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Come eseguire una decisione giudiziaria

England and Wales
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European Judicial Network (in civil and commercial matters)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è un'azione autorizzata dall'organo giurisdizionale, messa in atto affinché un debitore esecutato adempia ai provvedimenti emessi dall'organo giurisdizionale.

Nel sistema giuridico dell'Inghilterra e del Galles, la scelta del provvedimento esecutivo spetta interamente al creditore procedente.

Nella scelta del provvedimento di cui avvalersi il creditore deve prendere in considerazione se:

  • il convenuto potrà soddisfare il credito e farsi carico delle spese di giudizio;
  • il convenuto ha debiti nei confronti di altre parti o sia oggetto di altre condanne comminate dalle County court (tribunali di contea);
  • il convenuto possiede beni o attività che possono essere pignorati e venduti all'asta;
  • il convenuto ha un'occupazione professionale;
  • il convenuto ha altre fonti di guadagno, ad esempio redditi da investimento;
  • il convenuto ha un conto presso una banca, una società di credito edilizio o altri istituti;
  • il convenuto possiede beni di proprietà (una casa);
  • il convenuto vanta crediti nei confronti di terzi.

Di seguito sono riportate informazioni sui diversi tipi di provvedimenti esecutivi. Il creditore procedente dovrebbe scegliere il provvedimento che gli offre maggiori probabilità di recuperare il credito vantato.

L'organo giurisdizionale non può assicurare che il creditore procedente recupererà il proprio denaro e ciascuna azione intrapresa comporta spese di giudizio. Anche se le spese saranno aggiunte al credito già dovuto dal convenuto, l'organo giurisdizionale non potrà restituire quanto già corrisposto dal creditore laddove questi non recuperi l'importo dovuto dal convenuto. Ulteriori informazioni sono reperibili nell'opuscolo sulle procedure di esecuzione.

I creditori possono trovare informazioni nella guida Proporre una domanda giudiziale per il recupero del credito.

I debitori possono trovare informazioni generali nelle guide seguenti:

Sentenze delle County court in materia di debiti

Rispondere a una domanda giudiziale per il recupero del credito

Proporre una domanda giudiziale per il recupero del credito

Di seguito sono presentati i tipi di procedure esecutive.

Ordinanza di pignoramento dei beni (in precedenza chiamato come Distraint (esecuzione extragiudiziale)/Execution (esecuzione giudiziaria))

Questa procedura esecutiva prevede il pignoramento dei beni ai fini di una possibile sottrazione e della successiva vendita all'incanto per ripagare un debito riconosciuto mediante sentenza.

Per ottenere l'esecuzione mediante pignoramento dei beni occorre presentare all'organo giurisdizionale una domanda di emissione di un warrant of control (titolo esecutivo emesso dalle County court). Tale titolo esecutivo sarà utile soltanto se il convenuto:

  • possiede un quantitativo sufficiente di beni all'indirizzo indicato dal creditore procedente da vendere all'asta per recuperare il denaro;
  • dispone dell'intero ammontare indicato nel titolo (per bloccare la vendita dei beni).

Prima che l'organo giurisdizionale possa emettere il titolo esecutivo, il convenuto deve:

  • non avere corrisposto l'importo che gli è stato imposto di pagare;
  • non avere corrisposto almeno uno dei pagamenti.

Non sempre gli ufficiali giudiziari possono procedere alla sottrazione e alla vendita dei beni del convenuto. Non possono ad esempio sottrarre oggetti domestici indispensabili, strumenti di lavoro o beni soggetti ad acquisto rateale o a contratti di noleggio. L'ufficiale giudiziario non preleverà i beni del convenuto se il loro valore non è sufficiente a pagare il titolo esecutivo una volta detratte le spese di sottrazione e vendita dei beni. I beni venduti all'asta spesso sono acquistati a un prezzo corrispondente soltanto a una parte del loro valore originale. Inoltre, i beni del convenuto possono anche essere già stati pignorati da ufficiali giudiziari intervenuti in virtù di un altro titolo esecutivo.

