Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

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1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il sistema legale italiano conosce le misure cautelari che possono avere anche natura anticipatoria e sono, in linea di principio, provvisorie. I provvedimenti cautelari possono essere emessi “prima” della causa (provvedimenti ante causam) o in corso di procedimento. Possono anche essere richieste al momento della introduzione della lite. La disciplina generale del procedimento cautelare è contenuta nel codice di procedura civile, agli articoli 669-bis e ss. I provvedimenti cautelari si distinguono in diverse tipologie: a) “conservativi”, che sono quelli che mirano a conservare lo stato dei fatti in corso di causa o a preservare il patrimonio. In questa categoria rientra, ad esempio, il sequestro conservativo. Il provvedimento cautelare conservativo, in buona sostanza, mira a evitare che la durata del processo renda praticamente infruttuosa la messa in esecuzione del titolo esecutivo successivamente ottenuto, in quanto, per esempio, il bene che si pretende è oramai andato perduto o distrutto; b) “anticipatori”, che sono quelli con cui si anticipano, in un momento precedente la definizione della lite, gli effetti del provvedimento finale. Il provvedimento cautelare anticipatorio mira, dunque, a evitare che il soggetto titolare del diritto permanga in uno stato di insoddisfazione, in quanto è la stessa permanenza in tale stato, che produce un danno successivamente non riparabile.

I provvedimenti cautelari sono, in genere “tipici” e previsti anche da leggi speciali: es. in materia di famiglia, in materia di alimenti, nella materia dei brevetti, etc. E’ però possibile anche chiedere provvedimenti cautelari “atipici”: sono i cd. provvedimenti d’urgenza, regolati dall’articolo 700 del codice di procedura civile. Questo istituto prevede che chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

La concessione di un provvedimento cautelare è subordinata alla verifica di due presupposti:

A) Il periculum in mora, ossia il  fondato timore che, nel tempo necessario all’adozione della pronuncia di merito, il diritto a tutela del quale è richiesta la cautela, possa subire un pregiudizio irreparabile;

B) il fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della pretesa azionata.

2.1 La procedura

La disciplina procedurale è contenuta negli articoli 669-bis e ss del codice di procedura civile. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Il giudice può definire il procedimento con ordinanza di rigetto, ordinanza di totale accoglimento od ordinanza di parziale accoglimento. L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito: questa norma non opera per i provvedimenti anticipatori e d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

2.2 Le principali condizioni

La concessione di un provvedimento cautelare è subordinata alla verifica di due presupposti sopra indicati:  periculum in mora e fumus boni juris.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

Si tratta di provvedimenti aventi natura provvisoria e strumentale all’accertamento del diritto nel merito in via definitiva. Tuttavia, se questo  è vero in assoluto per le misure conservative, che necessitano della valida instaurazione e pendenza di un processo di merito per rimanere in piedi, lo è con riserva per le misure anticipatorie, le quali conservano la propria efficacia indipendentemente dall’esistenza di un processo, anche se non hanno la medesima efficacia di accertamento del giudicato sostanziale.

Il contenuto dei provvedimenti varia, invece, a seconda del periculum che mirano ad evitare. Il sequestro conservativo, per esempio, ha ad oggetto il patrimonio del debitore; l’ordine di reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato, invece, un’obbligazione di facere.

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono essere oggetto di tali provvedimenti, a seconda dell’esigenza cautelare da soddisfare, beni mobili, immobili, ma anche la proprietà intellettuale e le opere protette dal diritto d’autore.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

I provvedimenti cautelari conservativi mirano a conservare la situazione giuridica e di fatto esistente al momento di proposizione della domanda in modo che il tempo necessario allo svolgimento del processo non danneggi il titolare del diritto; i provvedimenti cautelari anticipatori, invece, anticipano le utilità e gli effetti che la sentenza attribuirà in via definitiva.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I provvedimenti cautelari rimangono efficaci fino alla sentenza che definisce il giudizio, destinata ad assorbirli. Quelli conservativi, per cui è necessaria l’attivazione del giudizio di merito (ad esempio quello di autorizzazione al sequestro giudiziario ex art. 670 cpc, o al sequestro conservativo ex art. 671 cpc), perdono efficacia anche se il giudizio di merito non è iniziato o proseguito nel termine stabilito dalla legge o dal giudice, e se non è stata versata la cauzione alla quale il giudice ha subordinato l’attuazione. Quelli anticipatori, anche atipici (pronunciati ai sensi dell'art. 700 c.p.c.)  pur non potendo passare in giudicato, conservano i loro effetti anche laddove il giudizio di merito non inizi ed anche laddove, una volta iniziato, esso si estingua.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

I provvedimenti cautelari, sia di rigetto che di accoglimento, sono reclamabili (art. 669-terdecies) sia per lamentarne i vizi, sia per portare all’attenzione del giudice del reclamo circostanze e motivi sopravvenuti rispetto alla proposizione della domanda cautelare.

Link correlati

The Italian Constitution (EN)

https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione

Le leggi e i codici italiani

https://www.normattiva.it/?language=it

Codice di procedura civile italiano

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

The Code of administrative trial (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Il sistema giudiziario italiano

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Codice del processo tributario

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia

Ultimo aggiornamento: 28/12/2023

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