1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

Se il reato non viene denunciato e non è portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria o dei servizi investigativi (polizia o gendarmeria), non è possibile ottenere informazioni perché il reato non risulta commesso.

Se il reato viene portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria o dei servizi di polizia o di gendarmeria in qualsiasi modo (che non sia la denuncia della vittima), la persona viene convocata per essere ascoltata e per illustrare il danno subito e le circostanze dei fatti; in questo caso si viene informati dei propri diritti.

Anche quando i servizi di polizia o di gendarmeria oppure l’autorità giudiziaria sono allertati dalla vittima stessa, ad avvenuta segnalazione dei fatti, questa viene ascoltata e le vengono comunicate tutte le informazioni sui propri diritti.

Non vivo in un paese dell’UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell’UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

I cittadini francesi possono sporgere denuncia presso qualsiasi commissariato di polizia o unità di gendarmeria situato/a sul territorio nazionale. Se le autorità francesi dichiarano la propria competenza, la denuncia viene trattata in Francia; in caso contrario, la denuncia è trasmessa alle autorità competenti dello Stato in cui i fatti sono stati compiuti.

I cittadini stranieri che subiscono un reato sul territorio francese possono sporgere denuncia presso qualsiasi commissariato di polizia o unità di gendarmeria situato/a sul territorio francese. Durante l’audizione o la presentazione della denuncia, la vittima straniera può essere assistita da un interprete. Essa viene informata in qualsiasi modo del seguito della propria denuncia e i suoi diritti saranno tutelati come quelli dei cittadini francesi in quanto la legge non opera distinzioni in base alle informazioni e ai diritti forniti dalle vittime a seconda della loro cittadinanza.

La vittima può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se è cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato che ha sottoscritto una convenzione internazionale con la Francia.

Infine, la vittima che sporge denuncia o che testimonia contro qualcuno per sfruttamento della prostituzione o tratta degli esseri umani beneficia del diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo sul territorio francese che dà diritto all’esercizio di un’attività professionale, a meno che la sua presenza non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

Nel momento in cui si denuncia un reato, occorre fornire i propri recapiti per essere contattati durante l’indagine. Si viene inoltre informati dei propri diritti e delle modalità per esercitarli.

Informazioni alla vittima sull’andamento dell’indagine

Per conoscere lo stato di avanzamento di un’indagine che la riguarda, la vittima può rivolgersi ai servizi di polizia o di gendarmeria, al procuratore o al giudice istruttore (se adito).

Per i crimini e per alcuni reati, la vittima che si è costituita parte civile viene avvisata dal giudice istruttore ogni sei mesi circa lo stato di avanzamento del procedimento.

Informazioni alla vittima sul seguito dell’indagine

A conclusione dell’indagine, la vittima viene informata della decisione adottata: archiviazione, alternativa alle azioni giudiziarie, convocazione dell’imputato dinanzi a un tribunale o una corte. Se c’è un processo, la vittima viene informata dei capi d’imputazione contestati all’indagato e della data e del luogo dell’udienza.

Informazioni alla vittima quando viene adito un giudice istruttore

Quando viene avviata un’indagine giudiziaria, l’inchiesta viene affidata dal procuratore della Repubblica a un giudice istruttore. Quest’ultimo provvede ad avvertire la vittima dell’avvio del procedimento, del diritto di quest’ultima a costituirsi parte civile e delle modalità di esercizio di tale diritto. Se la vittima è minorenne, l’informazione viene data ai suoi legali rappresentanti.

Nell’ambito delle informazioni alla vittima, il giudice istruttore provvede inoltre a informare la vittima del diritto di quest’ultima, qualora si costituisca parte civile, di essere assistita da un avvocato di sua scelta o, su sua richiesta, da un avvocato che sarà nominato dal bâtonnier (presidente) dell’ordine degli avvocati; le spese saranno a carico della vittima, a meno che questa benefici del patrocinio a spese dello Stato (vedi condizioni) o di un’assicurazione di protezione giuridica.

Informazioni alla vittima sulla situazione dell’indagato

La vittima non viene necessariamente informata se il presunto autore di un reato è posto in custodia cautelare o se ne viene disposta la scarcerazione.

Viene invece sempre informata dell’assoggettamento del presunto autore del reato a sorveglianza giudiziaria, se viene disposto nei confronti di quest’ultimo un divieto di contatto per proteggere la vittima.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

Se una persona che non si esprime in francese o che non ha una sufficiente comprensione del francese si presenta ai servizi di polizia o di gendarmeria, questi chiedono di avvalersi di un interprete. L’interprete, oltre a essere presente durante il processo, prende parte sia alle audizioni sia agli eventuali colloqui tra la vittima e il suo avvocato.

Durante l’indagine la vittima può chiedere al magistrato incaricato della causa di far tradurre i documenti principali del fascicolo. La traduzione riguardante i documenti importanti è gratuita, mentre quella degli altri documenti è a pagamento.

Alcuni documenti sui diritti delle vittime sono già tradotti nelle lingue più comuni e vengono quindi consegnati alla vittima dai poliziotti o dai gendarmi.

In che modo le autorità garantiscono che possa comprenderle ed essere compreso/a (in caso di minore, di disabilità).

Se la vittima presenta una forma di disabilità che ne limita la comunicazione, essa viene assistita da un interprete nominato dagli inquirenti o dai magistrati. L’interprete assiste la vittima durante le audizioni, i colloqui con l’avvocato e durante il processo.

Alla persona che non possa o non sia in grado di leggere viene data lettura dei documenti.

In caso di vittima minorenne, l’audizione viene adattata alla sua età e al suo grado di maturità ed è effettuata da inquirenti appositamente formati, talvolta con l’ausilio di uno psicologo. Quando sono necessarie più audizioni, la vittima viene possibilmente ascoltata dallo stesso inquirente.

