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Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Portogallo
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I provvedimenti provvisori e conservativi sono diretti a salvaguardare determinate situazioni giuridiche e possono includere: a) i provvedimenti provvisori nell'ambito di applicazione del quadro giuridico per gli adulti accompagnati previsto dalla legge n. 49/2018 del 14 agosto 2018; b) l'amministrazione provvisoria del patrimonio di una persona assente (articolo 1021 del codice di procedura civile); c) la designazione di un procuratore ad litem (articolo 17 del codice di procedura civile); o d) i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni di un'eredità giacente (articolo 938 del codice di procedura civile).

Lo scopo dei provvedimenti conservativi (ad esempio quelli previsti dagli articoli 362 e seguenti del codice di procedura civile) è quello di evitare il rischio di un danno grave o irreparabile alla rivendicazione nel corso di un procedimento già promosso (periculum in mora) e di garantire l'esecuzione della decisione giudiziaria definitiva (articolo 2 del codice di procedura civile).

Salvo nel caso in cui il giudice disponga l'inversione del ruolo delle parti in causa per la proposizione dell'azione principale (inversão do contencioso), il procedimento cautelare dipende da un'azione di accertamento della rivendicazione tutelata dal provvedimento conservativo (articolo 364 del codice di procedura civile); esso tutela o anticipa in via provvisoria gli effetti della decisione definitiva, sul presupposto che la decisione resa nel procedimento principale sarà favorevole al ricorrente.

Il rischio di danno (periculum in mora) autorizza il giudice a valutare preliminarmente e sommariamente un rapporto giuridico sostanziale che dovrà essere in seguito esaminato in modo più articolato; se tale valutazione preliminare è favorevole al ricorrente, si procede ad emettere provvedimenti intesi a scongiurare il rischio.

I provvedimenti conservativi mirano a garantire il risultato pratico dell'azione, ad evitare danni gravi o ad anticipare l'esercizio del diritto, in modo da ottenere per quanto possibile un bilanciamento tra l'interesse alla celerità e quello alla certezza del diritto.

Il diritto processuale civile portoghese prevede due tipi di provvedimento conservativo:

a) i provvedimenti conservativi ordinari (articoli da 362 a 376 del codice di procedura civile);

b) i provvedimenti conservativi specifici (articoli da 377 a 409 del codice di procedura civile).

I primi sono disciplinati dall'articolo 362 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che l'interessato, qualora abbia il fondato timore che un'altra persona possa causare un danno grave e difficilmente riparabile alla sua rivendicazione, può, se non trova applicazione nessuno dei provvedimenti conservativi previsti dalla legge, chiedere un provvedimento cautelare o anticipatorio idoneo a garantire l'esercizio del diritto minacciato (articolo 362, primo comma, del codice di procedura civile). La rivendicazione del richiedente può fondarsi su un diritto già esistente o su un diritto accertato dal giudice nell'ambito di un procedimento già promosso o ancora da promuovere (articolo 362, secondo comma, del codice di procedura civile). Il provvedimento conservativo ordinario non è esperibile se il rischio di danno che si intende evitare costituisce l'oggetto esplicito di un provvedimento specifico (articolo 362, terzo comma, del codice di procedura civile).

I provvedimenti conservativi specifici sono quelli espressamente istituiti dal codice di procedura civile o da una normativa separata.

Il codice di procedura civile portoghese prevede i provvedimenti conservativi specifici elencati di seguito:

a) restituzione provvisoria del possesso (articolo 377 del codice di procedura civile);

b) sospensione di delibere societarie (articolo 380 del codice di procedura civile);

c) alimenti provvisori (articolo 384 del codice di procedura civile);

d) risarcimento provvisorio (articolo 388 del codice di procedura civile);

e) sequestro (articolo 391 del codice di procedura civile);

f) denuncia di nuove opere (articolo 397 del codice di procedura civile);

g) congelamento dei beni (articolo 403 del codice di procedura civile).

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

Se l'interessato dimostra il fondato timore che un terzo possa provocare un danno grave e difficilmente riparabile ai suoi diritti, può chiedere il provvedimento cautelare o anticipatorio idoneo a garantire l'effettività del diritto minacciato (articolo 362, primo comma, del codice di procedura civile). La rivendicazione del richiedente può fondarsi su un diritto già esistente o su un diritto accertato dal giudice nell'ambito di un procedimento già promosso o ancora da promuovere (articolo 362, secondo comma, del codice di procedura civile).

