Imputati (procedimenti penali)

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A. Se sono un cittadino straniero, questo influisce sulle indagini?

No.

B. Quali sono le fasi di un'indagine?

i. Fase di raccolta delle prove / Poteri d'indagine

Ogni funzionario inquirente può chiedere a qualsiasi persona di cui ha ragione di supporre che conosca fatti o circostanze del reato su cui sta indagando di presentarsi all'ora e nel luogo indicato ragionevolmente dal funzionario ai fini di esaminarla e raccogliere una dichiarazione in relazione a tale reato.

ii. Fermo di polizia

  • Chiunque sia arrestato e detenuto ha il diritto di chiedere che il suo avvocato possa accedere a tempo debito ai documenti essenziali pertinenti al caso specifico e in possesso dell'accusa e che sono necessari per contestare effettivamente la legittimità dell'arresto e della detenzione.
  • Per «documenti essenziali» si intendono la copia del mandato di arresto e detenzione e la copia della richiesta e del verbale di accertamento sulla base dei quali è stato emesso il mandato.
  • Nel caso in cui il giudice riceva prove sufficienti sul fatto che le indagini su un reato attribuito alla persona in stato di arresto non sono ancora completate, previa richiesta da parte di un funzionario di polizia con funzione di Ispettore capo o superiore, ha facoltà di disporre, anche se non competente per il reato oggetto dell'interrogatorio, che la persona arrestata sia di volta in volta soggetta al fermo di polizia per un periodo non superiore agli otto giorni, e ad ogni modo, come il giudice riterrà opportuno, tenuto conto che il primo giorno di fermo di polizia sarà quello successivo all'ordine emesso dal giudice in tal senso.

iii. Interrogatorio

  • Il funzionario inquirente può stilare un verbale della testimonianza resa dall'indagato; dopo averne dato lettura allo stesso, questi la firma ovvero, se analfabeta, la sigla con un segno distintivo. Se l'indagato si rifiuta di firmare, il funzionario inquirente verbalizza il rifiuto in calce alla testimonianza, indicandone anche le eventuali motivazioni - e successivamente firma il verbale.
  • Una tale testimonianza, purché sia dimostrato che è stata resa spontaneamente, è accolta come prova in qualsiasi procedimento penale contro la persona che ha reso testimonianza.
  • Chiunque, senza validi motivi, si rifiuti di comparire nel luogo e all'ora eventualmente indicati dal funzionario inquirente, è passibile di denuncia e può incorrere in una pena fino a un anno di reclusione o in un'ammenda pecuniaria non superiore a mille sterline cipriote o in entrambe le sanzioni.
  • Se nel corso delle indagini su un reato il funzionario inquirente ritiene utile o necessario acquisire un dato documento ai fini dell'indagine, quest'ultimo può emettere un ordine scritto con cui intima alla persona che ha o si ritiene abbia in suo possesso o sotto il suo controllo tale documento di produrlo in un luogo e a un'ora ragionevoli, come specificati nell'ordine. Il destinatario di tale ordine scritto si ritiene abbia assolto all'ordine quando fa in modo che il documento sia prodotto, anche se non si presenta personalmente.
  • Chiunque, senza validi motivi, si rifiuti di presentare qualsiasi documento in virtù di tale ordine ai sensi del presente articolo, è passibile di denuncia e può incorrere in una pena fino a tre anni di reclusione o in un'ammenda pecuniaria non superiore a millecinquecento sterline cipriote o in entrambe le sanzioni.

iv. Custodia cautelare

L'autorità giudiziaria, se lo ritiene appropriato, può rinviare l'udienza e sulla base di tale rinvio rimettere in libertà l'imputato alle condizioni che ritiene ragionevoli ovvero pronunciarsi affinché rimanga in custodia cautelare per la durata del processo.

C. Quali sono i miei diritti durante le indagini?

i. Quali sono i miei diritti riguardo a traduzione e interpretazione?

Gli indagati che non comprendono la lingua della polizia o di altre

autorità competenti hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete. L'interprete

può assistere l'indagato nel colloquio con il suo avvocato ed è tenuto al segreto professionale. L'indagato gode inoltre dei diritti seguenti.

