mediazione la vittima può scegliere di incontrare l'imputato soltanto in presenza del mediatore e a tal riguardo la persona del mediatore fornisce un'adeguata garanzia per la sicurezza personale della vittima.
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Chiunque può denunciare un reato.
In genere è possibile sporgere denuncia presso il pubblico ministero o l'autorità inquirente:
È possibile sporgere denuncia anche presso altri organismi o autorità giudiziarie, che sono tenuti a deferire il caso all'autorità inquirente. Le denunce che richiedano un intervento immediato devono essere accolte.
Tutte le denunce presentate vengono registrate immediatamente.
È possibile sporgere una denuncia anonima, mediante la quale non si è tenuti a identificarsi, né fornire i propri recapiti. La denuncia deve contenere informazioni dettagliate sul reato. Non esistono moduli specifici richiesti dall'autorità per denunciare un reato,
né è fissata una scadenza esplicita per sporgere denuncia, benché le autorità potranno respingerla trascorso un certo termine. Tale termine (cosiddetto termine di prescrizione) equivale solitamente al periodo massimo della sanzione stabilito per un determinato reato e deve essere di almeno 5 anni.
Per alcuni reati è possibile proporre un'istanza privata, ossia una dichiarazione in cui si richiede espressamente che il colpevole del reato sia punito. Il termine per la presentazione è di 30 giorni da quando si è venuti a conoscenza dell'identità dell'autore del reato.
La persona che sporge denuncia oppure, se la denuncia non è stata presentata dalla vittima, ma questa sia nota, viene informata dell'avvio dell'indagine.
La persona che sporge denuncia e la parte civile devono essere informati del rigetto della denuncia.
Il tribunale deciderà in merito ai seguenti aspetti, dandone notifica:
Durante l'indagine, la polizia o il pubblico ministero potranno inviare notifiche riguardo a:
Le vittime di reato godono di determinati privilegi, che consentono loro di ottenere informazioni sull'indagine:
Sì.
Nei procedimenti penali, lo Stato garantisce i seguenti contributi nell'ambito dell'assistenza legale:
La vittima ha diritto all'aiuto se ritenuta in condizione di bisogno in conformità alle disposizioni della legge sull'assistenza legale. Tuttavia, il diritto alla rappresentanza attraverso un tutore giudiziario è concesso solo a vittime, accusa privata e altre persone interessate in situazione di bisogno se, a causa della complessità del caso, della mancanza di esperienza in materia legale o di altre circostanze personali, non sarebbero in grado di far valere con efficacia i loro diritti procedurali procedendo personalmente.
Le domande di contributo finanziario possono essere presentate al servizio di assistenza giudiziaria compilando il modulo predisposto in un'unica copia, allegando documenti e/o certificati che attestino l'ammissibilità all'aiuto o la carta ufficiale che dimostra l'ammissibilità.
Le domande di contributo finanziario possono essere presentate al servizio di assistenza giudiziaria al più tardi durante la fase contenziosa del procedimento penale, prima della procedura divisionale del tribunale per l'adozione di una decisione perentoria.
Se il servizio di assistenza legale consente di accedere al patrocinio a spese dello Stato, è possibile scegliere un organismo che eroghi assistenza legale dall'elenco redatto a tal fine.
Sì.
Per la partecipazione in quanto vittima, accusa privata, accusa privata sussidiaria o parte civile, verranno rimborsate le seguenti spese sostenute dalla parte e dai suoi rappresentanti:
Le spese sostenute direttamente dalla vittima e dai suoi rappresentanti, così come i compensi dei rappresentanti, sono anticipati dalla stessa vittima, indipendentemente dalla sua capacità nel procedimento.
Le spese sostenute a seguito della partecipazione al procedimento in qualità di testimone (spese di viaggio, spese di alloggio, spese di amministrazione, spese relative ai giorni di assenza dal lavoro) saranno rimborsate su presentazione di una domanda di rimborso.
