Imputati (procedimenti penali)

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A. Dove si svolgeranno i procedimenti giudiziari?

In funzione della gravità del reato, i procedimenti giudiziari possono svolgersi presso un tribunale distrettuale o regionale nel circuito in cui è stato commesso il reato. Se non è possibile stabilire il luogo in cui è stato commesso il reato o in caso di reati commessi all'estero, il procedimento si svolge presso un tribunale nel circuito in cui l'imputato vive, lavora o soggiorna; se non è possibile stabilire tali luoghi o se gli stessi si trovano fuori dal territorio della Repubblica ceca, il procedimento viene condotto dal tribunale nel circuito in cui l'atto è emerso (è stato accertato).

B. Le accuse possono essere modificate? In caso affermativo, ho diritto ad esserne informato?

L'obiettivo esclusivo del processo è stabilire quale atto o fatto costituisce l'oggetto dell'imputazione. Una volta formulata l'imputazione, l'accusa non può modificarla, ma unicamente ritirarla.

Se i risultati del processo indicano un cambiamento sostanziale delle circostanze del caso o se sono necessarie indagini ulteriori per chiarire il caso, o se emerge che l'imputato ha commesso un altro atto o fatto che costituisce reato e la pubblica accusa richiede il rinvio del caso allo scopo di celebrare un'audizione congiunta, il giudice rimette il caso alla fase preparatoria. La pubblica accusa presenta quindi una nuova imputazione, che riflette le modifiche avvenute. Una nuova copia dell'imputazione viene sempre inviata all'imputato e al suo difensore al più tardi con il relativo atto di citazione o la relativa notifica. L'imputato riceve una copia dell'imputazione unitamente alla comunicazione del presidente di sezione circa il suo diritto di presentare osservazioni in merito ai fatti esposti nell'imputazione entro il termine fissato dal presidente, in particolare:

  • sulla propria innocenza o colpevolezza in relazione all'atto o agli atti indicati nell'imputazione e su quale fondamento;
  • sul desiderio di concludere un accordo riguardante la pena e la colpevolezza con l'accusa o sull'intenzione di dichiararsi colpevole nel processo;
  • sull'accettazione della descrizione dell'atto e della relativa classificazione giuridica e della pena o misura preventiva proposta; e
  • sui fatti che considera non contestati.

Inoltre, il presidente di sezione informa l'imputato sulle conseguenze di tali dichiarazioni e sul fatto che il difensore potrebbe anche presentare dichiarazioni relative all'imputazione per conto dell'imputato, salvo in caso di confessione o dichiarazione di colpevolezza.

Il presidente invita inoltre l'imputato a informare la corte per tempo in merito a richieste di assunzione di ulteriori prove nel processo e a indicare le circostanze che si intende chiarire attraverso tali prove.

Tuttavia, il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica dell'atto indicata nell'imputazione e potrebbe classificare l'atto come un altro reato (più o meno grave) o potrebbe concludere che l'atto costituisce un reato minore. Se il giudice considera l'atto un reato punibile con misure più severe rispetto al reato per il quale era stata formulata l'imputazione, deve informare l'imputato della modifica e assicurarsi che lo stesso imputato abbia l'opportunità di rispondere alla modifica in propria difesa e abbia il tempo sufficiente a modificare la propria difesa.

C. Quali diritti ho durante un'udienza?

L'imputato ha il diritto di:

  • essere informato dalle autorità di contrasto dei propri diritti ed essere in grado di esercitare pienamente tali diritti;
  • confessare, dichiararsi colpevole o presentare una proposta di accordo riguardante la pena e la colpevolezza prima dell'assunzione di prove;
  • presentare commenti sulle accuse mosse nei suoi confronti;
  • rifiutarsi di testimoniare;
  • esaminare i fascicoli, ottenere estratti e annotazioni dai fascicoli e riprodurre i fascicoli o parti di essi a proprie spese;
  • partecipare all'udienza del caso durante il processo stesso e durante audizioni pubbliche;
  • rilasciare una dichiarazione conclusiva durante il processo e nelle audizioni pubbliche del ricorso in appello;
  • avere l'ultima parola nel processo;
  • presentare fatti e fornire elementi di prova in propria difesa;
  • presentare osservazioni su ciascun elemento di prova assunto e opporsi alle modalità di assunzione dello stesso;
  • porre domande alle persone interrogate;
  • presentare richieste e proposte (riguardo all'assunzione di prove e alle modalità di adozione della decisione);
  • proporre un ricorso giurisdizionale ordinario (ad es. denunce, appelli, dichiarazioni di opposizione) o straordinario (ad es. domande di revocazione, richieste di riesame di appello) o suggerire l'opportunità di presentare una denuncia di infrazione della legge;
  • scegliere un difensore (qualora non ne nomini uno, ne verrà scelto uno da altri, ad es. da un familiare) e chiedere il parere dello stesso anche durante gli atti eseguiti dalle autorità di contrasto;
  • parlare con il proprio difensore non in presenza di terzi;
  • chiedere di essere interrogato in presenza del proprio difensore e chiedere che il difensore partecipi ad ogni atto del procedimento penale;
  • usare la propria lingua madre o un'altra lingua conosciuta dinanzi alle autorità di contrasto ove dichiari di non conoscere la lingua ceca.

i. Devo essere presente in tribunale? A quali condizioni posso essere assente in tribunale?