In alcuni commissariati o unità di gendarmeria esistono sale specifiche per creare un’atmosfera più adatta ai bambini e per rendere l’audizione meno solenne.

Durante le audizioni la vittima può sempre chiedere di essere accompagnata da una persona maggiorenne di sua scelta.

Infine, quando l’indagine riguarda fatti gravi e soprattutto tutti i reati di natura sessuale, le audizioni vengono filmate o perlomeno registrate.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

L’assistenza alle vittime è garantita da associazioni di sostegno che hanno il compito di offrire un orientamento, un aiuto in ambito socio-legale o un sostegno psicologico a tutte le vittime di reati, a prescindere che siano coinvolte o meno in un procedimento penale.

Inoltre queste associazioni presidiano gli uffici di sostegno alle vittime presenti in ogni tribunale civile di primo grado per offrire assistenza e sostegno alle vittime interessate da un procedimento in corso.

Esistono anche associazioni specializzate che forniscono sostegno alle vittime nell’ambito di particolari forme di reati (come le violenze coniugali).

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

La vittima viene informata in qualsiasi modo del suo diritto di ricevere assistenza da un servizio pubblico o da un’associazione di sostegno alle vittime, dei quali riceve tutti i recapiti. I testi non prevedono che i servizi di polizia o di gendarmeria contattino direttamente le associazioni di sostegno alle vittime; tuttavia, quando gli operatori sociali (assistenti sociali o psicologi) si trovano negli stessi locali, essi possono assistere le vittime nelle varie pratiche indipendentemente dal fatto di essere stati interpellati o di essere semplicemente a disposizione.

Ogni sezione dipartimentale di pubblica sicurezza dispone di un addetto in materia di “sostegno alle vittime”. Quest’ultimo ha il compito di interagire con le associazioni, di migliorare l’accoglienza delle vittime, di raccogliere le informazioni utili a queste ultime e di dare seguito ai procedimenti penali per fornire informazioni sullo svolgimento delle indagini.

Ogni gruppo di gendarmeria dipartimentale dispone di un ufficiale di “prevenzione-partenariato-assistenza alle vittime”.

Ogni volta che viene depositata una denuncia contro ignoti per fatti gravi, il poliziotto consegna al denunciante un modulo di assistenza alle vittime per informarlo dell’azione dell’Istituto nazionale di sostegno alle vittime e di mediazione (INAVEM) e per fornirgli i recapiti delle associazioni di sostegno alle vittime o dei servizi sociali.

Successivamente il procuratore della Repubblica può rivolgersi direttamente a un’associazione di sostegno alle vittime affinché fornisca aiuto alla vittima del reato.

In caso di incidente che coinvolga un gran numero di persone (incidente collettivo o atto terroristico), le associazioni di sostegno alle vittime possono accedere all’elenco delle vittime e contattarle direttamente.

Come viene tutelata la mia privacy?

Durante l’indagine, con l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, la vittima ha diritto a non rivelare il proprio indirizzo personale e a dichiarare l’indirizzo dell’unità di gendarmeria o del commissariato di polizia o, con il suo esplicito consenso, l’indirizzo di un terzo.

La vittima ha infine la possibilità di chiedere un processo a porte chiuse, ovvero non pubblico, cosa che i giudici non possono rifiutare se la persona è stata vittima di stupro, torture o atti di barbarie accompagnati da abusi sessuali. Negli altri casi, il processo si tiene a porte chiuse solo se la vittima o un’altra parte civile non vi si oppone.

In tutti gli altri casi l’identità della vittima non deve comparire nei media, a meno che non sia la vittima stessa ad autorizzarli.

Inoltre i servizi offerti dalle associazioni di sostegno alle vittime e i dati da queste raccolti hanno carattere assolutamente riservato.

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

Non è necessario sporgere denuncia per beneficiare dell’assistenza di un’associazione di sostegno alle vittime.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

Se la vittima ha subito violenze coniugali, all’aggressore può essere ordinato di abbandonare il domicilio familiare, di non frequentare certi luoghi e di seguire un trattamento medico o psicologico.

Se la vittima ha subito violenze dal proprio (ex) coniuge o (ex) convivente e in caso di grave pericolo per la sua vita, il procuratore della Repubblica può assegnare alla vittima un dispositivo di teleprotezione, chiamato “téléphone grave danger”, ovvero un cellulare di emergenza. La vittima di violenze coniugali può anche chiedere al giudice per gli affari familiari di disporre un provvedimento restrittivo comprendente alcuni divieti per l’autore delle violenze quando esiste un serio motivo di ritenere che le violenze asserite possano essere compiute e che la vittima sia in pericolo.

Il tribunale/la corte può inoltre proteggere la vittima e la sua famiglia da eventuali minacce o pressioni da parte del presunto autore adottando misure che ne vietino ogni contatto con la vittima come la custodia cautelare, la sorveglianza giudiziaria e altre restrizioni giudiziarie.

Chi può garantire la mia protezione?

La protezione delle vittime è garantita dall’autorità giudiziaria che tiene conto dei rischi e dei bisogni delle vittime per ordinare decisioni come il divieto di entrare in contatto con la vittima o di frequentare certi luoghi come il domicilio di quest’ultima. Le decisioni che prevedono questi divieti sono trasmesse ai commissariati di polizia e alle unità di gendarmeria che sono incaricate di vigilare sul rispetto di tali decisioni. In caso di violazione da parte dell’indagato o del condannato, potrà esserne disposto l’arresto; tale comportamento può infatti giustificare una misura detentiva o caratterizzare un nuovo reato.

Quando la vittima beneficia di un particolare dispositivo di protezione (cellulare di emergenza), la sua sicurezza è garantita da tale strumento che permette di contattare facilmente una centrale telefonica dalla quale vengono immediatamente allertati i servizi di polizia o di gendarmeria più vicini, affinché intervengano in soccorso della vittima in pericolo.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto/a al rischio di un nuovo danno da parte dell’autore del reato?

