Assunzione delle prove

Slovenia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Onere della prova

Le norme regolanti l'assunzione, la presentazione e i metodi di assunzione delle prove sono contenuti nel codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku, in prosieguo "ZPP").

1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?

Secondo la regola generale, le parti devono indicare tutti i fatti su cui si basano le loro richieste e obiezioni e devono presentare i relativi elementi di prova (articoli 7 e 212, ZPP).

Gli istanti devono comprovare i fatti che sono all'origine delle loro richieste e le controparti devono comprovare i fatti che sono alla base delle loro obiezioni. Il diritto sostanziale determina quale delle parti deve affermare e comprovare un determinato fatto. Qualora un fatto non sia stato comprovato, le relative conseguenze ricadono sulla parte che, in base alle norme di diritto sostanziale, deve affermare e comprovare tale fatto (articoli 7 e 215, ZPP).

1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?

L'oggetto dell'istruzione probatoria sono i fatti sui quali si basano le richieste e le obiezioni, le regole scientifiche e professionali e le regole derivanti dall'esperienza, ma non le norme giuridiche. Il principio applicato alle norme giuridiche è che esse devono essere note al giudice d'ufficio (iura novit curia).

Non sono richieste prove per i fatti che sono riconosciuti da una parte in un procedimento dinanzi al giudice. Il giudice può ordinare che sia comprovato un fatto già riconosciuto qualora ritenga che la parte abbia riconosciuto tale fatto con l'intenzione di far valere una richiesta che non può azionare (articolo 3, terzo comma, ZPP).

Sono considerati accertati i fatti che non sono negati da una parte o che vengono negati senza motivazione, salvo che l'obiettivo del diniego derivi da altre dichiarazioni della parte stessa. Una parte può evitare l'effetto di tale presunzione legale dichiarando che non riconosce i fatti in questione; tuttavia, tale possibilità è limitata ai fatti che non riguardano il comportamento o la percezione della parte interessata.

Non sono richieste prove per i fatti che sono riconosciuti e generalmente noti (articolo 214, primo e sesto comma, ZPP).

Il giudice considera un fatto riconosciuto come base per il suo giudizio senza verificarne la veridicità (articolo 214, primo comma, ZPP), a meno che non ritenga che la parte abbia riconosciuto tale fatto con l'intenzione di far valere una richiesta che non può azionare (articolo 3, terzo comma, ZPP).

Non devono essere provati i fatti per i quali vigono presunzioni legali; tuttavia in tali casi è ammessa la prova contraria, salvo diverse disposizioni di legge (articolo 214, quinto comma, ZPP).

1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?

Per decidere sul merito relativamente a una domanda giudiziale, il giudice deve avere un grado elevato di prove materiali ed essere convinto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico.

A volte anche una dimostrazione di probabilità è sufficiente per emettere una decisione, in particolare quando si tratta di decisioni procedurali intermedie che non concludono un procedimento e mediante le quali il giudice dirime questioni procedurali intermedie. Affinché il giudice applichi una norma di procedura specifica, va dimostrato che i fatti rilevanti a livello giuridico sono probabili; non è tuttavia necessario che il giudice sia convinto della loro esistenza. Il codice di procedura civile non definisce i fatti la cui probabilità può essere dimostrata per poter prendere in considerazione una determinata norma.

2 Assunzione delle prove

2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?

Conformemente al principio del contraddittorio, sono soprattutto le parti che richiedono l'assunzione delle prove.

Il giudice può assumere prove anche motu proprio (articolo 7, secondo comma, ZPP) se ritiene che le parti intendano fare un uso inammissibile delle loro richieste (articolo 3, terzo comma, ZPP).

Il giudice assume prove ex officio nell'ambito delle controversie che riguardano i rapporti genitoriali, qualora non sia vincolato da una richiesta delle parti e anche in assenza di tale richiesta; il giudice può accertare d'ufficio fatti che nessuna parte abbia dichiarato, se ciò risulti necessario per tutelare gli interessi del minore (articolo 408, ZPP).

2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?

Il giudice decide quale prova viene assunta per stabilire i fatti decisivi (articolo 213, secondo comma, e articolo 287, ZPP), adotta una decisione sulle prove, mediante la quale accetta o respinge le istanze delle parti, e può inoltre ordinare motu proprio l'assunzione di determinate prove.

