1 – I miei diritti nella fase di indagine

A. Il fatto che io sia cittadino straniero influisce sulle indagini?

Solo le persone che godono di privilegi e immunità ai sensi del diritto nazionale o internazionale sono escluse dalla competenza delle autorità di contrasto. Pertanto il fatto di essere cittadino straniero non influisce di per sé sulle indagini.

Salvo ove disposto dall'autorità di contrasto per uno specifico atto che richieda la presenza dell'indagato (in particolare per rendere testimonianza), in genere la presenza dell'indagato nel corso delle indagini non è necessaria a meno che quest'ultimo non lo desideri. Tuttavia, l'indagato deve tenersi in contatto con le autorità di contrasto e comunicare l'indirizzo al quale ricevere i documenti.

Tuttavia, se il procedimento penale riguarda un reato intenzionale punibile con pene detentive superiori nel massimo a due anni o un reato commesso per negligenza punibile con pene detentive superiori nel massimo a tre anni, il tribunale (o il giudice su richiesta del pubblico ministero nella fase preparatoria) può imporre una restrizione che consiste nel divieto di viaggio all'estero ove ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo del procedimento penale. La restrizione può essere annullata dal presidente di sezione (e dal pubblico ministero su sua istanza nella fase preparatoria) se le motivazioni della sua applicazione non sono più applicabili. Quando viene imposta una restrizione di questo tipo, l'imputato può richiederne l'annullamento in qualsiasi momento. Tale restrizione può essere imposta anche in sostituzione di misure di custodia cautelare in attesa di processo.

Se l'imputato non conosce a sufficienza la lingua ceca, può richiedere la traduzione di determinati documenti importanti (ad es. il provvedimento di avvio del procedimento penale, l'imputazione, la sentenza) e il procedimento dinanzi alle autorità di contrasto sarà tradotto nella sua lingua madre o in un'altra lingua conosciuta. Su richiesta dell'imputato, sarà possibile tradurre anche eventuali consultazioni del difensore durante o direttamente correlate al procedimento penale.

B. Quali sono le fasi di un'indagine?

Più che parlare di fasi, occorre fare riferimento alle diverse tipologie di indagini dal momento che il Codice di procedura penale distingue tra procedimento preparatorio abbreviato, indagine standard e indagine estesa.

La fase di indagine è preceduta dalla fase di esame, il cui scopo è verificare e stabilire l'effettiva commissione di un reato e individuarne l'autore. In questa fase la persona nei confronti della quale viene avviato il procedimento penale non ha ancora una designazione formale, ma le persone interrogate hanno diritto a ricevere l'assistenza legale di un avvocato. In questa fase, le persone interrogate in qualità di sospettati (ossia sospettate di aver commesso un reato) hanno il diritto di rimanere in silenzio (tale diritto deve essere reso noto preventivamente).

Durante le indagini, la persona nei confronti della quale viene avviato il procedimento penale ha già uno stato formalizzato e ha il diritto di ricevere l'assistenza legale di un difensore. Scopo di questa fase è ottenere e documentare gli elementi di prova ai fini della formulazione di un'imputazione e della celebrazione del procedimento dinanzi a un tribunale. Ciò include, a titolo esemplificativo, l'assunzione di testimonianze, l'esame di un elemento, la presentazione di perizie e altri atti.

A tal fine, l'autorità di polizia ricerca elementi probatori di natura sia incriminante che assolutoria.

Procedimento preparatorio abbreviato

Il procedimento preparatorio abbreviato ha luogo nel caso di reati meno gravi (reati processati
per prima istanza da un tribunale distrettuale, punibili con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni); è rapido e meno formale. Tale procedura può avere luogo a meno che non intervengano altri impedimenti (ad es. se sussistono i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare detentiva), a condizione che

  • l'indagato sia stato colto in flagranza o immediatamente dopo aver commesso il reato; o
  • durante l'esame di una denuncia penale o di altra istanza a procedere, emergano fatti che giustificano altrimenti l'avvio di un procedimento penale e si preveda che l'indagato sia tradotto in giudizio entro due settimane dalla data in cui l'autorità di polizia lo ha informato dell'atto di cui è sospettato e del reato specifico costituito dall'atto.

Il procedimento preparatorio abbreviato inizia con la notifica di un sospetto durante il primo interrogatorio.
In questo procedimento, l'indagato ha gli stessi diritti di un convenuto, incluso il diritto di difesa. La differenza principale rispetto all'indagine standard in termini di diritti è il fatto che il procedimento preparatorio abbreviato non inizia con una richiesta formale di avvio di un procedimento penale (che è possibile impugnare mediante reclamo) e che l'indagato non ha il diritto di esaminare il fascicolo penale e proporre ulteriori elementi di prova al termine del procedimento; ciò non pregiudica il diritto a esaminare il fascicolo penale (a meno che l'autorità di polizia neghi tale diritto per fondati motivi) e il diritto di proporre ulteriori elementi di prova nei procedimenti dinanzi al giudice.

Fatte salve conclusioni diverse, il procedimento preparatorio abbreviato termina con una richiesta di pena
(in linea di principio, un'imputazione semplificata senza motivazione). La mozione viene depositata presso il tribunale dal pubblico ministero.

Indagine standard

Questo tipo di indagine ha inizio con la notifica di un provvedimento di avvio di un procedimento penale nei confronti dell'indagato; l'indagato ha il diritto di impugnare il provvedimento proponendo un reclamo. L'indagato ha diritto a un difensore nelle indagini. A differenza del procedimento preparatorio abbreviato, l'indagine viene condotta per reati più gravi (ma può avere luogo anche in caso di impedimenti alla celebrazione del procedimento preparatorio abbreviato o se tale procedimento non viene completato entro i termini stabiliti), ed è una procedura più lunga e formale rispetto al procedimento preparatorio abbreviato. Come indicato in precedenza, l'indagato e il suo difensore hanno diritto a esaminare il fascicolo penale e a presentare ulteriori elementi di prova al termine dell'indagine. Salvo diversa conclusione, l'indagine termina con la formulazione di un'imputazione; l'imputazione viene depositata presso il tribunale dal pubblico ministero. A differenza della richiesta di pena, l'imputazione deve presentare una motivazione.

Indagine estesa

L'indagine estesa viene eseguita per i reati più gravi, che sono processati dinanzi al tribunale regionale competente in prima istanza (reati punibili ai sensi del Codice penale con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni se punibili con pene eccezionali, o determinati reati elencati). Questo tipo di indagine ha prevedibilmente la durata maggiore, pertanto gli elementi probatori sono raccolti e assunti in misura più ampia rispetto all'indagine standard. Questo è l'unico aspetto che differenzia l'indagine estesa dall'indagine standard. L'indagine estesa viene avviata dal provvedimento di avvio di un procedimento penale e termina con la formulazione di un'imputazione, salvo diversa conclusione.

i. Fase di acquisizione delle prove/poteri degli investigatori

Questa fase del procedimento penale è condotta da un'autorità di polizia sotto la supervisione di un pubblico ministero, che può fornire all'autorità di polizia istruzioni vincolanti, partecipare agli atti eseguiti, rinviare la causa all'autorità di polizia con la richiesta di integrazioni, annullare decisioni e misure illegittime o infondate dell'autorità, ecc. L'indagato ha il diritto di chiedere al pubblico ministero di rivedere i provvedimenti adottati dall'autorità di polizia (salvo nel caso di decisioni contro le quali l'indagato ha diritto a presentare ricorso).

