1 - I miei diritti nel corso delle indagini

A. Il fatto che io sia cittadino straniero influisce sulle indagini?

No, in linea di principio ciò non influisce sulle indagini.

Se l'indagato non è in grado di comunicare in maniera adeguata nella lingua tedesca, ha il diritto di chiedere l'intervento di un interprete, che sarà nominato e presterà gratuitamente i suoi servizi durante l'interrogatorio. L'indagato non è tenuto e non deve rispondere alle domande se l'interprete non è presente. L'interprete tradurrà le domande rivolte all'indagato in una lingua compresa da quest'ultimo. L'interprete tradurrà anche le risposte dell'indagato in tedesco.

L'interprete deve in ogni caso tradurre le informazioni e le istruzioni sulle questioni di diritto che l'indagato deve ricevere per legge. Se l'indagato lo desidera, l'interprete gli fornirà assistenza anche nei rapporti con l'avvocato difensore assegnatogli (ma non con l'avvocato di fiducia).

Se l'indagato riceve informazioni riguardo a un provvedimento delle autorità responsabili dell'azione penale o a una decisione del giudice, può altresì chiedere la traduzione di tali documenti. Se l'indagato desidera consultare il proprio fascicolo, un traduttore gli fornirà assistenza solamente in mancanza di un avvocato difensore e se è irragionevole supporre che l'indagato possa procedere personalmente alla traduzione delle parti pertinenti del fascicolo.

B. Quali sono le fasi di un'indagine?

  • Scopo dell'indagine penale è accertare se sia stato commesso un reato e, in tal caso, chi ne sia l'autore.
  • È considerata indagata la persona sospettata di un determinato reato al termine dell'indagine condotta nei suoi confronti.
  • Nell'attività di indagine, l'autorità giudiziaria è tenuta a seguire determinate fasi. Deve ricostruire la dinamica del reato e gestire il cosiddetto "contraddittorio". L'accusa e l'indagato, assieme al suo avvocato difensore, sono presenti durante tali procedure e possono rivolgere domande alla persona sottoposta a interrogatorio. Le autorità responsabili dell'azione penale possono altresì chiedere al giudice di assumere ulteriori prove, se ritengono che ciò sia necessario nell'interesse pubblico.
  • Le autorità responsabili dell'azione penale e/o gli organi inquirenti hanno la facoltà di avviare la maggior parte delle attività investigative di propria iniziativa, senza il consenso del giudice. Tra queste attività figurano, nello specifico, indagini e interrogatori, nonché l'identificazione di persone, il sequestro di beni, l'esecuzione di perquisizioni sugli indumenti e altri effetti personali di una persona, ecc.
  • Per disporre e prolungare una carcerazione preventiva occorre un provvedimento del giudice. Lo stesso vale per l'impiego di misure coercitive in relazione a diritti fondamentali (per esempio, perquisizioni di luoghi protetti da diritti di proprietà, accesso a conti bancari, intercettazioni telefoniche o analisi dei tabulati telefonici).
  • Le autorità responsabili dell'azione penale devono abbandonare le indagini se non è stato commesso alcun reato o se i fatti accertati sono insufficienti a giustificare la condanna della persona indagata. In tutti gli altri casi in cui i fatti sono stati sufficientemente accertati, le autorità responsabili dell'azione penale sono tenute a depositare un atto di accusa all'autorità giudiziaria competente.
  • La pubblica accusa può rinunciare all'azione penale (Diversion) nei casi che non possono essere interrotti, ma in relazione ai quali una condanna non pare necessaria in quanto l'indagato (nella maggior parte dei casi) paga un'ammenda. Non è possibile ricorrere all'istituto della "Diversion" se il reato in oggetto ha causato la morte di una persona o se rientra nella competenza di un organo giurisdizionale collegiale composto da giudici onorari o da una giuria o, in altre parole, in casi punibili con una detenzione di oltre cinque anni (di norma).