Spese di viaggio: spese effettive per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza del testimone al luogo dell'audizione.
Spese di alloggio: se l'inizio dell'audizione del testimone è fissato a un'ora che gli imponga di spostarsi dal luogo di residenza al luogo dell'audizione nelle ore notturne, il testimone potrà chiedere il rimborso delle spese per l'alloggio in una sistemazione economica o a dimensione familiare.
Spese di diaria: le spese di soggiorno vengono rimborsate al testimone, qualora questi abbia diritto al rimborso delle spese di alloggio o se l'intera durata del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al luogo dell'audizione, inclusa l'audizione, supera sei ore nell'arco di un giorno.
Spese relative ai giorni di assenza dal lavoro: un testimone che non ha diritto al pagamento del periodo di assenza dal lavoro per l'audizione può chiedere un rimborso pari all'1,5% della pensione minima oraria per il periodo di assenza dal lavoro, incluso il tempo trascorso in viaggio.
Il testimone presente all'indagine peritale è tenuto a inviare i giustificativi delle spese sostenute all'autorità o al tribunale che ha disposto l'indagine peritale, che determinerà l'importo del rimborso dopo la ricezione della perizia.
Laddove si avvii un'azione civile costituendosi parte civile, il tribunale ordinerà all'imputato di pagare le spese sostenute direttamente dalla parte e dal suo rappresentante, nonché il compenso del rappresentante, in caso di decisione giudiziaria favorevole all'azione civile proposta. Se l'istanza è accolta in parte, l’imputato sarà obbligato a pagare un importo proporzionato delle spese.
Qualora si agisca in qualità di accusa privata sussidiaria, il giudice ordinerà all’imputato di pagare le spese sostenute direttamente dalla vittima e dal suo rappresentante, nonché il compenso del rappresentante se l'accusa è rappresentata mediante accusa privata sussidiaria e il giudice ritiene l’imputato colpevole.
La vittima può presentare ricorso, nei casi previsti dalla legge, qualora l'autorità inquirente o l'accusa respinga la denuncia o archivi l'indagine. In caso di rigetto della denuncia, la vittima può soltanto chiedere un'indagine qualora sia responsabile della presentazione della denuncia.
Per impugnare la decisione di rigetto della denuncia o di archiviazione dell'indagine, occorre presentare ricorso entro otto giorni dalla notifica della decisione. Se l'autorità inquirente o la pubblica accusa decide di non approvare il ricorso, dovrà trasmetterlo al pubblico ministero competente per pronunciarsi in merito. La decisione sul ricorso da parte del pubblico ministero non può essere impugnata.
Dopo la notifica dell'imputazione, il giudice fissa la data del processo e stabilisce le disposizioni per il processo, gli atti di citazione a comparire e le notifiche. Le persone la cui presenza al processo è obbligatoria sono convocate a partecipare, mentre la notifica è trasmessa a tutti coloro la cui presenza al processo è consentita dalla legge.
L'ordine delle azioni probatorie al processo è deciso dal giudice. La procedura probatoria inizia con l'interrogatorio dell’imputato e solitamente la vittima è la prima dei testimoni a essere sentita. Durante l'interrogatorio di un testimone non può essere presente nessun altro testimone che non sia ancora stato sentito. È tuttavia possibile derogare a tale norma qualora la vittima sia sentita come testimone. Il legale rappresentante della vittima può essere presente nel corso del processo, in modo che la vittima possa essere informata di tutte le procedure probatorie che hanno avuto luogo in sua assenza tramite il suo legale rappresentante.
La vittima può partecipare al procedimento penale assumendo uno dei seguenti quattro ruoli previsti dal diritto processuale:
Se viene ritenuto necessario ai fini di provare l’accusa, la vittima è tenuta, nei casi e con i mezzi definiti dalla legge, a rendere testimonianza o a contribuire in altri modi. Al contrario, la decisione di costituirsi parte civile, accusa privata o accusa privata sussidiaria spetta alla sola vittima.
