Brussels IIa Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility forms


Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 2201/2003


Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (regolamento Bruxelles II bis) si applica ai procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale anteriormente al 1° agosto 2022.

Per i procedimenti avviati al o successivamente al 1° agosto 2022, il regolamento Bruxelles II bis è stato sostituito dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (regolamento Bruxelles II ter). Informazioni supplementari sul regolamento Bruxelles II ter: notifiche e moduli online.

Il regolamento Bruxelles II bis si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Il regolamento Bruxelles II bis stabilisce quali organi giurisdizionali di quale Stato membro siano competenti in materia di responsabilità genitoriale e matrimoniale, in presenza di un elemento internazionale. Esso stabilisce inoltre che una decisione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale pronunciata in uno Stato membro è riconosciuta nell'altro Stato membro senza alcuna procedura specifica supplementare. In funzione del tipo di decisione, può essere necessaria una dichiarazione di esecutività ("exequatur").

Inoltre il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 1980 precisando le norme in materia di cooperazione in caso di sottrazione internazionale di minori.

Gli Stati membri designano almeno un'autorità centrale destinata ad assistere nell'applicazione del regolamento Bruxelles II bis.

Il regolamento prevede quattro moduli standard.

Invio dei moduli all'autorità competente

I moduli compilati devono essere inviati all'autorità competente pertinente secondo le modalità da essa stabilite. Maggiori informazioni sui recapiti delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale pertinente, ecc. sono reperibili nella sezione Atlante giudiziario europeo. Questa pagina comprende un motore di ricerca per individuare le autorità competenti cui trasmettere i moduli compilati.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

  • Certificate referred to in Article 39 concerning judgments in matrimonial matters
    • in English
  • Certificate referred to in Article 39 concerning judgments on parental responsibility
    • in English
  • Certificate referred to in Article 41(1) concerning judgments on rights of access
    • in English
  • Certificate referred to in Article 42(1) concerning the return of the child
    • in English

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Ultimo aggiornamento : 27/09/2022