  • Se l'arresto avviene fuori dalla stazione di polizia e il funzionario che esegue l'arresto non parla la lingua compresa dall'arrestato per informarlo dei suoi diritti, oppure non ha i mezzi necessari per farlo quando si trova fuori da una stazione di polizia, il funzionario di polizia lo comunica al responsabile delle indagini, il quale si adopera affinché l'indagato sia informato immediatamente e, ad ogni modo, prima dell'avvio delle indagini.
  • Se l'indagato non può comunicare con un legale di sua scelta in una lingua che comprende, su richiesta di detto legale può essere presente agli interrogatori un interprete o altra persona, affinché il legale dell'indagato possa essere in grado di comunicare con lo stesso in una lingua che questi comprende.
  • Inoltre, se l'indagato non può comunicare con un medico in una lingua che comprende, durante la visita medica, la somministrazione di terapie e i controlli successivi può essere presente un interprete o altra persona, affinché il medico dell'indagato possa comunicare con lo stesso in una lingua che questi comprende.
  • Inoltre l'indagato ha diritto al servizio gratuito di traduzione dei documenti essenziali (mandato di arresto e/o di detenzione, imputazioni a suo carico, ogni provvedimento giudiziario e ordine relativo al procedimento e ogni altro documento che sia ritenuto essenziale dall'autorità competente). In taluni casi può essere fornita una traduzione orale e/o un riassunto orale dei documenti essenziali.

ii. Quali sono i miei diritti di informazione e accesso al fascicolo del procedimento?

Al momento dell'arresto e della detenzione, l'indagato o il suo legale hanno il diritto di avere accesso ai documenti essenziali (copia del mandato di arresto e detenzione, copia della richiesta e del verbale di accertamento sulla base dei quali è stato emesso il mandato) necessari per contestare la legittimità dell'arresto o detenzione dell'indagato. Se il caso è portato davanti al giudice, l'indagato o il suo legale hanno il diritto di avere accesso alle testimonianze e ai documenti d'indagine concernenti il reato penale oggetto della causa.

iii. Qual è il mio diritto di avvalermi di un difensore e di informare un terzo della mia situazione?

Diritto di avvalersi di un difensore

L'indagato ha il diritto di parlare con un difensore in via confidenziale. L'avvocato difensore è indipendente dalla polizia, che può aiutare l'indagato a contattare un avvocato.

La legge accorda all'indagato anche i diritti seguenti:

  • immediatamente dopo l'arresto e senza indebito ritardo, egli ha diritto di contattare personalmente al telefono un difensore di sua scelta e di parlargli in via confidenziale.
    L'indagato ha il diritto di avvalersi di un difensore nei seguenti casi, a seconda della condizione che si verificherà per prima:

a) prima di essere interrogato dalla polizia ovvero oggetto d'indagine da parte di altra autorità competente;

b) in congruo anticipo prima di comparire davanti al giudice;

c) durante l'indagine o la raccolta delle prove da parte della polizia o di altra autorità competente;

d) dopo essere stato privato della libertà personale, senza indebito ritardo.

  • Nell'avvalersi di un difensore l'indagato ha il diritto di:

a) parlare in via confidenziale e contattare l'avvocato che lo rappresenta in qualsiasi momento;

b) chiedere la presenza e la partecipazione del proprio difensore durante l'interrogatorio, al fine di ricevere chiarimenti riguardo alla procedura seguita e assistenza riguardo ai propri diritti procedurali relativamente all'interrogatorio;

c) chiedere la presenza del proprio difensore durante un'indagine o la raccolta delle prove, se tale diritto è previsto durante l'interrogatorio in questione.

La polizia è tenuta al rispetto della riservatezza delle comunicazioni fra l'indagato e il proprio difensore rispetto agli incontri, alla corrispondenza, alle conversazioni telefoniche e a tutte le altre forme di comunicazione consentite fra l'indagato e il proprio difensore.

