Assunzione delle prove

Lituania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Onere della prova

Le parti sono tenute a provare i fatti su cui basano le loro domande o repliche, ad eccezione dei casi in cui tali fatti non debbano essere dimostrati (cfr. punto 1.2).

1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?

Secondo il Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile della Repubblica di Lituania), l’onere della prova spetta alle parti del procedimento, le quali sono tenute a dimostrare i fatti su cui fondano le loro domande o repliche, ad eccezione dei casi in cui, conformemente al codice di procedura civile, tali fatti non debbano essere provati.

Tutte le autorità giudiziarie esaminano le cause civili secondo il principio del contraddittorio, secondo il quale ciascuna parte deve dimostrare i fatti su cui fonda le proprie domande o repliche, tranne nei casi in cui tali fatti non debbano essere provati.

1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?

L’articolo 182 del codice di procedura civile contiene il seguente elenco di fatti oggetto di esenzione dall’onere della prova:

  • fatti riconosciuti dal giudice quali fatti notori;
  • fatti stabiliti da sentenze effettive in altri procedimenti civili o amministrativi in cui le parti sono le stesse persone, salvo nei casi in cui una sentenza giudiziaria abbia conseguenze legali per terzi non coinvolti nel procedimento (fatti pregiudizievoli);
  • conseguenze di atti personali che costituiscono un reato, laddove tali conseguenze siano state giudicate in una sentenza effettiva nell’ambito di un procedimento penale (fatti pregiudizievoli);
  • fatti presumibili dalla legge e non contestati conformemente alla procedura generale;
  • fatti ammessi dalle parti.

Le parti hanno il diritto di ammettere fatti su cui un’altra parte basa la propria domanda o replica. Il giudice può considerare provato un fatto ammesso, qualora ritenga che l’ammissione sia coerente con le circostanze del caso e non sia stata proposta dalla parte per fini di inganno, violenza o minaccia, per errore o per negare la verità.

È opportuno notare tutti i suddetti casi possono essere contestati, presentando, conformemente alla procedura generale, prove che li confutino.

1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?

Qualora la prova proposta permetta al giudice di concludere che vi sono forti probabilità che un determinato fatto sia esistito, il giudice considererà tale fatto provato.

2 Assunzione delle prove

Per “prova” nei procedimenti civili si intente qualunque elemento reale che funga da fondamento per il giudice, al fine di determinare, nell’ambito della procedura legale, l’esistenza o meno di fatti che provino le domande e le repliche delle parti, nonché altri fatti pertinenti per emettere una decisione giusta ed equa sul caso. Tali elementi possono essere dimostrati dai seguenti mezzi di prova: dichiarazioni delle parti o di terzi (direttamente o mediante un rappresentante), deposizioni dei testimoni, prove scritte, prove materiali, protocolli di ispezione, relazioni di perizia, fotografie e registrazioni video e audio ottenute legalmente ed altri elementi di prova.

Inoltre, un giudice può chiedere a uno Stato membro dell’UE di raccogliere prove o di procedere direttamente alla loro assunzione, a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, per migliorare, semplificare e velocizzare la cooperazione tra i giudici nell’assunzione delle prove.

2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?

Ai sensi dell’articolo 179 del codice di procedura civile, le parti e gli altri partecipanti al procedimento sono tenute a presentare elementi di prova. Laddove le prove addotte non siano sufficienti, il giudice può chiedere alle parti e agli altri partecipanti al procedimento di fornirgli altri elementi probatori, nonché fissare un termine per la loro presentazione. Il giudice può altresì raccogliere prove di propria iniziativa (d’ufficio), ma solo nei casi previsti dalla legge.

Conformemente al codice di procedura civile, il giudice ha il diritto di procedere d’ufficio in tal senso per l’esame di casi in materia di famiglia o lavoro, qualora a suo avviso lo ritenga essenziale per formulare una decisione equa sul caso (articoli 376 e 414).