L’agente o l’ufficiale di polizia giudiziaria che effettua l’audizione della vittima è chiamato a raccogliere i primi elementi per procedere a una valutazione personalizzata della situazione della vittima e delle relative necessità di protezione. Egli trasmette poi questi elementi all’autorità giudiziaria incaricata del procedimento che può decidere, se lo ritiene opportuno, di far effettuare una valutazione approfondita da un’associazione di sostegno alle vittime. Questa valutazione personalizzata ha soprattutto lo scopo di determinare i rischi di intimidazione o di ritorsione da parte dell’autore del reato.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell’investigazione e del processo)?

La valutazione summenzionata ha anche lo scopo di valutare i rischi di vittimizzazione secondaria dovuti alla partecipazione della vittima al procedimento penale.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

Le vittime particolarmente vulnerabili beneficiano di una valutazione e di assistenza da parte di un’associazione di sostegno alle vittime.

Sono inoltre previste varie misure di protezione della vittima a seconda dei bisogni di quest’ultima; si tratta di misure quali:

  • la limitazione del numero di audizioni e di esami medici a quelli strettamente necessari ai fini dell’indagine;
  • la possibilità di chiedere di essere ascoltata da un inquirente dello stesso sesso in caso di violenze sessuali o di violenze fondate sul genere;
  • il fatto di essere ascoltata in locali idonei da parte di inquirenti adeguatamente formati e, ove possibile, dagli stessi inquirenti per tutte le audizioni.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Oltre a disporre degli stessi diritti della vittima maggiorenne, la vittima minorenne gode di diritti specifici legati alla sua minore età. Ad esempio, quando i genitori (o i legali rappresentanti) non sembrano in grado di tutelare gli interessi del minore, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore ad hoc (un parente del bambino o una persona abilitata) incaricato di rappresentare il minore e di esercitarne i diritti.

Per difendere gli interessi del minore viene inoltre sistematicamente nominato un avvocato, che partecipa anche a tutte le audizioni della vittima minorenne.

Per alcuni reati, soprattutto quelli di natura sessuale, la vittima minorenne può essere sottoposta a perizia medico-psicologica sin dalla fase di indagine, con l’obiettivo di valutare il tipo e l’entità del danno subito e per stabilire se sono necessari cure o trattamenti specifici. Le audizioni delle vittime minorenni di determinati reati, soprattutto quelli di natura sessuale, devono necessariamente essere filmate per evitare di dover ascoltare il minore più volte.

Infine, la vittima minorenne può farsi accompagnare in qualsiasi audizione da una persona di sua scelta (parente, familiare, legale rappresentante, medico, psicologo), indipendentemente dal tipo di fatti subiti.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

La persona non direttamente vittima di un reato può essere comunque considerata vittima, indiretta, e beneficiare di alcuni diritti.

La vittima indiretta che ritiene di aver subito un danno, anche solo morale, può costituirsi parte civile al momento dell’indagine o presso il giudice istruttore o ancora al momento dell’udienza, se l’autore del reato compare dinanzi al tribunale per essere giudicato.

Tuttavia, diversamente dalla vittima diretta di un reato, la vittima indiretta non viene necessariamente convocata né informata delle udienze se non si era già palesata.

La vittima dovrà infine precisare la natura del danno subito affinché il giudice possa stabilire se la sua costituzione di parte civile è ricevibile, ovvero se è legittima.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

La persona non direttamente vittima di un reato può comunque essere considerata vittima, indiretta, e beneficiare di alcuni diritti.

La vittima indiretta che ritiene di aver subito un danno, anche solo morale, può costituirsi parte civile al momento dell’indagine o presso il giudice istruttore o ancora al momento dell’udienza, se l’autore del reato compare dinanzi al tribunale per essere giudicato.

Tuttavia, diversamente dalla vittima diretta di un reato, la vittima indiretta non viene necessariamente convocata né informata delle udienze se non si era già palesata.

La vittima dovrà infine precisare la natura del danno subito affinché il giudice possa stabilire se la sua costituzione di parte civile è ricevibile, ovvero se è legittima.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La mediazione è un provvedimento giudiziario che può essere attuato se è tale da garantire la riparazione del danno causato alla vittima, tale da porre fine al disordine derivante dal reato o da contribuire alla riqualificazione dell’autore dei fatti.

Questa misura può essere stabilita dal procuratore della Repubblica con il consenso della vittima o su richiesta di quest’ultima.

In caso di violenze commesse dal coniuge o ex coniuge della vittima, dal suo partner o ex partner cui la vittima è legata da un patto civile di solidarietà oppure dal suo convivente o ex convivente, è possibile ricorrere alla mediazione solo se la vittima ne ha fatto espressamente richiesta. In questo caso l’autore delle violenze è altresì oggetto di un richiamo alla legge.

Se dopo una mediazione tra l’autore dei fatti e la vittima vengono compiute nuove violenze dal coniuge o ex coniuge della vittima, dal suo partner o ex partner cui la vittima è legata da un patto civile di solidarietà oppure dal suo convivente o ex convivente, non è possibile ricorrere a una nuova mediazione.

La mediazione può essere affidata a un ufficiale di polizia giudiziaria, a un delegato del procuratore o a un mediatore; consiste nel mettere in relazione la vittima con l’autore dei fatti, pur garantendo la sicurezza della vittima che deve esprimere il proprio consenso sul principio e sulle modalità di attuazione. La vittima non può essere messa di fronte all’autore del reato contro la sua volontà, né essere mai lasciata da sola con lui.