i. Fase di acquisizione delle prove/poteri degli investigatori

Nell'attività di indagine, l'autorità giudiziaria è tenuta a seguire determinate fasi. Deve ricostruire la dinamica del reato e gestire il cosiddetto "contraddittorio". L'accusa e l'indagato, assieme al suo avvocato difensore, sono presenti durante tali procedimenti e possono rivolgere domande alla persona sottoposta a interrogatorio. Le autorità responsabili dell'azione penale possono altresì chiedere al giudice di assumere ulteriori prove, se ritengono che ciò sia necessario nell'interesse pubblico.

Le autorità cui compete l'esercizio dell'azione penale che dirigono gli organi inquirenti sono responsabili dello svolgimento delle indagini. Gli organi inquirenti avviano le indagini di propria iniziativa, a seguito di denuncia sporta da un terzo alla polizia o con provvedimento dell'accusa.

Le autorità responsabili dell'azione penale o gli organi inquirenti devono informare l'indagato del fatto che è sottoposto a indagini, specificandone il motivo. Inoltre, l'indagato deve sapere che, come tale, non è tenuto a rilasciare dichiarazioni e che, se decide di farlo, la dichiarazione può essere usata come prova contro di lui.

Se l'indagato è l'autore del reato di cui è accusato e confessa (si dichiara colpevole), ciò costituirà un importante elemento attenuante nel momento in cui il giudice decide la pena. Tuttavia, la dichiarazione di colpevolezza non influirà sul corso del processo.

ii. Fermo di polizia

Le autorità responsabili dell'azione penale e/o gli organi inquirenti hanno la facoltà di avviare la maggior parte delle attività investigative di propria iniziativa, senza il consenso del giudice. Tra queste attività figurano, nello specifico, indagini e interrogatori, nonché l'identificazione di persone, il sequestro di beni, l'esecuzione di perquisizioni sugli indumenti e altri effetti personali di una persona, ecc.

iii. Interrogatorio

iv. Custodia cautelare

Per disporre e prolungare una carcerazione preventiva occorre un provvedimento del giudice. Lo stesso vale per l'impiego di misure coercitive in relazione a diritti fondamentali (per esempio, perquisizioni di luoghi protetti da diritti di proprietà, accesso a conti bancari, intercettazioni telefoniche o analisi dei tabulati telefonici).

L'indagato può essere trattenuto in custodia cautelare soltanto se è fortemente sospettato di aver commesso un reato e se sussiste un motivo per la detenzione (rischio di latitanza, rischio di distruzione delle prove oppure rischio di commissione di un reato). Per procedere all'arresto (da parte di ufficiali degli organi inquirenti) occorre il consenso del giudice (salvo ove l'indagato sia colto in flagranza di reato o vi sia pericolo immediato).

La carcerazione preventiva dev'essere disposta dal giudice e deve svolgersi in un istituto penitenziario. Gli organi inquirenti possono trattenere l'indagato al massimo per 48 ore prima di rinviarlo al giudice senza eccessivo ritardo.

La legge non precisa se e le modalità con cui l'indagato può informare la famiglia o gli amici della sua detenzione. In ogni istituto penitenziario sono a disposizione i servizi sociali per fornire assistenza su questioni di questo genere.

La decisione che dispone la custodia cautelare dev'essere letta all'indagato, eventualmente con l'assistenza di un interprete. L'indagato deve riceverne una copia scritta. La decisione deve precisare la natura del reato di cui l'indagato è fortemente sospettato. Essa deve inoltre riportare i fatti che, secondo il giudice, giustificano la detenzione.

L'indagato deve essere rappresentato da un avvocato difensore per tutto il periodo della custodia cautelare. Se l'indagato non ne nomina personalmente uno, gliene sarà assegnato uno d'ufficio

La decisione del giudice di imporre la custodia cautelare è adottata in sede di udienza.

