Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Belgio
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Le misure conservative hanno come obiettivo quello di garantire la salvaguardia dei diritti. In concreto, queste misure consentono al creditore di tutelarsi contro il rischio di insoluto del proprio debitore.

Quando misure puramente conservative non sono sufficienti, il giudice può ordinare provvedimenti cautelari i cui effetti sono paragonabili a quelli della decisione attesa nel procedimento di merito. La decisione definitiva può confermare o annullare tali provvedimenti cautelari.

Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari e misure conservative sui beni del debitore. Ai fini del recupero dei crediti, si applica il principio in base al quale il debitore è tenuto a saldare il debito con tutti i suoi beni mobili (denaro, mobilia, gioielli, titoli mobiliari) e immobili (terreni, fabbricati, abitazioni). Il creditore può inoltre far valere i diritti detenuti dal suo debitore (credito, stipendio).

1.1. Le misure conservative

A. Il sequestro conservativo

Nei casi che richiedono urgenza, ciascun creditore può chiedere al giudice l’autorizzazione al sequestro conservativo dei beni pignorabili appartenenti al debitore (articolo 1413 del codice giudiziario). Il debitore perde quindi la libera disponibilità dei beni oggetto del sequestro conservativo, il che significa che non può più venderli, donarli o ipotecarli. Quest’incapacità di disporre ha solo un effetto relativo: si applica solo a favore del creditore pignorante. Il debitore resta proprietario dei beni e conserva il diritto di godimento sugli stessi.

B. Il sequestro

Il sequestro è il deposito di un oggetto di contenzioso che deve essere custodito fino alla decisione definitiva (articoli 1955 e seguenti del codice civile). Il sequestro può essere concordato tra le parti (convenzionale) o essere ordinato dal giudice (giudiziario). Contrariamente al deposito ordinario, il sequestro può interessare anche un bene immobile (articolo 1959 del codice civile).

C. L’inventario

L’inventario ha lo scopo di determinare la consistenza di un patrimonio, di una comunione dei beni o di una proprietà indivisa (articolo 1175 del codice giudiziario) su richiesta dei creditori, di uno dei coniugi o dei coeredi. Le persone che richiedono un inventario hanno diritto a scegliere il notaio che stilerà l’elenco dei beni in un atto pubblico. In caso di disaccordo, il notaio è nominato dal giudice di pace (articolo 1178 del codice giudiziario); in caso di controversia, quest’ultimo è competente a decidere.

D. L’apposizione dei sigilli

L’apposizione di sigilli ha l’effetto di rendere nella pratica i beni indisponibili. In presenza di gravi motivi, un creditore, un coniuge o un erede può chiedere l’apposizione dei sigilli sui beni che fanno parte del patrimonio, di una comunione dei beni o di una proprietà indivisa (articolo 1148 del codice giudiziario). La richiesta di apporre i sigilli va presentata al giudice di pace. Quest’ultimo può procedere alla rimozione dei sigilli su richiesta della persona che li ha fatti apporre o su richiesta dei creditori, del coniuge o degli eredi. In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, anche il giudice di pace può pronunciarsi.

1.2. I provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari sono misure revocabili e reversibili. Si applicano nell’ambito di un procedimento sommario o di merito.

1.3. L’esecuzione provvisoria

L’esecuzione provvisoria è possibile in condizioni ben precise dopo la pronuncia di una decisione non ancora passata in giudicato.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge o se il giudice dispone altrimenti con una decisione appositamente motivata, e fatto salvo l’articolo 1414, l’opposizione proposta contro le decisioni definitive ha l’effetto di sospenderne l’esecuzione.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, o quando il giudice dispone diversamente con una decisione appositamente motivata, e fatto salvo l’articolo 1414, la sentenza definitiva è provvisoriamente esecutiva, nonostante qualsiasi ricorso e senza una richiesta di garanzia, a meno che il giudice non abbia ordinato una costituzione di garanzia (articolo 1397 del codice giudiziario).

