European Payment Order forms


Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1896/2006.


Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, consente ai creditori di recuperare crediti civili e commerciali non contestati mediante una procedura uniforme che si avvale di moduli standard.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

L'ingiunzione di pagamento europea è rilasciata dai giudici, eccetto in Ungheria, ove rientra fra le competenze dei notai (notai di diritto civile).

Il procedimento non richiede la presenza dinanzi al giudice. Il richiedente deve unicamente presentare la domanda, il procedimento successivamente segue un iter proprio. Non sono necessarie ulteriori formalità né interventi da parte del richiedente.

Il regolamento contempla sette moduli standard sostituiti dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione del 4 ottobre 2012.
Si osservi che dal 14 luglio 2017 è valido il modulo di domanda A modificato. Il modulo è reperibile qui.
Importanti modifiche riguardano solo l'appendice 2 e rispecchiano le modifiche recate dal procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento entrato in vigore il 14 luglio 2017.
Nel caso in cui il convenuto presenti una dichiarazione di opposizione a un'ingiunzione di pagamento, la modifica consente al richiedente di scegliere di trasferire la causa al procedimento europeo per le controversie di modesta entità come modo per trattare ulteriormente la pretesa. Affinché ciò sia possibile, la domanda deve soddisfare i criteri relativi al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Si sottolinea che la guida non è stata modificata in base alle due modifiche entrate in vigore il 14 luglio 2017. La prima modifica aggiunge una possibilità di prosecuzione del procedimento nel caso di presentazione di una dichiarazione di opposizione ai sensi della normativa di cui al regolamento (CE) 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La seconda modifica estende l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità alle domande che arrivano fino a un valore pari a 5000 euro.

Per ulteriori informazioni a questo proposito si prega di consultare il nuovo testo dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 2 del regolamento (CE) 861/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421.

Link correlati

Si sottolinea che la guida non rispecchia la modifica entrata in vigore il 14 luglio 2017 che aggiunge una possibilità di prosecuzione del procedimento nel caso di presentazione di una dichiarazione di opposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Per ulteriori informazioni in merito, consultare il nuovo testo dell'articolo 17 del regolamento.

Guida pratica per l'applicazione del regolamento che istituisce l'ingiunzione di pagamento europea PDF (5800 Kb) it

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina sull'ingiunzione di pagamento europea.

Invio dei moduli all'autorità competente

I moduli compilati devono essere inviati all'autorità competente pertinente secondo le modalità da essa stabilite. Maggiori informazioni sui recapiti delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale pertinente, ecc. sono reperibili nella sezione Atlante giudiziario europeo. Questa pagina comprende un motore di ricerca per individuare le autorità competenti cui trasmettere i moduli compilati.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

  • Form A - Application for a European order for payment
    • in English
  • Form B - Request to the claimant to complete and/or rectify an application for a European order for payment
    • in English
  • Form C - Proposal to the claimant to modify an application for a European order for payment
    • in English
  • Form D - Decision to reject the application for a European order for payment
    • in English
  • Form E - European order for payment
    • in English
  • Form F - Opposition to a European order for payment
    • in English
  • Form G - Declaration of enforceability
    • in English

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Ultimo aggiornamento : 23/01/2023