L'indagato, entro tre giorni, può impugnare presso il tribunale regionale superiore la decisione che dispone o che, in un secondo momento, prolunga il periodo di custodia cautelare.

Le decisioni che riguardano la custodia cautelare hanno una durata di tempo limitata. La decisione di disporre la custodia cautelare ha validità di quattordici giorni. La decisione che proroga la custodia cautelare per la prima volta ha validità di un mese. Ogni successiva decisione di proroga di tale misura cautelare ha validità di due mesi.

La custodia cautelare non può avere durata superiore a sei mesi in totale, ma può essere prorogata in ragione della gravità del reato.

C. Quali sono i miei diritti nel corso delle indagini?

L'indagato gode di diritti diversi a seconda dei diversi provvedimenti e delle varie fasi dell'indagine:

  • Indagini e assunzione di prove
  • Arresto e custodia cautelare
  • Imputazioni
  • Preparazione del processo da parte della difesa

A prescindere dalla fase specifica del procedimento, l'indagato gode dei diritti seguenti:

  • dev'essere informato il prima possibile del fatto che sono in corso indagini che lo riguardano, del reato di cui è sospettato e dei principali diritti processuali a lui spettanti;
  • in ogni fase del procedimento, ha il diritto di nominare un difensore di fiducia o di richiedere il patrocinio a spese dello Stato. In caso di complessità dei fatti o delle questioni di diritto, l'indagato può chiedere che il suddetto patrocinio gli sia concesso per l'intera durata del procedimento. Ciò accade prevalentemente nei procedimenti penali a carico di cittadini stranieri che non conoscono l'ordinamento giuridico austriaco. In tutti i casi che prevedono la cosiddetta difesa obbligatoria, all'indagato viene assegnato un difensore anche qualora egli non ne nomini uno. In tal caso, l'indagato deve sostenere le spese dell'avvocato che gli viene assegnato se non è rappresentato da un avvocato d'ufficio (a spese dello Stato).

Le fasi più importanti in cui l'indagato dev'essere affiancato da un avvocato difensore sono le seguenti: l'intero periodo della custodia cautelare, l'intera procedura per l'internamento di rei affetti da disturbi mentali, i procedimenti dinanzi a tribunali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria, oppure dinanzi a un giudice monocratico se il reato può comportare una pena detentiva di oltre tre anni;

  • l'indagato può consultare il proprio fascicolo;
  • può presentare le proprie osservazioni circa le accuse mosse contro di lui o tacere;
  • può chiedere l'assunzione di prove;
  • può impugnare i provvedimenti adottati dalle autorità responsabili dell'azione penale o dagli organi inquirenti, nonché le decisioni del giudice;
  • può chiedere l'assegnazione di un traduttore/interprete.

I. Ho diritto a un interprete e a delle traduzioni?

Se l'indagato non è in grado di comunicare in maniera adeguata nella lingua tedesca, ha il diritto di chiedere l'intervento di un interprete, che sarà nominato e presterà gratuitamente i suoi servizi durante l'interrogatorio. L'indagato non è tenuto e non deve rispondere alle domande se l'interprete non è presente. L'interprete tradurrà le domande rivolte all'indagato in una lingua compresa da quest'ultimo. L'interprete tradurrà anche le risposte dell'indagato in tedesco.

L'interprete deve in ogni caso tradurre le informazioni e le istruzioni sulle questioni di diritto che l'indagato deve ricevere per legge. Se l'indagato lo desidera, l'interprete gli fornirà assistenza anche nei rapporti con l'avvocato difensore assegnatogli (ma non con l'avvocato di fiducia).

Se l'indagato riceve informazioni riguardo a un provvedimento delle autorità responsabili dell'azione penale o a una decisione del giudice, può altresì chiedere la traduzione di tali documenti. Se l'indagato desidera consultare il proprio fascicolo, un traduttore gli fornirà assistenza solamente in mancanza di un avvocato difensore e se è irragionevole supporre che l'indagato possa procedere personalmente alla traduzione delle parti pertinenti del fascicolo.

ii. Ho diritto di essere informato e di accedere al fascicolo?

