REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25185-2016 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
R.D.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1056/2015 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il 22/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal
Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.
Svolgimento del processo
R.D., medico iscritto all'anno accademico 2001/2002 della Scuola di specializzazione in medicina interna
dell'Università degli Studi di L'Aquila, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero
della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) e la predetta Università, chiedendo che gli fosse riconosciuto retroattivamente il
trattamento economico previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, per i medici specializzandi a
decorrere dall'anno accademico 2006/2007. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno derivante
dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 93/16/CEE, 99/46/CE e 98/6/CE. Il Tribunale di
l'Aquila, disattese con sentenza non definitiva una serie di eccezioni preliminari sollevate dai convenuti,
con sentenza definitiva rigettava la domanda principale del R. e accoglieva quella subordinata, liquidando
in danno in via equitativa in misura pari alla differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella
che sarebbe spettata all'attrice se lo Stato avesse dato più solerte attuazione alle direttive comunitarie.
Contro tale decisione proponevano appello i convenuti. La Corte d'appello di L'Aquila riteneva la carenza di
legittimazione passiva dell'Università degli Studi di L'Aquila e, quanto al resto, confermava la decisione
impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
La Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero della salute, il MIUR e il MEF hanno proposto ricorso per la
cassazione di tale sentenza, allegando due motivi. Il R. non ha svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato
dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre
2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
La parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Occorre esaminare, per le conseguenze che ne derivano in punto di rito, anzitutto il secondo motivo di
ricorso, con il quale si deduce, in sintesi, che il R. non potrebbe lamentarsi della tardata attuazione delle
direttive comunitarie nn. 93/16/CEE, 99/46/CE e 98/6/CE, dal momento che il principio comunitario
dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi è stato assicurato in Italia già dal D.Lgs. n. 257 del
1991, in attuazione della direttiva n. 82/76/CEE (riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE
e n. 76/362/CEE), mentre le condizioni economiche migliorative previste dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n.
368, divenuto però operativo solamente a seguito della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300,
costituiscono il frutto di una libera scelta del legislatore nazionale, i cui tempi e modalità non sono
censurabili.
La questione presenta caratteristiche di novità, dovendo essere tenuta distinta dall'ipotesi - invece più
volte affrontata dell'applicazione retroattiva della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.
Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la
causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rimette la causa alla terza sezione civile.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2018
Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 16-01-2018) 27-09-2018, n. 23430
Fatto Diritto P.Q.M.
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Liquidazione e valutazione
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Università
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25183-2016 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
R.V., elettivamente domiciliato in Roma, via E. Mordini, n. 14, presso lo studio dell'avvocato Maria Ludovica
Poltronieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Santucci;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1071/2015 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il 24/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal
Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.
Svolgimento del processo
R.V., medico iscritto all'anno accademico 2001/2002 della Scuola di specializzazione in medicina interna
dell'Università degli Studi di L'Aquila, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero
della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) e la predetta Università, chiedendo che gli fosse riconosciuto retroattivamente il
trattamento economico previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, per i medici specializzandi a
decorrere dall'anno accademico 2006/2007. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno derivante
dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 93/16/CEE, 99/46/CE e 98/6/CE. Il Tribunale di
l'Aquila, disattese con sentenza non definitiva una serie di eccezioni preliminari sollevate dai convenuti,
con sentenza definitiva rigettava la domanda principale del R. e accoglieva quella subordinata, liquidando
in danno in via equitativa in misura pari alla differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella
che sarebbe spettata all'attrice se lo Stato avesse dato più solerte attuazione alle direttive comunitarie.
Contro tale decisione proponevano appello i convenuti. La Corte d'appello di L'Aquila riteneva la carenza di
legittimazione passiva dell'Università degli Studi di L'Aquila e, quanto al resto, confermava la decisione
impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
La Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero della salute, il MIUR e il MEF hanno proposto ricorso per la
cassazione di tale sentenza, allegando due motivi. Il R. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato
dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n.