Ad ogni momento del procedimento penale la vittima ha il diritto di:
Se ritenuto necessario ai fini dell’accusa sostenuta dall'autorità inquirente, dal pubblico ministero o dal tribunale, la vittima è tenuta, nei casi e con i mezzi definiti dalla legge, a rendere testimonianza o a contribuire in altri modi. Ciò significa in primo luogo l'adempimento dell'obbligo di rendere testimonianza, fatti salvi i casi in cui la vittima non può essere sentita come teste (ad esempio, in caso di beneficio per professione legale, conoscenza di un segreto ottenuto nello svolgimento di funzioni ecclesiastiche) e i casi in cui la vittima può rifiutarsi di rendere testimonianza (ad esempio, familiari dell’imputato o vittime che testimoniando accuserebbero se stessi o i loro familiari).
La vittima può costituirsi parte civile nei procedimenti penali e può indicare già al momento della denuncia del reato di voler proporre un'azione civile (in genere una richiesta di risarcimento di danni). L’azione civile è esente da tasse. In questo caso, il tribunale decide in merito alla responsabilità penale dell'imputato e all'azione della parte civile nell'ambito dello stesso procedimento penale, con il vantaggio per la parte civile di non dover avviare un procedimento civile. Durante il procedimento penale, la parte civile può presentare una proposta di sequestro dei beni dell’imputato che il tribunale accoglierà laddove vi siano ragionevoli motivi per supporre che la domanda di risarcimento non verrà soddisfatta.
Per taluni reati definiti dalla legge (aggressione, violazione della privacy, violazione della segretezza della corrispondenza, calunnia, diffamazione e irriverenza), la vittima può costituirsi accusa privata. Nel caso dei reati summenzionati, la vittima deve denunciare il reato entro 30 giorni da quando ha appreso l'identità dell'autore del reato. Nella denuncia la vittima deve indicare qualsiasi prova del reato e dichiarare espressamente se chiederà o meno l’irrogazione di una pena per l’imputato.
La denuncia del reato può essere presentata in forma orale o scritta. Il giudice disporrà un'indagine laddove l'identità dell’imputato, i dati personali o il luogo di residenza non siano noti e qualora sia necessario reperire i mezzi di prova. Il giudice archivia il procedimento se durante l'inchiesta non è stato identificato l’imputato.
Il giudice competente stabilirà un'udienza personale in cui tenterà di riconciliare la vittima e l’imputato. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il giudice interromperà il procedimento; in caso contrario, il procedimento proseguirà con un processo che si svolgerà in pubblico.
Qualora la vittima ritiri o lasci cadere l'accusa, il procedimento sarà archiviato. Analogamente, il procedimento è archiviato se la vittima non si presenta all'audizione personale o al processo, senza previa giustificazione fondata, o non può essere citata a comparire perché ha omesso di segnalare un cambiamento di indirizzo.
L'accusa privata gode di tutti i diritti previsti dalla rappresentanza dell'accusa, inclusi i diritti che possono essere esercitati nel corso del procedimento e il diritto a impugnare le decisioni emesse dal tribunale.
Una volta esaurite le vie di ricorso disponibili durante l'inchiesta, la vittima può, in alcuni casi, agire in qualità di accusa privata sussidiaria e rappresentare direttamente la causa dinanzi al giudice. È possibile agire quale accusa privata sussidiaria, tra altri casi, se la denuncia del reato è stata respinta o l'indagine archiviata perché l'azione non costituiva reato oppure perché esistono motivi di esclusione della punibilità (ad esempio, coercizione e violenza, errore, legittima difesa o pericolo imminente). Se in un caso specifico è possibile agire in qualità di accusa privata sussidiaria conformemente alla legge, il pubblico ministero che decide del reclamo informerà in particolare la vittima al riguardo.