Il processo può svolgersi in assenza dell'imputato unicamente ove il giudice consideri che il caso possa essere deciso in modo attendibile e che lo scopo del procedimento penale possa essere raggiunto anche in sua assenza, e

  • l'imputazione sia stata debitamente comunicata all'imputato e lo stesso sia stato convocato al processo in modo adeguato e in tempo utile; e
  • l'imputato sia stato già interrogato dalle autorità di contrasto in merito all'atto o fatto che costituisce l'oggetto dell'imputazione, la disposizione di legge sull'avvio del procedimento penale sia stata rispettata e l'imputato sia stato informato della possibilità di esaminare il fascicolo e presentare proposte a integrazione delle indagini.

L'atto di citazione deve specificare le conseguenze della mancata partecipazione al processo.

Pertanto, il processo può avvenire in assenza dell'imputato, ma non se

  • lo stesso è in custodia;
  • lo stesso sta scontando una pena detentiva;
  • il caso riguarda un reato punibile con pene detentive di oltre cinque anni.

Tuttavia, anche in tali casi l'imputato non deve necessariamente essere presente al processo se ha richiesto espressamente al giudice di celebrare il processo in propria assenza, salvo ove il giudice consideri la sua presenza necessaria.

Nei casi di difesa obbligatoria, non è possibile celebrare il processo in assenza del difensore dell'imputato.

ii. Ho diritto a un interprete e alla traduzione dei documenti? In che misura?

Se l'imputato dichiara di non conoscere la lingua ceca, ha diritto a usare la propria lingua madre o un'altra lingua che sostiene di conoscere nelle comunicazioni con le autorità di contrasto.

Ove vi sia l'esigenza di interpretare il contenuto di un documento, una testimonianza o ogni altro atto procedurale, o se l'imputato dichiara di non conoscere la lingua ceca, sarà nominato un interprete per la traduzione degli atti del procedimento penale. Su richiesta dell'imputato, l'interprete designato può anche tradurre la consultazione con il difensore se questa è direttamente correlata agli atti procedurali; l'interprete può anche tradurre eventuali consultazioni durante gli atti procedurali.

In tal caso, le autorità di contrasto devono fornire la traduzione scritta dei documenti previsti per legge (ad es. ordine di custodia preventiva, sentenza, decreto penale di condanna, decisione sull'impugnazione, ecc.); l'imputato può rinunciare al diritto di traduzione.

L'imputato ha diritto di chiedere al giudice anche la traduzione di ogni altro documento che risulti rilevante ai fini dell'esercizio del proprio diritto di difesa.

iii. Ho diritto a un difensore?

  • I cittadini sospettati di aver commesso un reato hanno diritto a un difensore. Se l'indagato non sceglie un difensore di fiducia, potrà farlo un familiare per suo conto o l'indagato stesso può decidere di difendersi da solo. In alcuni casi, tuttavia, l'imputato ha l'obbligo di avere un difensore (c.d. "difesa obbligatoria"); in tali casi il giudice assegna un difensore di ufficio a meno che l'imputato non ne abbia già scelto uno entro i termini specificati. L'imputato deve essere assistito da un difensore nei procedimenti penali fino a quando la sentenza che mette fine al procedimento diventa definitiva:
    • se è sottoposto a custodia cautelare, sconta una pena detentiva o è sottoposto a misure preventive privative della libertà, o è sotto osservazione in un istituto di cura;
    • in caso di limitazioni della capacità giuridica (ad es. per disturbi mentali);
    • in procedimenti nei confronti di latitanti (se l'indagato è latitante e il procedimento viene condotto in sua assenza);
    • se il procedimento riguarda un reato punibile con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni;
    • se il giudice lo considera necessario perché, alla luce della situazione corrente, vi sono dubbi circa la capacità dell'imputato di difendersi in maniera adeguata;
    • se l'autore di reato è un minore (tra 15 e 18 anni);
    • al processo se è in stato di fermo;
    • in procedimenti che riguardano l'imposizione o la modifica dei termini di detenzione preventiva di sicurezza, oppure l'imposizione o la modifica dei termini di trattamento psichiatrico-forense, ad eccezione del trattamento forense istituzionale per alcolismo.
  • L'imputato deve essere assistito da un difensore nella procedura di esecuzione in cui il giudice si pronuncia in un'audizione pubblica:
    • in caso di limitazioni della capacità giuridica;
    • se lo stesso è in custodia;
    • se vi sono dubbi in merito alla sua capacità di difendersi in maniera adeguata.
  • Nei procedimenti che riguardano ricorsi straordinari (denunce per violazioni della legge, richieste di riesame di appello, domande di revocazione), l'imputato deve essere assistito da un difensore:
    • se è sottoposto a custodia cautelare, sconta una pena detentiva o è sottoposto a misure preventive privative della libertà, o è sotto osservazione in un istituto di cura;
    • in caso di limitazioni della capacità giuridica;
    • in caso di reati punibili con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni;
    • se vi sono dubbi in merito alla sua capacità di difendersi in maniera adeguata.
  • Nei procedimenti che riguardano reati punibili con pene detentive superiori nel massimo a cinque anni, l'imputato può rinunciare al diritto di difesa salvo ove il reato sia punibile con pene eccezionali (ergastolo o pene da venti a trent'anni). L'imputato può rinunciare al diritto di difesa se è in stato di fermo e il processo è in procinto di svolgersi.