L'indagato ha il diritto di consultare il proprio fascicolo. In questo modo può venire a conoscenza delle prove addotte contro di lui. In casi eccezionali, alcune parti del fascicolo potrebbero non essere consultabili. L'indagato ha il diritto di presentare le proprie prove in qualsiasi momento.

iii. Ho diritto a un avvocato e a informare un terzo della mia situazione?

Non è necessario rivolgersi a un avvocato, salvo nei casi che richiedono la rappresentanza da parte di un avvocato difensore. Tuttavia, a prescindere dal fatto che l'indagato sia detenuto o meno, egli ha il diritto di consultare un avvocato in ogni momento, se lo desidera. Inoltre, un interprete sarà a disposizione dell'indagato per i suoi rapporti con il difensore assegnatogli.

Se l'indagato è arrestato e conosce il nome dell'avvocato cui vuole affidare la propria difesa, può contattarlo direttamente o tramite la polizia. Se l'indagato non conosce alcun difensore, può fare riferimento al servizio permanente dell'ordine degli avvocati

iv. Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato?

In ogni fase del procedimento l'indagato ha il diritto di nominare un difensore di fiducia o di richiedere il patrocinio a spese dello Stato. In caso di complessità dei fatti o delle questioni di diritto, l'indagato può chiedere che il suddetto patrocinio gli sia concesso per l'intera durata del procedimento. Ciò accade prevalentemente nei procedimenti penali a carico di cittadini stranieri che non conoscono l'ordinamento giuridico austriaco. In tutti i casi che lo prevedano, all'indagato viene assegnato un difensore anche qualora egli non ne nomini uno. In tal caso, l'indagato deve sostenere le spese dell'avvocato che gli viene assegnato se non è rappresentato da un avvocato d'ufficio (a spese dello Stato).

v. Cosa è importante sapere per quanto riguarda:

a. Presunzione di innocenza

Le autorità responsabili dell'azione penale devono abbandonare le indagini se non è stato commesso alcun reato o se i fatti accertati sono insufficienti a giustificare la condanna della persona indagata. In tutti gli altri casi in cui i fatti sono stati sufficientemente accertati, le autorità responsabili dell'azione penale sono tenute a depositare un atto di accusa all'autorità giudiziaria competente.

b. Diritto al silenzio e a non autoincriminarsi

Le persone hanno il diritto di rimanere in silenzio se, per esempio, potrebbero altrimenti esporre se stesse o un familiare (sezione 156(1)(1) del Codice di procedura penale (Strafprozeßordnung)) a un rischio di perseguimento penale o, in relazione ai procedimenti penali avviati nei loro confronti, a un rischio di autoincriminazione superiore rispetto alla loro precedente testimonianza.

vi. Quali sono le tutele specifiche per i minori?

Se bambini o minori sono stati vittima o testimoni di violenza, hanno il diritto di ricevere assistenza psicosociale e giudiziaria.

D. Quali sono i termini di durata delle indagini?

Le autorità responsabili dell'azione penale devono abbandonare le indagini se non è stato commesso alcun reato o se i fatti accertati sono insufficienti a giustificare la condanna della persona indagata. In tutti gli altri casi in cui i fatti sono stati sufficientemente accertati, le autorità responsabili dell'azione penale sono tenute a depositare un atto di accusa all'autorità giudiziaria competente.

Ultimo aggiornamento: 22/06/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - I miei diritti nel corso del processo

A. Dove si svolgerà il processo?

Il processo si terrà nell’organo giurisdizionale presso cui le autorità giudiziarie hanno presentato i capi d'accusa definitivi. Si tratta di norma dell’organo giurisdizionale che ha competenza nel luogo in cui è stato commesso il reato. I processi sono pubblici, con rare eccezioni.