Alcuni atti possono essere compiuti nel procedimento preparatorio soltanto dal pubblico ministero (ad es. interruzione del procedimento preparatorio) o soggetti alla previa autorizzazione del pubblico ministero (ad es. confisca di beni salvo ove sussista la necessità di agire urgentemente). Le interferenze più gravi nei diritti e nelle libertà fondamentali sono pertanto decise da un giudice (ad es. custodia cautelare, emissione di un mandato di arresto, mandato di perquisizione e intercettazione).

ii. Fermo di polizia

L'autorità di polizia può procedere al fermo se l'indiziato è stato già indagato e sussistono i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in attesa di processo. Tuttavia, la polizia deve informare immediatamente il pubblico ministero del fermo e fornire allo stesso i documenti scritti che si necessitino per la presentazione, ove necessario, di una istanza di custodia cautelare. L'istanza deve essere depositata in modo tale da assicurare che l'indiziato possa essere affidato a un tribunale entro 48 ore dal fermo; superato tale termine, dovrà essere rilasciato.

Se l'indiziato non è stato ancora indagato ma è sospettato di aver commesso un reato e se sussistono presupposti per l'applicazione della custodia cautelare, l'autorità di polizia può procedere al fermo in casi urgenti, anche prima dell'avvio del procedimento penale (ad es. se non è possibile notificare il provvedimento di avvio del procedimento penale). In questi casi, il fermo deve essere previamente autorizzato dal pubblico ministero. In assenza di tale autorizzazione, il fermo è ammesso unicamente in situazioni di urgenza in cui non sia possibile ottenere l'autorizzazione previa. L'indiziato viene interrogato dall'autorità di polizia che ha disposto il fermo. Ha il diritto di richiedere che un difensore di fiducia (se disponibile) sia presente all'interrogatorio e di consultare il difensore non in presenza di terzi. L'indagato ha diritto a chiedere che il fermo sia notificato all'ufficio consolare del paese di cui è cittadino.

L'autorità di polizia rilascerà immediatamente l'indiziato ove venga fugato il sospetto di reato. In caso di mancato rilascio, l'autorità di polizia presenterà la registrazione dell'interrogatorio al pubblico ministero (incluso il provvedimento di avvio del procedimento penale e ulteriori prove), in modo da consentire al pubblico ministero, ove necessario, di presentare istanza di custodia cautelare. L'autorità di polizia deve depositare l'istanza in modo tale da assicurare che l'indiziato possa essere affidato a un tribunale entro 48 ore dal fermo; superato tale termine, dovrà essere rilasciato.

Il giudice può emettere un mandato di arresto se sussistono presupposti per l'applicazione della custodia e l'indiziato eviterebbe il procedimento penale. L'indiziato arrestato dalla polizia gode di diritti analoghi a quelli acquisiti dai detenuti. L'autorità di polizia può tradurre in giudizio l'indagato entro 24 ore dall'arresto. Il giudice ascolterà l'indiziato e disporrà la custodia cautelare; l'indiziato dovrà essere informato della decisione entro 24 ore dalla traduzione in giudizio. L'indiziato ha diritto a richiedere la presenza all'udienza del difensore (se disponibile) entro i termini stabiliti per l'emissione della sentenza da parte del tribunale.

iii. Interrogatorio

Prima di sottoporre l'indiziato al primo interrogatorio in qualità di convenuto, le autorità di contrasto devono stabilirne l'identità, chiarire la sostanza dell'accusa e comunicare all'indiziato i diritti spettanti e le conseguenze penali di falsa accusa e diffamazione. In caso di procedimento giudiziario pendente per un reato per il quale è possibile raggiungere un accordo riguardante la colpevolezza e la pena, l'indiziato deve essere informato anche della possibilità di negoziare un accordo riguardante la colpevolezza e la pena con il pubblico ministero durante il procedimento preparatorio (l'accordo è soggetto all'approvazione del giudice) e delle conseguenze della negoziazione di tale accordo.

L'indiziato non può subire pressioni di alcun tipo volte a ottenere testimonianze o confessioni durante l'interrogatorio. Nel corso dell'interrogatorio, l'indiziato deve avere la possibilità di commentare in dettaglio l'accusa e, in particolare, di fornire una dichiarazione coerente riguardo ai fatti che costituiscono l'oggetto delle accuse, presentare qualsiasi circostanza che attenui o respinga le accuse e fornire prove relativamente a tali circostanze. È possibile porre domande al fine di integrare la dichiarazione o eliminare qualsiasi incompletezza, ambiguità e contraddizione. Tali domande devono essere poste in maniera chiara e comprensibile, senza presentare circostanze false o ingannevoli e senza indicare quale dovrebbe essere la risposta.

L'indiziato deve ricevere la registrazione dell'interrogatorio affinché possa leggerla o, su sua richiesta, richiederne la lettura ad alta voce (nel caso di interrogatorio in videoconferenza, la registrazione sarà letta ad alta voce). L'indiziato ha diritto di richiedere l'integrazione o la correzione della registrazione in conformità con la dichiarazione resa.

iv. Custodia cautelare

Una persona può essere posta in stato di custodia cautelare unicamente se accusata di aver commesso un reato. La decisione se sottoporre o meno una persona a custodia cautelare è di competenza del giudice.

I presupposti per la custodia cautelare sono:

  • il fondato timore che una persona possa tentare la fuga o nascondersi al fine di evitare l'azione penale o la pena;
  • il fondato timore che una persona possa intralciare le indagini, ad esempio istigando i testimoni a prestare falsa testimonianza; o
  • il fondato timore che una persona possa reiterare il reato per il quale è indagata, consumare il reato iniziato o commettere un reato che ha preparato o minacciato di commettere.

In assenza di presupposti per la custodia cautelare, il giudice non può procedere all'applicazione della misura; se i presupposti cessano di sussistere, la persona sottoposta a custodia sarà rilasciata. La persona sottoposta a custodia deve essere rilasciata anche in caso di superamento dei termini massimi previsti per la custodia. Se la custodia cautelare viene disposta al fine di evitare che si concretizzi il pericolo di influenzare i testimoni, tale periodo è di tre mesi (il termine non si applica, tuttavia, nei casi in cui sia stato stabilito che l'indagato ha già intralciato il chiarimento dei fatti rilevanti per il procedimento penale). La durata complessiva della custodia è compresa tra uno e quattro anni in funzione della gravità del reato perseguito. Tuttavia, soltanto un terzo del suddetto periodo è riservato al procedimento preparatorio, mentre due terzi sono destinati al procedimento dinanzi al tribunale.