Inoltre, l’articolo 476 del codice di procedura civile prevede che un tribunale adito per l’esame di una causa riguardante la dichiarazione di piena capacità di agire un minore (emancipato) è tenuto a:

  • designare un istituto statale di tutela dei minori nel luogo di residenza del minore cui presentare le conclusioni sulla capacità del minore di far valere i propri diritti civili o di onorare i suoi obblighi;
  • chiedere dati riguardo a eventuali condanne o infrazioni amministrative o di altra natura a carico dal minore;
  • qualora sia necessario determinare il livello di sviluppo fisico, morale, spirituale o mentale del minore, chiedere l’elaborazione di un esame psicologico e/o psichiatrico forense e la presentazione dei documenti medici del minore o di altro materiale necessario ai fini dell’esame;
  • compiere ogni altra azione necessaria per la preparazione dell’analisi del caso.

L’articolo 582 del codice di procedura civile prevede inoltre che, nei casi in materia di autorizzazioni al trasferimento di un titolo alla proprietà di famiglia, ipoteche su beni familiari o altri gravami sui relativi diritti, il giudice può, tenendo conto delle circostanze del caso, chiedere all’attore prove che dimostrino la situazione finanziaria della famiglia (redditi, risparmi, altre proprietà, passività), dati riguardanti le proprietà familiari oggetto di trasferimento, dati raccolti dal servizio di tutela dei diritti dei minori riguardo ai genitori del bambino, i termini e le condizioni preliminari, nonché le previsioni di rendimento della futura operazione, le prospettive riguardo ai diritti di un bambino tutelato in caso l’operazione non venga eseguita ed altri elementi di prova.

2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?

Al fine di raccogliere prove (a norma degli articoli 199 e 206 del codice di procedura civile), un giudice può chiedere a una persona fisica o giuridica di addurre prove scritte o materiali, che dovranno essere presentate direttamente al tribunale entro un termine stabilito. Qualora la persona fisica o giuridica non sia in grado di presentare la prova scritta o materiale richiesta oppure non riesca a presentarla entro il termine fissato, è tenuta a informare il giudice al riguardo, indicando le ragioni. Il giudice può rilasciare a una persona che chieda prove scritte o materiali un certificato che la autorizzi a procurarsi le prove, in modo da poterle presentare in tribunale.

Durante la fase di preparazione per l’udienza, il giudice porta a termine anche altre attività procedurali necessarie per preparare adeguatamente la causa all’udienza (richiesta di prove che non possono essere ottenute dai partecipanti al procedimento, raccolta di prove di propria iniziativa laddove consentito dal codice di procedura civile, ecc.).

2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?

Un giudice può respingere una prova se:

  • è inammissibile;
  • non conferma né confuta fatti pertinenti al caso (articolo 180 del codice di procedura civile);
  • avrebbe potuto essere presentata in precedenza e la loro presentazione successiva ritarderebbe il procedimento (articolo 181, secondo comma, del codice di procedura civile).

Per essere accolti dall’autorità giudiziaria, tutti i documenti o altri elementi di prova su cui il ricorrente fonda le proprie domande, i giustificativi di pagamento delle tariffe giudiziarie e le domande di assunzione di prove per gli elementi probatori che l’attore non è in grado di presentare, inclusi i motivi dell’impossibilità della presentazione, devono essere allegate all’atto di citazione per essere accettata da un tribunale (articolo 135 del codice di procedura civile).

È inoltre opportuno osservare che le corti di appello respingeranno le eventuali nuove prove sottoposte a un organo giurisdizionale di primo grado, tranne nei casi in cui questo ultimo abbia rifiutato ingiustamente di accettare le prove o se la necessità di presentare tali prove sia sorta in seguito (articolo 314 del codice di procedura civile).

2.4 Quali sono i mezzi di prova?

Come definito nel codice di procedura civile, per “prova” in un procedimento civile si intende qualunque dato fattuale che un giudice possa utilizzare quale fondamento per decidere, nell’ambito della procedura legale, se esistano o meno fatti che giustificano le dichiarazioni e le repliche delle parti, così come ogni altra circostanza rilevante per giungere a una decisione giusta ed equa sul caso. Tali dati possono essere ottenuti per mezzo di dichiarazioni delle parti o di terze persone (direttamente o tramite un rappresentante), deposizioni di testimoni, prove scritte, prove materiali, protocolli di ispezione e perizie.