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

A. Sequestro conservativo

Una persona che abbia ottenuto una decisione giudiziaria a proprio favore, anche all’estero, può chiedere a un ufficiale giudiziario di procedere al sequestro conservativo dei beni della persona contro la quale tale decisione è stata emessa. In assenza di decisione giudiziaria, è necessario l’intervento del potere giudiziario per procedere al sequestro.

La domanda deve essere presentata al giudice dei procedimenti esecutivi ed esaminata secondo le procedure del procedimento sommario (articolo 1395 del codice giudiziario). Il termine di citazione è di almeno due giorni, ma può essere ridotto in caso di urgenza.

L’avvocato presenta una domanda unilaterale di sequestro conservativo al giudice dei procedimenti esecutivi, il quale può autorizzare il sequestro. Il giudice dei procedimenti esecutivi decide con ordinanza entro un termine di otto giorni. L’ufficiale giudiziario deve poi notificare l’ordinanza con atto di sequestro alla persona interessata per informarla del procedimento avviato nei suoi confronti.

L’ordinanza è di diritto provvisoriamente esecutiva e ha solo un’autorità relativa di cosa giudicata. Il giudice dei procedimenti esecutivi può modificarla o annullarla in qualsiasi momento a seguito di un cambiamento di circostanze. Il compenso dell’ufficiale giudiziario è fissato con regio decreto del 30 novembre 1976 (Moniteur Belge dell’8 febbraio 1977).

B. Il sequestro

Il sequestro convenzionale richiede solo un accordo valido tra le parti, senza l’intervento del giudice, mentre l’intervento di quest’ultimo è obbligatorio in caso di sequestro giudiziario.

In entrambi i casi un “gardien judiciaire” (depositario giudiziario) viene individuato dal giudice o mediante accordo. Questo depositario deve agire da buon padre di famiglia nei confronti di ciò che gli viene affidato e ha l’obbligo di restituirlo al termine del sequestro. Il depositario ha diritto a una retribuzione stabilita per legge (articolo 1962, comma 3, del codice civile).

C. Provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari devono essere sempre richiesti al giudice nell’ambito di un procedimento sommario o di un procedimento di merito; possono anche essere ordinati dall’arbitro (articolo 1696 del codice giudiziario).

Il presidente del tribunale di primo grado statuisce in via cautelare sui casi di cui riconosce l’urgenza, in tutte le materie, ad eccezione di quelle non attribuite per legge al potere giudiziario (articolo 584, primo comma, del codice giudiziario). “Cautelare” significa che la decisione ha carattere puramente provvisorio e che non può produrre effetti definitivi e irreversibili. Anche il presidente del tribunale del lavoro e il presidente del tribunale commerciale possono pronunciarsi in via cautelare nei casi di cui riconoscono l’urgenza nelle materie di rispettiva competenza.

La decisione resa a seguito di un procedimento sommario non può pregiudicare la causa in sé (il merito), il che significa che ha solo un’autorità relativa di cosa giudicata. Poiché il giudice di merito non può in alcun modo essere vincolato da tale decisione, il giudice del procedimento sommario può ordinare solo provvedimenti cautelari.

Ad esempio, nell’ambito di un procedimento di divorzio, il presidente del tribunale della famiglia conosce dei provvedimenti cautelari relativi alla persona, agli alimenti e ai beni, sia dei coniugi che dei figli (articolo 1280, primo comma, del codice giudiziario).

Con atto di ufficiale giudiziario, la controparte riceve la notifica delle misure ordinate ed è invitata a rispettarle, ove necessario con pubblica coercizione e/o pena l’applicazione di una penalità. Il compenso dell’ufficiale giudiziario è fissato con regio decreto del 30 novembre 1976 (Moniteur Belge dell’8 febbraio 1977).