Inoltre questo provvedimento non viene adottato quando un contatto tra l’autore del reato e la vittima è tale da costituire un pericolo per quest’ultima.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Tutta la legislazione francese è consultabile sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet. I diritti delle vittime sono sanciti dal codice di procedura penale, segnatamente dagli articoli da 10-2 a 10-5 e da D1-2 a D1-12.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

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2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

È possibile sporgere denuncia presso una stazione di polizia o di gendarmeria, che provvede successivamente a trasmettere la denuncia al procuratore della Repubblica del luogo in cui è stato commesso il reato o del luogo di residenza o di arresto dell’autore dei fatti.

È inoltre possibile rivolgersi direttamente al procuratore della Repubblica semplicemente con lettera illustrando i fatti subiti, la data e il luogo dei fatti, oltre a precisare la propria identità e il proprio indirizzo.

Il reato può essere denunciato alle stesse condizioni anche da persone diverse dalla vittima.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Informazioni alla vittima sull’andamento dell’indagine

Per conoscere lo stato di avanzamento dell’indagine che la riguarda, la vittima può rivolgersi alle stazioni di polizia o di gendarmeria, al procuratore o al giudice istruttore (se adito).

Per i crimini e per alcuni reati, la vittima che si è costituita parte civile viene avvisata dal giudice istruttore ogni sei mesi circa lo stato di avanzamento del procedimento.

Informazioni alla vittima sul seguito dell’indagine

A conclusione dell’indagine, la vittima viene informata della decisione adottata: archiviazione, alternativa alle azioni giudiziarie, avvio di un’indagine giudiziaria, convocazione dell’imputato dinanzi a un tribunale o a una corte. Se è previsto un processo, la vittima viene informata dei reati a carico dell’indagato, della data e del luogo dell’udienza.

Informazioni al denunciante

Chiunque abbia denunciato dei fatti viene informato dal procuratore della Repubblica sul seguito della propria denuncia.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Se non si ha un avvocato, le informazioni sui propri diritti e i propri obblighi possono essere ottenute presso i tribunali, le maisons de la justice et du droit , i points d’accès au droit , i municipi e i centri sociali nei quali operano le associazioni di sostegno alle vittime. In questi locali è inoltre possibile usufruire di consulenze legali gratuite, che sono erogate da professionisti del diritto, in particolare da avvocati, senza condizioni di età, di cittadinanza o di risorse economiche.

È possibile beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se si soddisfano le seguenti condizioni:

  • si è cittadini francesi oppure originari di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato che ha sottoscritto una convenzione internazionale con la Francia oppure se si risiede abitualmente in Francia in condizione regolare (questa condizione non è richiesta ai minori o a chi si è costituito parte civile);
  • le proprie risorse finanziarie [1] non superano una soglia massima stabilita dalla legge di bilancio. La condizione relativa alle risorse non è richiesta alle vittime di crimini particolarmente gravi (attentato volontario alla vita, torture o atti di barbarie, atto terroristico, stupro, ecc.), se si beneficia del cosiddetto revenu de solidarité active o RSA (reddito di solidarietà attiva) oppure dell’assegno di solidarietà per le persone anziane e se non si hanno altre fonti di reddito, oppure se la propria situazione è degna di particolare interesse dal punto di vista dell’oggetto della controversia o degli oneri prevedibili del processo.

Il patrocinio a spese dello Stato copre:

  • gli onorari dell’avvocato;
  • le eventuali spese dell’ufficiale giudiziario;
  • altre spese come quelle peritali, ecc.;
  • il deposito che si può essere chiamati a versare.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere totale o parziale. È importante presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato sin dall’inizio del procedimento in quanto le spese sostenute prima della domanda non sono rimborsate.

Le informazioni e il modulo di richiesta del patrocinio a spese dello Stato possono essere ottenuti presso il proprio avvocato, presso una maison de la justice et du droit , il municipio, il tribunale del luogo del domicilio o il tribunale incaricato della pratica. Il modulo può essere inoltre scaricato al seguente link: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.



[1] Condizioni relative alle risorse finanziarie per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato:
Per valutare la necessità del patrocinio a spese dello Stato, le autorità tengono conto delle risorse percepite dal richiedente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno antecedente la domanda. Queste risorse comprendono tutti i tipi di reddito, ad eccezione delle prestazioni familiari e di alcune prestazioni sociali. Sono prese in considerazione anche le risorse del coniuge, dei figli a carico e di tutte le persone che vivono abitualmente con il richiedente in comunione domestica.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Le spese legate a un’istanza possono, con alcune riserve, essere coperte dalla propria assicurazione di tutela giudiziaria quando questa copre parzialmente o totalmente gli oneri dell’avvocato, le spese dell’ufficiale giudiziario, le spese processuali o di transazione o ancora le spese peritali.

In caso contrario, quando il tribunale pronuncia la condanna e al momento della liquidazione del danno, il richiedente può chiedere che queste spese siano poste a carico del condannato.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se al termine dell’indagine il procuratore della Repubblica decide di archiviare la denuncia, il ricorso può essere presentato rivolgendosi al procuratore generale della corte d’appello nella cui circoscrizione si trova il tribunale che ha archiviato la causa.

Se il procuratore generale è del parere che fossero necessarie delle azioni giudiziarie, può ordinare al procuratore di promuovere un’azione legale. Se invece ritiene che il ricorso sia ingiustificato, comunica all’interessato che non darà seguito al ricorso.

Inoltre se la denuncia presentata al procuratore della Repubblica è stata archiviata o se sono trascorsi tre mesi da tale denuncia, è possibile sporgere denuncia direttamente costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.

Infine è possibile far citare direttamente il presunto autore del reato dinanzi al tribunale chiedendo a un ufficiale giudiziario di consegnargli la convocazione. In tal caso occorre versare un deposito il cui importo è stabilito dal tribunale in base alle risorse di colui che ha richiesto la citazione.