I provvedimenti di questo tipo sono emessi se esiste un'elevata probabilità che il diritto sussista e se il timore di una sua violazione appare sufficientemente fondato (articolo 368, primo comma, del codice di procedura civile). Tuttavia il giudice può negare il provvedimento se il danno causato al convenuto dalla sua applicazione sarebbe notevolmente superiore a quello che il richiedente intende evitare con il provvedimento richiesto (articolo 368, secondo comma, del codice di procedura civile).

I provvedimenti conservativi ordinari possono essere applicati solo in assenza di un provvedimento conservativo specifico adeguato ai fatti di causa (articolo 362, terzo comma, del codice di procedura civile).

Pertanto i provvedimenti cautelari atipici menzionati all'articolo 362 del codice di procedura civile si fondano sui seguenti presupposti:

a) l'esistenza apparente di un diritto;

b) il fondato timore che un terzo possa causare un danno grave e difficilmente riparabile al diritto in questione (periculum in mora);

c) la concreta idoneità del provvedimento cautelare o anticipatorio ad assicurare l'effettività del diritto minacciato;

d) il provvedimento da ottenere non dev'essere previsto da altri procedimenti cautelari.

Affinché un provvedimento conservativo sia ordinato, è sufficiente che il giudice constati, sulla base di un rapido esame, l'esistenza di validi elementi di prova del diritto rivendicato (fumus bonis juris) e il fondato timore che il tempo impiegato per giungere a una decisione definitiva della controversia possa provocare un danno irreparabile o difficilmente riparabile (periculum in mora). Tale presupposto implica che il giudice sia sufficientemente certo che l'esito dell'azione principale sarà favorevole al ricorrente, in quanto i provvedimenti conservativi comportano una chiara ingerenza nella sfera giuridica del convenuto (articolo 368, primo comma, del codice di procedura civile).

Per quanto riguarda i provvedimenti conservativi specifici:

a) Restituzione provvisoria del possesso: in caso di spoglio violento, il possessore può chiedere la restituzione provvisoria dei beni, illustrando i fatti concernenti il possesso, lo spoglio e la violenza. Il giudice può ordinare la restituzione senza convocare né sentire la controparte qualora ritenga, in base all'esame delle prove, che il richiedente godesse del possesso e ne sia stato spogliato con violenza (articoli 377, 378 e 379 del codice di procedura civile).

b) Sospensione di delibere societarie: se un'associazione o una società, di qualsiasi tipo, adotta una delibera contraria alla legge o all'atto costitutivo, ogni socio può chiedere, entro dieci giorni (a decorrere dalla data dell'assemblea in cui la delibera è stata adottata o dalla data in cui il richiedente ne è venuto a conoscenza, se non è stato regolarmente convocato all'assemblea), la sospensione dell'applicazione di tale delibera. Il richiedente deve comprovare il proprio status di socio e dimostrare che l'attuazione della delibera potrebbe causare un danno rilevante. La domanda deve essere accompagnata da una copia degli atti con cui è stata adottata la delibera; se la legge non prevede la convocazione di un'assemblea, in luogo della copia degli atti può essere fornita prova documentale della delibera (articoli da 380 a 383 del codice di procedura civile).

c) Alimenti provvisori: il titolare di un diritto agli alimenti può chiedere che sia fissato l'importo mensile dovutogli a titolo di alimenti provvisori, fintantoché non sia stata ancora pagata la prima prestazione definitiva. Il giudice, dopo avere ricevuto la domanda di alimenti provvisori, fissa una data per l'udienza e le parti vengono invitate a comparire personalmente o a farsi rappresentare da mandatari muniti di procura speciale a transigere. Il convenuto espone le sue difese direttamente all'udienza e il giudice tenta di conciliare le parti affinché giungano a un accordo sulla fissazione degli alimenti, che viene successivamente omologato con sentenza (articoli da 384 a 387 del codice di procedura civile).

