Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Ungheria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Per garantire il recupero dei crediti contestati, la legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile contempla due strumenti giuridici: le ingiunzioni interlocutorie e l'esecuzione provvisoria, che garantiscono una protezione in attesa di una decisione giudiziaria definitiva. Sono disponibili altresì i provvedimenti cautelari previsti dalla legge LIII del 1994 sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Un'ingiunzione interlocutoria può essere richiesta durante il procedimento giudiziario e prima della presentazione dell'atto introduttivo del procedimento. L'organo giurisdizionale valuterà una domanda di ingiunzione interlocutoria se la fase preparatoria del procedimento può essere svolta sulla base dell'atto introduttivo del procedimento. L'organo giurisdizionale deve decidere con urgenza in merito a una domanda di ingiunzione interlocutoria e deve adottare provvedimenti senza indugio, entro e non oltre otto giorni. Nel prendere la sua decisione, detto organo deve valutare se i provvedimenti possano arrecare alla parte avversa uno svantaggio maggiore di quello che subirebbe altrimenti la parte che richiede l'ingiunzione interlocutoria e deve altresì tener conto della possibilità di richiedere la costituzione di una garanzia. L'organo giurisdizionale consente alla parte avversa di replicare alla domanda di ingiunzione interlocutoria e invita le parti a esprimere le proprie posizioni in merito alla domanda secondo le modalità che ritiene più opportune. L'organo giurisdizionale può ordinare un'audizione delle parti qualora lo ritenga necessario per la valutazione della domanda, in particolare quando deve decidere in merito alla costituzione di una garanzia. Le parti che non rispettano il termine fissato per l'audizione non possono presentare una domanda di proroga. Nel decidere in merito all'ingiunzione interlocutoria, si può procedere all'assunzione di prove soltanto se non è possibile valutare la sostanza della domanda in assenza di tali prove. L'organo giurisdizionale può inoltre acquisire tutte le prove necessarie durante la fase preparatoria del procedimento giudiziario. Esso statuisce sulla domanda di ingiunzione interlocutoria mediante ordinanza, che può essere impugnata con un ricorso distinto. L'organo giurisdizionale stesso può modificare l'ordine su richiesta. L'ordinanza concernente l'ingiunzione interlocutoria è provvisoriamente esecutiva. Salvo diversamente disposto dall'organo giurisdizionale, il termine per il rispetto dell'ordinanza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della sua notifica per iscritto. L'ordinanza rimane in vigore fino a quando non viene annullata dall'organo giurisdizionale mediante un'ordinanza adottata su richiesta di una delle parti, dopo aver ascoltato l'altra parte, oppure nella sua sentenza o in un'altra decisione di archiviazione del procedimento giudiziario. Se la decisione sull'ingiunzione interlocutoria non viene annullata dall'organo giurisdizionale nella sua sentenza o nell'ordinanza di archiviazione del procedimento, cessa di produrre effetti con il passaggio in giudicato di tale sentenza od ordinanza in primo grado. L'ingiunzione interlocutoria decade se il procedimento giudiziario viene chiuso o interrotto a seguito di una sospensione. L'organo giurisdizionale deve constatare tale circostanza nella sua ordinanza di archiviazione del procedimento o che stabilisce l'archiviazione del procedimento. L'effetto dell'ingiunzione interlocutoria non è influenzato dall'interruzione o dalla sospensione del procedimento giudiziario.

Una domanda di ingiunzione interlocutoria può essere presentata prima dell'atto introduttivo del procedimento se il richiedente dimostra che il ritardo causato dalla presentazione della domanda in seguito all'avvio del procedimento può vanificare la finalità dell'ottenimento di un'ordinanza di ingiunzione interlocutoria. Una domanda di ingiunzione interlocutoria deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale avente competenza per il procedimento giudiziario. Se più di un organo giurisdizionale ha competenza territoriale sul procedimento, la domanda può essere presentata a uno di tali organi. All'organo giurisdizionale scelto spetterà la competenza esclusiva sul procedimento da avviare. Le norme generali di procedura civile si applicano alla rappresentanza legale obbligatoria nel contesto del procedimento giudiziario. L'organo giurisdizionale tratta la domanda di ingiunzione interlocutoria in via prioritaria. Nella sua decisione che ordina l'ingiunzione interlocutoria, l'organo giurisdizionale fissa un termine per l'avvio del procedimento giudiziario, che non può essere superiore a quarantacinque giorni dalla notifica della decisione. Se il procedimento giudiziario non viene avviato entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale o se, entro otto giorni dalla scadenza del termine, il richiedente non dimostra all'organo giurisdizionale che ha ordinato l'ingiunzione interlocutoria che il procedimento è stato avviato, l'ingiunzione interlocutoria decade, con ordinanza di tale organo, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'avvio del procedimento. Se viene avviato un procedimento giudiziario, un'ingiunzione interlocutoria ordinata prima della presentazione dell'atto introduttivo del procedimento rimarrà efficace fino a quando verrà annullata o, a seconda dei casi, fino a quando la sentenza in primo grado diventerà definitiva. Se l'atto introduttivo del procedimento viene presentato entro il termine fissato ma viene respinto dall'organo giurisdizionale, l'ingiunzione interlocutoria rimane efficace fino alla scadenza degli effetti giuridici dell'avvio del procedimento.