Posso partecipare al processo?

La data del processo viene comunicata e si può assistere all’udienza. In alcuni casi, però, il processo non è pubblico ed è quindi possibile rimanere in aula solo per il tempo della propria testimonianza. Se il processo non è pubblico (porte chiuse), si ha l’autorizzazione ad assistere all’intero processo solo se ci si è costituiti parte civile.

Durante tutto il processo si ha diritto a essere assistiti da un’associazione di sostegno alle vittime senza che debbano essere soddisfatte particolari condizioni. I membri di queste associazioni possono assistere l’interessato al momento della domanda di costituzione di parte civile; essi possono essere presenti durante le varie udienze e aiutare gli interessati a capire gli atti e le decisioni dei magistrati.

L’interessato che ha difficoltà a comprendere o a esprimersi in francese viene assistito da un interprete appositamente convocato.

In udienza la parte civile ha la possibilità di far convocare dei testimoni oppure di opporsi all’audizione di determinati testimoni.

La vittima o la parte civile ha la possibilità di fare domande ai testimoni e all’accusato/imputato tramite il presidente del tribunale o della corte.

È infine possibile presentare conclusioni (osservazioni scritte) - sugli aspetti tecnici del procedimento, la legge e/o i fatti della causa - alle quali il giudice è tenuto a rispondere.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio sono vittima, testimone, parte civile o accusa privata o posso costituirmi come tale?

Una volta che i fatti sono portati a conoscenza della giustizia o dei servizi di polizia e di gendarmeria, la vittima viene contattata per essere ascoltata.

Il suo compito non è quello di ricercare l’autore dei fatti, né di provarne la colpevolezza; questo ruolo spetta al procuratore della Repubblica. La vittima può tuttavia essere chiamata a fornire qualsiasi elemento o indizio utile al fine di far conoscere la verità (certificati medici, identità dei testimoni, ecc.).

La vittima può scegliere di costituirsi parte civile - in tal caso ha diritto a chiedere un risarcimento del danno subito - e di essere assistita da un avvocato.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

I servizi di polizia o di gendarmeria procedono all’audizione della vittima non appena viene sottoposta loro un’indagine. Durante quest’audizione essi informano sistematicamente la vittima del suo diritto di:

  • ottenere la riparazione del danno subito attraverso il risarcimento dello stesso o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, compresa un’eventuale misura di giustizia riparativa;
  • costituirsi parte civile nell’ambito della promozione di un’azione penale da parte della procura, tramite una citazione diretta dell’autore dei fatti dinanzi al giudice competente oppure nell’ambito di una denuncia presentata al giudice istruttore;
  • essere assistita, se intende costituirsi parte civile, da un avvocato di sua scelta o, su sua richiesta, da un avvocato nominato dal presidente dell’ordine degli avvocati presso l’organo giurisdizionale competente. Le spese sono a carico della vittima a meno che essa non soddisfi le condizioni del patrocinio a spese dello Stato o che benefici di un’assicurazione di tutela giudiziaria;
  • essere assistita da un servizio facente capo a uno o più enti pubblici o da un’associazione convenzionata di sostegno alle vittime;
  • rivolgersi eventualmente, per certi reati, alla Commission d’indemnisation des victimes d’infractions o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato);
  • conoscere le misure di tutela di cui essa può beneficiare, segnatamente le ordinanze di protezione I. La vittima viene inoltre informata della pena inflitta all’autore della violenza e delle condizioni di esecuzione delle eventuali condanne che potrebbero essere pronunciate;
  • beneficiare dell’assistenza di un interprete e della traduzione delle informazioni indispensabili all’esercizio dei suoi diritti, se la vittima non capisce il francese;
  • essere assistita, su sua richiesta, in qualsiasi fase del procedimento dal proprio legale rappresentante e dalla persona maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria motivata adottata in tal senso dall’autorità giudiziaria competente;
  • dichiarare come domicilio l’indirizzo di un terzo, fatto salvo l’esplicito consenso di quest’ultimo.

La vittima deve comparire dinanzi al tribunale/alla corte; deve inoltre testimoniare, se è convocata come testimone.

La parte civile non è tenuta a essere presente di persona, se è rappresentata da un avvocato. Se però la parte civile è assente e non è rappresentata, si presume che essa rinunci all’istanza, a meno che non abbia scritto al tribunale o alla corte per far conoscere l’oggetto della sua richiesta.

La parte civile e la vittima chiamata a comparire per rendere una testimonianza dinanzi al tribunale o alla corte possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all’udienza se la domanda viene presentata durante il processo.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Durante l’udienza è possibile rendere dichiarazioni e presentare prove, ma queste devono rispettare il principio del contraddittorio ed essere trasmesse in anticipo sia alla difesa (al presunto autore dei fatti e/o al suo avvocato) che al procuratore della Repubblica.

È possibile costituirsi parte civile da soli o con l’aiuto del proprio avvocato.

Occorre inoltre determinare l’entità del risarcimento richiesto (somma di denaro destinata a riparare il danno materiale, le sofferenze e la perdita di tempo derivante dai fatti subiti) e in tal senso si può essere assistiti da un’associazione di sostegno alle vittime.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il processo la vittima viene informata del diritto di costituirsi parte civile, di beneficiare dell’assistenza di un avvocato e di ottenere, a certe condizioni, il patrocinio a spese dello Stato, oltre che della possibilità di essere assistita da un’associazione di sostegno alle vittime.

La vittima che si è costituita parte civile viene informata della possibilità, in alcuni casi, di rivolgersi alla Commissione di risarcimento delle vittime di reato per ottenere il risarcimento se il tribunale ha così disposto.

Posso accedere ai documenti giudiziari?

Presso il Tribunal correctionnel (Tribunale correzionale) e il Tribunal de Police (Tribunale di polizia) non è possibile accedere direttamente ai documenti: occorre prima ottenere il consenso del procuratore.