I presupposti per il mantenimento della custodia cautelare devono essere riesaminati periodicamente dal tribunale e, ove necessario, la misura deve essere sempre prorogata dal giudice dopo un determinato periodo. L'indagato ha anche il diritto di richiedere il rilascio dalla custodia cautelare. La misura di custodia cautelare in attesa di processo può essere sostituita con una misura non privativa della libertà (reclusione), ad esempio il deposito di una certa somma di denaro (libertà provvisoria su cauzione), la sorveglianza da parte di un funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria, l'imposizione dell'obbligo di permanere in una determinata abitazione per un periodo stabilito, ecc. L'indagato ha il diritto di richiedere al tribunale la sostituzione della misura di custodia cautelare con una di queste misure.

C. Quali sono i miei diritti nel corso delle indagini?

Nell'esercizio del diritto di difesa, l'indagato ha diritto a:

  • essere informato dalle autorità di contrasto dei propri diritti ed essere in grado di esercitare pienamente tali diritti;
  • presentare commenti sulle accuse mosse nei suoi confronti e sulle prove prodotte;
  • rifiutarsi di testimoniare;
  • esaminare fascicoli, ottenere estratti e annotazioni dai fascicoli e riprodurre i fascicoli o parti di essi a proprie spese (tale diritto può essere limitato durante le indagini per fondati motivi);
  • produrre prove per la propria difesa;
  • presentare istanze e richieste;
  • presentare ricorsi;
  • usare la propria lingua madre o un'altra lingua conosciuta dinanzi alle autorità di contrasto ove dichiari di non conoscere la lingua ceca;
  • nominare un difensore (se l'indagato non sceglie un difensore, potrà farlo un familiare o altra persona per suo conto);
  • chiedere che gli venga assegnato un difensore gratuitamente o a prestazione ridotta ove non disponga dei mezzi sufficienti a pagare la propria difesa;
  • parlare con il proprio difensore non in presenza di terzi;
  • chiedere di essere interrogato in presenza del proprio difensore e chiedere che il difensore partecipi al procedimento preparatorio.

Ho diritto a un interprete e a delle traduzioni? In che misura?

Se l'imputato dichiara di non conoscere la lingua ceca, ha diritto a usare la propria lingua madre o un'altra lingua che sostiene di conoscere nelle comunicazioni con le autorità di contrasto.

Ove emerga nel procedimento la necessità di interpretare il contenuto di un documento, una testimonianza o ogni altro atto procedurale, o se l'imputato dichiara di non conoscere la lingua ceca, sarà nominato un interprete incaricato di tradurre gli atti eseguiti nel corso del procedimento penale. Su richiesta dell'imputato, l'interprete designato può anche interpretare la consultazione con il difensore se questa è direttamente correlata agli atti procedurali; l'interprete può anche interpretare eventuali consultazioni durante gli atti procedurali.

In tal caso, le autorità di contrasto devono fornire una traduzione scritta dei documenti previsti per legge (ad es. il provvedimento di avvio del procedimento penale, l'ordine di custodia preventiva, l'ordine di osservazione in un istituto di cura, l'imputazione, l'accordo riguardante la colpevolezza e la pena e la relativa richiesta di approvazione, la richiesta di pena, la decisione di sospensione condizionata dell'azione penale, ecc.) a meno che l'imputato non rinunci a tale diritto. Se l'imputato è in stato di fermo o arresto, riceverà anche la traduzione scritta della comunicazione riguardante i suoi diritti. L'imputato ha diritto di chiedere all'autorità di contrasto anche la traduzione di ogni altro documento che risulti rilevante ai fini dell'esercizio del proprio diritto di difesa.

ii. Ho diritto di essere informato e di accedere al fascicolo?

Nella fase di esame, l'indagato ha il diritto di esaminare il fascicolo penale se necessario ai fini dell'esercizio dei propri diritti; tale diritto è soggetto unicamente all'autorizzazione dell'autorità di polizia.

Le persone sospettate di un reato hanno il diritto di esaminare il fascicolo penale, ottenere estratti e annotazioni dal fascicolo e riprodurre il fascicolo o parti di esso a proprie spese.

Tuttavia, il pubblico ministero o l'autorità di polizia possono, per motivi importanti, negare il diritto di esaminare i fascicoli e gli altri diritti indicati sopra associati agli stessi nel procedimento preparatorio. Tali diritti non possono essere negati dopo che l'indagato è stato informato della possibilità di esaminare i fascicoli e nella negoziazione di un accordo riguardante la pena e la colpevolezza. Il diritto di accesso al provvedimento di avvio del procedimento penale non può essere negato e l'indagato ha il diritto di prendere conoscenza delle parti del fascicolo rilevanti per la decisione di custodia cautelare.

iii. Ho diritto a un difensore e a informare un terzo della mia situazione?

I cittadini accusati di aver commesso un reato hanno diritto a un difensore. Se l'indagato non sceglie un difensore di fiducia, potrà farlo un familiare per suo conto o l'indagato stesso può decidere di difendersi da solo. In alcuni casi, tuttavia, l'indagato ha l'obbligo di avere un difensore (c.d. "difesa obbligatoria"); in tali casi il giudice assegna un difensore di ufficio a meno che l'indagato non ne abbia già scelto uno entro i termini specificati. L'indagato deve aver già nominato un difensore nel procedimento preparatorio nei seguenti casi:

  • se è sottoposto a custodia cautelare, sconta una pena detentiva o è sottoposto a misure preventive privative della libertà, o è sotto osservazione in un istituto di cura;
  • in caso di limitazioni della capacità giuridica (ad es. per disturbi mentali);
  • in procedimenti nei confronti di latitanti (se l'indagato è latitante e il procedimento viene condotto in sua assenza);
  • se il procedimento riguarda un reato punibile con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni;
  • se ritenuto necessario dal pubblico ministero perché, alla luce della situazione corrente, vi sono dubbi circa la capacità dell'indagato di difendersi in maniera adeguata;
  • se l'autore di reato è un minore (tra 15 e 18 anni).

Nei procedimenti che riguardano reati punibili con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni, l'indagato può rinunciare al diritto di difesa salvo ove il reato sia punibile con pene eccezionali (ergastolo o pene da venti a trent'anni).

Se l'indagato è in stato di fermo o custodia cautelare, ha diritto a informare della situazione l'ufficio consolare del paese di cui è cittadino e anche un familiare o altra persona fisica da lui designata. L'indagato ha il diritto di comunicare con l'ufficio consolare; se non disponesse di sufficienti fondi, sarà messo nella condizione di farlo a titolo gratuito. Dovrà essere informato di conseguenza.

iv. Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Nell'ambito della fase di esame, cioè prima dell'avvio del procedimento penale (indagine), l'indagato ha diritto a ricevere l'assistenza legale di un avvocato durante l'interrogatorio (comunicazione di spiegazioni).