L'organo giurisdizionale statuisce sull'esecuzione provvisoria nella decisione di primo grado.

L'organo giurisdizionale deve adottare una decisione sui provvedimenti cautelari in via urgente (non oltre otto giorni) e trasmettere senza ritardo l'ordinanza che dispone tali misure all'ufficiale giudiziario, che dà immediatamente avvio all'esecuzione. Le impugnazioni contro le ordinanze che dispongono provvedimenti cautelari non hanno effetto sospensivo.

Come provvedimento cautelare è possibile richiedere altresì un'ordinanza europea di sequestro conservativo, anche prima che il creditore avvii un procedimento giudiziario nel merito. In tal caso, il procedimento giudiziario nel merito deve essere avviato entro breve tempo.

2.2 Le principali condizioni

Su richiesta, l'organo giurisdizionale può ordinare un'ingiunzione interlocutoria al fine di impedire qualsiasi variazione della situazione attuale qualora sia impossibile ripristinare la situazione originale in seguito, oppure al fine di evitare di rendere vano il successivo esercizio dei diritti del richiedente oppure al fine di scongiurare qualsiasi svantaggio imminente per il richiedente o per qualsiasi altro motivo che meriti una considerazione speciale. L'ingiunzione interlocutoria può imporre l'obbligo di compiere un atto che il richiedente avrebbe il diritto di chiedere in virtù del diritto per il quale intende ottenere l'esecuzione nel contesto del procedimento giudiziario. Nei casi in cui le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, una domanda di ingiunzione interlocutoria può essere presentata prima dell'atto introduttivo del procedimento se il richiedente dimostra che il ritardo causato dalla presentazione della domanda in seguito all'avvio del procedimento può vanificare la finalità dell'ottenimento di un'ordinanza di ingiunzione interlocutoria. La domanda di ingiunzione interlocutoria deve contenere riferimenti all'adempimento della condizione che ha dato origine all'ordinanza di ingiunzione interlocutoria e deve presentare e comprovare i fatti a sostegno dell'adempimento di tale condizione. Il richiedente deve essere specifico in merito al contenuto del provvedimento richiesto. Se la domanda di ingiunzione interlocutoria è presentata prima dell'atto introduttivo del procedimento, il richiedente deve fornire altresì i dati necessari per stabilire l'organo giurisdizionale competente per l'avvio del procedimento. È inoltre necessario specificare il diritto per il quale si intende ottenere l'esecuzione nel contesto del procedimento. L'organo giurisdizionale sottoporrà l'ingiunzione interlocutoria alla condizione di costituzione di una garanzia nel caso in cui la parte avversa dimostri la probabilità di subire uno svantaggio derivante dai provvedimenti richiesti tale da dare origine a una richiesta di risarcimento danni o una decisione di restituzione nei confronti del richiedente in caso di esito favorevole alla parte avversa nel procedimento giudiziario. Nel decidere in merito alla costituzione di una garanzia, l'organo giurisdizionale deve tenere conto del grado di probabilità dei fatti a sostegno della domanda. Se lo svantaggio non è significativo, l'organo giurisdizionale non dovrebbe ordinare la costituzione di una garanzia. L'ordinanza di un organo giurisdizionale ordinerà la costituzione di una garanzia in due casi. Uno è il caso in cui la parte avversa lo richieda e sia in grado di dimostrare la probabilità di subire uno svantaggio corrispondente alla garanzia richiesta. L'altro è il caso in cui essa sia offerta dal richiedente e accettata dalla parte avversa. Nel primo caso, l'importo della garanzia corrisponde al probabile svantaggio indicato dalla parte avversa. Nel secondo caso, si tratta dell'importo offerto dal richiedente e accettato dalla parte avversa. Se il richiedente offre un importo specifico a titolo di garanzia, l'organo giurisdizionale invita la parte avversa ad accettarlo con urgenza in una dichiarazione separata. L'accettazione dell'importo della garanzia non costituisce un riconoscimento dei fatti presentati come motivi che hanno condotto a ordinare un'ingiunzione interlocutoria. La costituzione di una garanzia comporta il deposito presso l'organo giurisdizionale, in particolare, di denaro, titoli, sostituti del denaro o, nel caso di una garanzia bancaria, di una dichiarazione di garanzia. Una sentenza deve essere dichiarata esecutiva a prescindere da un ricorso qualora imponga uno dei seguenti obblighi: l'erogazione di pagamenti di obbligazioni alimentari, di rendite o di altre prestazioni periodiche aventi il medesimo fine; la cessazione di turbative; il pagamento di un credito accettato dal convenuto; il pagamento di denaro sulla base di un'obbligazione assunta in un atto pubblico o in un atto privato avente pieno valore probatorio se le circostanze sottostanti sono comprovate da tali documenti; e altre obbligazioni non monetarie nel contesto delle quali l'esecuzione ritardata provocherebbe all'attore un danno sproporzionatamente grave o un danno difficile da stabilire e l'attore abbia fornito una garanzia adeguata. L'organo giurisdizionale può decidere di non concedere l'esecuzione provvisoria se l'onere imposto a una parte sarebbe superiore in maniera sproporzionata rispetto a quello sopportato dalla parte avversa in caso di mancata concessione. Una richiesta a tal fine deve essere presentata dal convenuto prima della chiusura dell'audizione. L'organo giurisdizionale può dichiarare una decisione parzialmente esecutiva in funzione delle circostanze del caso. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'organo giurisdizionale può rifiutare di disporre l'esecuzione provvisoria della decisione rispetto ad elementi che avevano già perduto rilevanza prima della sua pronuncia. L'esecuzione provvisoria non copre le spese di giudizio, le tasse procedurali non pagate e le spese anticipate dallo Stato.