Se la richiesta della parte relativa alle prove è approvata mediante decisione del giudice, tale decisione viene eseguita e si procede all'effettiva assunzione della prova. Il giudice non è vincolato dalla propria decisione sulle prove, ma può modificarla nel corso del procedimento e assumere prove per le quali aveva respinto una richiesta precedente, nonché assumere nuove prove (articolo 287, quarto comma, ZPP).

Le prove vengono generalmente assunte durante il dibattimento dinanzi al giudice che adotta la decisione definitiva (articolo 217, primo comma, ZPP). Se vi sono ragioni valide, le prove possono essere assunte su richiesta dinanzi a un giudice specifico (articolo 217, primo comma, ZPP). In casi eccezionali è inoltre possibile l'assunzione di prove dopo la conclusione del dibattimento, qualora il collegio giudicante decida di riaprirlo. Tale riapertura viene disposta, ove necessario, allo scopo di integrare il procedimento o di chiarire alcune questioni importanti (articolo 292, ZPP).

2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?

Il codice di procedura civile prevede specificamente che l'assunzione di una prova possa essere rifiutata soltanto qualora tale prova sia irrilevante per la decisione (articolo 287, ZPP), ossia non serva ad accertare i fatti giuridicamente rilevanti. Il codice non prevede tuttavia alcuna misura particolare per quanto riguarda le possibilità di rigetto delle prove inammissibili o delle prove la cui assunzione è antieconomica o non fattibile.

Una parte può dichiarare tutti i fatti che giustificano la sua richiesta, addurre gli elementi probatori richiesti per confermare la veridicità delle sue affermazioni e dichiarare la propria posizione rispetto alle asserzioni e ai fatti addotti dalla controparte al più tardi durante il primo dibattimento. Di conseguenza, il giudice non tiene conto delle prove che sono state fornite da una parte tardivamente. Di norma, alle parti è preclusa la possibilità di presentare prove nelle udienze successive (articolo 286, ZPP). Fa eccezione unicamente il caso in cui una parte riesca a dimostrare che ragioni indipendenti dalla sua volontà le hanno impedito di presentare le prove durante la prima udienza o se la relativa approvazione avrebbe ritardato la sentenza sulla controversia da parte del giudice (articolo 286, terzo comma, ZPP).

Per quanto riguarda le prove inammissibili e le prove che non è possibile ottenere, è importante rispettare l'articolo 3, terzo comma, ZPP, che stabilisce che il giudice non riconoscerà le richieste delle parti che siano contrarie a norme cogenti o a regole e norme morali.

2.4 Quali sono i mezzi di prova?

Il codice di procedura di civile prevede ispezioni, documenti, audizione di testimoni, audizione di periti e audizione delle parti.

2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?

Testimoni. Chiunque venga convocato come testimone deve presentarsi e, salvo altrimenti disposto per legge, deve rendere testimonianza (articolo 229, primo comma, ZPP). I testimoni sono sentiti su proposta di una parte, che deve indicare su cosa il testimone è chiamato a testimoniare e specificarne i dati personali (articolo 236, ZPP). I testimoni sono chiamati a comparire ad una data specifica mediante una convocazione speciale nella quale devono essere informati del loro obbligo di testimoniare, delle conseguenze della mancata comparizione ingiustificata e del diritto al rimborso delle spese (articolo 237, ZPP).

I testimoni sono sentiti nel corso del dibattimento. Coloro che, a causa dell'età, di malattia o inabilità fisica grave, non possano rispettare la convocazione, possono essere sentiti presso il loro domicilio (articolo 237, secondo comma, ZPP). Ogni testimone è sentito individualmente e non in presenza di altri testimoni che devono testimoniare successivamente (articolo 238, primo comma, ZPP). Il giudice informa i testimoni del loro obbligo di dire la verità senza omettere nulla; li avverte inoltre delle conseguenze in cui incorrono qualora dichiarino il falso. I testimoni dichiarano innanzitutto quanto sanno a proposito del caso in questione; successivamente il giudice che presiede il collegio o i membri del collegio, le parti e i loro rappresentanti pongono domande per verificare le dichiarazioni dei testimoni, per completarle o chiarirle. Qualora i testimoni rilascino dichiarazioni contraddittorie, è possibile effettuare un riscontro (articolo 239, terzo comma, ZPP). Il ZPP non riconosce più i giuramenti dei testimoni.