  • Ad ogni modo, immediatamente dopo l'arresto dell'indagato, oppure se l'arresto avviene fuori dalla stazione di polizia immediatamente dopo l'ingresso dell'indagato nella stessa, questi riceve un elenco dei nomi e dei numeri di telefono di tutti gli avvocati iscritti «nel registro degli avvocati che praticano la professione».
  • Una volta sottoposto al fermo di polizia, l'indagato ha diritto, ai fini della difesa, in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, di parlare in via confidenziale con il proprio difensore nel centro di permanenza temporanea che lo ospita, in un luogo specificamente designato allo scopo dove non possono essere visti né sentiti dall'agente di polizia, e di ricevere dal proprio difensore istruzioni riservate scritte o orali durante il colloquio.
  • Se non intende farsi rappresentare da un difensore, l'indagato lo notifica per iscritto alla persona responsabile del centro di permanenza temporanea, compilando un apposito modulo. Inoltre l'indagato è informato del fatto che la rinuncia al proprio diritto di avvalersi di un difensore potrebbe pregiudicare l'efficacia della difesa.
  • Nel caso in cui la persona sia minore di 18 anni, l'interrogatorio deve avvenire in presenza del suo difensore. Inoltre i genitori o tutori del minore hanno il diritto di essere presenti durante i colloqui fra l'avvocato e il minore.
  • Se a causa di disabilità mentale o fisica l'indagato non è in grado di esercitare il proprio diritto di avvalersi di un avvocato senza essere assistito, egli ha facoltà di farlo tramite l'assistenza e/o la presenza di un funzionario del servizio sanitario nazionale e/o dei servizi sociali, di cui l'indagato beneficia non appena possibile dopo il suo arresto. Inoltre, se l'indagato non comprende i propri diritti perché affetto da disabilità mentale, l'interrogatorio deve essere condotto in presenza del suo avvocato.

Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore

Una deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore da parte dell'indagato senza indebito ritardo a seguito della privazione della libertà è ammessa in circostanze eccezionali e unicamente nella fase preprocessuale, laddove per ragioni di isolamento geografico sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un avvocato.

  • Inoltre una deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore può essere ammessa, in circostanze eccezionali, in fase preprocessuale e qualora sia giustificato dalle circostanze specifiche del caso, per uno dei motivi imperativi sotto indicati:

i) in casi di urgenza, per prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;

ii) l'urgenza di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare che il processo penale sia compromesso in modo sostanziale.

  • Tuttavia le suddette deroghe temporanee:

i) seguono il principio di proporzionalità e si limitano a quanto necessario;

ii) sono rigorosamente limitate nel tempo;

iii) non si basano esclusivamente sul tipo o la gravità del presunto reato; e

iv) non violano l'equità complessiva del procedimento.

  • Se all'indagato non è concesso esercitare il proprio diritto:

i) di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

ii) di avere incontri in via confidenziale e comunicare con il proprio difensore; e

iii) alla presenza e alla partecipazione del proprio difensore agli interrogatori, agli atti investigativi o di raccolta delle prove; l'indagato può, in sede di prima comparizione davanti al giudice o alla data della prima udienza del caso, chiedere al giudice di esaminare i motivi per cui non gli è stato concesso di esercitare tali diritti.

Informare i terzi del proprio arresto o detenzione / Informare le autorità consolari o l'ambasciata

In sede di arresto o detenzione, l'indagato indica alla polizia se intende comunicare per telefono con una persona, ad esempio un familiare o un datore di lavoro, per informarla della sua privazione della libertà personale. In taluni casi è possibile derogare temporaneamente al diritto di informare un'altra persona della propria privazione della libertà personale. In questi casi la polizia è tenuta ad informare l'indagato.

I cittadini stranieri comunicano alla polizia la loro intenzione di contattare di persona al telefono le autorità consolari o l'ambasciata del proprio paese. Inoltre essi comunicano alla polizia la loro intenzione di contattare un funzionario della sede consolare o dell'ambasciata del proprio paese. A tal riguardo, devono essere informati che la rinuncia al diritto di informare o contattare la propria sede consolare o ambasciata può arrecare un pregiudizio personale.