Ulteriori informazioni sui titoli esecutivi emessi dalle County court sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

Ordinanza di pignoramento dello stipendio

Questa procedura esecutiva consente di ottenere un'ordinanza che prevede la detrazione di una somma fissa dalla remunerazione o dallo stipendio del debitore esecutato in ciascun giorno di versamento degli stessi. La somma detratta è trasmessa direttamente al creditore procedente.

Affinché sia possibile emettere un'ordinanza di pignoramento dello stipendio, il convenuto deve avere un'occupazione da dipendente. L'ordinanza non può essere emessa se il convenuto è disoccupato o lavoratore autonomo. Inoltre, se le spese di sostentamento del convenuto sono superiori al suo guadagno, l'organo giurisdizionale può non essere in grado di emettere un'ordinanza di questo tipo oppure dovrà emettere un'ordinanza che prevede il rimborso solo in rate di piccola entità.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze di pignoramento dello stipendio sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

Ordinanze di pignoramento immobiliare - incluse le ordinanze di vendita e di interdizione

Un charging order (ordinanza di pignoramento immobiliare) impedisce al convenuto di vendere i propri beni (quali beni immobili, terreni o investimenti) senza pagare quanto dovuto al creditore procedente. Il creditore procedente viene pagato o dai proventi della vendita, al momento della vendita della proprietà, oppure con quelli dell'estate (diritto di godimento simile alla proprietà), al decesso del debitore esecutato. Questo procedimento può includere anche due ulteriori tipi di ordinanze giudiziarie. La prima è l'order for sale (ordinanza di vendita), con cui l'organo giurisdizionale può imporre la vendita degli immobili oggetto dell'ordinanza di pignoramento immobiliare. La seconda è l'order for stop (ordinanza di interdizione), che impedisce al debitore esecutato di disporre di beni immobili per evitare che venga avviato un procedimento di esecuzione immobiliare nei suoi confronti.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze di pignoramento immobiliare sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

Ordinanze di pignoramento presso terzi (note in precedenza come garnishee proceedings)

Con questo metodo di esecuzione si ottiene un'ordinanza con la quale, per ordine dell'organo giurisdizionale, i conti bancari del debitore esecutato vengono congelati. In seguito al creditore procedente è trasferito automaticamente un importo idoneo a soddisfare il debito. Se sul conto in banca non vi sono fondi sufficienti per rimborsare tutto il debito, i fondi disponibili possono essere utilizzati per ripagare almeno parzialmente l'importo dovuto.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze di pignoramento presso terzi sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

Questo video fornisce ulteriori informazioni.

Procedure fallimentari

Laddove l'importo dovuto sia di almeno 5 000 GBP, il creditore procedente può anche chiedere una dichiarazione di fallimento del convenuto. I procedimenti di questo genere possono essere avviati sia presso la County court che presso l'High Court (Alta Corte). Si tratta a ogni modo di procedimenti che potrebbero essere costosi.

Ordinanze che dispongono la richiesta di informazioni (chiamate in precedenza oral examinations)

Sebbene non costituisca in quanto tale un provvedimento di esecuzione, questa procedura consente di interrogare i debitori esecutati per ottenere informazioni sulla loro situazione patrimoniale, al fine di consentire al creditore procedente di compiere una scelta più avveduta sulla procedura esecutiva da utilizzare.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze che dispongono la richiesta di informazioni sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In Inghilterra e in Galles le autorità competenti in materia di esecuzione sono la High Court (Alta Corte), la county court (tribunale di contea) oppure le Magistrates' court. L'High Court e la County court pronunciano sentenze, mentre le Magistrates' court emettono ordinanze in materia di responsabilità destinate alle autorità locali.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Hanno forza esecutiva sia le decisioni giudiziarie che quelle stragiudiziali. Non sempre è necessario presentare domanda per ottenere un'ordinanza dell'organo giurisdizionale che autorizzi l'esecuzione. Nei casi riguardanti il mancato pagamento di canoni di affitto, imposte, dazi doganali, accise e multe per divieto di sosta o parcheggio, è possibile avviare un procedimento per il pignoramento di beni senza che sia necessario ottenere una previa autorizzazione giudiziaria.