Le persone sospettate di aver commesso un reato hanno diritto a un difensore, che deve fornire l'assistenza legale necessaria. L'indagato ha diritto di scegliere un difensore; qualora non ne nomini uno, gliene verrà assegnato uno di ufficio in caso di difesa "obbligatoria". Se non disponesse di sufficienti fondi per pagare gli onorari del difensore, potrà chiedere al giudice di emettere una decisione in cui sancisce il diritto a un difensore gratuito o a prestazione ridotta.

v. Cosa è importante sapere per quanto riguarda:

a. Presunzione di innocenza

Il principio della presunzione di innocenza si applica a quattro livelli fondamentali nei procedimenti penali:

  • la colpevolezza deve essere provata; l'imputato è considerato innocente finché non ne viene dimostrata la colpevolezza;
  • in caso di dubbi circa la colpevolezza, la causa deve essere decisa in favore dell'indagato;
  • non è possibile essere dichiarati colpevoli finché la colpevolezza non sia stata riconosciuta con sentenza di condanna definitiva;
  • durante il procedimento penale, i diritti dell'indagato possono essere limitati soltanto nella misura strettamente necessaria.

b. Diritto al silenzio e a non autoincriminarsi

L'indagato non è obbligato a deporre in procedimenti penali e non deve essere forzato in alcun modo a testimoniare o confessare, né a produrre prove contro se stesso. Le autorità di contrasto non possono infliggere un'ammenda all'indagato che rifiuti di consegnare un documento incriminante o altri elementi probatori.

c. Onere della prova

Le autorità di contrasto devono chiarire le circostanze incriminanti e assolutorie con lo stesso livello di dettaglio. Il pubblico ministero deve provare la colpevolezza dinanzi al giudice. L'indagato non è tenuto a dimostrare la propria innocenza. Tuttavia, ciò non gli preclude l'esercizio del diritto di presentare fatti e produrre prove a propria difesa.

vi. Quali sono le tutele specifiche per i minori?

Se l'indagato ha commesso una violazione in cui sussistono gli elementi costitutivi di reato ed è un minore di età inferiore a 15 anni, non è penalmente responsabile della violazione e l'applicazione di misure volte alla sua riabilitazione è possibile unicamente in procedimenti civili presso un tribunale per i minorenni specializzato. In tali procedimenti l'indagato deve avvalersi di un avvocato a spese dello Stato a meno che lo Stato decida, per motivi speciali, che l'indagato o la sua famiglia debbano contribuire agli onorari dell'avvocato.

Se l'autore di reato è un minore (tra 15 e 18 anni), di norma si applica quale diritto speciale (lex specialis) la Legge sulla giustizia minorile. Durante l'indagine e l'esame delle violazioni commesse, le autorità di contrasto devono tenere conto dell'età, dello stato di salute e della maturità mentale e morale dell'indagato al fine di comprometterne lo sviluppo futuro nella minore misura possibile. La legge tutela i dati personali e la riservatezza dell'indagato, l'accesso del pubblico all'udienza è precluso se l'indagato chiede che il pubblico non sia presente e la sentenza viene pubblicata senza l'indicazione del nome e di altre informazioni che consentano l'identificazione del minore (ad es. indirizzo di residenza). L'indagato ha diritto a un difensore fin dal primo provvedimento del procedimento penale (ovvero dalla fase di esame). Il tutore naturale (generalmente i genitori) o legale, l'autorità di tutela sociale e legale dei minori competente e il Servizio di mediazione e assistenza vengono immediatamente informati dell'avvio del procedimento penale nei confronti del minore, del suo fermo, arresto o custodia cautelare. Le autorità di contrasto collaborano con l'autorità di tutela sociale e legale dei minori, il Servizio di mediazione e assistenza e le associazioni e istituzioni di tutela dei minori.

vii. Quali sono le tutele specifiche per le persone indagate in condizioni di vulnerabilità?

Se il giudice (e il pubblico ministero nel procedimento preparatorio) lo considerano necessario (in particolare per via di dubbi circa la capacità dell'indagato di difendersi adeguatamente a causa della condizione fisica o mentale in cui si trova), gli sarà assegnato un difensore fin dall'inizio del procedimento penale.

Per le persone sorde o sordo-cieche, le modalità di comunicazione sono disciplinate dalla legge n. 155/1998
sui sistemi di comunicazione per persone sorde e sordo-cieche. Nei procedimenti penali, l'indagato ha diritto a un servizio di interpretariato nel sistema di comunicazione di propria scelta.

In caso di limitazioni della capacità giuridica, l'indagato è rappresentato nei procedimenti penali da un tutore, generalmente un familiare, purché gli interessi di quest'ultimo non siano in conflitto con quelli dell'indagato.

D. Quali sono i termini di durata delle indagini?

Le questioni penali devono essere esaminate dalle autorità di contrasto rapidamente e senza inutili ritardi; le questioni di custodia cautelare e di confisca dei beni vengono esaminate con la massima urgenza ove richiesto in considerazione del valore e della natura dei beni confiscati.

La fase di esame (che precede il procedimento penale) deve essere completata dall'autorità di polizia

  • entro due mesi, per le questioni di competenza di un giudice unico senza il procedimento preparatorio abbreviato;
  • entro tre mesi, per altre questioni di competenza di un tribunale distrettuale;
  • entro sei mesi, per le questioni di competenza di un tribunale regionale di primo grado.

Il pubblico ministero può prorogare più volte il termine su richiesta motivata.

Il procedimento preparatorio abbreviato deve essere concluso entro due settimane dalla data in cui l'autorità di polizia ha informato l'indagato dell'atto di cui è sospettato e del reato specifico costituito dall'atto. Se il procedimento preparatorio abbreviato non si conclude entro il termine stabilito, il pubblico ministero può prorogare tale termine per un massimo di dieci giorni o per un massimo di trenta giorni se è in via di definizione un accordo riguardante la pena e la colpevolezza.

L'autorità di polizia deve concludere le indagini standard entro

  • due mesi dall'avvio del procedimento penale se la questione è di competenza di un giudice unico;
  • tre mesi dall'avvio del procedimento penale se la questione è di competenza di un tribunale distrettuale.

Il pubblico ministero può prorogare più volte il termine su richiesta motivata. Inoltre, il pubblico ministero deve riesaminare il caso nell'ambito del processo di sorveglianza almeno una volta al mese.

L'indagine estesa deve essere conclusa entro sei mesi dall'avvio del procedimento penale. Il pubblico ministero può prorogare più volte il termine su richiesta motivata. Inoltre, il pubblico ministero deve riesaminare il caso nell'ambito del processo di sorveglianza almeno una volta al mese.

In relazione a determinati atti, il Codice di procedura penale stabilisce ulteriori termini specifici (il tribunale deve decidere sulla custodia cautelare in attesa di processo entro 48 ore dal fermo o entro 24 ore dall'arresto, sulla durata massima della custodia, sul termine per la revisione obbligatoria dei motivi per l'applicazione della custodia cautelare, ecc.).

E. Qual è il processo preparatorio, comprese le alternative alla custodia cautelare e le possibilità di trasferimento nello Stato di residenza (ordinanza cautelare europea)?