La legge accorda all'indagato anche i diritti seguenti.

  • Il diritto di contattare di persona e al telefono, subito dopo l'arresto e senza indebito ritardo, e in presenza di un funzionario di polizia, un familiare o il proprio datore di lavoro o altra persona di propria scelta, e se minore di 18 anni, un genitore o tutore per informarli dell'arresto e far loro sapere in quale stazione di polizia o centro di permanenza temporanea è o sarà tenuto in custodia.
  • Se a causa di disabilità mentale o fisica, l'indagato non è in grado di esercitare il proprio diritto di contattare le suddette persone, l'indagato ha facoltà di esercitare tale diritto con l'assistenza e/o la presenza di un funzionario del servizio sanitario nazionale e/o dei servizi sociali, di cui l'indagato beneficia non appena possibile dopo il suo arresto.
  • I cittadini stranieri hanno inoltre il diritto di contattare di persona al telefono, senza indebito ritardo e non appena possibile dopo l'arresto, alla presenza di un funzionario di polizia, la sede consolare o la missione diplomatica del loro Stato di cittadinanza nella Repubblica di Cipro, per informarle dell'arresto o della privazione della propria libertà personale e comunicare in quale stazione di polizia o centro di permanenza temporanea sono o saranno tenuti in custodia. Se non vi sono sedi consolari o missioni diplomatiche pertinenti nella Repubblica di Cipro, questi possono contattare il Commissario per l'amministrazione e i diritti umani (Difensore civico) della Repubblica di Cipro. Se essi hanno due (2) o più cittadinanze, possono scegliere quali sedi consolari o missioni diplomatiche informare della privazione della libertà personale e contattare. Essi hanno altresì il diritto, se lo desiderano, di contattare, ricevere visite, conversare e corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari, fatto salvo il consenso di tali autorità.
  • Se a causa di una disabilità mentale dell'indagato è chiaramente impossibile che questi possa comprendere o essere informato dei suddetti diritti di contattare qualcuno ovvero che comprenda appieno di avere la facoltà di esercitare tali diritti, la sede consolare o la missione diplomatica o il Commissario per l'amministrazione dei diritti umani (Difensore civico) della Repubblica di Cipro, a seconda dei casi, sono informati da un funzionario di polizia.
  • L'indagato è anche informato del fatto che la rinuncia al diritto di informare e contattare terzi, familiari, datori di lavoro o le autorità consolari pertinenti può arrecargli un pregiudizio personale.
  • Se a causa di una disabilità mentale dell'indagato è chiaramente impossibile che questi possa comprendere o essere informato dei suoi diritti riguardo alla possibilità di contattare qualcuno ovvero che comprenda appieno di avere la facoltà di esercitare tali diritti, immediatamente dopo l'arresto la polizia chiama un familiare dell'arrestato per informarlo dell'arresto e comunicare in quale stazione di polizia o centro di permanenza temporanea è o sarà tenuto in custodia.

Deroga temporanea al diritto di contattare familiari / una persona di propria scelta / il datore di lavoro

  • Il diritto di contattare familiari o una persona di propria scelta o il datore di lavoro e il diritto di informare le persone che esercitano la patria potestà (nel caso sia coinvolto un minore di 18 anni) non sono immediatamente concessi dopo l'arresto, se giustificati dalle circostanze specifiche del caso, per uno dei motivi imperativi sotto indicati:

a) in casi di urgenza, per prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona, oppure

b) l'urgenza di impedire una situazione in cui può sorgere un grave rischio per il procedimento penale, e purché tale deroga:
i) segua il principio di proporzionalità e si limiti a quanto necessario;
ii) sia rigorosamente limitata nel tempo;
iii) non si basi esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e
iv) non violi la natura generalmente equa del procedimento.