Se non può ancora essere emesso il titolo esecutivo ai fini del recupero del credito, ma la parte che chiede l'esecuzione dimostra l'esistenza di un rischio plausibile che potrebbe essere impossibile recuperare il credito successivamente, l'organo giurisdizionale può adottare, su richiesta di detta parte, provvedimenti cautelari quali la costituzione di una garanzia su un credito pecuniario o il sequestro di determinati beni. I provvedimenti cautelari possono essere disposti se, ad esempio, la domanda si fonda su una decisione in virtù della quale potrebbe essere emesso un titolo esecutivo, ma ciò non è possibile in quanto la decisione non è ancora definitiva o non è provvisoriamente esecutiva, oppure è definitiva ma non è ancora scaduto il termine per darle esecuzione. È possibile altresì mettere in atto provvedimenti cautelari in relazione a crediti vantati dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale tramite un'istanza ai sensi della legislazione applicabile a beni matrimoniali o alla protezione di brevetti, a modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, marchi, indicazioni geografiche e disegni o modelli, oppure a certificati protettivi complementari o alla protezione del diritto d'autore o ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge LVII del 1996 sul divieto di pratiche di mercato sleali e restrittive, in conformità con i criteri stabiliti dalle leggi applicabili oppure tramite qualsiasi altra istanza, comprovante l'origine, il valore e la scadenza del credito mediante uno strumento pubblico o privato avente piena forza probatoria presentata allo stesso tempo.

Come provvedimento cautelare è possibile richiedere un'ordinanza europea di sequestro conservativo, utilizzando il modulo stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Nel caso delle ingiunzioni interlocutorie, l'organo giurisdizionale ordina quanto richiesto in una domanda relativa a un credito vantato o nella domanda di ingiunzione interlocutoria. Ciò può riguardare qualsiasi credito o bene indicato nella domanda. In caso di mancata esecuzione volontaria dell'ordinanza, si procede all'esecuzione forzata. Da questo momento in poi, i beni esentati da provvedimenti di esecuzione sono individuati in base alle norme in materia di esecuzione.

L'esecuzione provvisoria consiste nell'attuazione di una decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado non ancora definitiva. Può riguardare qualsiasi bene del debitore che non benefici di un'esenzione in forza delle norme in materia di esecuzione.