Il ZPP non distingue tra la procedura prevista per l'audizione di testimoni "comuni" ed "esperti" e non prevede alcuna disposizione procedurale particolare a tale proposito. Non vi è alcuna differenza tra la procedura di audizione dei testimoni e dei periti.

Documenti. Sebbene il ZPP non metta i diversi mezzi di prova in ordine d'importanza, i documenti sono considerati le prove più affidabili. È possibile distinguere tra documenti pubblici e documenti privati. I documenti pubblici sono quelli emessi, in una determinata forma, da un'istituzione statale che agisce nel suo ambito di competenza, o i documenti rilasciati in tale forma da un'autorità locale, associazione o altra organizzazione o da singoli nell'esercizio di poteri pubblici conferiti per legge (articolo 224, primo comma, ZPP). I documenti privati sono tutti i documenti che non sono pubblici. In un documento privato la firma può essere autenticata da un organismo statale autorizzato o da una persona giuridica o fisica che eserciti poteri pubblici (ad esempio un notaio). Le clausole autenticate nei documenti privati hanno una rilevanza pubblica e anche tale parte del documento può essere considerata come documento pubblico. Il valore probatorio dei documenti pubblici è definito separatamente nel ZPP. Un documento pubblico dimostra la veridicità dei fatti ivi confermati o precisati (articolo 224, primo comma, ZPP). Sebbene il ZPP parta dal presupposto che il contenuto di un documento pubblico corrisponde al vero, è ammissibile dimostrare che i fatti sono stati registrati in modo non accurato in un documento pubblico o che un documento pubblico è stato redatto in maniera errata (articolo 224, quarto comma, ZPP). Questa è l'unica regola in materia di prove prevista nella procedura civile slovena.

I documenti pubblici stranieri, autenticati secondo le norme pertinenti, hanno lo stesso valore probatorio dei documenti sloveni, purché siano applicate le disposizioni di reciprocità, salvo altrimenti previsto dai trattati internazionali (articolo 225, ZPP).

Il ZPP prevede inoltre norme sull'obbligo di produrre documenti, che dipende dal fatto che il documento sia in possesso della parte che vi fa riferimento, della controparte, di un organismo o un ente statale che esercita poteri pubblici o di terzi (persone fisiche o giuridiche).

Periti. Il giudice assume la prova testimoniale di un perito quando sono necessarie conoscenze tecniche per stabilire o chiarire un determinato fatto e il tribunale non dispone di tali conoscenze (articolo 243, ZPP). Il giudice designa il perito mediante un'ordinanza a parte e, prima della nomina, sente il parere delle parti in merito. Un perito può essere nominato anche dal giudice che presiede il collegio o da un giudice delegato, se autorizzati ad assumere tali prove (articolo 244, ZPP). I periti vengono generalmente selezionati in base a un albo speciale utilizzato dall'organo giurisdizionale. Il compito può essere affidato anche a un'istituzione specializzata. Soltanto le persone fisiche possono essere nominate come periti. I periti sono tenuti ad accettare i propri obblighi e a comunicare i propri risultati e il proprio parere (articolo 246, primo comma, ZPP). Il giudice può comminare un'ammenda a un perito che non si presenti pur avendo correttamente ricevuto la convocazione; può inoltre infliggere un'ammenda a un perito che rifiuti di svolgere i propri compiti senza fornire un valido motivo, al perito che non comunica immediatamente al giudice i motivi in base ai quali non può assolvere l'incarico (entro la scadenza prevista) e infine al perito che non assolve il suo incarico senza giustificazioni nel termine fissato dal giudice (articolo 248, primo comma ZPP). Il giudice può sollevare i periti dall'incarico, su richiesta degli stessi, soltanto per le ragioni che essi possono invocare per rifiutarsi di testimoniare o di rispondere a una singola domanda o per altri validi motivi. Un esonero per tale ragione può anche essere richiesto da un dipendente autorizzato dell'istituzione o dell'organizzazione presso cui lavora il perito (articolo 246, secondo e terzo comma, ZPP). Un perito può essere escluso con le stesse modalità previste per un giudice; la sola eccezione è rappresentata dal fatto che è possibile convocare in qualità di perito un soggetto che sia stato precedentemente sentito come testimone (articolo 247, primo comma, ZPP).