  • Qualora sia giustificato da motivi di urgenza o disposizioni operative equivalenti, subito dopo l'arresto non è concesso il diritto di contattare terzi (familiari o datore di lavoro o altra persona indicata dall'arrestato).
  • Se non è possibile esercitare i propri diritti di:
    i) informare e contattare familiari o una persona di sua scelta o il datore di lavoro;
    ii) informare la persona che esercita la responsabilità genitoriale dell'arresto di una persona minore di 18 anni, l'indagato può, in sede di prima comparizione davanti al giudice o alla data della prima udienza, presentare istanza al giudice affinché esamini i motivi per cui non gli è stato concesso di esercitare tali diritti.
  • Nel caso di una persona minore di 18 anni, laddove siano d'applicazione le deroghe temporanee di cui sopra, la polizia informa senza indebito ritardo i servizi di assistenza sociali, il Commissario per la protezione dei diritti dei minori e ogni altra autorità competente in materia di protezione e benessere dei minori, della privazione della libertà personale di detta persona.

iv. Qual è il mio diritto a un avvocato d'ufficio?

Se non dispone di risorse sufficienti per esercitare il proprio

diritto di avvalersi di un difensore nella fase preprocessuale, l'indagato può farlo presente al funzionario di polizia responsabile dell'interrogatorio, dopo aver compilato il relativo modulo. L'indagato riceve quindi un elenco indicante i nomi e i numeri di telefono di avvocati disponibili a prestare assistenza legale. L'indagato si accerta di aver ricevuto l'elenco e il difensore da lui indicato sarà informato di conseguenza dal funzionario di polizia.

Se intende avvalersi del gratuito patrocinio, l'indagato può compilare la richiesta pertinente da presentare al giudice in sede di comparizione, e il giudice esaminerà la sua richiesta.

v. Cosa è importante sapere su:

  1. La presunzione d'innocenza

Chiunque sia indagato o imputato per un reato penale è presunto innocente finché non riconosciuto colpevole ai sensi di legge.

Il principio del diritto che fa riferimento alla presunzione d'innocenza si applica alle persone fisiche nei procedimenti penali, dal momento in cui tale persona è indagata o imputata per aver commesso un reato penale, fino alla conclusione del procedimento che consiste in una sentenza definitiva pronunciata dal giudice.

  1. Il diritto di non rispondere e non autoincriminarsi

In sede di interrogatorio da parte della polizia o altre autorità competenti, la persona ha il diritto di non rispondere alle domande relative al reato di cui è accusata. Inoltre, alla richiesta di fare una dichiarazione o di rispondere alle domande,

la persona non è tenuta a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano portare ad autoincriminarsi.

  1. Onere della prova

La polizia è tenuta a raccogliere le prove necessarie per stabilire oltre ogni ragionevole dubbio che è stato commesso il reato oggetto d'indagine. Gli imputati hanno il diritto di dare la loro versione dei fatti e di rilasciare alle autorità inquirenti una testimonianza o una dichiarazione a loro discolpa a sostegno della loro versione o dichiarazione di innocenza.

vi. Quali sono le specifiche tutele per i minori?

  1. Responsabilità penale

Una persona minore di 14 anni non è penalmente responsabile di qualsiasi atto od omissione (capo 154, articolo 14) e pertanto non può essere arrestata. Il minore di 14 anni deve presentarsi alla stazione di polizia accompagnato dai genitori/tutori se la sua presenza è ritenuta necessaria.