Se il reclamo è respinto a causa dell’archiviazione della denuncia o della chiusura delle indagini, la vittima potrà esaminare i documenti relativi al reato conservati presso le sedi ufficiali della procura. Una vittima che agisce in qualità di accusa privata sussidiaria può presentare un'istanza di accusa all'ufficio del procuratore di primo grado che è stato competente del caso entro sessanta giorni dal rigetto del reclamo. La rappresentanza da parte di un avvocato relativamente all'accusa privata sussidiaria è obbligatoria. L'ammissibilità della relativa istanza è decisa dal giudice.
La vittima ha il diritto di essere sentita durante il procedimento penale. In conformità alle disposizioni di legge, la vittima non è solo tenuta ma anche autorizzata a cooperare, a sua discrezione, nell'ambito della fase di raccolta delle prove. La vittima può fornire una testimonianza e anche addurre prove in altro modo (ad esempio, trasmettendo all'autorità prove documentali). La vittima può avanzare istanze e obiezioni in qualsiasi fase del procedimento. In genere tra i testimoni la vittima viene interrogata per prima.
Dopo che il pubblico ministero si è espresso per l'accusa, la vittima può rendere una dichiarazione e precisare se richieda l'accertamento della responsabilità penale e la relativa condanna per l'imputato. La parte civile può rilasciare una dichiarazione in relazione all'azione civile da eseguire.
Prima del processo, il testimone chiamato a deporre in tribunale può contattare un funzionario del tribunale incaricato dell'assistenza ai testimoni, al fine di ottenere le informazioni corrette. Il funzionario del tribunale incaricato dell'assistenza ai testimoni è un amministratore giudiziario il cui compito è fornire ai testimoni informazioni su come rendere testimonianza e facilitare la partecipazione del testimone necessaria a tal fine. L'assistenza ai testimoni non riguarda le informazioni sul caso e non può avere come effetto alcuna influenza sul testimone.
Nei procedimenti penali la vittima ha il diritto di ricevere informazioni sui suoi diritti e doveri nell'ambito del caso e, a meno che la legge non disponga altrimenti, di essere presente alle azioni procedurali e di esaminare i documenti relativi al reato commesso nei suoi confronti, nonché riceverne copie a indagine conclusa.
La vittima deve essere informata dell'imputazione, così come di qualsiasi decisione che la riguardi e della decisione definitiva.
La vittima può prendere visione dei documenti relativi al reato subito e riceverne una copia in ogni momento dopo la conclusione dell'indagine.
L'autorità giudiziaria deve garantire il diritto di esaminare i documenti in modo da evitare inutili divulgazioni dei dati sulla vita privata. Tuttavia, il rilascio di copie di documenti può essere limitato per motivi di dignità umana, diritti personali e diritto al rispetto.
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La vittima può impugnare la decisione se è anche sostituto procuratore privato, procuratore privato o parte civile, o se la decisione contiene una disposizione che consente i ricorsi. La parte civile può impugnare il dispositivo nella parte relativa alla domanda di risarcimento . Se nella sentenza riguardante la vittima sono previste altre disposizioni, quest'ultima può ricorrere contro tali disposizioni.
Se la sentenza di primo o secondo grado è stata impugnata, la vittima ha il diritto di assistere al processo e alla seduta pubblica presso l'organo giurisdizionale di secondo o terzo grado, di accedere ai documenti prodotti nel corso del procedimento, di presentare mozioni e obiezioni nonché di rivolgersi al giudice competente dopo le argomentazioni conclusive del pubblico ministero.
La risposta a questa domanda, relativamente all'assistenza alle vittime, è di competenza del Sottosegretariato di Stato per la giustizia e la legislazione di diritto privato del ministero della Giustizia nonché del Sottosegretario di Stato per la gestione metodologica della giustizia del ministero della Giustizia, mentre per quanto riguarda la protezione delle vittime è di competenza del ministero dell'Interno.