Il procedimento preparatorio è la prima fase del procedimento penale. Scopo di questa fase è stabilire se il sospetto di reato è giustificato a un grado che renda possibile depositare un'imputazione presso il tribunale. In questa fase, è necessario reperire e ottenere le prove incriminanti e ogni altra prova atta a confutare la colpevolezza.

L'obiettivo del procedimento preparatorio è, in particolare:

  • fornire le basi per poter decidere se depositare un'impugnazione e se il caso debba essere esaminato da un tribunale o se sia necessario rinunciare all'azione penale;
  • identificare tutte le circostanze rilevanti per la decisione sul reato, il relativo autore, la pena o misure preventiva, nonché per decidere in merito al diritto al risarcimento della vittima e per ottenere le prove necessarie;
  • identificare le cause dell'attività criminosa e le circostanze che hanno reso possibile o agevolato tale condotta.

Ove sussista un presupposto per l'applicazione della custodia cautelare, il giudice competente ad applicare le misure cautelari può astenersi dall'imporre la custodia o rilasciare la persona sotto custodia cautelare adottando una delle seguenti misure sostitutive:

  • ove un gruppo civico di interesse speciale o una persona credibile offra garanzie relative alla condotta futura del convenuto e al fatto che lo stesso comparirà in tribunale, dinanzi al pubblico ministero o all'autorità di polizia ove richiesto, e ove il convenuto comunichi sempre in anticipo il proprio allontanamento dal luogo di soggiorno e l'autorità competente ad applicare la custodia consideri le garanzie sufficienti in considerazione dello stato personale del convenuto e della natura del caso in esame e le accetti;
  • il convenuto si impegna per iscritto a condurre una vita ordinata, in particolare ad astenersi da attività criminose, a comparire in tribunale, dinanzi al pubblico ministero o all'autorità di polizia ove richiesto, a comunicare sempre in anticipo il proprio allontanamento dal luogo di soggiorno e a rispettare gli obblighi e le restrizioni imposte, e l'autorità competente ad applicare la custodia consideri tale impegno sufficiente e lo accetti;
  • in caso di sorveglianza da parte di un funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria;
  • in caso di provvedimenti provvisori;
  • se il giudice accetta la libertà provvisoria su cauzione (una somma specifica di denaro); tale misura, tuttavia, non può essere accettata ove il convenuto sia accusato di determinati reati gravi.

Per quanto riguarda la sostituzione della custodia cautelare con una di tali misure, l'autorità competente ad applicare la custodia cautelare può decidere di controllare con mezzi elettronici il rispetto degli obblighi imposti in relazione a tale misura usando un braccialetto elettronico se l'interessato si impegna a fornire l'assistenza necessaria. L'autorità competente dell'applicazione della custodia cautelare può inoltre imporre restrizioni che interdicono i viaggi all'estero.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o le persone altrimenti correlate a uno degli Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto (ai sensi della decisione quadro del Consiglio 2009/829/GAI del 23 ottobre 2009 relativa all'applicazione, tra gli Stati membri dell'Unione europea, del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari alternative alla carcerazione preventiva, recepita dalla legge
n. 104/2013 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale) di chiedere di poter adempiere alla misura sostitutiva della custodia cautelare nel paese in cui risiedono abitualmente o in un altro Stato membro indicato dagli stessi (con l'assenso di quest'ultimo). Deve essere possibile vigilare sul rispetto di tali misure sostitutive o assicurare altrimenti la sorveglianza nello Stato membro interessato. La mancata osservanza della misura sostitutiva imposta comporta il trasferimento dell'interessato nella Repubblica ceca.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

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2 – I miei diritti nel corso delle indagini

A. Dove si svolgeranno i procedimenti giudiziari?

In funzione della gravità del reato, i procedimenti giudiziari possono svolgersi presso un tribunale distrettuale o regionale nel circuito in cui è stato commesso il reato. Se non è possibile stabilire il luogo in cui è stato commesso il reato o in caso di reati commessi all'estero, il procedimento si svolge presso un tribunale nel circuito in cui l'imputato vive, lavora o soggiorna; se non è possibile stabilire tali luoghi o se gli stessi si trovano fuori dal territorio della Repubblica ceca, il procedimento viene condotto dal tribunale nel circuito in cui l'atto è emerso (è stato accertato).

B. Le accuse possono essere modificate? In caso affermativo, ho diritto ad esserne informato?

L'obiettivo esclusivo del processo è stabilire quale atto o fatto costituisce l'oggetto dell'imputazione. Una volta formulata l'imputazione, l'accusa non può modificarla, ma unicamente ritirarla.

Se i risultati del processo indicano un cambiamento sostanziale delle circostanze del caso o se sono necessarie indagini ulteriori per chiarire il caso, o se emerge che l'imputato ha commesso un altro atto o fatto che costituisce reato e la pubblica accusa richiede il rinvio del caso allo scopo di celebrare un'audizione congiunta, il giudice rimette il caso alla fase preparatoria. La pubblica accusa presenta quindi una nuova imputazione, che riflette le modifiche avvenute. Una nuova copia dell'imputazione viene sempre inviata all'imputato e al suo difensore al più tardi con il relativo atto di citazione o la relativa notifica. L'imputato riceve una copia dell'imputazione unitamente alla comunicazione del presidente di sezione circa il suo diritto di presentare osservazioni in merito ai fatti esposti nell'imputazione entro il termine fissato dal presidente, in particolare:

  • sulla propria innocenza o colpevolezza in relazione all'atto o agli atti indicati nell'imputazione e su quale fondamento;
  • sul desiderio di concludere un accordo riguardante la pena e la colpevolezza con l'accusa o sull'intenzione di dichiararsi colpevole nel processo;
  • sull'accettazione della descrizione dell'atto e della relativa classificazione giuridica e della pena o misura preventiva proposta; e
  • sui fatti che considera non contestati.

Inoltre, il presidente di sezione informa l'imputato sulle conseguenze di tali dichiarazioni e sul fatto che il difensore potrebbe anche presentare dichiarazioni relative all'imputazione per conto dell'imputato, salvo in caso di confessione o dichiarazione di colpevolezza.

Il presidente invita inoltre l'imputato a informare la corte per tempo in merito a richieste di assunzione di ulteriori prove nel processo e a indicare le circostanze che si intende chiarire attraverso tali prove.

Tuttavia, il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica dell'atto indicata nell'imputazione e potrebbe classificare l'atto come un altro reato (più o meno grave) o potrebbe concludere che l'atto costituisce un reato minore. Se il giudice considera l'atto un reato punibile con misure più severe rispetto al reato per il quale era stata formulata l'imputazione, deve informare l'imputato della modifica e assicurarsi che lo stesso imputato abbia l'opportunità di rispondere alla modifica in propria difesa e abbia il tempo sufficiente a modificare la propria difesa.