Se una delle parti non compare o il tentativo di conciliazione non va a buon fine, il giudice dispone l'assunzione delle prove e successivamente si pronuncia con decisione orale sommariamente motivata (articolo 385, terzo comma, del codice di procedura civile).

d)|Risarcimento provvisorio: nell'ambito delle domande di risarcimento per decesso o lesioni personali, la parte lesa e coloro che vantano diritti alimentari nei suoi confronti nonché coloro ai quali la parte lesa versava assegni alimentari in adempimento di un'obbligazione naturale possono chiedere che sia loro corrisposta una determinata somma di denaro sotto forma di pagamento mensile, a titolo di indennizzo provvisorio. Il giudice concede il provvedimento richiesto se accerta l'esistenza di uno stato di necessità provocato dai danni subiti e di un obbligo di risarcimento a carico del convenuto. La liquidazione provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dei danni, viene effettuata dal giudice in via equitativa. Ciò vale anche per i casi in cui la domanda di risarcimento abbia ad oggetto danni che potrebbero mettere gravemente a rischio la sussistenza o la sistemazione della parte lesa. Quanto rilevato sopra in merito agli alimenti provvisori vale, mutatis mutandis, anche per le domande di risarcimento provvisorio (articoli da 388 a 390 del codice di procedura civile).

e) Sequestro: il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del suo credito può chiedere il sequestro giudiziario dei beni del debitore. Il richiedente deve esporre i fatti che suffragano l'esistenza del credito e giustificano il rischio invocato, elencare i beni da sottoporre a sequestro e fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del sequestro. Qualora il sequestro venga richiesto nei confronti dell'acquirente di beni del debitore, il richiedente, se non risulta che l'acquisto sia stato impugnato in giudizio, deve anche illustrare i fatti che rendono probabile l'accoglimento di tale impugnazione (articoli da 391 a 396 del codice di procedura civile).

Una volta esaminate le prove prodotte, viene ordinato il sequestro, senza sentire l'altra parte, ove ne ricorrano i presupposti legali (articolo 393, primo comma, del codice di procedura civile).

In caso di sequestro di navi o del loro carico, il richiedente deve dimostrare, oltre all'esistenza dei presupposti generali, che il sequestro è consentito in relazione alla specifica natura del credito (articolo 394, primo comma, del codice di procedura civile). In tal caso, il sequestro non ha luogo se il debitore offre immediatamente una garanzia accettata dal creditore o dichiarata idonea dal giudice entro due giorni; la partenza della nave rimane sospesa fino a quando non venga prestata la garanzia (articolo 394, secondo comma, del codice di procedura civile).

f) Denuncia di nuove opere: chiunque ritenga che un suo diritto di proprietà, esclusiva o condivisa, o altro diritto reale o personale di proprietà o di godimento sia stato leso da nuove opere o da un nuovo servizio che gli arreca o potrebbe arrecargli pregiudizio può chiedere, entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto, la sospensione immediata dell'opera o del lavoro o servizio. L'interessato può procedere alla denuncia anche direttamente per via stragiudiziale chiedendo verbalmente, alla presenza di due testimoni, al committente o, in mancanza di questo, al responsabile o a chi ne fa le veci, di cessare i lavori. Tale denuncia stragiudiziale decade ove non sia ratificata entro cinque giorni dall'autorità giudiziaria (articoli da 397 a 402 del codice di procedura civile).

g) Congelamento dei beni: è possibile chiedere il congelamento di beni mobili o immobili o di documenti quando esista un giustificato timore di smarrimento, occultamento o dissipazione degli stessi. Ciò dipende dal procedimento per la designazione di beni o per l'accertamento della titolarità dei diritti sui beni congelati (articoli da 403 a 409 del codice di procedura civile).

Questo provvedimento può essere chiesto da chiunque abbia interesse alla conservazione dei beni o documenti, ma può essere azionato dai creditori esclusivamente nei casi in cui sia necessario tutelare un'eredità. Il richiedente deve dimostrare sommariamente il suo diritto sui beni e i fatti che giustificano il timore di una loro perdita o dissipazione. Se il diritto sui beni dipende da un'azione già proposta o da proporre, il richiedente deve convincere il giudice della presumibile fondatezza della domanda corrispondente. Una volta prodotte le prove necessarie, il giudice concede il provvedimento se ritiene che, in mancanza di esso, gli interessi del richiedente sarebbero messi gravemente a rischio.

