

La scelta dell'organo giurisdizionale competente dipende dalla natura della causa. Per la maggioranza assoluta delle controversie in materia civile e commerciale sono competenti le giurisdizioni civili ordinarie, in quanto non esistono organi giurisdizionali commerciali. Vi sono alcuni giurisdizioni speciali, tra cui:
Tribunal Industrijali (tribunale del lavoro) – il tribunale industriale è competente per le controversie riguardanti il licenziamento senza giusta causa e il trattamento discriminatorio o di natura illecita sul posto di lavoro;
Bord tal-Kera (commissione competente in materia di locazione) – è l'autorità competente per le controversie relative al cambiamento delle condizioni di locazione, compresi l'aumento del canone e la cessazione del rapporto di locazione. Le controversie devono riferirsi a contratti di locazione anteriori al 1º giugno 1995;
Bord tal-Arbitraġġ dwar Artijiet (commissione competente in materia di espropriazione di terreni) – competente per le controversie relative alla classificazione dei terreni espropriati e all'importo dell'indennità dovuta al proprietario.
I suddetti organi giudiziari sono situati a La Valletta, nello stesso edificio in cui hanno sede le giurisdizioni ordinarie.
Si veda, inoltre, la risposta alla domanda n. 4 della sezione "Ricorso in giustizia"
Per stabilire quale giudice è competente per la propria causa, è importante consultare il capo 12 delle Leggi di Malta, intitolato "Codice di organizzazione e di procedura civile".
Sì, esiste una distinzione tra giurisdizioni superiori e inferiori. La differenza risiede nel fatto che le giurisdizioni inferiori conoscono delle cause di natura puramente civilistica con un valore fino a 15 000 EUR. Per contro, le giurisdizioni superiori sono competenti a conoscere e a decidere delle controversie di natura civilistica con valore superiore a 15 000 EUR, e delle cause (a prescindere dal valore reclamato) relative a beni immobili, servitù, obblighi o diritti associati a beni immobili, compresi casi di sfratto ed esproprio di beni immobili situati in zone urbane o rurali, dati in locazione ovvero occupati da persone aventi il domicilio o la residenza abituale entro i limiti della giurisdizione di tale organo giurisdizionale. Si veda, inoltre, la risposta alla domanda n. 4 della sezione "Ricorso in giustizia".
Secondo la norma di base della competenza territoriale, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. A Malta la giurisdizione è divisa tra Malta e Gozo. Non vi sono giudici competenti per altre città. Le persone domiciliate o residenti a Malta devono adire i giudici di Malta, mentre le persone domiciliate o residenti nell'isola di Gozo, devono adire i tribunali di Gozo.
V. la risposta alla domanda 2.2.
Esiste un'eccezione alla suddetta norma di base, ove l'obbligazione sia da eseguire in una determinata isola. Ad esempio, se il convenuto risiede a Gozo ma l'obbligazione connessa alla controversia deve essere eseguita a Malta, sono allora competenti i giudici di Malta e tutti i procedimenti giudiziari si svolgono nei tribunali di Malta anche se il convenuto risiede a Gozo.
Nel diritto maltese, le norme sulla competenza territoriale non prevedono che le parti possano scegliere il foro.
Ciò avviene quando l'obbligazione deve essere eseguita in una determinata isola.
Non esistono disposizioni giuridiche al riguardo. Secondo il diritto maltese le parti non possono scegliere di attribuire la competenza a un giudice che altrimenti non sarebbe competente, nemmeno se esiste un accordo tra loro. Il giudice può sollevare d'ufficio la questione della sua incompetenza in quanto è considerata materia di ordine pubblico.
Il sito Internet http://www.judiciarymalta.gov.mt/the-courts contiene alcune informazioni sui giudici competenti a ricevere i ricorsi. Esiste inoltre la possibilità di consultare il sito http://justiceservices.gov.mt/ dal quale si può accedere alle leggi di Malta e individuare quindi il foro competente. È opportuno farsi consigliare dall'avvocato o dal procuratore legale che firmerà gli atti. Nel caso degli organi giudiziari speciali, la giurisdizione e le competenze di questi sono descritte nelle rispettive leggi istitutive.
http://www.justice.gov.mt in inglese
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