Se però ci si è costituiti parte civile, è possibile consultarli direttamente o tramite il proprio avvocato, a seconda dei casi, o richiederne una copia.

Presso la corte d’assise è possibile ottenere gratuitamente copie dei verbali di contestazione del reato, le dichiarazioni scritte dei testimoni e le relazioni peritali, oltre che copie degli altri atti processuali.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

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3 - I miei diritti dopo il processo

Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

È possibile ricorrere contro una decisione giudiziaria solo se ci si è costituiti parte civile, in quanto la “semplice vittima” non è parte processuale.

Inoltre se la costituzione di parte civile è stata ammessa dal tribunale, in altre parole se l’organo giurisdizionale ha accettato la costituzione di parte civile, non è possibile impugnare la decisione sul verdetto di colpevolezza o sulla pena inflitta. È possibile ricorrere soltanto contro le disposizioni relative alla propria persona.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

La vittima beneficia in ogni caso del diritto di:

  • essere informata in caso di decisione che vieti all’autore del reato di entrare in contatto con la stessa;
  • essere informata dell’esecuzione della condanna (liberazione del condannato, riduzione della sua pena, luogo in cui questi risiede, ecc.) attraverso un’associazione di sostegno alle vittime o direttamente presso il Il link si apre in una nuova finestraService pénitentiaire d’insertion et de probation o SPIP (servizio penitenziario di inserimento e probation);
  • chiedere al giudice di vietare che l’autore del reato avvicini, incontri o entri in contatto con la stessa, se questi è oggetto di una cessazione temporanea della detenzione o è in libertà condizionale oppure se la sua pena è stata ridotta o modificata;
  • essere avvisata se il condannato è evaso di prigione e se esiste un pericolo per la stessa o per le persone ad essa care;
  • essere assistita da un’associazione di sostegno alle vittime;
  • veder ascoltati i propri interessi prima che sia adottata qualsiasi decisione di scarcerazione del condannato, oltre al diritto di presentare, prima di ogni decisione, osservazioni per iscritto entro un termine di 15 giorni.

Se si è costituita parte civile, la vittima beneficia inoltre del diritto di:

  • essere informata dal tribunale/dalla corte del diritto di rivolgersi alla Il link si apre in una nuova finestraCommission d’indemnisation des victimes d’infraction o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato);
  • essere rappresentata da un avvocato e/o beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
  • essere avvisata della decisione (inoltro della sentenza).

Durante l’esecuzione della pena, si ha diritto a:

1° sottoporre all’autorità giudiziaria tutto ciò che pregiudica i propri interessi;

2° ottenere la riparazione del danno attraverso il risarcimento di quest’ultimo o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, compreso il fatto di vedersi proporre, nel caso, una misura di giustizia riparativa;

3° essere informati, se lo si desidera, del termine dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, nei casi e nelle condizioni previsti dal codice di procedura penale;

4° chiedere che sia eventualmente presa in considerazione la necessità di garantire la propria sicurezza e tranquillità.

L’autorità giudiziaria è tenuta a garantire tutti questi diritti durante l’intero periodo di esecuzione della pena, indipendentemente dalle modalità attuate.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Dopo il processo si può essere assistiti da un avvocato che potrà fornire consigli in merito all’opportunità o meno di fare ricorso o sulle modalità per rivolgersi a un ufficiale giudiziario.

È inoltre possibile beneficiare dell’assistenza delle associazioni di sostegno alle vittime senza limitazioni di durata.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell’autore del reato?

Se l’autore del reato viene condannato, si è informati della pena nella misura in cui essa prevede disposizioni che vietano all’autore del reato di entrare in contatto con la vittima o di presentarsi al suo domicilio.

Se la vittima si è costituita parte civile, le viene fornita una copia della sentenza nella quale è indicata la pena inflitta.

Se l’autore del reato viene messo in carcere, la vittima potrà essere avvisata in caso di richiesta di liberazione condizionale e il suo parere potrà essere ascoltato.

Sarò informato/a del rilascio dell’autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Se una persona è stata condannata per alcuni tipi di reati (stupro, omicidio o tentato omicidio e per la maggior parte dei reati di natura sessuale) e se la richiesta è stata fatta in quanto vittima o parte civile, si può essere informati della liberazione del condannato, direttamente o tramite il proprio avvocato, quando tale liberazione avviene al termine della pena.

In caso di evasione si è informati dal procuratore della Repubblica.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Quando c’è il rischio che il condannato possa trovarsi in presenza della vittima o della parte civile e sembra opportuno evitare tale incontro, gli organi giurisdizionali dell’applicazione delle pene integrano la decisione di cessazione temporanea o definitiva della detenzione con un divieto di entrare in contatto con la vittima o la parte civile e, all’occorrenza, con il divieto di presentarsi nei pressi del domicilio della stessa e del suo luogo di lavoro (art. 712-16-2, comma 1 del CPP).

Salvo in caso di decisione contraria debitamente motivata, questo divieto è obbligatorio quando la persona è stata condannata per uno dei reati di cui all’articolo 706-47 del CPP (la maggior parte dei reati di natura sessuale, art. 712-16-2, comma 2 del CPP).

A tal fine, la vittima o la parte civile è informata tramite avviso della misura e delle conseguenze per il condannato in caso di mancato rispetto di tale divieto (art. 712-16-2, comma 3 del CPP, cfr. infra).

Infine, quando si tratta di esaminare domande di liberazione condizionale riguardanti persone condannate a una pena detentiva pari o superiore a cinque anni o a una pena di reclusione, l’avvocato della parte civile (e non la “semplice vittima”), se ne fa domanda, può assistere al dibattito in contraddittorio e far valere le proprie osservazioni dinanzi al giudice, al tribunale e alla camera dell’applicazione delle pene.