Anche le fotografie e le registrazioni audio e video ottenute legalmente possono essere utilizzate come mezzi di prova.

2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?

Gli articoli da 192 a 217 del codice di procedura civile stabiliscono le seguenti regole che disciplinano i metodi per l’assunzione di prove testimoniali e periziali.

La procedura per la prova testimoniale

Ciascun testimone è convocato in un’aula del tribunale e sentito individualmente. Ai testimoni non interrogati può essere chiesto di lasciare l’aula durante l’udienza, mentre i testimoni sentiti sono tenuti a restare in aula fino alla conclusione dell’udienza. Se i testimoni sottoposti a interrogatorio lo richiedono, il giudice può acconsentire a che lascino l’aula dopo l’esame dei pareri dei partecipanti al procedimento.

Un testimone può essere sentito anche nel luogo in cui trova, qualora non possa presentarsi in tribunale in seguito all’atto di citazione per malattia, vecchiaia, disabilità o altre ragioni fondamentali riconosciute dal giudice e il partecipante al procedimento che ne ha chiesto la convocazione non possa garantire la presenza del testimone dinanzi al giudice.

Il tribunale deve identificare il testimone e spiegare i diritti e doveri dei testimoni nonché la loro responsabilità per violazione dei giurati e inadempienza o adempimento improprio di qualsiasi altro dei loro doveri.

Prima di sottoporsi all’esame, il testimone presta giuramento mettendo una mano sulla Lietuvos Respublikos Konstitucija (Costituzione della Repubblica di Lituania) e pronunciando la seguente frase: “Io, (nome completo), giuro onestamente e fedelmente di dire la verità senza eliminare, aggiungere o modificare nessun elemento di prova”. I testimoni giurati firmano la formulazione del giuramento, che in seguito viene allegato al fascicolo del caso.

Dopo avere chiarito le relazioni del testimone con le parti, eventuali terzi e altre circostanze rilevanti per la valutazione della prova testimoniale (istruzione, occupazione del testimone, ecc.), il giudice invita il testimone a dichiarare all’autorità giudiziaria tutto quanto in sua conoscenza riguardo al caso e a evitare di fornire informazioni di cui ignori la fonte.

Dopo la deposizione, il testimone potrà essere interrogato. Il teste è interrogato innanzitutto dalla persona che ne ha chiesto la convocazione e dal rispettivo rappresentante e, in seguito, dagli altri partecipanti al procedimento. Un testimone convocato su iniziativa della corte viene prima interrogato dall’attore. Il giudice è tenuto a ignorare le domande faziose e quelle irrilevanti per il caso e può porre domande in qualunque momento dell’esame del testimone.

Se necessario, su richiesta di un partecipante al procedimento o di sua iniziativa, il giudice può riesaminare un testimone nel corso della stessa udienza, chiamare il testimone sentito a un’altra udienza dinanzi allo stesso tribunale o convocare i testimoni per un confronto.

In casi eccezionali, qualora sia impossibile o difficile interrogare un testimone in tribunale, il giudice che esamina il caso può prendere in considerazione una testimonianza scritta, qualora a suo avviso, e tenuto conto dell’identità del testimone e del contenuto dei fatti riguardo i quali deve essere resa la testimonianza, ciò non abbia un effetto pregiudizievole sulla determinazione dei fatti essenziali del caso. Su iniziativa delle parti, un testimone può essere citato a comparire per un nuovo esame in tribunale se necessario per stabilire i fatti del caso con maggior precisione. Prima di deporre, il testimone è tenuto a firmare il testo del giuramento di cui all’articolo 192, quarto comma, ed è avvisato, con una nota firmata per ricevimento, del fatto che la falsa testimonianza costituisce reato penale. Le testimonianze scritte devono redatte in presenza di un notaio e certificate dal notaio.