La sentenza, in relazione alla quale la vittima può venire a conoscenza del relativo contenuto, vale a dire la natura, il tipo, la portata e il contenuto della pena o delle misure imposte all'imputato, deve essere notificata alla vittima dall’organo giurisdizionale competente.
La vittima o, in caso di relativo decesso, la persona che esercita i suoi diritti ha il diritto di essere informata su richiesta, in relazione al reato che la riguarda, sui seguenti aspetti:
a) scarcerazione o evasione dell' imputato in custodia cautelare;
b) scarcerazione su libertà condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione del termine di reclusione della persona condannata a una pena detentiva;
c) scarcerazione o evasione della persona condannata all'arresto e interruzione dell'esecuzione dell'arresto detentivo;
d) rilascio o evasione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio temporaneo;
e) rilascio, allontanamento senza permesso e congedo per adattamento della persona sottoposta trattamento sanitario obbligatorio,
f) in caso di programmi educativi per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato;
L'ultimo giorno di reclusione è stabilito dall'istituto di pena, che provvederà in quella data al rilascio del condannato. Se l'istituto in questione presenta una richiesta di libertà condizionale del condannato, il giudice penale terrà un'audizione della quale la vittima non sarà informata e alla quale non potrà partecipare. La vittima non può rilasciare dichiarazioni e non può presentare ricorso contro la decisione del tribunale in materia di libertà condizionale.
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Nei procedimenti penali in particolare, le vittime possono chiedere il risarcimento dei danni sorti in seguito all'atto oggetto dell'accusa in qualità di parti civili. In questo caso, la procedura a cui si fa riferimento nell'ambito del procedimento penale per l'esecuzione di un'azione civile è chiamata procedura di adesione. Per l'esecuzione di azioni civili è possibile ricorrere anche ad altri mezzi giuridici. Il fatto che la vittima non abbia agito quale parte civile non preclude la possibilità di dare esecuzione all'azione proposta. Nel rispetto delle condizioni specificate dal codice di procedura civile, un'azione civile può essere proposta anche dal pubblico ministero piuttosto che dalla vittima.
È possibile avviare un procedimento di esecuzione nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice. A tale riguardo, il giudice emetterà un atto di esecuzione, basato sulla parte della decisione del procedimento penale relativa all'azione civile.
Lo Stato non può versare alcun anticipo. Ciononostante, le vittime di reati violenti dolosi che abbiano subito una lesione fisica o un danno alla salute quale conseguenza del reato possono ricevere un risarcimento da parte dello Stato. Tale risarcimento è indipendente dall'azione civile. Tuttavia, se la perdita o il danno subito sono risarciti tramite altre fonti (ad esempio, un tribunale o un istituto assicurativo) nei tre anni seguenti il giorno in cui la decisione sul merito riguardante la domanda di risarcimento è diventata definitiva, la vittima è tenuta a rimborsare il risarcimento versato dallo Stato.
Hanno diritto a un risarcimento da parte dello Stato le vittime di reati violenti dolosi che abbiano subito gravi danni all'integrità fisica e salute.
Possono chiedere un risarcimento da parte dello Stato anche i parenti stretti o le persone a carico della vittima, nonché, in caso di decesso della vittima, coloro che abbiano sostenuto le spese funebri.
Il risarcimento dello Stato è concesso soltanto alle vittime che, per la situazione economica o altre condizioni stabilite dalla legge, ne abbiano l'esigenza.
La domanda di risarcimento da parte dello Stato può essere presentata presso qualsiasi servizio di assistenza alle vittime (ufficio governativo distrettuale). Al momento di decidere sulla domanda, l'autorità analizzerà il nesso causale tra l'ammontare dei danni e il reato.