2.1 La procedura

Ad eccezione della denuncia di nuove opere, per la quale è possibile intraprendere una previa azione stragiudiziale, seguita da una richiesta di ratifica giudiziaria (articolo 397, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile), tutti gli altri provvedimenti conservativi si basano su una domanda iniziale presentata al giudice, in cui il richiedente deve dimostrare sommariamente l'esistenza del diritto minacciato e giustificare il timore di un danno. La domanda deve contenere l'elenco dei testimoni, che non possono essere più di cinque, e indicare le altre prove di cui si chiede l'assunzione, in conformità dell'articolo 365 del codice di procedura civile.

Su richiesta, nella decisione che dispone il provvedimento, il giudice può esentare il richiedente dalla responsabilità di proporre l'azione principale se le prove fornite suffragano la ferma convinzione che il diritto tutelato sussista e se il tipo di provvedimento ordinato è idoneo a risolvere la controversia (articolo 369, primo comma, del codice di procedura civile). Tale esenzione può essere chiesta fino alla chiusura dell'udienza conclusiva; nei casi senza previo contraddittorio, la controparte può opporsi all'inversione del ruolo delle parti contestualmente all'impugnazione del provvedimento emesso (articolo 369, secondo comma, del codice di procedura civile).

Le norme in materia di inversione del ruolo delle parti sono applicabili, mutatis mutandis, alla restituzione provvisoria del possesso, alla sospensione delle delibere societarie, agli alimenti provvisori, alla denuncia di nuove opere e agli altri provvedimenti previsti da leggi speciali e idonei, per loro natura, a risolvere definitivamente la controversia (articolo 376, quarto comma, del codice di procedura civile).

In mancanza di una disposizione giuridica che ordini il provvedimento conservativo senza sentire la controparte, quest'ultima viene sentita dal giudice, a meno che tale audizione possa mettere seriamente a rischio gli obiettivi o l'efficacia del provvedimento (articolo 366, primo comma, del codice di procedura civile).

Se la controparte deve essere sentita prima che sia emesso il provvedimento, viene citata entro dieci giorni affinché proponga opposizione. La citazione è sostituita dalla notifica se la controparte è già stata citata nel procedimento principale (articolo 366, secondo comma, del codice di procedura civile).

Alla scadenza del termine per proporre opposizione e se la controparte è stata sentita, si procede, ove necessario, all'assunzione delle prove richieste dalle parti o determinate d'ufficio dal giudice (articolo 367, primo comma, del codice di procedura civile).

Se la controparte non è stata sentita e il provvedimento viene emesso, la decisione che dispone il provvedimento le viene notificata solo dopo l'esecuzione della misura (articolo 366, sesto comma, del codice di procedura civile). In seguito alla notifica, la controparte può impugnare il provvedimento nelle forme ordinarie, qualora ritenga che, alla luce dei fatti, non avrebbe dovuto essere concesso. Può inoltre proporre opposizione qualora intenda addurre fatti o produrre elementi di prova che non sono stati esaminati dal giudice e che potrebbero escludere o ridurre i motivi del provvedimento conservativo (articolo 372, primo comma, del codice di procedura civile).

La controparte può contestare, con uno dei mezzi sopra indicati, la decisione con cui viene disposta l'inversione del ruolo delle parti (articolo 372, secondo comma, del codice di procedura civile). Se la controparte si oppone, il giudice deve decidere se mantenere, ridurre o revocare il provvedimento ordinato. Tale decisione nonché, eventualmente, il mantenimento o la revoca dell'inversione del ruolo delle parti sono soggetti a impugnazione, alla quale segue, se del caso, l'assunzione delle prove richieste dalle parti o determinate d'ufficio dal giudice (articolo 372, terzo comma, del codice di procedura civile).

In merito alla competenza per territorio, è l'articolo 78 del codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

a) le istanze di sequestro e di congelamento dei beni possono essere presentate all'organo giurisdizionale dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente, oppure nel luogo in cui si trovano i beni o, se questi ultimi si trovano in regioni diverse, in una di esse (articolo 78, primo comma, lettera a), del codice di procedura civile);

b) per la denuncia di nuove opere è competente l'organo giurisdizionale del luogo in cui deve essere realizzata l'opera (articolo 78, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile);

c) per gli altri provvedimenti conservativi è competente il giudice dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente (articolo 78, primo comma, lettera c), del codice di procedura civile).