iv. Di quali altri diritti procedurali dovrei essere a conoscenza (ad es. comparizione degli indagati davanti al giudice)?

Durante il processo ognuno resta seduto al proprio posto. È possibile porre domande o presentare dichiarazioni unicamente con il consenso del presidente di sezione (giudice unico); quando si parla al giudice è necessario alzarsi in piedi, anche nel caso di discorsi molto brevi (tuttavia il presidente può consentire a persone la cui età o il cui stato di salute lo richiedano di rimanere sedute durante il proprio intervento o la propria testimonianza). Il presidente di sezione (giudice unico) invita tutti i presenti ad alzarsi per ascoltare il dispositivo della sentenza. Nella lingua ceca, il personale giudiziario e le altre persone presenti devono rivolgersi l'un l'altro aggiungendo pane/paní/slečno ("signor/signora/signorina") prima della funzione o della posizione della persona a cui si rivolgono nel processo (ad es. pane předsedo, pane přísedící, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku, ecc. quando ci si rivolge rispettivamente al presidente di sezione, al giudice onorario, al difensore, a un avvocato/medico, alla pubblica accusa, all'esperto e al testimone). Non è consentito parlare in aula senza il consenso del presidente di sezione (giudice unico) e mangiare, bere o fumare, incluso durante le pause. Le persone presenti in aula devono evitare comportamenti che potrebbero risultare pregiudizievoli per lo svolgimento o il decoro dell'udienza, comprese espressioni di soddisfazione o insoddisfazione in merito al corso dell'udienza, alle deposizioni testimoniali, alle sentenze emesse, ecc. Tutti i dispositivi (in particolare i telefoni cellulari) devono essere spenti per evitare di pregiudicare lo svolgimento o il decoro dell'udienza.

Sono consentite trasmissioni di audio e immagini, mentre le registrazioni video durante l'udienza devono essere previamente autorizzate dal presidente di sezione (giudice unico). Le registrazioni audio sono consentite purché il presidente di sezione o il giudice unico ne sia informato; il presidente di sezione o il giudice unico possono vietare tali registrazioni se la modalità in cui vengono effettuate potrebbe risultare pregiudizievole per lo svolgimento o il decoro dell'udienza.

Non sono consentite armi all'interno dell'aula di tribunale.

D. Possibili sanzioni

  • arresti domiciliari;
  • affidamento ai servizi sociali;
  • confisca dei beni;
  • sanzione pecuniaria;
  • confisca di un bene;
  • divieto di effettuare determinate attività;
  • divieto di detenere e allevare animali;
  • espulsione giudiziaria con divieto di ingresso;
  • divieto di partecipare a eventi sportivi, culturali o ad altri eventi sociali;
  • perdita di onorificenze o premi;
  • perdita del grado militare;
  • espulsione.

Le misure preventive sono misure di natura preventiva che, a differenza delle pene, possono essere imposte anche, ad es., per atti che sarebbero altrimenti punibili nel caso di persone non penalmente responsabili per infermità di mente o minore età. Le misure preventive possono essere imposte separatamente oppure insieme a una pena, subordinate al rispetto di tutte le condizioni previste dal diritto. Le misure cautelari comprendono:

  • trattamento psichiatrico-forense;
  • detenzione preventiva di sicurezza;
  • confisca di beni;
  • confisca di parti di beni;
  • istruzione protetta.
Ultimo aggiornamento: 20/03/2023

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