Nel contesto dei provvedimenti cautelari, l'organo giurisdizionale può disporre il sequestro di determinati beni oppure ordinare la costituzione di una garanzia su un credito pecuniario. Se viene ordinata la costituzione di una garanzia, l'ufficiale giudiziario consegna la relativa ordinanza al debitore sul posto, invitandolo a pagare immediatamente in sue mani l'importo in questione. Se il debitore non ottempera, l'ufficiale giudiziario può sequestrare qualsiasi bene del debitore e farne bloccare il conto; tuttavia, gli stipendi e le prestazioni spettanti al debitore possono formare oggetto di provvedimenti cautelari solo nel caso in cui il medesimo non abbia altri beni che possano essere assoggettati ad esecuzione a copertura delle somme pretese. Il sequestro disposto in relazione ad un bene può essere esteso a qualsiasi bene mobile o immobile avente un valore economico.

Nei procedimenti giudiziari per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, è possibile presentare una richiesta per ottenere informazioni sui conti bancari sulla base della quale l'autorità competente tenterà di ottenere i dati dei conti del debitore dai fornitori di servizi di pagamento che gestiscono tali conti.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Nel caso delle ingiunzioni interlocutorie e dell'esecuzione provvisoria, il debitore deve ottemperare alla decisione dell'organo giurisdizionale e, sulla base di tale decisione, può essere avviato nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata.

Esistono due tipi di provvedimenti cautelari, che producono effetti diversi. Nel caso dei provvedimenti diretti alla costituzione di una garanzia su un credito pecuniario, il debitore deve consegnare all'ufficiale giudiziario una determinata somma di denaro e, se non ottempera, l'ufficiale giudiziario dà esecuzione al provvedimento sequestrando i beni del debitore o facendone bloccare il conto per un valore pari a quello dell'importo reclamato. Le somme recuperate presso il debitore o nel corso del procedimento non possono essere messe a disposizione del richiedente e devono essere conservate sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario. In caso di sequestro, il bene viene sequestrato in linea di principio, nel senso che il debitore mantiene il diritto di utilizzarlo ma non può disporne liberamente. Se il sequestro è stato eseguito materialmente, il bene viene conservato dall'ufficiale giudiziario o consegnato a un amministratore.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Un'ordinanza di un organo giurisdizionale per un'ingiunzione interlocutoria rimane efficace fino a quando viene annullata o, a seconda dei casi, fino a quando la sentenza in primo grado diventa definitiva. L'ingiunzione interlocutoria decade se il procedimento giudiziario viene chiuso o interrotto a seguito di una sospensione. L'organo giurisdizionale deve constatare tale circostanza nella sua ordinanza di chiusura del procedimento o che stabilisce la chiusura del procedimento. L'effetto dell'ingiunzione interlocutoria non è influenzato dall'interruzione o dalla sospensione del procedimento giudiziario.

L'esecuzione provvisoria consiste nel dare attuazione all'obbligo sancito da una decisione giudiziaria prima che quest'ultima divenga definitiva e a prescindere da un'eventuale impugnazione. Pertanto, tale misura non è limitata nel tempo.

I provvedimenti cautelari producono effetti fino a quando non venga emanato un titolo esecutivo per il recupero del credito o l'organo giurisdizionale non decida di revocarli.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Esiste la possibilità di proporre un ricorso distinto contro l'ordinanza che dispone un'ingiunzione interlocutoria. Tale ricorso è soggetto alle norme ordinarie. Il termine per la presentazione di un ricorso è di 15 giorni. Il ricorso deve essere presentato all'organo giurisdizionale che ha adottato la decisione. Se il ricorso è fondato, l'organo giurisdizionale annulla la propria ordinanza di ingiunzione interlocutoria. Altrimenti, l'organo giurisdizionale può modificare l'ordinanza previa domanda o d'ufficio se il richiedente riduce le sue pretese.

L'organo giurisdizionale è tenuto a disporre l'esecuzione provvisoria nei casi indicati dalla legge. Una parte può chiedere all'organo giurisdizionale di non ordinare l'esecuzione provvisoria nei casi in cui ciò imporrebbe un onere sproporzionatamente grave a tale parte. La richiesta deve essere presentata all'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

L'ordinanza per un provvedimento cautelare può essere impugnata dinanzi all'organo giurisdizionale che esamina il caso. Tuttavia, tale ricorso non ha effetto sospensivo sull'esecuzione dei provvedimenti. Le parti possono presentare ricorso entro 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

La domanda di provvedimento contro un'ordinanza europea di sequestro conservativo o la sua esecuzione va presentata all'organo giurisdizionale che si occupa del caso. Per la presentazione di un ricorso contro una decisione su un provvedimento si applicano le norme generali.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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