C. Quali diritti ho durante un'udienza?

L'imputato ha il diritto di:

  • essere informato dalle autorità di contrasto dei propri diritti ed essere in grado di esercitare pienamente tali diritti;
  • confessare, dichiararsi colpevole o presentare una proposta di accordo riguardante la pena e la colpevolezza prima dell'assunzione di prove;
  • presentare commenti sulle accuse mosse nei suoi confronti;
  • rifiutarsi di testimoniare;
  • esaminare i fascicoli, ottenere estratti e annotazioni dai fascicoli e riprodurre i fascicoli o parti di essi a proprie spese;
  • partecipare all'udienza del caso durante il processo stesso e durante audizioni pubbliche;
  • rilasciare una dichiarazione conclusiva durante il processo e nelle audizioni pubbliche del ricorso in appello;
  • avere l'ultima parola nel processo;
  • presentare fatti e fornire elementi di prova in propria difesa;
  • presentare osservazioni su ciascun elemento di prova assunto e opporsi alle modalità di assunzione dello stesso;
  • porre domande alle persone interrogate;
  • presentare richieste e proposte (riguardo all'assunzione di prove e alle modalità di adozione della decisione);
  • proporre un ricorso giurisdizionale ordinario (ad es. denunce, appelli, dichiarazioni di opposizione) o straordinario (ad es. domande di revocazione, richieste di riesame di appello) o suggerire l'opportunità di presentare una denuncia di infrazione della legge;
  • scegliere un difensore (qualora non ne nomini uno, ne verrà scelto uno da altri, ad es. da un familiare) e chiedere il parere dello stesso anche durante gli atti eseguiti dalle autorità di contrasto;
  • parlare con il proprio difensore non in presenza di terzi;
  • chiedere di essere interrogato in presenza del proprio difensore e chiedere che il difensore partecipi ad ogni atto del procedimento penale;
  • usare la propria lingua madre o un'altra lingua conosciuta dinanzi alle autorità di contrasto ove dichiari di non conoscere la lingua ceca.

i. Devo essere presente in tribunale? A quali condizioni posso essere assente in tribunale?

Il processo può svolgersi in assenza dell'imputato unicamente ove il giudice consideri che il caso possa essere deciso in modo attendibile e che lo scopo del procedimento penale possa essere raggiunto anche in sua assenza, e

  • l'imputazione sia stata debitamente comunicata all'imputato e lo stesso sia stato convocato al processo in modo adeguato e in tempo utile; e
  • l'imputato sia stato già interrogato dalle autorità di contrasto in merito all'atto o fatto che costituisce l'oggetto dell'imputazione, la disposizione di legge sull'avvio del procedimento penale sia stata rispettata e l'imputato sia stato informato della possibilità di esaminare il fascicolo e presentare proposte a integrazione delle indagini.

L'atto di citazione deve specificare le conseguenze della mancata partecipazione al processo.

Pertanto, il processo può avvenire in assenza dell'imputato, ma non se

  • lo stesso è in custodia;
  • lo stesso sta scontando una pena detentiva;
  • il caso riguarda un reato punibile con pene detentive di oltre cinque anni.

Tuttavia, anche in tali casi l'imputato non deve necessariamente essere presente al processo se ha richiesto espressamente al giudice di celebrare il processo in propria assenza, salvo ove il giudice consideri la sua presenza necessaria.

Nei casi di difesa obbligatoria, non è possibile celebrare il processo in assenza del difensore dell'imputato.

ii. Ho diritto a un interprete e alla traduzione dei documenti? In che misura?

Se l'imputato dichiara di non conoscere la lingua ceca, ha diritto a usare la propria lingua madre o un'altra lingua che sostiene di conoscere nelle comunicazioni con le autorità di contrasto.

Ove vi sia l'esigenza di interpretare il contenuto di un documento, una testimonianza o ogni altro atto procedurale, o se l'imputato dichiara di non conoscere la lingua ceca, sarà nominato un interprete per la traduzione degli atti del procedimento penale. Su richiesta dell'imputato, l'interprete designato può anche tradurre la consultazione con il difensore se questa è direttamente correlata agli atti procedurali; l'interprete può anche tradurre eventuali consultazioni durante gli atti procedurali.

In tal caso, le autorità di contrasto devono fornire la traduzione scritta dei documenti previsti per legge (ad es. ordine di custodia preventiva, sentenza, decreto penale di condanna, decisione sull'impugnazione, ecc.); l'imputato può rinunciare al diritto di traduzione.

L'imputato ha diritto di chiedere al giudice anche la traduzione di ogni altro documento che risulti rilevante ai fini dell'esercizio del proprio diritto di difesa.

iii. Ho diritto a un difensore?

  • I cittadini sospettati di aver commesso un reato hanno diritto a un difensore. Se l'indagato non sceglie un difensore di fiducia, potrà farlo un familiare per suo conto o l'indagato stesso può decidere di difendersi da solo. In alcuni casi, tuttavia, l'imputato ha l'obbligo di avere un difensore (c.d. "difesa obbligatoria"); in tali casi il giudice assegna un difensore di ufficio a meno che l'imputato non ne abbia già scelto uno entro i termini specificati. L'imputato deve essere assistito da un difensore nei procedimenti penali fino a quando la sentenza che mette fine al procedimento diventa definitiva:
    • se è sottoposto a custodia cautelare, sconta una pena detentiva o è sottoposto a misure preventive privative della libertà, o è sotto osservazione in un istituto di cura;
    • in caso di limitazioni della capacità giuridica (ad es. per disturbi mentali);
    • in procedimenti nei confronti di latitanti (se l'indagato è latitante e il procedimento viene condotto in sua assenza);
    • se il procedimento riguarda un reato punibile con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni;
    • se il giudice lo considera necessario perché, alla luce della situazione corrente, vi sono dubbi circa la capacità dell'imputato di difendersi in maniera adeguata;
    • se l'autore di reato è un minore (tra 15 e 18 anni);
    • al processo se è in stato di fermo;
    • in procedimenti che riguardano l'imposizione o la modifica dei termini di detenzione preventiva di sicurezza, oppure l'imposizione o la modifica dei termini di trattamento psichiatrico-forense, ad eccezione del trattamento forense istituzionale per alcolismo.
  • L'imputato deve essere assistito da un difensore nella procedura di esecuzione in cui il giudice si pronuncia in un'audizione pubblica:
    • in caso di limitazioni della capacità giuridica;
    • se lo stesso è in custodia;
    • se vi sono dubbi in merito alla sua capacità di difendersi in maniera adeguata.
  • Nei procedimenti che riguardano ricorsi straordinari (denunce per violazioni della legge, richieste di riesame di appello, domande di revocazione), l'imputato deve essere assistito da un difensore:
    • se è sottoposto a custodia cautelare, sconta una pena detentiva o è sottoposto a misure preventive privative della libertà, o è sotto osservazione in un istituto di cura;
    • in caso di limitazioni della capacità giuridica;
    • in caso di reati punibili con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni;
    • se vi sono dubbi in merito alla sua capacità di difendersi in maniera adeguata.
  • Nei procedimenti che riguardano reati punibili con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni, l'imputato può rinunciare al diritto di difesa salvo ove il reato sia punibile con pene eccezionali (ergastolo o pene da venti a trent'anni). L'imputato può rinunciare al diritto di difesa se è in stato di fermo e il processo è in procinto di svolgersi.

iv. Di quali altri diritti procedurali dovrei essere a conoscenza (ad es. comparizione degli indagati davanti al giudice)?