Le domande di risarcimento possono normalmente essere presentate entro tre mesi dal giorno in cui è stato commesso il reato e l'importo massimo del risarcimento al 2017 è pari a 1 599 105 HUF.Laddove la denuncia non venga accolta, l'indagine sia archiviata o l’imputato prosciolto dalle accuse per ragioni di esclusione previste dalla legge (ossia, minore età, grave incapacità mentale, coercizione o costrizione, errore, legittima difesa personale, necessità estrema od ordine di un superiore), la vittima avrà diritto al risarcimento da parte dello Stato.
Tale risarcimento è indipendente dall'azione civile. Tuttavia, se la perdita o il danno subito sono risarciti tramite altre fonti (ad esempio, un tribunale o un istituto assicurativo) nei tre anni seguenti il giorno in cui la decisione sul merito riguardante la domanda di risarcimento è diventata definitiva, la vittima è tenuta a rimborsare il risarcimento versato dallo Stato.
Qualora la vittima decida di far valere i propri diritti in ambito di diritto civile al di fuori del procedimento penale, le questioni della responsabilità penale e del risarcimento saranno di conseguenza separate l'una dall'altra e i due procedimenti potrebbero concludersi con sentenze di diverso contenuto.
Le vittime di un reato o atto illecito possono ricevere un contributo finanziario immediato, volto a ovviare entro brevissimo termine alla situazione di emergenza comportata dal reato o atto illecito. La domanda può essere presentata al servizio di sostegno alle vittime (presso un ufficio governativo distrettuale) e, per ricevere un risarcimento, è necessario avere denunciato il reato alla polizia. L'erogazione del contributo finanziario immediato è decisa secondo il principio di equità e può essere concessa alle vittime senza valutarne la rispettiva necessità. Tuttavia, nel corso del procedimento, si valuterà se le circostanze personali della vittima dovute al reato giustifichino questo tipo di aiuto finanziario. Il contributo finanziario immediato non è un risarcimento e non è inteso a compensare o mitigare il danno causato dal reato, bensì a coprire le spese alimentari, i costi di alloggio, viaggi e indumenti, nonché le spese mediche e funebri della vittima. L'importo del contributo immediato è determinato in base alla situazione della vittima che deriva dalle conseguenze del reato e alla durata del periodo in cui la vittima è impossibilitata a risolvere i propri problemi economici. L'importo massimo del contributo al 2017 è di 106 607 HUF.
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Le vittime di reato possono sporgere denuncia recandosi presso la stazione di polizia nelle più immediate vicinanze oppure chiamando i numeri di emergenza 107 o 112.
Il personale dei servizi di sostegno alle vittime e di assistenza legale gestiti dallo Stato può dare assistenza negli uffici governativi distrettuali più vicini alla vittima. Gli operatori della linea telefonica di assistenza alle vittime ÁldozatsegítÅ‘ Vonal (+36-80-225-225) garantiscono un supporto immediato, 24 ore su 24, sul territorio nazionale.
Il servizio telefonico nazionale per le emergenze (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) fornisce assistenza alle vittime di violenza domestica, violenza familiare, abusi sui minori, nonché prostituzione e tratta di esseri umani, al numero +36-80-205-520.
Le procedure di sostegno alle vittime sono completamente gratuite. Nel caso in cui la vittima non parli ungherese o debba ricorrere a un interprete in lingua dei segni per una disabilità a livello di comunicazione, le spese di interpretazione e traduzione saranno sostenute dallo Stato.
Il servizio di sostegno alle vittime (ÁldozatsegítÅ 'Szolgálat) può
Il servizio telefonico nazionale per le emergenze (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) può
Servizio per il patrocinio a spese dello Stato (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)
È possibile rivolgersi in particolare alle organizzazioni non governative elencate di seguito.
Associazione a scopo benefico “White Ring” (Fehér Gyuru Közhasznú Egyesület)
ONG NANE - Associazione per i diritti delle donne (Nok a Nokért Együtt az Eroszak Ellen Egyesület):
ONG Ambulanze ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):
Associazione “Patent” (Patent Egyesület):
Fondazione “Anonymous Ways” (Névtelen Utak Alapítvány):
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