Se non è stata disposta l'inversione del ruolo delle parti, i procedimenti vengono riuniti subito dopo la proposizione dell'azione; se quest'ultima è stata promossa dinanzi a un giudice diverso, gli atti vengono trasmessi a tale giudice, che è competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti successivi (articolo 78, secondo comma, del codice di procedura civile).

Se i provvedimenti conservativi vengono richiesti nell'ambito di un'azione già proposta, la domanda va presentata al giudice dinanzi al quale è dibattuta tale azione, salvo che la medesima sia soggetta a impugnazione. In tal caso, la riunione viene disposta solo se il procedimento si è concluso o se gli atti del procedimento principale sono stati restituiti al giudice di primo grado (articolo 364, terzo comma, del codice di procedura civile).

La rappresentanza tramite avvocato è obbligatoria se il valore del provvedimento è superiore a 5 000,00 EUR e nei casi in cui è sempre ammesso l'appello, a norma degli articoli 58 e 1090 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 44, primo comma, della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario.

Il valore dei provvedimenti conservativi viene determinato come segue:

a) per gli alimenti provvisori e il risarcimento provvisorio, moltiplicando per dodici il valore della prestazione mensile richiesta (articolo 304, terzo comma, lettera a), del codice di procedura civile);

b) per la restituzione provvisoria del possesso, in base al valore del bene sottratto (articolo 304, terzo comma, lettera b) del codice di procedura civile);

c) per la sospensione delle delibere societarie, in base al danno che si intende evitare (articolo 304, terzo comma, lettera c), del codice di procedura civile);

d) per la denuncia di nuove opere e i provvedimenti conservativi atipici, in base al danno che si intende evitare (articolo 304, terzo comma, lettera d), del codice di procedura civile);

e) per il sequestro, in base all'importo del credito da garantire (articolo 304, terzo comma, lettera e), del codice di procedura civile);

f) per il congelamento dei beni, in base al valore dei beni interessati (articolo 304, terzo comma, lettera f), del codice di procedura civile).

2.2 Le principali condizioni

Nel valutare i presupposti per la concessione di un provvedimento conservativo, il giudice deve sempre esaminare se il timore invocato sia giustificabile nonché quanto grave e difficile da riparare sarebbe il potenziale danno. Deve inoltre valutare se il provvedimento cautelare o anticipatorio sia idoneo, nel caso specifico, a tutelare il diritto minacciato e se vi sia un pericolo nel ritardo. Il giudice deve stabilire se sussiste un rischio associato ad eventuali ritardi,

nonché esaminare se il procedimento cautelare presenti un nesso effettivo o potenziale con una causa, già instaurata o da instaurare, avente ad oggetto il diritto tutelato dal provvedimento.

In questo tipo di procedimenti spetta al giudice verificare con accertamento sommario (ossia meno rigoroso di quello richiesto nel procedimento principale) l'effettiva probabilità che esista il diritto da tutelare e la sufficiente fondatezza del timore di una sua violazione.

Tutti i provvedimenti conservativi sono considerati urgenti e prioritari rispetto a qualsiasi altro atto giudiziario non urgente (articolo 363, primo comma, del codice di procedura civile) e devono essere conclusi in primo grado entro un termine massimo di due mesi o, qualora il convenuto non sia stato citato, entro quindici giorni (articolo 363, secondo comma, del codice di procedura civile).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono formare oggetto di provvedimenti conservativi i diritti e i beni mobili o immobili che non siano per legge totalmente o parzialmente esclusi.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Essendo disposti dall'autorità giudiziaria, i provvedimenti conservativi sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono su qualsiasi altro atto adottato da altre autorità (articolo 205, secondo comma, della Costituzione della Repubblica portoghese). Chiunque contravvenga a un provvedimento conservativo incorre nel reato di disobbedienza qualificata, fatti salvi i provvedimenti di esecuzione (articolo 375 del codice di procedura civile).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Fatta salva la possibilità che il richiedente sia dispensato dalla responsabilità di proporre l'azione principale, l'articolo 373 del codice di procedura civile stabilisce che il procedimento cautelare si estingue e i provvedimenti disposti decadono:

a) se il richiedente non propone l'azione da cui dipende il provvedimento entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato notificato il passaggio in giudicato della decisione che ha disposto tale provvedimento (articolo 373, primo comma, lettera a), del codice di procedura civile);

b) se, dopo la proposizione dell'azione, il procedimento rimane sospeso per oltre trenta giorni per negligenza del ricorrente (articolo 373, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile);

c) se l'azione è stata respinta con decisione passata in giudicato (articolo 373, primo comma, lettera c), del codice di procedura civile);

d) se l'azione è stata respinta per motivi procedurali e il richiedente non promuove una nuova azione in tempo utile per beneficiare degli effetti dell'azione precedente (articolo 373, primo comma, lettera d), del codice di procedura civile);

e) se decade il diritto di cui è stata chiesta la tutela (articolo 373, primo comma, lettera e), del codice di procedura civile).