Il perito ha il compito di effettuare una perizia e di dare il proprio parere. Il tribunale decide se i periti presentano la perizia e il parere soltanto oralmente nel corso del dibattimento o se devono anche presentarli prima per iscritto, inoltre, stabilisce i termini entro i quali un perito è tenuto a presentare la perizia. Se vengono nominati più periti e se si accordano in merito, essi possono presentare le proprie perizie e i propri pareri congiuntamente. In caso contrario, ciascun perito comunica le proprie conclusioni separatamente (articolo 254, ZPP). Qualora emergano differenze fondamentali tra le informazioni fornite dai periti o le conclusioni di uno o più periti siano poco chiare, incomplete o contraddittorie, o se contraddicono le circostanze su cui si è indagato, e tali anomalie non sono rettificate da un'ulteriore audizione del perito, la prova viene nuovamente assunta dagli stessi o da altri periti (articolo 254, secondo comma, ZPP). Tuttavia, se vi sono contraddizioni nei pareri di uno o più periti o se il loro parere contiene anomalie o se esistono ragionevoli dubbi in merito alla correttezza del parere espresso, vengono richiesti i pareri di altri periti (articolo 254, terzo comma, ZPP). I periti hanno diritto al rimborso delle spese e a una retribuzione per il lavoro svolto (articolo 249, ZPP).

2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?

Il principio applicato è quello del libero apprezzamento delle prove. Il giudice, che agisce in base al proprio convincimento, decide quali fatti si considerano come provati, in base ad una valutazione completa e accurata di ogni singola prova e di tutti gli elementi di prova nel loro insieme, nonché in base all'esito dell'intero procedimento (articolo 8, ZPP). La procedura civile slovena non riconosce dunque delle regole in materia di prove, secondo cui il legislatore stabilisce anticipatamente e in maniera astratta il valore di particolari tipi di prova. La sola eccezione è la regola sulla valutazione dei documenti pubblici (v. il punto 2.5).

Tuttavia, nella pratica si applica la regola secondo cui la prova documentale, ad esempio, è più affidabile (senza avere maggiore valore probatorio) rispetto ad altre prove, quali le testimonianze dei testi o delle parti.

2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?

Il ZPP non prevede alcuna disposizione in merito all'obbligatorietà di specifici mezzi di prova per stabilire l'esistenza di determinati fatti.

2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?

Sì. Chiunque venga convocato come testimone deve presentarsi e, salvo altrimenti disposto per legge, deve anche deporre (articolo 229, primo comma, ZPP).

2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?

Una persona non può essere sentita come testimone se la sua testimonianza viola l'obbligo di mantenere un segreto ufficiale o militare, a meno che l'autorità competente non lo sollevi da tale obbligo (articolo 230, ZPP).

Eccezionalmente il presidente della sezione può autorizzare la deposizione di un testimone concernente segreti di Stato o militari nel caso in cui esistano le condizioni in base alle quali le informazioni così classificate possano essere divulgate nel corso di un procedimento giudiziario (ciò in funzione dell'importanza dell'informazione e del contenuto dell'atto processuale, della natura e delle informazioni in questione, dell'importanza e della rilevanza dei diritti sostanziali relativi alla controversia e al processo in corso, e nel caso in cui la divulgazione di un'informazione classificata possa mettere in pericolo o meno il funzionamento dell'autorità oppure la sicurezza nazionale).

Un testimone può rifiutarsi di deporre (articolo 231, ZPP):

  • su argomenti che una parte gli ha confidato in qualità di suo rappresentante autorizzato;
  • su argomenti che la parte o altra persona gli ha confessato in qualità di confessore religioso;
  • su fatti che ha scoperto in qualità di legale o medico o nell'esercizio di qualsiasi altra professione o attività che preveda un obbligo di riservatezza su qualsiasi fatto scoperto nell'esercizio di detta professione o attività.

I testimoni possono rifiutarsi di rispondere a singole domande se hanno una ragione valida e, in particolare, se la loro risposta può comportare grave mortificazione, considerevoli danni finanziari o conseguenze penali per loro stessi o per i loro parenti in linea retta di ogni grado e per i loro parenti in linea collaterale fino al terzo grado, o se ciò comporta grave mortificazione, considerevoli danni finanziari o conseguenze penali per il coniuge o affini fino al secondo grado (anche dopo lo scioglimento del matrimonio), per il loro tutore o tutelato, o per il genitore o il figlio adottivo (articolo 233, primo comma, ZPP).