Nel decidere in primo grado, il giudice di pace può ordinare provvedimenti cautelari urgenti per il periodo in cui i coniugi o i conviventi legali che non vanno più d’accordo continuano a vivere insieme, ad esempio in merito all’abitazione di famiglia o ai figli e i loro beni. Si tratta di provvedimenti cautelari che si estinguono in caso di rottura della vita comune; nel caso di una coppia sposata, questi provvedimenti non determinano gli accordi a lungo termine a seguito di un divorzio. Spetta al tribunale di primo grado decidere in merito a un’eventuale soluzione definitiva del divorzio.

D. Esecuzione provvisoria

La sentenza è accompagnata da un titolo esecutivo. Fin quando non è passata in giudicato, la sentenza non può essere eseguita. Infatti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o se il giudice dispone altrimenti con una decisione appositamente motivata, l’esecuzione risulta sospesa dalla possibilità di proporre opposizione, ma non dalla possibilità di proporre appello o di ricorrere in cassazione (articolo 1397 del codice giudiziario).

Il giudice che ha pronunciato la sentenza definitiva può autorizzarne l’esecuzione provvisoria, salvo nei casi vietati dalla legge (articolo 1399 del codice giudiziario), come nelle sentenze definitive relative allo stato delle persone.

Quando è possibile, l’esecuzione provvisoria viene intrapresa a rischio e a pericolo della parte che la richiede. Prima dell’esecuzione provvisoria, il giudice può esigere che tale parte fornisca delle garanzie (articolo 1400 del codice giudiziario). Ciò significa che la parte può ottenere l’esecuzione provvisoria, ma è tenuta a depositare una somma di denaro o a fornire una garanzia bancaria alla Caisse des dépôts et consignations (cassa depositi e prestiti). È infatti possibile che la sentenza possa essere modificata in appello e che il convenuto abbia diritto a un risarcimento.

2.2 Le principali condizioni

A. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo può essere ordinato solo in casi urgenti e se il credito è certo, liquido ed esigibile.

L’urgenza richiede che la solvibilità del debitore sia minacciata, mettendo così a repentaglio i diritti del creditore sul patrimonio del debitore. Il sequestro conservativo non può essere utilizzato come mezzo di pressione, ma è consentito quando, in base a criteri oggettivi, la situazione finanziaria del debitore risulta compromessa. L’urgenza deve sussistere sia al momento del sequestro sia nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sul mantenimento dello stesso.

Il credito deve essere certo, il che significa che deve apparire sufficientemente giustificato e al di là di ogni ragionevole contestazione. Deve inoltre essere liquido: il suo importo deve infatti essere stato determinato o quanto meno deve poter essere stato stimato in via provvisoria. Se l’importo esatto del debito non è ancora stato determinato, è il giudice che deve provvedervi. Il credito deve infine essere esigibile, nel senso che il creditore deve avere il diritto di esigere il pagamento. L’articolo 1415 del codice giudiziario attenua questa condizione consentendo di prendere in considerazione, ai fini del sequestro conservativo, anche che i crediti di redditi periodici maturandi (assegni alimentari, affitti, interessi) e i crediti condizionali e potenziali.

B. Il sequestro

Un giudice può ordinare il sequestro giudiziario dei mobili pignorati a un debitore, dei beni immobili o mobili la cui proprietà o il possesso è controverso/a tra due o più persone, così come dei beni che il debitore offre per saldare un debito (articolo 1961 del codice civile). In generale questa regola si applica ogniqualvolta le circostanze del caso giustificano il sequestro come forma di provvedimento conservativo per garantire che i beni rimangano come sono, senza compromettere alcuna soluzione definitiva. L’urgenza non è presa in considerazione. In ogni caso il giudice ricorre al sequestro con una certa cautela, in quanto si tratta di una misura grave ed eccezionale che può essere concessa solo in presenza di sufficienti motivi importanti.

C. Provvedimenti cautelari

Il procedimento sommario può essere avviato solo se una causa è talmente urgente che, senza provvedimenti immediati, il richiedente subirebbe un danno di una certa entità o seri inconvenienti. L’urgenza è pertanto un requisito essenziale per l’avvio di un procedimento sommario.