2. Arresto

  • Laddove possibile, l'arresto del minore deve essere evitato. L'arresto di un minore deve essere effettuato secondo la legge, vi si deve ricorrere unicamente come misura estrema e deve durare il minor tempo possibile.
  • Quando si procede all'arresto di un minore, occorre seguire la procedura d'arresto (comunicazione delle informazioni, riferimenti di legge, comunicazione dei diritti, ecc.). Si fa osservare che durante l'arresto
  • occorre tener conto dell'età, della maturità e della vulnerabilità del minore.
  • Inoltre è opportuno che ogni decisione relativamente all'arresto di un minore sia dettata dal migliore interesse dello stesso.
  • Sarebbe opportuno che il minore in stato d'arresto fosse informato delle procedure che seguiranno, in maniera comprensibile in considerazione dell'età e della maturità dello stesso.
  • L'arrestato non è ammanettato, a meno che non sia assolutamente necessario e tenendo conto delle condizioni previste dalla norma di polizia 5/39.
  • L'uso di un manganello è ammesso come misura estrema e unicamente alle condizioni previste dalla norma di polizia 5/38.
  • Sarebbe opportuno che la perquisizione personale fosse effettuata da un funzionario di polizia dello stesso sesso dell'arrestato.
  1. Rappresentanza legale e altri diritti
  • Obbligo di informare il minore del suo diritto di contattare di persona telefonicamente e in via confidenziale un avvocato di sua scelta.
  • Obbligo di informare il minore del suo diritto di ricevere assistenza legale gratuita in caso non abbia risorse sufficienti.
  • Obbligo di informare il minore del suo diritto di contattare di persona telefonicamente i propri genitori/tutori per informarli dell'arresto, comunicare in quale stazione di polizia o centro di permanenza temporanea è o sarà tenuto in custodia, alla presenza di un funzionario di polizia.
  • I genitori/tutori sono informati immediatamente. I genitori/tutori vengono informati immediatamente. Tale informazione può essere ritardata ed effettuata nelle 12 ore successive all'arresto nel caso in cui vi siano motivi di ritenere che l'esercizio del diritto alla comunicazione dell'arresto possa:
    a) comportare la distruzione o l'occultamento di prove relative all'accertamento delle responsabilità penali; oppure
    b) ostacolare l'arresto o l'interrogatorio di un'altra persona che ha partecipato alla commissione del reato o che ha favorito la fuga del colpevole; oppure
    c) provocare la commissione di un altro reato o la morte oppure le lesioni di un'altra persona; oppure
    d) danneggiare gli interessi relativi alla sicurezza della Repubblica di Cipro o all'ordine pubblico oppure possa comportare un'ingerenza nell'amministrazione della giustizia.
  • La polizia ha inoltre l'obbligo di informare i genitori/tutori del minore (in via sussidiaria) riguardo all'arresto e al luogo in cui il minore è detenuto oppure relativamente al luogo in cui verrà detenuto. Registrazione corrispondente effettuata nel fascicolo delle indagini.
  • Se ritenuto necessario e nell'interesse del minore, è possibile informare dell'arresto anche i servizi sociali.
  1. Interrogatorio
  • Il funzionario inquirente non può iniziare l'interrogatorio prima che siano state date tali informazioni e/o che sia avvenuta la notifica e prima che il minore abbia esercitato i suoi diritti di avvalersi di un difensore, come richiesto.
  • I minori di 18 anni sono interrogati alla presenza del loro avvocato.
  • Se la persona interrogata non capisce né parla la lingua, ha diritto all'assistenza di un interprete.
  • L'interrogatorio deve essere sempre condotto ai sensi di quanto disposto dalla legge, dalle norme processuali e dai regolamenti di polizia pertinenti (PR 3/3, PR 3/4, PR 5/18).
  • I minori che non si trovano in stato di privazione della libertà personale sono interrogati e le dichiarazioni rese in presenza dei rispettivi genitori o tutori.
  • La polizia dovrebbe accertarsi che l'interrogatorio avvenga il prima possibile e comunque entro le 24 ore, in modo che in linea di principio non sia necessario chiedere al giudice di emettere un mandato di carcerazione (lettera del Commissario per la protezione dei diritti dei minori, datata 11.6.2014).
  1. Arresto/ Interrogatorio/ Procedimento penale nei confronti di studenti minorenni
  • L'arresto e l'interrogatorio di studenti minorenni negli istituti scolastici devono essere evitati. Tuttavia, se necessario, i funzionari di polizia che intervengono presso una scuola sono tenuti a farlo in borghese e con mezzi sprovvisti dell'emblema d'ordinanza.
    • L'arresto e l'interrogatorio devono avvenire alla presenza del preside della scuola, il quale è informato anticipatamente nel merito (PR 5/18, comma 6, paragrafo 3).
  • Quando uno studente minorenne è oggetto di un procedimento penale, il vicecommissario (Astinomikos Diefthintis) deve informare il ministero dell'Istruzione e della cultura solo se strettamente necessario e qualora ritenga che tale notifica risponda alle esigenze della politica in materia penale o correzionale della Repubblica di Cipro e, naturalmente, tenendo conto:
    - della natura del reato e purché detta azione sia intesa a tutelare altri studenti / i membri della guardia nazionale (ethnofrouri),
    - degli attuali problemi della società cipriota e
    - delle particolari circostanze di ciascun caso.
  • È fatto divieto di divulgare il nome e/o l'indirizzo della scuola, e/o fotografie o altre informazioni che possano portare all'identificazione della persona minore chiamata a comparire davanti al tribunale dei minori (Dikastirio Anilikon), fatta eccezione per il caso in cui il tribunale lo consenta.
  1. Condizioni di privazione della libertà personale