A seconda della natura della sanzione, la decisione viene presa da un giudice monocratico, da organi giurisdizionali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria. Fanno parte di organi giurisdizionali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria anche persone non addette ai lavori.

B. Le accuse possono essere modificate? In caso affermativo, ho diritto ad esserne informato?

Una volta formulate le imputazioni, non è più possibile limitare l'accesso ai fascicoli. A questo punto, al più tardi, l'imputato può accedere al fascicolo completo che è anche a disposizione del giudice. Quest'ultimo appronta lo svolgimento del processo.

Se l'imputato lo desidera, può richiedere le prove che lo agevolino nella preparazione del processo. In particolare, egli può chiedere che siano assunti testimoni. Nella richiesta di prove, l'imputato deve specificare quali fatti intende dimostrare mediante le prove in questione. L'imputato potrebbe essere tenuto a dichiarare anche la ragione per cui ritiene che le prove richieste siano adeguate.

Se l'imputato è accusato di ulteriori reati nel corso del processo, le autorità responsabili dell'azione penale possono estendere le imputazioni nei suoi confronti e il processo potrà essere prorogato per includere le nuove imputazioni, salvo ove tali imputazioni prevedano una pena più severa rispetto alle imputazioni originarie.

Nella sua decisione il giudice non è vincolato da eventuali valutazioni giuridiche fornite dalle autorità responsabili dell'azione penale ma unicamente dai fatti descritti nell'atto di accusa. Il giudice può qualificare il reato che è stato addebitato all'imputato in modo diverso rispetto alla classificazione presentata dalle autorità responsabili dell'azione penale nell'atto di accusa.

C. Quali sono i miei diritti durante la comparizione dinanzi al giudice?

Durante il processo, così come durante l'intero procedimento penale, l'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio. Non è obbligato a rilasciare commenti sulle imputazioni mosse a suo carico.

L'ammissione di colpevolezza durante il processo ha un effetto attenuante sulla determinazione della pena, ma non ha effetti sul corso del processo. L'imputato non verrà condannato se non dichiara il vero.

Gli organi giurisdizionali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria non possono condurre procedimenti in assenza dell'imputato. Inoltre, durante il procedimento l'imputato deve sempre essere rappresentato da un difensore. Non esistono disposizioni in materia di partecipazione al processo in videoconferenza.

Se l'imputato non conosce a sufficienza il tedesco, sarà necessario ricorrere ai servizi di un interprete per il processo. L'interprete tradurrà gli eventi principali durante il processo in una lingua compresa dall'imputato.

Durante il processo l'imputato ha anche il diritto di presentare richieste, specialmente per l'acquisizione di prove.

Se il processo si svolge dinanzi a organi giurisdizionali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria, l'imputato deve essere rappresentato da un difensore, mentre per altri tipi di procedimenti la nomina di un avvocato è facoltativa.

L'imputato ha diritto a cambiare difensore in qualsiasi momento, a condizione però che questo non influisca sulla durata del procedimento.

I. Devo essere presente al processo? A quali condizioni posso essere assente durante il processo?

L'indagato non è tenuto a rimanere in Austria per tutta la durata delle indagini. Il difensore può anche garantire il rispetto dei diritti dell'indagato durante le indagini (se quest'ultimo lo desidera).

In linea di principio, l'indagato deve recarsi in Austria per l'interrogatorio. Durante le indagini, l'utilizzo di collegamenti video è consentito unicamente quando ne facciano richiesta le autorità responsabili dell'azione penale austriache, ove l'indagato fornisca il proprio consenso a tale procedura e il suo paese preveda l'interrogatorio di persone indagate in videoconferenza. L'indagato non può però essere interrogato per telefono.

ii. Ho diritto a un interprete e alla traduzione dei documenti?