Durante il processo ognuno resta seduto al proprio posto. È possibile porre domande o presentare dichiarazioni unicamente con il consenso del presidente di sezione (giudice unico); quando si parla al giudice è necessario alzarsi in piedi, anche nel caso di discorsi molto brevi (tuttavia il presidente può consentire a persone la cui età o il cui stato di salute lo richiedano di rimanere sedute durante il proprio intervento o la propria testimonianza). Il presidente di sezione (giudice unico) invita tutti i presenti ad alzarsi per ascoltare il dispositivo della sentenza. Nella lingua ceca, il personale giudiziario e le altre persone presenti devono rivolgersi l'un l'altro aggiungendo pane/paní/slečno ("signor/signora/signorina") prima della funzione o della posizione della persona a cui si rivolgono nel processo (ad es. pane předsedo, pane přísedící, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku, ecc. quando ci si rivolge rispettivamente al presidente di sezione, al giudice onorario, al difensore, a un avvocato/medico, alla pubblica accusa, all'esperto e al testimone). Non è consentito parlare in aula senza il consenso del presidente di sezione (giudice unico) e mangiare, bere o fumare, incluso durante le pause. Le persone presenti in aula devono evitare comportamenti che potrebbero risultare pregiudizievoli per lo svolgimento o il decoro dell'udienza, comprese espressioni di soddisfazione o insoddisfazione in merito al corso dell'udienza, alle deposizioni testimoniali, alle sentenze emesse, ecc. Tutti i dispositivi (in particolare i telefoni cellulari) devono essere spenti per evitare di pregiudicare lo svolgimento o il decoro dell'udienza.

Sono consentite trasmissioni di audio e immagini, mentre le registrazioni video durante l'udienza devono essere previamente autorizzate dal presidente di sezione (giudice unico). Le registrazioni audio sono consentite purché il presidente di sezione o il giudice unico ne sia informato; il presidente di sezione o il giudice unico possono vietare tali registrazioni se la modalità in cui vengono effettuate potrebbe risultare pregiudizievole per lo svolgimento o il decoro dell'udienza.

Non sono consentite armi all'interno dell'aula di tribunale.

D. Possibili sanzioni

  • arresti domiciliari;
  • affidamento ai servizi sociali;
  • confisca dei beni;
  • sanzione pecuniaria;
  • confisca di un bene;
  • divieto di effettuare determinate attività;
  • divieto di detenere e allevare animali;
  • espulsione giudiziaria con divieto di ingresso;
  • divieto di partecipare a eventi sportivi, culturali o ad altri eventi sociali;
  • perdita di onorificenze o premi;
  • perdita del grado militare;
  • espulsione.

Le misure preventive sono misure di natura preventiva che, a differenza delle pene, possono essere imposte anche, ad es., per atti che sarebbero altrimenti punibili nel caso di persone non penalmente responsabili per infermità di mente o minore età. Le misure preventive possono essere imposte separatamente oppure insieme a una pena, subordinate al rispetto di tutte le condizioni previste dal diritto. Le misure cautelari comprendono:

  • trattamento psichiatrico-forense;
  • detenzione preventiva di sicurezza;
  • confisca di beni;
  • confisca di parti di beni;
  • istruzione protetta.
Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

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3 – I miei diritti dopo il procedimento giudiziario

A. Ho il diritto di presentare ricorso contro la sentenza?

Sì, è possibile ricorrere in appello per contestare la sentenza di un tribunale di primo grado; il ricorso ha effetto sospensivo. È possibile impugnare una sentenza attraverso la quale il tribunale ha approvato un accordo riguardante la colpevolezza e la pena unicamente se la decisione è in contrasto con l'accordo presentato dal pubblico ministero al tribunale per approvazione.

Nel ricorso è possibile obiettare che le sezioni del dispositivo che riguardano direttamente l'appellante sono incorrette a meno che il dispositivo non riguardi un verdetto di colpevolezza nella misura in cui il tribunale abbia accettato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato. Il ricorso deve essere presentato dinanzi al tribunale che ha emesso la sentenza impugnata entro otto giorni dalla notifica di una copia della sentenza.

B. Quali altre vie di ricorso ho a disposizione?

Nei procedimenti penali è possibile avvalersi di vie di ricorso ordinarie (appelli, denunce, dichiarazioni di opposizione) e vie di ricorso straordinarie (richieste di riesame di appello, domande di revocazione), nonché indicare l'opportunità di presentare una denuncia di infrazione della legge.

La denuncia è un reclamo contro la sentenza di un tribunale (decisione) e deve essere presentata all'autorità che ha emesso la sentenza impugnata (decisione) entro tre giorni dalla notifica di quest'ultima. I provvedimenti (decisioni) emessi dal tribunale (e dal pubblico ministero) possono essere impugnati mediante denuncia soltanto nei casi previsti dalla legge. Un provvedimento (decisione) può essere impugnato per errori in una sezione qualsiasi del dispositivo o per violazioni delle disposizioni che disciplinano i procedimenti che precedono il provvedimento (decisione) se tali violazioni avrebbero potuto portare a errori in una sezione qualsiasi del dispositivo. La denuncia ha effetto sospensivo soltanto se espressamente previsto dalla legge.

È possibile presentare una dichiarazione di opposizione contro un decreto penale di condanna presso il tribunale che lo ha emesso entro otto giorni dalla notifica del decreto. Se la dichiarazione di opposizione contro un decreto penale è stata presentata nei termini previsti, il decreto penale viene automaticamente annullato e il giudice unico dispone il rinvio a giudizio del caso.

La richiesta di riesame di appello (ricorso per motivi di diritto; in lingua ceca: dovolání) può essere presentata soltanto contro una sentenza definitiva in rem emessa da un tribunale di secondo grado nei casi previsti dalla legge. La richiesta di riesame di appello può essere presentata con la motivazione che una determinata sezione del dispositivo della sentenza che riguarda direttamente l'appellante è incorretta, ma soltanto in presenza di uno dei motivi di esame d'appello previsti dalla legge. La richiesta di riesame di appello deve essere presentata sempre tramite un difensore, ovvero il proprio avvocato. La richiesta deve essere depositata presso il tribunale di primo grado che ha emesso la sentenza in rem, entro due mesi dalla notifica della sentenza impugnata dalla richiesta. La richiesta di riesame di appello non ha effetto sospensivo salvo altrimenti disposto dalla Corte suprema.

È inoltre possibile proporre una domanda di revocazione. In generale, la revocazione di procedimenti conclusi con una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna è ammessa ove emergano fatti o prove precedentemente ignorati dalla corte che, isolatamente o in concorso con i fatti e le prove già noti, possano giustificare una diversa sentenza di colpevolezza, o se la pena comminata inizialmente è manifestamente sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità del reato o alle circostanze personali, familiari o finanziarie e ad altre circostanze dell'imputato, o se il tipo di pena non è adeguato allo scopo della stessa. La domanda di revocazione di procedimenti conclusi con una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna viene esaminata e decisa dal tribunale che si è pronunciato sul caso in primo grado. La legge non fissa alcun termine per la presentazione della domanda di revocazione.

