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Assunzione delle prove

Lussemburgo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Onere della prova

1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?

Nel diritto lussemburghese vige il principio generale secondo cui chi richiede l'adempimento di un'obbligazione deve provarne l'esistenza. Viceversa, chi afferma di avervi adempiuto, deve dimostrare il pagamento o il fatto che ha portato all'estinzione dell'obbligazione.

1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?

In alcuni casi, il diritto lussemburghese prevede presunzioni che dispensano dall'onere della prova la parte che deve dimostrare un fatto impossibile o difficile da accertare. La presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.

La legge distingue due categorie di presunzioni: da un lato la presunzione legale, ovvero quella attribuita da una legge speciale a determinati atti o fatti; dall'altro le presunzioni non stabilite per legge e che sono lasciate alla valutazione del giudice, il quale ammette solo presunzioni gravi, precise e concordanti.

Di regola, le presunzioni ammettono la prova contraria. Ad esempio, si presume che un figlio nato in costanza di matrimonio abbia come padre il marito di sua madre. Tuttavia, è possibile avviare un'azione di disconoscimento della paternità.

In casi più rari le presunzioni sono assolute, nel senso che non ammettono la prova contraria.

1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?

La valutazione dei fatti è lasciata al potere discrezionale del giudice, che è assoluto. In caso di dubbio, il giudice verifica se esistono indizi gravi, precisi e concordanti e accetta o respinge la prova in funzione della verosimiglianza dei fatti addotti.

2 Assunzione delle prove

2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?

L'assunzione delle prove può essere disposta dal giudice su richiesta di una parte. In alcuni casi, il giudice può tuttavia disporre l'assunzione delle prove di propria iniziativa.

2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?

Il giudice istruisce il perito designato sulla natura del suo compito. Le parti e i terzi che sono chiamati a collaborare sono convocati dal perito. In virtù del principio del contraddittorio, l'assunzione delle prove avviene in presenza delle parti.

2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?

L'assunzione delle prove può essere disposta quando il giudice non ha elementi sufficienti per decidere.

L'assunzione delle prove può essere disposta relativamente a un fatto solo se la parte che adduce tale fatto non ha elementi sufficienti per provarlo. In nessun caso l'assunzione delle prove può essere disposta per supplire alle carenze della parte nell'acquisizione della prova.

Il giudice deve limitare la scelta del mezzo istruttorio a quanto è necessario per la risoluzione della controversia, impegnandosi a scegliere la soluzione più semplice e meno onerosa.

2.4 Quali sono i mezzi di prova?

I vari mezzi di prova sono le prove documentali e orali, la presunzione, la confessione e il giuramento.

2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?

  • Metodi utilizzati per ottenere prove testimoniali e perizie

Quando è ammessa la prova testimoniale, i giudici possono avvalersi di terzi che, essendo personalmente informati sui fatti, possono fornire chiarimenti in merito. Tali prove possono essere raccolte sotto forma di dichiarazioni o con l'impiego di metodi investigativi, a seconda che si tratti di prove scritte o orali.

Il giudice può chiedere a chiunque di fornire chiarimenti sotto forma di dichiarazioni, consultazioni, ovvero di un parere tecnico su una questione di fatto che richiede l'interpretazione di un esperto. Qualora non sia richiesto un parere scritto, il giudice permette ai testimoni esperti di fornire oralmente la loro opinione all'udienza; la trascrizione delle testimonianze degli esperti è firmata dal giudice e dal cancelliere.

  • Norme applicabili alla presentazione di prove scritte e di relazioni o pareri scritti degli esperti

Prove scritte:

una parte che utilizzi un documento a sostegno delle proprie pretese deve mettere tale documento a disposizione della controparte. Il documento viene fornito dietro rilascio di una ricevuta o depositato in cancelleria. I documenti devono essere resi accessibili senza indugio.

Relazioni e pareri scritti degli esperti:

gli esperti depositano le loro relazioni presso la cancelleria. Viene redatta un'unica relazione, anche se gli esperti sono diversi; se gli esperti sono in disaccordo, ognuno esprime il proprio parere. Se un esperto chiede un'opinione a un altro esperto in una specializzazione diversa dalla sua, tale parere è allegato al verbale dell'udienza oppure al fascicolo, a seconda dei casi.