Anche i provvedimenti cautelari concessi nell’ambito di un procedimento di merito devono avere carattere urgente. Ecco perché queste misure sono denominate “provvedimenti cautelari urgenti” quando sono richieste al giudice di pace.

D. Esecuzione provvisoria

Il criterio utilizzato dal giudice per decidere se autorizzare o rifiutare l’esecuzione provvisoria è il pericolo, per il richiedente, che la controparte possa ritardare o impedire inutilmente l’esecuzione della decisione. Se la controparte presenta un’opposizione o un ricorso solo per impedire l’esecuzione della sentenza, il giudice che l’ha pronunciata è indotto a disporre l’esecuzione provvisoria. Ciò è tuttavia impossibile in alcuni ambiti (cfr. supra).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Tutti i tipi di beni (mobili, immobili, immateriali) possono essere soggetti a sequestro conservativo. Alcuni beni non possono tuttavia essere pignorati o possono esserlo solo in parte. La loro impignorabilità scaturisce dalla legge, dalla natura del bene o dal legame esistente tra il bene e il debitore.

I beni non pignorabili sono elencati all’articolo 1408 del codice giudiziario. In sintesi, si tratta di beni indispensabili al debitore, di oggetti necessari per proseguire gli studi o la formazione professionale del pignorato o dei suoi figli, di beni essenziali alla professione del pignorato, di beni necessari all’esercizio di culto, nonché di generi alimentari e combustibile. L’articolo 1410, paragrafo 2, dello stesso codice precisa inoltre quali sono i crediti che non possono in alcun caso essere pignorati, in particolare le prestazioni familiari e il salario minimo.

Lo stipendio e i redditi analoghi del debitore possono essere pignorati solo in parte. Gli importi sono stabiliti all’articolo 1409, paragrafo 1, del codice giudiziario e sono adeguati con cadenza annuale con regio decreto in base all’indice dei prezzi al consumo. L’articolo 1410, paragrafo 1, del codice giudiziario estende in particolare il campo di applicazione del pignoramento parziale agli assegni alimentari provvisori e definitivi, alle pensioni, alle indennità di disoccupazione e a quelle di inabilità al lavoro e di invalidità.

I beni oggetto di pignoramento sono indicati dall’ufficiale giudiziario in un verbale, in vista di un’eventuale vendita futura, a meno che non sia possibile raggiungere un accordo con il creditore attraverso l’ufficiale giudiziario. È formalmente vietato, pena un’azione penale, nascondere i beni registrati dall’ufficiale giudiziario.

B. Il sequestro

Un giudice può ordinare il sequestro giudiziario dei mobili pignorati a un debitore, dei beni immobili o mobili la cui proprietà o il possesso è controverso/a tra due o più persone, così come dei beni che il debitore offre per saldare un debito (articolo 1961 del codice civile).

C. Provvedimenti cautelari

I provvedimenti provvisori possono essere disposti nell’ambito di un procedimento sommario in tutti i tipi di cause. Il presidente del tribunale di primo grado è competente a pronunciarsi su tutte le controversie civili di diritto comune. Le cause sul diritto del lavoro o il diritto commerciale sono trattate dal presidente del tribunale del lavoro o del tribunale commerciale.

Il tribunale della famiglia può ordinare provvedimenti cautelari urgenti per il periodo in cui le parti continuano a vivere insieme, ad esempio in merito all’abitazione di famiglia o ai figli e loro beni. Ciò è applicabile però solo alle coppie sposate (articolo 223, paragrafo 1, del codice civile) e ai conviventi legali (articolo 1479, paragrafo 1, del codice civile), non ai conviventi di fatto.

D. Esecuzione provvisoria

In linea di principio tutte le sentenze possono essere oggetto di esecuzione provvisoria se il giudice lo autorizza, salvo nei casi vietati dalla legge (articolo 1399 del codice giudiziario).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Il debitore non perde la proprietà né il godimento (uso, affitto, reddito, profitti) dei beni pignorati; semplicemente non può venderli né ipotecarli. A causa di quest’incapacità di disporre, qualsiasi operazione che dovesse comunque essere effettuata dal pignorato sarebbe certamente valida, ma non opponibile nei confronti del creditore pignorante. Quest’ultimo non dovrebbe quindi tenerne conto e potrebbe agire come se l’operazione non avesse avuto luogo.