Oltre ai diritti concessi a tutti i reclusi (legge 163(Ι)/2005), le persone private della libertà personale minori di 18 anni godono di diritti supplementari rispetto alla loro condizione di privazione della libertà.

  • I minori sono assegnati a celle separate da quelle degli altri reclusi. È inoltre opportuno garantire che i minori non si incontrino con prigionieri adulti nelle zone comuni.
  • I minori privati della libertà devono essere trattenuti in centri di permanenza temporanea concepiti specificamente per persone di quell'età, dove possono avere accesso ad attività specifiche per le loro esigenze e in cui opera personale che ha ricevuto una formazione specifica. Tali centri devono avere spazi, illuminazione e aerazione sufficienti, essere dotati di arredi adeguati e ben decorati e fornire gli stimoli visivi appropriati. Infine i minori possono tenere un numero ragionevole di oggetti personali nella propria cella (norme del CPT), a meno che questo non causi dei problemi di sicurezza. Inoltre deve essere garantito, tramite la collaborazione con gli altri servizi, che il minore trascorra il proprio tempo in modo salutare (lettera del Commissario per la protezione dei diritti dei minori, datata 7.11.2014).
  • I genitori o tutori del minore hanno il diritto di essere presenti durante i colloqui fra l'avvocato e il minore.
  • I genitori o i tutori del minore devono essere presenti ad ogni visita medica, somministrazione di terapie e controlli successivi del minore.
  • Tutte le persone private della libertà personale e i loro parenti o altre persone di loro scelta e, nel caso di minori di 18 anni, i genitori o tutori, devono essere informati dalla persona responsabile del centro di permanenza temporanea, in un linguaggio comprensibile, del loro diritto di incontrarsi ogni giorno per massimo un'ora complessiva in una zona separata del centro di permanenza temporanea, alla presenza di un agente di polizia.

vii. Quali sono le specifiche tutele per le persone vulnerabili indagate?

I bambini devono essere considerati persone vulnerabili e pertanto sono di applicazione anche le tutele speciali di cui al precedente paragrafo vi).

Ai fini della legge sui Diritti delle persone arrestate e private della libertà personale (legge 163(I)/2005), per «persona vulnerabile» si intende una persona indagata o imputata che non è in grado di comprendere o partecipare efficacemente al procedimento penale per motivi di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità.

Quando si procede all'arresto di una persona con insufficienza mentale o disabilità fisica, rispetto ai diritti sanciti dalla legge 163(I)/2005, questa persona riceve le informazioni in un linguaggio semplice e comprensibile, tenendo conto dei bisogni speciali della stessa.

In tal caso, deve essere garantita l'assistenza di una persona che possa comunicare le informazioni pertinenti alla persona arrestata o alle altre persone implicate, in modo tale che tali informazioni siano da queste comprese, tenuto conto della loro insufficienza o disabilità.

Inoltre, in caso di arresto di una persona che, in ragione di disabilità mentale o fisica, a seconda dei casi, sia chiaramente incapace di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore come previsto dalla legge (legge 163(I)/2005), tale persona ha facoltà di esercitare tale diritto tramite l'assistenza e/o presenza di un funzionario del servizio sanitario e/o dei servizi sociali dello Stato, e tale assistenza deve essere resa disponibile alla persona immediatamente dopo il suo arresto e ad ogni modo non appena possibile.