Sia la County court che l'High Court sono competenti dell'esecuzione per le cause di cui hanno emesso la sentenza. È tuttavia opportuno ricordare che gli ufficiali giudiziari della County court non possono procedere all'esecuzione di importi superiori a 5 000 GBP (fatta salva l'esecuzione delle convenzioni disciplinate dal Consumer Credit Act 1974 (legge del 1974 sul credito al consumo), cui può essere data esecuzione soltanto dalle County court). Le sentenze della County court riguardanti importi superiori a 5 000 GBP devono essere deferite all'High Court affinché l'esecuzione sia messa in atto da un funzionario incaricato dell'esecuzione. I funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione non hanno competenza per l'esecuzione di sentenze di valore inferiore a 600 GBP.

Esiste una procedura in base alla quale i creditori procedenti possono scegliere di deferire le sentenze della County court per importi tra 600 GBP e 5 000 GBP all'High Court ai fini dell'esecuzione forzata. È inoltre opportuno notare che l'High Court non prevede alcuna procedura di pignoramento dello stipendio, per la quale è necessario rivolgersi a una County court.

Se un credito è stato emesso utilizzando il sito web per le procedure di recupero dei crediti Money Claim Online, la richiesta di emissione di un titolo esecutivo può essere presentata anche online.

Status, ruoli, responsabilità e poteri dei funzionari incaricati dell'esecuzione

  • Funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione (in precedenza, gli sceriffi) - Dal 1 aprile 2004 i funzionari dell'High Court e incaricati dell'esecuzione si occupano dell'esecuzione dei titoli esecutivi emessi dall'High Court. Specializzati nelle procedure di esecuzione, vengono nominati dal Lord Chancellor (Gran Cancelliere) per la messa in atto di provvedimenti esecutivi in alcuni distretti postali. Per ottenere l'idoneità per lo svolgimento di questa funzione, devono soddisfare numerosi criteri, riguardanti aspetti quali le qualifiche, l'integrità finanziaria, l'appartenenza a un'associazione professionale, l'impegno per la diversità e per l'applicazione di un'adeguata procedura di condotta e disciplina. I funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione sono responsabili dell'esecuzione delle sentenze delle County court quando il credito vantato supera 600 GBP e il creditore sceglie di affidare la riscossione del debito all'High Court.
  • Gli ufficiali giudiziari delle County court, che sono dipendenti dell'Ufficio dei servizi giudiziari di Sua Maestà e pertanto funzionari pubblici, si occupano dell'esecuzione delle sentenze e/o delle ordinanze emesse e registrate nelle County court. Sono responsabili dell'esecuzione dei titoli esecutivi emessi dalle County court, della riacquisizione di terreni mediante titoli esecutivi di possesso e del recupero di beni mediante titoli esecutivi di restituzione dei beni. Svolgono inoltre altre mansioni, tra cui la notificazione e comunicazione personale di atti e mandati di rinvio a giudizio.
  • Gli ufficiali giudiziari certificati sono agenti esecutivi privati autorizzati da un giudice della County court. Si occupano del sequestro dei beni di un inquilino da parte di un locatore per il recupero di canoni di affitto arretrati senza l'intervento del giudice. Sono altresì autorizzati, in base a una serie di altre leggi, all'attuazione di procedure esecutive per altri debiti specifici, quali le imposte comunali, le aliquote non nazionali, ecc.
  • Magistrates' Court: gli agenti civili per l'esecuzione sono responsabili dell'esecuzione delle ordinanze delle Magistrates' court. Possono procedere al sequestro e alla vendita di beni per recuperare l'importo dovuto in seguito a una multa o a una sanzione relativa alla pena a lavori di pubblica utilità. Possono anche dare esecuzione a mandati di arresto, rinvio a giudizio, detenzione e controllo emessi dalle Magistrates' court in base ai diversi statuti, inclusi quelli relativi all'applicazione di multe e pene a lavori di pubblica utilità. Alcune Magistrates' court possono scegliere di affidare le attività di esecuzione agli ufficiali giudiziari certificati.

Ricorso ad avvocati o altri professionisti del diritto

Il creditore non è obbligato in alcun modo a presentare la domanda di esecuzione tramite un avvocato o altri professionisti del diritto.