Tuttavia, il rischio di causare un qualsivoglia danno finanziario non può essere invocato dai testimoni come ragione per rifiutarsi di testimoniare sulle transazioni giuridiche di cui sono stati testimoni, sulle azioni che hanno compiuto come predecessore o rappresentante giuridico di una delle parti di una controversia, su fatti relativi a rapporti patrimoniali connessi a legami di parentela o di affinità, su fatti concernenti nascite, matrimoni o decessi, e comunque in tutti i casi in cui, in applicazione di norme particolari, sono tenuti a presentare una domanda o rilasciare una dichiarazione (articolo 234 del ZPP). Un testimone non può invocare il segreto d'impresa per rifiutarsi di testimoniare, se la divulgazione di determinati fatti va a beneficio dei cittadini o di un'altra persona, sempreché tale beneficio sia superiore al danno causato dalla divulgazione del segreto (articolo 232 del ZPP).

2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?

Sì. Se i testimoni che sono stati convocati in modo corretto non si presentano e la loro assenza è ingiustificata o se hanno lasciato senza permesso il luogo in cui avrebbero dovuto deporre, il giudice può ordinarne la convocazione coatta a loro spese e può anche infliggere un'ammenda fino a 1 300 EUR. Il giudice può infliggere un'ammenda di questo tipo anche a un testimone che si presenti alla convocazione, ma che, dopo essere stato informato delle eventuali conseguenze, rifiuti di testimoniare o di rispondere a domande specifiche per motivi che il giudice considera non validi. In quest'ultimo caso, se il teste continua a rifiutarsi di testimoniare, il giudice può disporne la detenzione fino a quando egli non sia disposto a deporre o fino a quando la sua testimonianza non sia più necessaria, per un periodo non superiore a un mese (articolo 241, primo e secondo comma, ZPP).

2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?

Può comparire come testimone chiunque sia in grado di fornire informazioni sui fatti da comprovare (articolo 229, secondo comma, ZPP). L'ammissibilità non dipende dalla capacità giuridica del testimone. Un minore o una persona dichiarata in parte o completamente priva della capacità giuridica può essere convocato in qualità di testimone se è effettivamente in grado di fornire informazioni sui fatti giuridicamente pertinenti. Il tribunale valuta caso per caso se il soggetto è idoneo a testimoniare.

Una parte o il suo rappresentante legale non possono comparire come testimoni, mentre lo può fare un procuratore (pooblaščenec) o un interveniente (stranski intervenient).

2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?

Per quanto riguarda l'audizione dei testimoni, si veda la risposta al precedente punto.

La disciplina relativa alle videoconferenze è contenuta nell'articolo 114a del ZPP, secondo cui, con il consenso delle parti, il giudice può permettere a queste ultime o ai loro rappresentanti di trovarsi in un luogo diverso durante l'udienza e di compiere atti procedurali dalla loro postazione qualora sia assicurato il collegamento audio e video tra l'aula in cui si tiene l'udienza e il luogo in cui si trovano le parti o i loro rappresentanti. Le stesse condizioni si applicano a una eventuale ispezione, all'esame di documenti, all'audizione delle parti, dei testimoni e dei periti.

3 Valutazione delle prove

3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?

Di norma, nei procedimenti civili le prove ottenute con mezzi illegali (per esempio ricorrendo a intercettazioni illecite) non vengono prese in considerazione; tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso l'utilizzo di tali prove in via eccezionale, qualora risulti giustificato da fondati motivi o sia particolarmente importante ai fini dell'applicazione di un diritto garantito dalle norme costituzionali. In tale caso, oltre al fatto che talune prove siano state ottenute con mezzi illeciti, è determinante stabilire se la prova fornita nel procedimento civile possa condurre a un'ulteriore violazione dei diritti fondamentali.

In relazione alle prove inammissibili e alle prove che non sono concretamente ottenibili, l'articolo 3, terzo comma, ZPP stabilisce che il giudice non ammette le istanze delle parti che siano contrarie alle norme cogenti o ai principi morali.

3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?

Se la dichiarazione fa parte dell'istanza o di una memoria, non conterà come prova, ma sarà considerata un'affermazione fattuale della parte, per la quale la parte deve presentare anche le adeguate prove. Se la dichiarazione è contenuta in un documento presentato come prova delle affermazioni di una parte, essa avrà carattere di documento.

Anche una dichiarazione rilasciata da una parte durante l'audizione conta come prova, poiché il ZPP riconosce come prova anche l'audizione delle parti (articolo 257 ZPP).

Link correlati

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Ultimo aggiornamento: 09/01/2020

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