In deroga alle norme sulla ripartizione dell'onere della prova, dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha disposto il provvedimento conservativo e l'inversione del ruolo delle parti, il convenuto viene informato che può contestare l'esistenza del diritto tutelato entro trenta giorni dalla notifica, alla cui scadenza il provvedimento sarà considerato risolutivo della controversia (articolo 371, primo comma, del codice di procedura civile).

Si applica la stessa disposizione se, dopo la proposizione dell'azione, il procedimento rimane sospeso per più di trenta giorni per negligenza del ricorrente o se l'azione è stata respinta per motivo procedurali e il ricorrente non promuove una nuova azione in tempo utile per beneficiare degli effetti dell'azione precedente (articolo 371, secondo comma, del codice di procedura civile).

Una volta che la decisione è passata in giudicato, i provvedimenti conservativi decadono (articolo 371, terzo comma, del codice di procedura civile).

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

L'appello ordinario è ammesso se il valore dei provvedimenti è superiore al limite previsto per il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e quest'ultima è sfavorevole al ricorrente per un valore superiore alla metà del suddetto limite (articolo 629, primo comma, del codice di procedura civile). Sono sempre impugnabili le decisioni relative al valore dei provvedimenti conservativi, se con il ricorso si fa valere che tale valore è superiore al limite di competenza del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata (articolo 629, terzo comma, lettera b) del codice di procedura civile), nonché il rigetto preliminare delle istanze cautelari iniziali (articolo 629, terzo comma, lettera c), del codice di procedura civile).

Le decisioni che dispongono l'inversione del ruolo delle parti possono essere impugnate solo unitamente alle decisioni sul provvedimento richiesto; le decisioni che respingono la domanda di inversione del ruolo delle parti non sono soggette a impugnazione (articolo 370, primo comma, del codice di procedura civile).

Le decisioni che dispongono provvedimenti conservativi, comprese quelle che dispongono l'inversione del ruolo delle parti, non sono impugnabili dinanzi alla Corte suprema (Supremo Tribunal de Justiça), fatti salvi i casi in cui l'impugnazione è sempre ammessa (articolo 370, secondo comma, del codice di procedura civile).

Una decisione su un provvedimento conservativo può essere impugnata da:

  • le parti soccombenti di un procedimento (articolo 631, primo comma, del codice di procedura civile);
  • coloro che, pur non avendo partecipato al procedimento, siano direttamente ed effettivamente danneggiati dalla decisione (articolo 631, secondo comma, del codice di procedura civile).

L'organo competente ad esaminare il ricorso è il giudice di secondo grado del distretto giudiziario in cui si trova il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla notifica della decisione (articolo 638, primo comma, del codice di procedura civile). Se l'impugnazione ha per oggetto anche il riesame delle prove assunte, il termine è aumentato di dieci giorni (articolo 638, settimo comma, del codice di procedura civile).

L'impugnazione dei provvedimenti che respingono totalmente l'istanza cautelare o non dispongono la misura richiesta ha effetto sospensivo (articolo 647, terzo comma, lettera d), del codice di procedura civile). Negli altri casi, ha un effetto meramente devolutivo.

Legislazione applicabile

Legge n. 41/2013 del 26 giugno 2013 – Codice di procedura civile

Legge n. 62/2013 del 26 agosto 2013 – Legge sull'organizzazione del sistema giudiziario

Link correlati

Ulteriori informazioni sono reperibili sui seguenti siti Internet:

Portale della giustizia

Direzione generale per la politica in materia di giustizia

Portale Citius

Banca dati dei documenti giuridici

Gazzetta ufficiale del Portogallo

Nota

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Ultimo aggiornamento: 11/07/2023

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