Le procedure di esecuzione possono tuttavia essere complesse, in particolare dinanzi all'High Court. I creditori possono quindi scegliere di avvalersi della consulenza di un avvocato, di un centro legale o del "Citizens' Advice Bureau" (Ufficio di consulenza ai cittadini) prima di avviare una procedura esecutiva.

Spese per l'esecuzione

Le spese di giudizio variano a seconda della procedura esecutiva. Come menzionato in precedenza, anche se l'organo giurisdizionale aggiungerà tali spese al credito già dovuto dal convenuto, non potrà restituire quanto già corrisposto dal creditore laddove questi non ottenga l'importo dovutogli dal convenuto. Le spese in vigore per i provvedimenti di esecuzione sono pubblicate sul sito web del ministero della Giustizia.

3.2 Le principali condizioni

Come menzionato in precedenza, in Inghilterra e in Galles la scelta della procedura esecutiva cui ricorrere spetta interamente al creditore procedente. I creditori responsabili che hanno ottenuto una sentenza valida degli organi giurisdizionali e non hanno ancora ricevuto il pagamento dovuto, possono fare eseguire la sentenza con i mezzi più appropriati a loro disposizione. Pertanto, finché una sentenza valida è in vigore e viene presentata una domanda adeguata, l'organo giudiziario è tenuto a dare seguito alle volontà del creditore e a utilizzare il metodo di esecuzione scelto da questo ultimo.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I provvedimenti esecutivi possono avere ad oggetto i beni seguenti:

  • conti bancari, con il ricorso alla procedura di pignoramento presso terzi;
  • beni mobili materiali, con il ricorso al pignoramento dei beni mobili;
  • mezzi di trasporto registrati, con il ricorso al pignoramento dei beni mobili;
  • beni immobili, con il ricorso alla procedura di pignoramento immobiliare;
  • retribuzioni o stipendi, con il ricorso al pignoramento dello stipendio.

L'ufficiale giudiziario può pignorare soltanto beni di proprietà esclusiva o indivisa del convenuto. Non possono essere assoggettati a esecuzione i beni seguenti:

a) oggetti o attrezzature (ad esempio, strumenti, libri, telefoni, apparecchiature informatiche e veicoli) che sono necessari per l'uso personale del debitore nella propria occupazione, impresa, attività commerciale, professione, studio o istruzione, a meno che il valore complessivo degli oggetti o attrezzature esentati da esecuzione non superi in ogni caso 1 350 GBP;

b) gli indumenti, la biancheria da letto, i mobili, gli elettrodomestici, gli oggetti e le attrezzature ragionevolmente necessari per soddisfare le esigenze domestiche di base del debitore e di ogni membro della sua famiglia, inclusi (ma non esclusivamente):

i) un fornello o un forno a microonde;

ii) un frigorifero;

iii) una lavatrice;

iv) un tavolo da pranzo abbastanza grande, nonché un numero sufficiente di sedie, per il debitore e ogni membro della sua famiglia;

v) letti e biancheria da letto sufficienti per il debitore e ogni membro della sua famiglia;

vi) un telefono fisso o, in mancanza di una linea fissa, un telefono cellulare o uno smartphone che possa essere utilizzato dal debitore o dai membri della sua famiglia;

vii) qualsiasi oggetto o dispositivo ragionevolmente necessario per:

le cure mediche del debitore o di qualsiasi membro della sua famiglia;

la sicurezza delle persone nell'abitazione;

la sicurezza dell'abitazione (ad esempio, un sistema di allarme) e all'interno dell'abitazione;

viii) un numero sufficiente di lampade, stufe o altri apparecchi per l'illuminazione o il riscaldamento, per soddisfare le necessità di base in termini di riscaldamento e illuminazione nell'abitazione del debitore;

ix) qualsiasi articolo o dispositivo ragionevolmente necessario per l'assistenza di:

minori;

disabili;

anziani;

c) cani da assistenza (inclusi i cani guida per persone affette da cecità o ipovedenti, da sordità o ipoudenti e per disabili), cani da pastore, cani da guardia o animali domestici;