D. Quali sono i termini legali durante le indagini?

La persona arrestata e sospettata di aver commesso un reato deve comparire entro 24 ore dal suo arresto davanti al giudice, se l'interrogatorio concernente il reato per cui è stata arrestata non è stato completato. Lo scopo di tale comparizione davanti al giudice è che la polizia possa richiedere che venga emesso un mandato di detenzione per un periodo specifico di tempo, che non può superare gli 8 giorni consecutivi e i 3 mesi in totale.

Successivamente alla scadenza del mandato di detenzione, e se l'interrogatorio e le indagini non si sono conclusi, la polizia può presentare al tribunale una richiesta di rinnovo del mandato per altri otto giorni, e quindi per altri otto giorni e così di seguito, fino a un periodo massimo di detenzione totale di 3 mesi.

Di solito si ritiene necessario privare un indagato della libertà personale qualora vi sia il rischio che questi possa influenzare i testimoni o distruggere le prove, se rimesso in libertà. La polizia ha l'onere di presentare al tribunale prove sufficienti affinché le condizioni per emettere un mandato di detenzione siano soddisfatte.

E. Quali sono le fasi preprocessuali, incluse le alternative alla custodia cautelare e le possibilità di trasferimento nello Stato di origine (ordinanza cautelare europea)?

A discrezione del giudice competente, questo può emettere un mandato di detenzione dell'imputato durante il processo. Ai sensi dell'articolo 48 del codice di procedura penale (capo 155), il potere del tribunale distrettuale di applicare un procedimento sommario è limitato a un periodo massimo di otto giorni ad ogni rinvio del processo. Di converso, non sussiste una tale limitazione sul potere della corte suprema o della corte d'assise in merito alla detenzione degli imputati durante il processo a loro carico per un reato penale.

L'articolo 157, primo comma, della legge (capo 155) recita che il giudice competente in materia penale può autorizzare il rilascio del detenuto dietro cauzione. Se il giudice decide di ordinare la scarcerazione dell'imputato, ciò può avvenire unicamente a precise condizioni e con l'intimazione da parte del giudice di sottoscrivere il documento relativo alla libertà provvisoria su cauzione. Tale prerogativa del giudice è il combinato disposto risultante dagli articoli 48 e 157, primo comma, del codice di procedura penale.

Condizioni per richiedere la trasmissione delle misure cautelari del giudice

L'autorità competente della Repubblica di Cipro può trasmettere le misure cautelari che ha emesso all'autorità competente dello Stato membro di residenza legale e abituale dell'interessato nei casi in cui questo, una volta informato delle misure in questione, acconsenta a far ritorno in detto Stato membro.

L'autorità competente della Repubblica di Cipro che emette il provvedimento può, su richiesta dell'interessato, trasmettere il provvedimento cautelare all'autorità competente

di uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato

ha la residenza legale e abituale, purché l'autorità competente dello Stato membro in cui egli non ha residenza legale e abituale

vi acconsenta.

L'autorità competente della Repubblica di Cipro esprime il suo accordo a trasmettere la decisione sulle misure cautelari relative alla persona che non risiede legalmente e abitualmente nella Repubblica di Cipro unicamente se

l'interessato dimora nel territorio cipriota da almeno tre (3) mesi.

Nella Repubblica di Cipro l'autorità che emette la decisione è la corte d'assise o il tribunale distrettuale competente in materia penale e territoriale per il reato in questione, o che ha emesso una misura alternativa alla detenzione cautelare.

Le autorità competenti nella Repubblica di Cipro a pronunciarsi in materia di provvedimenti cautelari di un altro Stato membro sono:

a) il tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) competente territorialmente nella zona in cui risiede la persona per cui è stato emesso un provvedimento di misura cautelare da parte di un altro Stato membro;

B) il tribunale distrettuale di Nicosia (Eparchiako Dikastirio Lefkosias), se la residenza dell'interessato non è nota o se questo non risiede nella Repubblica di Cipro.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

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