Se l'imputato non conosce a sufficienza il tedesco, sarà necessario ricorrere ai servizi di un interprete per il processo. L'interprete tradurrà gli eventi principali durante il processo in una lingua compresa dall'imputato.

iii. Ho diritto a un avvocato?

Se il processo si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria, l'imputato deve essere rappresentato da un difensore, mentre per altri tipi di procedimenti la nomina di un avvocato è facoltativa.

L'imputato ha diritto a cambiare difensore in qualsiasi momento, a condizione però che questo non influisca sulla durata del procedimento.

Ultimo aggiornamento: 22/06/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

A. Ho diritto a proporre appello contro la sentenza del giudice?

L’imputato può impugnare qualsiasi decisione di condanna dinanzi a un tribunale di grado superiore. Nel caso di sentenze emesse da tribunali distrettuali e da giudici monocratici presso tribunali regionali, è possibile presentare un’impugnazione integrale, il cui scopo è contestare sia il verdetto di colpevolezza sia la decisione di condanna. In questi procedimenti, l’imputato può inoltre chiedere che siano ammesse o presentate nuove prove.

Nel caso di sentenze emesse da tribunali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria, l’imputato può solamente impugnare la decisione di condanna, ma non il verdetto di colpevolezza. Tali sentenze possono essere impugnate solo mediante un ricorso per annullamento, nel quale l’imputato può contestare vizi procedurali, errori nella motivazione della decisione ed errori di diritto.

Non è possibile impugnare la valutazione del giudice in ordine alle prove, né possono essere addotte nuove prove.

L’imputato deve annunciare l’intenzione di impugnare una sentenza contestualmente all’atto della sua pronuncia o al massimo entro tre giorni. Il tribunale emetterà quindi la sentenza per iscritto e la notificherà all’imputato o al suo difensore. La difesa deve quindi depositare il ricorso per iscritto entro quattro settimane.

Anche l’accusa gode dello stesso diritto di impugnazione.

B. Di quali altre opzioni di ricorso dispongo?

L’imputato può impugnare qualsiasi decisione di condanna dinanzi a un tribunale di grado superiore. Nel caso di sentenze emesse da tribunali distrettuali e da giudici monocratici presso tribunali regionali, è possibile presentare un’impugnazione integrale, il cui scopo è contestare sia il verdetto di colpevolezza sia la decisione di condanna. In questi procedimenti, l’imputato può inoltre chiedere che siano ammesse o presentate nuove prove.

Nel caso di sentenze emesse da tribunali collegiali composti da giudici onorari o da una giuria, l’imputato può solamente impugnare la decisione di condanna, ma non il verdetto di colpevolezza. Tali sentenze possono essere impugnate solo mediante un ricorso per annullamento, nel quale l’imputato può contestare vizi procedurali, errori nella motivazione della decisione ed errori di diritto.

C. Quali sono le conseguenze in caso di condanna a mio carico?

i. Casellario giudiziale

La Direzione della polizia federale con sede a Vienna mantiene aggiornato un casellario giudiziale che raccoglie dati per tutta l’Austria. Esso contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

  • tutte le condanne definitive comminate dai tribunali penali austriaci;
  • tutte le condanne definitive di tribunali stranieri comminate a cittadini austriaci e a persone che sono domiciliate o residenti in Austria, nonché
  • tutte le decisioni emesse da tribunali nazionali o stranieri connesse a tali condanne.

Non è possibile presentare ricorso contro iscrizioni del casellario giudiziario. A seconda della gravità del reato, le iscrizioni del casellario vengono cancellate dopo un certo periodo di tempo.

v. Esecuzione della sentenza, trasferimento di detenuti

È possibile scontare la pena nel paese di origine, se lo si desidera o si è d'accordo. La normativa vigente in materia figura nella convenzione sul trasferimento delle persone condannate, in particolare all'articolo 3.

Ultimo aggiornamento: 22/06/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.