Inoltre, è possibile indicare l'opportunità di presentare una denuncia di infrazione della legge; tuttavia, tale ricorso straordinario è disponibile soltanto al ministro della Giustizia, il quale ha la facoltà di stabilire l'opportunità o meno di presentare tale denuncia. È possibile proporre denuncia di infrazione contro una sentenza definitiva (diversa da una sentenza di Corte suprema) o contro una decisione emessa dal pubblico ministero se la sentenza ha violato la legge o si fonda su una procedura inficiata da vizi. La legge non fissa alcun termine per la presentazione di tale denuncia.

C. Quali sono le conseguenze di una condanna?

L'azione esecutiva inizia quando la condanna penale passa in giudicato; in questa fase, si procede all'esecuzione della pena o della misura preventiva e dei relativi atti.

Chi viene condannato con sentenza passata in giudicato non può essere processato nuovamente per lo stesso reato (neanche in un altro Stato membro) salvo in caso di revocazione.

La condanna viene iscritta nel casellario giudiziale e compare in qualsiasi suo estratto fino a quando la condanna non viene scontata. Ciò può incidere sulla capacità di esercitare una data professione, ottenere un determinato permesso o un'autorizzazione, ottenere il rilascio del porto d'armi, ecc.

Una volta scontata una sentenza, questa risulterà come se non fosse mai esistita. Tuttavia, le autorità di contrasto e alcune altre autorità hanno accesso alla cosiddetta "copia" del casellario giudiziale; la condanna risulta iscritta nella copia anche dopo essere stata scontata.

i. Precedenti penali

Quando la sentenza di condanna diventa definitiva, si procede a un'iscrizione nel casellario giudiziale, in cui vengono registrate le condanne e altri fatti rilevanti nel contesto dei procedimenti penali. Tali informazioni vengono conservate per 100 anni dalla data di nascita dell'interessato, indipendentemente dal suo consenso. Se la condanna viene scontata, le informazioni non figureranno più sull'estratto del casellario giudiziale ma continueranno a comparire nella copia del casellario come descritto sopra. La condanna può essere scontata entro i termini fissati dal Codice penale, in funzione della sua gravità. Tali termini vanno da uno a quindici anni dalla data di esecuzione della pena; per alcune pene, il condannato non viene più considerato tale una volta scontata la pena.

Per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, le informazioni relative alla condanna vengono rese disponibili all'autorità competente dello Stato membro di appartenenza.

v. Esecuzione della sentenza, trasferimento dei detenuti, sospensione condizionale e sanzioni sostitutive

Quando la sentenza di condanna diventa definitiva, il presidente di sezione ne dispone l'esecuzione.

In caso di sentenze di condanna passate in giudicato con pena detentiva incondizionata, il presidente trasmette un provvedimento di esecuzione della pena all'istituto penitenziario e, se il condannato non è in stato di fermo, viene invitato a presentarsi in carcere entro i termini fissati. Ove il condannato tenti di sottrarsi all'esecuzione della pena, la polizia ceca potrà trasportarlo nell'istituto penitenziario.

Ove sussistano le condizioni di legge, il giudice può decidere di rinviare l'esecuzione della condanna, modificare le modalità di esecuzione, sospendere l'esecuzione della condanna, disporre la libertà condizionale, ecc. Il giudice può anche revocare la pena detentiva o la parte rimanente della stessa se il condannato deve essere estradato in un paese terzo o allontanato (espulso).

Una procedura simile si applica in caso di misure di detenzione preventiva di sicurezza o di trattamento sanitario imposte dal giudice, ovvero una volta che la sentenza che prevede l'esecuzione di misure di detenzione preventiva di sicurezza o di trattamento sanitario imposte dal giudice diventa esecutiva, il presidente di sezione emette un titolo esecutivo relativo alla sentenza all'istituto di cura o di detenzione preventiva di sicurezza rilevante in cui la misura preventiva dovrà essere eseguita e invita il condannato a presentarsi in tale istituto. Ove il condannato tenti di sottrarsi all'esecuzione della misura preventiva, la polizia ceca potrà trasportarlo nell'istituto rilevante.

Ove sussistano le condizioni di legge o le condizioni stabilite da trattati internazionali, il condannato può essere trasferito su sua richiesta nel paese di origine o in un altro Stato per scontare la pena detentiva incondizionata o la misura preventiva previo consenso dello Stato interessato. La sentenza di condanna può anche infliggere pene sostitutive. Per pena sostitutiva si intende qualsiasi pena che non prevede la reclusione immediata. Il condannato può anche essere posto sotto la sorveglianza di un funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria al fine di verificare il rispetto degli obblighi imposti al condannato e favorire il suo reinserimento nella società. Ove siano state imposte misure di sorveglianza, il condannato deve:

  • cooperare con il funzionario addetto alla sorveglianza secondo le modalità stabilite dallo stesso
    e attuare il piano di sorveglianza;
  • presentarsi dinanzi al funzionario addetto alla sorveglianza secondo le tempistiche stabilite dallo stesso;
  • comunicare al funzionario addetto alla sorveglianza i propri spostamenti, il proprio impiego e i propri mezzi di sussistenza, il rispetto delle restrizioni e degli obblighi imposti dal tribunale e ogni altra circostanza significativa rilevante ai fini della sorveglianza del funzionario addetto;
  • consentire al funzionario di entrare nella propria abitazione.

Se in conseguenza della sentenza del tribunale è stato imposto al condannato un obbligo ragionevole di partecipare ad adeguati programmi di formazione sociale e rieducazione o adeguati programmi di assistenza psicologica, il condannato può essere incluso in un programma di sospensione condizionale della pena e risocializzazione. Il condannato può essere incluso nei suddetti programmi ove soddisfi i criteri di inclusione stabiliti dall'ente erogatore del programma anche in assenza di un obbligo a partecipare a tali programmi imposto dal tribunale; in tal caso, potrà essere concluso un accordo per la partecipazione al programma con il funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria alle condizioni previste dalla sorveglianza e tale accordo potrà essere incluso nel piano di sorveglianza. Se il programma viene attuato nell'ambito della pena detentiva, la partecipazione al programma può essere concordata con una figura specializzata del sistema carcerario ceco.

Alcuni tipi di pena sostitutiva possono essere eseguiti nel paese di origine o in un altro Stato con il quale il condannato abbia legami, ove siano rispettate le condizioni di legge e le condizioni stabilite da trattati internazionali e ove sia possibile sottoporre l'esecuzione della pena a sorveglianza o altro tipo di monitoraggio. La portata di tale opzione varia a seconda che il paese in questione sia uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato non membro (con una maggiore limitazione delle opzioni in quest'ultimo caso).

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

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