Diritti delle vittime per paese

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Posso impugnare la sentenza?

La vittima può impugnare la decisione se è anche sostituto procuratore privato, procuratore privato o parte civile, o se la decisione contiene una disposizione che consente i ricorsi. La parte civile può impugnare il dispositivo nella parte relativa alla domanda di risarcimento . Se nella sentenza riguardante la vittima sono previste altre disposizioni, quest'ultima può ricorrere contro tali disposizioni.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Se la sentenza di primo o secondo grado è stata impugnata, la vittima ha il diritto di assistere al processo e alla seduta pubblica presso l'organo giurisdizionale di secondo o terzo grado, di accedere ai documenti prodotti nel corso del procedimento, di presentare mozioni e obiezioni nonché di rivolgersi al giudice competente dopo le argomentazioni conclusive del pubblico ministero.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

La risposta a questa domanda, relativamente all'assistenza alle vittime, è di competenza del Sottosegretariato di Stato per la giustizia e la legislazione di diritto privato del ministero della Giustizia nonché del Sottosegretario di Stato per la gestione metodologica della giustizia del ministero della Giustizia, mentre per quanto riguarda la protezione delle vittime è di competenza del ministero dell'Interno.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

La sentenza, in relazione alla quale la vittima può venire a conoscenza del relativo contenuto, vale a dire la natura, il tipo, la portata e il contenuto della pena o delle misure imposte all'imputato, deve essere notificata alla vittima dall’organo giurisdizionale competente.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

La vittima o, in caso di relativo decesso, la persona che esercita i suoi diritti ha il diritto di essere informata su richiesta, in relazione al reato che la riguarda, sui seguenti aspetti:

a) scarcerazione o evasione dell' imputato in custodia cautelare;

b) scarcerazione su libertà condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione del termine di reclusione della persona condannata a una pena detentiva;

c) scarcerazione o evasione della persona condannata all'arresto e interruzione dell'esecuzione dell'arresto detentivo;

d) rilascio o evasione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio temporaneo;

e) rilascio, allontanamento senza permesso e congedo per adattamento della persona sottoposta trattamento sanitario obbligatorio,

f) in caso di programmi educativi per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato;

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

L'ultimo giorno di reclusione è stabilito dall'istituto di pena, che provvederà in quella data al rilascio del condannato. Se l'istituto in questione presenta una richiesta di libertà condizionale del condannato, il giudice penale terrà un'audizione della quale la vittima non sarà informata e alla quale non potrà partecipare. La vittima non può rilasciare dichiarazioni e non può presentare ricorso contro la decisione del tribunale in materia di libertà condizionale.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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