B. Il sequestro

Come per i depositi ordinari, il sequestro comporta il trasferimento del possesso materiale di un bene al beneficiario della garanzia; le uniche misure che il depositario può adottare sono misure conservative.

C. Provvedimenti cautelari

Non applicabile

D. Esecuzione provvisoria

Esecuzione provvisoria significa che la sentenza è eseguita nonostante la possibilità di modificarla in caso di impugnazione o di opposizione. Il rischio associato all’esecuzione è a carico del richiedente (cfr. supra).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è soggetto a un limite temporale, che in linea di principio è di tre anni, ma il giudice dei procedimenti esecutivi può fissare un termine ridotto. Il sequestro conservativo può essere rinnovato finché il termine iniziale non è scaduto. Il rinnovo, che di fatto è una proroga del termine esistente, viene concesso se sussistono motivi fondati e se l’urgenza della situazione è immutata.

B. Il sequestro

La legge non fissa alcun limite di tempo per il sequestro. Se non esiste più il rischio che i beni non possano essere mantenuti così com’erano e che una soluzione definitiva non sia più compromessa, il sequestro è revocato.

C. Provvedimenti cautelari

La legge non stabilisce alcun limite di tempo per i provvedimenti cautelari. La sentenza definitiva sulla controversia può confermare o annullare tali provvedimenti.

D. Esecuzione provvisoria

Non applicabile.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

A. Sequestro conservativo

Se il giudice dei procedimenti esecutivi nega l’autorizzazione a eseguire il sequestro conservativo, il pignorante può ricorrere contro l’ordinanza entro un mese dalla notifica dell’ordinanza (articolo 1419, primo comma, e articolo 1031 del codice giudiziario). La causa viene trattata come davanti al primo giudice; la sentenza è pronunciata in camera di consiglio. Se il sequestro è concesso in secondo grado, il pignorato che intenda opporvisi deve presentare opposizione di terzo dinanzi alla corte d’appello.

Il pignorato o qualsiasi altra parte interessata può presentare opposizione di terzo nei confronti dell’ordinanza del giudice dei procedimenti esecutivi che concede l’autorizzazione a praticare il sequestro conservativo (articolo 1419 del codice giudiziario). Entro un mese dalla notifica dell’ordinanza che autorizza il sequestro, l’opposizione di terzo deve essere presentata dinanzi al giudice che ha emesso tale ordinanza (articolo 1125 del codice giudiziario). A meno che il giudice dei procedimenti esecutivi conceda una sospensione dell’esecuzione, l’opposizione di terzo non ha effetto sospensivo.

B. Il sequestro

Inapplicabile in caso di sequestro concordato tra le parti.

Il sequestro giudiziario è una decisione del tribunale che può essere oggetto di ricorso ai sensi delle disposizioni del codice giudiziario.

C. Provvedimenti cautelari

Qualsiasi parte che si ritenga lesa da un’ordinanza emessa nell’ambito di un procedimento sommario può presentare opposizione o ricorso. I ricorsi contro le ordinanze del presidente del tribunale di primo grado o del tribunale commerciale sono giudicati dalla corte d’appello. I ricorsi contro le ordinanze del presidente del tribunale del lavoro devono essere presentati al tribunale del lavoro.

Il termine per l’opposizione o il ricorso è di un mese dalla notifica dell’ordinanza, se il procedimento è stato avviato per citazione o comparizione volontaria, mentre è di un mese dalla notifica dell’ordinanza con lettera giudiziaria, se l’ordinanza è stata emessa su domanda unilaterale.

D. Esecuzione provvisoria

L’esecuzione provvisoria non può essere oggetto di ricorso. Il giudice d’appello non può in nessun caso vietare o sospendere l’esecuzione di una sentenza (articolo 1402 del codice giudiziario).

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019

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