d) un veicolo con contrassegno disabili in corso di validità perché utilizzato per il trasporto di un disabile oppure perché sussistono ragionevoli motivi per ritenere che lo sia;

e) un veicolo (di proprietà pubblica o meno) utilizzato o per il quale vi sono ragionevoli motivi di ritenere che sia utilizzato per attività di polizia, vigili del fuoco o ambulanze;

f) un veicolo con contrassegno in corso di validità della British Medical Association (associazione dei medici britannica) o di altri organismi di soccorso medico perché utilizzato per finalità di emergenza sanitaria oppure perché esistono ragionevoli motivi di ritenere che venga utilizzato a tal fine.

Qualsiasi bene prelevato dal funzionario incaricato dell'esecuzione deve permettere il recupero di denaro al momento della vendita all'asta. I funzionari incaricati dell'esecuzione non preleveranno i beni laddove ritengano non siano sufficienti per pagare il necessario per il titolo esecutivo una volta detratte le spese per la loro sottrazione e vendita all'asta.

Per il pignoramento dello stipendio, l'organo giurisdizionale terrà conto di quanto necessario al convenuto per l'acquisto di prodotti alimentari, il pagamento dell'affitto o del mutuo e per i beni di prima necessità, nonché per il pagamento delle normali bollette, ad esempio per l'energia elettrica. Tale importo è chiamato "protected earnings rate" (limite di pignorabilità dello stipendio). Laddove il convenuto guadagni più del limite di pignorabilità dello stipendio, l'ordinanza verrà emessa.

Per le ordinanze di pignoramento presso terzi, un debitore esecutato che non possa prelevare denaro dal proprio conto presso una banca o società di credito edilizio e sostenga che di conseguenza sia difficile per sé o il proprio nucleo familiare farsi carico delle spese di sostentamento ordinarie può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un hardship payment order (ordinanza di finanziamento per circostanze eccezionali), che consente di effettuare uno o più pagamenti a persone specifiche.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Sia per i debitori che per i terzi sono previste sanzioni per oltraggio alla corte in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalle ordinanze giudiziarie li espone a sanzioni per oltraggio alla corte. Le sanzioni che possono essere comminate per oltraggio alla corte includono il "purging contempt" (annullamento dell'oltraggio), ossia una procedura di scuse al giudice in pubblica udienza, sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la reclusione fino a 14 giorni.

Le banche sono tenute a rispettare determinati obblighi per quanto riguarda la divulgazione di informazioni e il pignoramento dei conti bancari. Alla ricezione di un'ordinanza di pignoramento presso terzi destinata a uno dei suoi clienti, la banca non è tenuta a rivelare l'importo totale detenuto sul conto. Può dichiarare che il conto è senza fondi, che non ci sono fondi sufficienti per soddisfare l'intero importo ma pagarne una parte o che ci sono fondi sufficienti per soddisfare tutto il credito vantato. Esistono norme in materia di protezione di dati molto rigide che disciplinano il tipo di informazioni che la banca può fornire, oltre a quelle summenzionate.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

In ciascun provvedimento emesso è specificato il termine fissato per fornire le informazioni pertinenti o adempiere all'ordinanza dell'organo giurisdizionale, nonché le sanzioni massime applicabili in caso di mancato adempimento.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

I provvedimenti di esecuzione omologati dagli organi giurisdizionali (ordinanze di pignoramento immobiliare, di pignoramento dello stipendio e di pignoramento presso terzi) prevedono tutti un procedimento a due fasi. La fase intermedia del procedimento è semplicemente una procedura giudiziaria per iscritto, alla quale il debitore esecutato non contribuisce in alcun modo. Tuttavia, affinché la procedura di pignoramento dello stipendio e di pignoramento presso terzi passino alla fase finale, è necessario sia convocata un'udienza, alla quale il debitore sarà invitato a partecipare per avere modo di fornire le motivazioni per cui non si dovrebbe applicare un determinato provvedimento esecutivo. L'udienza "definitiva" si terrà presso lo stesso organo giurisdizionale in cui è stata presentata l'istanza iniziale di richiesta dello specifico provvedimento esecutivo (salvo specifica domanda contraria). La data dell'udienza viene comunicata a tutte le parti con largo anticipo e, in tutti i casi, è previsto un periodo minimo fisso che deve intercorrere tra la fase "provvisoria", la notificazione dell'udienza "definitiva" e l'udienza "definitiva" stessa, per consentire al debitore (e a qualsiasi terza parte interessata e direttamente coinvolta, ad esempio la banca in un caso di pignoramento presso terzi) di preparare la causa. Se la data dell'udienza "definitiva" non è conveniente per le parti, queste possono farla rinviare a una data che convenga a entrambe. In tal caso resta in vigore l'ordinanza provvisoria, che non potrà tuttavia essere resa "definitiva" fino allo svolgimento dell'udienza.