Inoltre, prima di qualsiasi decisione, i giudici dell’applicazione delle pene possono informare la vittima o la parte civile, sia direttamente sia tramite il suo avvocato, che essa può far conoscere le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione di tale informazione. Queste osservazioni possono essere trasmesse all’organo giurisdizionale dalla vittima o dalla parte civile nel modo ritenuto più opportuno.

La vittima non può ricorrere contro le decisioni relative all’esecuzione della pena del condannato. Può tuttavia presentare una nuova denuncia se l’autore del reato commette nuovi fatti oppure segnalare al giudice incaricato del procedimento o al procuratore della Repubblica il mancato rispetto degli obblighi o dei divieti da parte del condannato, se ad esempio quest’ultimo non rispetta il divieto di entrare in contatto con la vittima.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell’autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, costituzione di parte civile)

I testi vigenti consentono a chiunque sostenga di essere vittima:

  • di costituirsi parte civile dinanzi al giudice istruttore incaricato della pratica;
  • di presentare una domanda di provvedimento provvisorio o di proporre un’azione dinanzi al giudice civile sul merito.

1) L’azione civile dinanzi al giudice penale può essere esercitata in vari modi:

-          L’azione, quando l’azione penale non è stata promossa dal pubblico ministero (e ha quindi l’effetto di avviare l’azione penale).

È possibile procedere in due modi:

  • la citazione diretta (per le contravvenzioni o i reati);
  • la costituzione di parte civile (per i reati o i crimini).

-          L’intervento, quando l’azione penale è già stata avviata.

-          La costituzione di parte civile.

Questa procedura può essere effettuata sia in udienza, sia a distanza, presentando domanda al presidente del Tribunal correctionnel (tribunale correzionale) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax, indicando l’intenzione di costituirsi parte civile e l’ammontare del risarcimento richiesto. Questa procedura può essere effettuata anche tramite avvocato.

2) L’azione civile dinanzi al giudice civile può essere esercitata secondo il diritto comune della responsabilità civile.

L’interessato che decida di rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno subito non può poi adire il giudice penale. Viceversa, se si rivolge al giudice penale, può successivamente portare la causa dinanzi al giudice civile.

Il giudice ha ordinato all’autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere il colpevole a pagare?

In caso di difficoltà nel riscuotere l’importo del risarcimento, l’interessato ha la possibilità di ricorrere a procedure civili di esecuzione rivolgendosi a un ufficiale giudiziario. La domanda deve essere presentata per posta al presidente del Tribunal de grande instance o TGI (tribunale civile di primo grado) del domicilio del condannato o, se questi è in carcere, al presidente del tribunale civile di primo grado da cui dipende l’istituto penitenziario. Potranno essere oggetto di sequestro:

- una parte della retribuzione ancora disponibile del condannato;

- fondi sul suo conto in banca;

- alcuni suoi beni.

Se l’autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Se il condannato non risarcisce volontariamente la vittima, quest’ultima ha la possibilità di rivolgersi al Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions o SARVI (Servizio di sostegno alla riscossione degli indennizzi a favore delle vittime di reati). Per farlo la vittima deve semplicemente dimostrare di avere diritto a un risarcimento danni in virtù di una decisione penale definitiva (non più impugnabile).

Sostituendosi al responsabile, il SARVI versa alla vittima l’intero ammontare del risarcimento fino a un importo di 1 000 euro; oltre questa somma, versa un anticipo del 30% dell’importo nel limite di un massimale di 3 000 euro. Qualora venga erogato un anticipo, il SARVI versa poi il resto a seconda della somma che sarà riuscito a ottenere dal condannato.

Per rivolgersi al SARVI e richiedere quindi assistenza alla riscossione, la vittima deve ritirare un apposito modulo presso i tribunali civili di primo grado (sportello unico della cancelleria, cancelleria del giudice delegato alle vittime, uffici di esecuzione, ufficio di sostegno alle vittime) o presso le maisons de justice et du droit , i points d’accès au droit , i municipi, ecc., che poi trasmetteranno il modulo compilato al SARVI.

Il ricorso al SARVI deve avvenire necessariamente nel periodo compreso tra due mesi e un anno dal giorno in cui la decisione sul risarcimento è diventata definitiva.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Il Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions o FGTI (Fondo di garanzia per le vittime di atti terroristici e di altri reati) interviene per risarcire le vittime di atti terroristici secondo una particolare procedura. Questo fondo interviene inoltre per risarcire:

-          le vittime di stupro, abusi sessuali, furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione oppure in caso di danneggiamento di un bene;

-          le vittime di un reato che abbia dato luogo a un’invalidità permanente o a una totale inabilità al lavoro;

-          i parenti delle vittime di omicidio doloso o colposo.

Per beneficiare di un risarcimento del FGTI, è necessario a determinate condizioni presentare domanda direttamente alla Commission d’indemnisation des victimes d’infraction o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato) del Tribunal de grande instance o TGI (Tribunale civile di primo grado) del domicilio del richiedente o del luogo del giudice penale adito per il reato.

Per rivolgersi alla CIVI, devono essere trascorsi tre anni dalla data del reato, termine che è prorogato di un anno dalla data dell’ultima decisione penale.

Se il reato è stato commesso sul territorio francese, possono essere risarciti:

-          i cittadini francesi;

-          i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.

Se invece il reato è avvenuto all’estero, possono beneficiare del risarcimento solo le persone di cittadinanza francese.

1) In caso di grave danno alla persona:

La vittima può ottenere il risarcimento totale del danno risultante da un’offesa alla persona nella misura in cui: i fatti hanno cagionato la morte, una mutilazione o un’invalidità permanente o una totale inabilità al lavoro pari o superiore a un mese oppure se i fatti costituiscono un reato di stupro, abuso o violenza sessuale oppure in caso di tratta di esseri umani.