2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?

Alcuni mezzi di prova prevalgono sugli altri:

  • l'atto autentico (acte authentique) è redatto da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario) nell'esercizio delle sue funzioni. Fa fede fino a querela di falso;
  • la scrittura privata è redatta, senza l'intervento di un pubblico ufficiale, dalle parti stesse e unicamente con la loro sottoscrizione. Fa fede fino a prova contraria;
  • la valutazione delle testimonianze e degli altri mezzi di prova è lasciata al libero convincimento del giudice.

2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?

Negozi giuridici (contratti) di valore superiore ai 2 500 EUR devono essere provati per iscritto. La prova di un fatto giuridico (come un incidente) è invece libera.

2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?

La legge obbliga il testimone a collaborare con la giustizia affinché emerga la verità.

2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?

Possono essere esentate dal prestare testimonianza le persone che dimostrino di avere un motivo legittimo. Possono rifiutarsi di deporre i parenti o affini in linea diretta di una delle parti o il coniuge, anche divorziato.

2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?

I testimoni che non si presentano all'udienza possono essere citati a loro spese se la loro audizione è ritenuta necessaria. I testimoni che non si presentano e quelli che, senza motivo legittimo, si rifiutano di deporre o di prestare giuramento possono essere condannati a una sanzione pecuniaria da 50 a 2 500 EUR.

Chi dimostra di non aver potuto presenziare nel giorno stabilito può essere esentato dal pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di citazione.

2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?

Chiunque può essere ascoltato come testimone, tranne le persone ritenute incapaci di testimoniare in giudizio.

Le persone che non possono testimoniare possono tuttavia essere sentite nelle stesse condizioni, ma senza prestare giuramento. In ogni caso, i discendenti non possono mai essere sentiti sugli addebiti formulati dai coniugi a sostegno di una domanda di divorzio o di separazione.

2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?

  • Ruolo del giudice e delle parti nell'audizione di un testimone

Il giudice provvede all'escussione dei testimoni separatamente e nell'ordine da lui stabilito in presenza delle parti o dopo averle convocate. I testimoni non possono leggere alcun testo già preparato.

I giudici possono ascoltare la testimonianza e interrogare i testimoni su qualsiasi argomento in relazione al quale sia legittimo assumere prove, anche se si tratta di argomenti non menzionati nella decisione relativa all'assunzione della prova. I giudici possono richiamare i testimoni, metterli a confronto tra loro o con le parti e, ove necessario, ascoltarli in presenza di un consulente tecnico.

Le parti non devono interrompere, interpellare o cercare di influenzare i testimoni che depongono, né possono rivolgersi a loro direttamente, pena l'esclusione. Il giudice, se lo ritiene necessario, pone al testimone le domande presentategli dalle parti dopo la sua escussione.

  • Videoconferenze e altri ausili tecnici

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, mira a migliorare, semplificare e velocizzare la cooperazione tra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. L'ordinamento lussemburghese non contiene disposizioni specifiche sulle videoconferenze. Tale tecnica è soggetta alle disposizioni ordinarie del nuovo codice di procedura civile sull'audizione dei testimoni, la valutazione personale da parte del giudice e la comparizione personale. Le giurisdizioni dispongono del materiale tecnico necessario. Alla data stabilita per la videoconferenza sono presenti un giudice, un cancelliere, un interprete e un tecnico.

Il giudice può disporre una registrazione audio o video di tutte o di una parte delle operazioni istruttorie alle quali procede. La registrazione è conservata in cancelleria. Ogni parte può chiedere di avere, a proprie spese, una copia o una trascrizione di tale registrazione.

3 Valutazione delle prove

3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?

Il giudice non tiene conto delle prove ottenute con mezzi fraudolenti, come ad esempio una telecamera nascosta o una registrazione telefonica effettuata all'insaputa dell'interlocutore.

3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?

In linea di principio, le dichiarazioni rese dalle parti del procedimento non hanno valore probatorio.

Link collegati

http://www.legilux.lu/

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020

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