Per le ordinanze di pignoramento immobiliare, spetta al creditore notificare o comunicare l'ordinanza provvisoria al debitore e, a meno che questo ultimo non vi si opponga, l'ordinanza provvisoria è resa definitiva senza un'udienza, purché il giudice non la ritenga necessaria. Il debitore è tenuto a rispondere all'organo giurisdizionale entro 10 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'udienza. Se il debitore si oppone all'ordinanza provvisoria oppure se il giudice deferisce la questione, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale originario che ha emesso la decisione e viene fissata una data per l'udienza. Parteciperanno all'udienza sia il creditore che il debitore.

Una volta che l'organo giurisdizionale ha emesso l'ordinanza, la decisione non può essere impugnata. In specifiche circostanze è possibile impugnare o chiedere l'annullamento soltanto della decisione originaria con cui il creditore è stato autorizzato a presentare una domanda di esecuzione. Soltanto qualora l'impugnazione o la richiesta di annullamento abbiano esito positivo è possibile che un organo giurisdizionale revochi la procedura esecutiva. Se l'impugnazione della sentenza è presentata dopo che l'organo giurisdizionale ha autorizzato la richiesta di esecuzione del creditore, un titolo esecutivo può essere sospeso presentando un'istanza al giudice. Gli ufficiali giudiziari non possono procedere alla sottrazione dei beni, ma devono continuarne l'inventario, elencando quelli che potrebbero in un secondo momento essere sequestrati e prelevati per la vendita.

Un organo giurisdizionale non può opporsi alla procedura esecutiva scelta da un creditore che abbia presentato una domanda di esecuzione corretta. Non sono pertanto previste vie di ricorso per il creditore avverso la decisione di autorizzazione di un determinato provvedimento esecutivo.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

I warrant of control (titolo esecutivo emesso dalla County court) e writ of control (titolo esecutivo emesso dall'High Court) prevedono un limite di tempo. Entrambi i titoli esecutivi sono validi per 12 mesi e possono essere prorogati per altri 12 mesi su ordine del giudice.

Nella procedura di pignoramento dei beni, il debitore deve ricevere un preavviso dell'esecuzione di 7 giorni utili, affinché possa avere la possibilità di liquidare il debito e le spese prima che l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione possa procedere al pignoramento dei beni. Il preavviso può essere ridotto su ordinanza del tribunale, qualora vi siano prove del fatto che il debitore trasferirà i beni per evitare l'esecuzione.

Se il debitore è una persona fisica, l'ufficiale giudiziario non può procedere al pignoramento dei beni prima delle ore 6:00 o dopo le ore 21:00.

L'ufficiale giudiziario non può entrare nel luogo in cui si trovano i beni per il pignoramento degli stessi se l'unica persona presente in tale luogo è un minore o una persona vulnerabile (né più minori o persone vulnerabili, anche se assieme).

Se il debitore è una persona vulnerabile, le spese per la fase esecutiva del pignoramento dei beni non possono essere recuperate a meno che l'ufficiale giudiziario non abbia garantito al debitore, prima di procedere alla sottrazione dei beni, congrue opportunità di ricevere assistenza e consulenza.

Link correlati

Ministero della Giustizia

Civil Enforcement Association (Associazione degli agenti civili incaricati delle procedure di esecuzione)

High Court Enforcement Officers Association (Associazione dei funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione)

 

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Ultimo aggiornamento: 21/10/2021

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