La CIVI tiene conto delle prestazioni versate da enti sociali, mutue, compagnie assicurative, ecc. I danni al vestiario o i danni materiali non sono risarciti.

2) In caso di danno di lieve entità alla persona e di danno materiale risultante da stupro, frode, appropriazione indebita, estorsione oppure in caso di danneggiamento di un bene:

Se la vittima ha subito una lesione personale da cui è scaturita una totale inabilità al lavoro per un periodo inferiore a un mese oppure un danno materiale derivante da uno dei setti reati summenzionati, il risarcimento è soggetto a condizioni ben precise e limitato a un massimale.

Per ottenere un risarcimento in tal senso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

-          disporre di risorse non superiori a una volta e mezza il massimale stabilito per beneficiare del patrocinio parziale a spese dello Stato (massimale a cui applicano correttivi per oneri familiari);

-          non essere in grado di ottenere un’efficace e adeguata riparazione del danno da parte di una compagnia assicurativa, un ente sociale o qualsiasi altro debitore;

-          trovarsi, a seguito del reato, in una grave situazione materiale o psicologica (solo per il danno materiale).

La vittima può beneficiare in tal caso di un indennizzo fino a massimale di 4.500 euro.

Ho diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato?

Se l’imputato non viene condannato, è possibile avviare un’azione civile chiedendo il risarcimento del danno dinanzi a un tribunale civile. In tal caso occorre dimostrare la responsabilità dell’imputato nel danno subito.

Inoltre, dal momento che la procedura dinanzi alla CIVI è indipendente dal procedimento dinanzi ai giudici penali, la vittima può rivolgersi alla CIVI anche in assenza di sentenza di primo o secondo grado di un giudice penale e in caso di rilascio dell’imputato o dell’accusato.

Ho diritto a un aiuto pecuniario in attesa di una decisione sulla mia domanda di risarcimento?

Nell’ambito di un procedimento dinanzi alla CIVI, è possibile richiedere un anticipo se il proprio diritto a risarcimento non è contestato e se non è possibile stabilire il danno perché non si riesce a calcolarne l’ammontare totale o perché gli enti sociali non hanno comunicato l’importo delle somme rimborsate. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’anticipo potrà essere eventualmente concesso a discrezione del presidente della CIVI.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

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5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Le strutture di sostegno alle vittime sono riportate in un elenco consultabile alla pagina: Il link si apre in una nuova finestraElenco delle associazioni di sostegno alle vittime.

È possibile contattare l’associazione di sostegno alle vittime più vicina al proprio luogo di residenza.

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

Assistenza specifica alle vittime:

  • Bambini in situazione di pericolo: 119 – 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Bambini scomparsi: 116 000 – 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Violenza contro le donne: 3919 – 7 giorni su 7 – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 22:00; il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 9:00 alle 18:00
  • Stupri e abusi sessuali: 0 800 05 95 95 – dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00
  • Atti di razzismo: 01 40 35 36 55 – martedì, giovedì e venerdì dalle 10:30 alle 13:30
  • Atti di omofobia: 01 48 06 42 41 – dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 22:00, il sabato dalle 14:00 alle 16:00 e la domenica dalle 18:00 alle 20:00
  • Il link si apre in una nuova finestraBullismo in ambiente scolastico: 3020 – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì, l’aiuto fornito dalle associazioni di sostegno alle vittime è totalmente gratuito.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Assistenza sanitaria:

Recandosi in ospedale, la vittima può beneficiare di consulenza medica e ottenere un certificato attestante le lesioni subite.

Violenze coniugali:

Indipendentemente dalla situazione matrimoniale, in caso di pericolo la vittima può rivolgersi al juge aux affaires familiales (giudice per gli affari familiari) del tribunal de grande instance (tribunale civile di primo grado) per ottenere l’assegnazione provvisoria del proprio alloggio e l’allontanamento del compagno violento nell’ambito di un provvedimento restrittivo.

Patrocinio a spese dello Stato:

In ogni tribunale civile di primo grado c’è un ufficio di sostegno alle vittime gestito da un’associazione di sostegno alle vittime. Queste strutture informano, guidano e assistono le vittime di reati e spiegano loro il funzionamento della giustizia e i procedimenti che le riguardano. In questo modo le vittime possono:

  • essere informate di qualsiasi misura d’urgenza, come nel caso della comparution immédiate (comparizione immediata);
  • essere informate dello svolgimento del procedimento penale.

Alle vittime viene sistematicamente segnalato il meccanismo di indennizzo al quale hanno diritto.

Gli interventi sono gratuiti e riservati.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Le associazioni di sostegno alle vittime assistono queste ultime durante tutto il procedimento, fornendo loro gratuitamente informazioni di natura legale e sociale, oltre che sostegno psicologico. I rappresentanti di queste associazioni possono assistere le vittime al momento della presentazione della denuncia o della costituzione di parte civile, ma possono anche presenziare alle udienze penali e aiutare le vittime a capire gli atti processuali e le decisioni delle varie autorità.

Queste associazioni possono trovarsi all’interno delle gendarmerie o dei commissariati, negli ospedali, nei tribunali, presso i servizi sociali, ecc. Il loro indirizzo e numero di telefono sono disponibili presso i tribunali, le unità di gendarmeria o i commissariati di polizia, nonché nell’elenco consultabile a questo Il link si apre in una nuova finestralink.

Oltre alle associazioni generaliste di sostegno alle vittime, esistono numerose associazioni non convenzionate, specializzate in tematiche precise come lesioni personali, violenze coniugali, incidenti stradali, errori medici, ecc. Alcune associazioni specializzate nell’assistenza alle donne vittime di violenza possono mettere a disposizione di queste ultime e dei loro figli delle case protette.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

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