197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
La parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente. Detta
eccezione appare infondata giacchè, in difetto di notificazione della sentenza d'appello, trova applicazione
il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. e non il termine per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., a
nulla rilevando la circostanza che la cancelleria abbia notificato la sentenza impugnata per esteso, anzichè
in forma riassuntiva (ovvero il solo dispositivo).
Ciò posto, passando all'esame dei motivi di merito, va rilevato che con il secondo si deduce, in sintesi, che
il R. non potrebbe lamentarsi della tardata attuazione delle direttive comunitarie nn. 93/16/CEE, 99/46/CE
e 98/6/CE, dal momento che il principio comunitario dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi
è stato assicurato in Italia già dal D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della direttiva n. 82/76/CEE
(riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE), mentre le condizioni
economiche migliorative previste dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, divenuto però operativo solamente a
seguito della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, costituiscono il frutto di una libera scelta
del legislatore nazionale, i cui tempi e modalità non sono censurabili.
La questione presenta caratteristiche di novità, dovendo essere tenuta distinta dall'ipotesi - invece più
volte affrontata dell'applicazione retroattiva della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.
Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la
causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rimette la causa alla terza sezione civile.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2018
Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 16-01-2018) 27-09-2018, n. 23429
Fatto Diritto P.Q.M.
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Liquidazione e valutazione
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Università
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25181-2016 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
B.G., elettivamente domiciliata in Roma, via E. Mordini, n. 14, presso lo studio dell'avvocato Maria
Ludovica Poltronieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Santucci;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1057/2015 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il 22/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal
Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.
Svolgimento del processo
B.G., medico iscritto all'anno accademico 2001/2002 della Scuola di specializzazione in medicina interna
dell'Università degli Studi di L'Aquila, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero
della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) e la predetta Università, chiedendo che le fosse riconosciuto retroattivamente il
trattamento economico previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, per i medici specializzandi a
decorrere dall'anno accademico 2006/2007. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno derivante
dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 93/16/CEE, 99/46/CE e 98/6/CE. Il Tribunale di
l'Aquila, disattese con sentenza non definitiva una serie di eccezioni preliminari sollevate dai convenuti,
con sentenza definitiva rigettava la domanda principale della B. e accoglieva quella subordinata, liquidando
il danno in via equitativa in misura pari alla differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella
che sarebbe spettata all'attrice se lo Stato avesse dato più solerte attuazione alle direttive comunitarie.
Contro tale decisione proponevano appello i convenuti. La Corte d'appello di L'Aquila riteneva la carenza di
legittimazione passiva dell'Università degli Studi di L'Aquila e, quanto al resto, confermava la decisione
impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
La Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero della salute, il MIUR e il MEF hanno proposto ricorso per la
cassazione di tale sentenza, allegando due motivi. La B. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato
dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n.
197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
La parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente. Detta
eccezione infondata giacchè, in difetto di notificazione della sentenza d'appello, trova applicazione il
termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. e non il termine per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., a
nulla rilevando la circostanza che la cancelleria abbia notificato la sentenza impugnata per esteso, anzichè
in forma riassuntiva (ovvero il solo dispositivo).
Ciò posto, passando all'esame dei motivi di merito, va rilevato che con il secondo si deduce, in sintesi, che
la B. non potrebbe lamentarsi della tardata attuazione delle direttive comunitarie nn. 93/16/CEE, 99/46/CE
e 98/6/CE, dal momento che il principio comunitario dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi
è stato assicurato in Italia già dal D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della direttiva n. 82/76/CEE
(riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE), mentre le condizioni
economiche migliorative previste dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, divenuto però operativo solamente a
seguito della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, costituiscono il frutto di una libera scelta
del legislatore nazionale, i cui tempi e modalità non sono censurabili.
La questione presenta caratteristiche di novità, dovendo essere tenuta distinta dall'ipotesi - invece più
volte affrontata dell'applicazione retroattiva della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.
Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la
causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rimette la causa alla terza sezione civile.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2018
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