Prova periziale

Il parere di un esperto viene letto ad alta voce in un’audizione giudiziaria. Prima di leggere il parere degli esperti, l’esperto (o più di uno) che presenta il parere e partecipa all’udienza è tenuto a prestare giuramento ponendo una mano sulla Costituzione della Repubblica di Lituania e pronunciando la seguente frase: “Io, (nome completo), giuro di espletare le funzioni di un esperto nel procedimento con onestà e di produrre una perizia e ragionata fondata sulla mia intera esperienza”. Se un esame è condotto al di fuori di un’udienza, il testo del giuramento firmato dall’esperto costituisce parte integrante della perizia. Gli esperti inclusi nel Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašas (elenco degli esperti giudiziari della Repubblica di Lituania) che hanno prestato giuramento al momento dell’iscrizione sull’elenco non devono prestare giuramento in tribunale e si presume altresì siano stati informati delle responsabilità in caso di dichiarazioni e pareri falsi.

Il giudice ha il diritto di chiedere all’esperto di spiegare il parere oralmente e, in tal caso, la spiegazione orale è inclusa nel verbale dell’udienza.

Agli esperti possono essere poste domande intese a chiarire o a integrare il parere. La persona che ne richiede la nomina può procedere per prima a porre domande, il loro appuntamento ha la prima opportunità di porre domande. L’esperto può poi essere interrogato da altri partecipanti al procedimento. Se l’esperto è nominato dal tribunale di propria iniziativa, le domande verranno poste in primo luogo dall’attore.

I giudici hanno il diritto di porre domande all’esperto in qualsiasi momento dell’esame.

Il parere è fornito solo su richiesta di un tribunale (e deve essere presentato per iscritto sotto forma di perizia). La perizia deve includere una descrizione dettagliata delle indagini svolte, le conclusioni tratte in base ai risultati e le risposte motivate alle domande poste dal tribunale.

Qualora un’autorità giudiziaria chieda un parere senza l’elaborazione di una perizia, il parere è considerato quale prova scritta presentata da un esperto (analoga a quelle proposte da altri partecipanti al procedimento) o chiesta dal giudice secondo la procedura stabilita dal codice di procedura civile.

L’articolo 198 del codice di procedura civile stabilisce le seguenti regole per la presentazione delle prove scritte:

le prove scritte possono essere presentate dai partecipanti al procedimento o essere chieste dal giudice secondo la procedura stabilita dal codice.

Le prove scritte devono essere trasmesse nella forma prescritta dal codice di procedura civile: un partecipante al procedimento che comprovi il contenuto di un atto procedurale con prove scritte è tenuto ad allegarne gli originali o le copie (copie digitali), certificate da un tribunale, un notaio (o da un altro soggetto autorizzato a compiere atti notarili), un avvocato che partecipi al procedimento o la persona che ha emesso (ricevuto) l’atto. Il giudice chiedere, di sua iniziativa o su richiesta di un partecipante al procedimento, di presentare i documenti originali. Un partecipante al procedimento che chieda la presentazione di documenti originali deve essere presentata insieme alla domanda, alla domanda riconvenzionale, alla memoria difensiva o ad altri documenti procedurali dei partecipanti al procedimento. I partecipanti al procedimento possono presentare tale richiesta in un secondo momento, purché il giudice consideri convincenti le ragioni per cui la richiesta non è stata presentata in precedenza oppure qualora l’approvazione della richiesta in questione non comporti alcun ritardo per la risoluzione del caso. Nel caso in cui siano correlate al contenuto degli atti procedurali solo parti di un documento, al tribunale dovranno essere trasmesse soltanto le parti pertinenti (estratti).

Tutti gli atti processuali e i relativi allegati devono essere presentati al tribunale in lingua lituana, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge. Se i partecipanti ai procedimenti a cui devono essere notificati gli atti processuali non capiscono il lituano, devono essere trasmesse al giudice le traduzioni degli atti in una lingua che sia loro comprensibile. Qualora, conformemente al codice civile, i documenti da presentare debbano essere tradotti in una lingua straniera, i partecipanti al procedimento sono tenuti a presentare al tribunale traduzioni certificate, in conformità con la procedura legale stabilita.

I documenti originali contenuti nel fascicolo possono essere restituiti su richiesta del mittente. In tal caso occorre conservare nel fascicolo le copie dei documenti da rendere, certificate secondo la procedura prevista dal codice.

2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?

Ai sensi dell’articolo 197 del codice di procedura civile, i documenti rilasciati da autorità statali e municipali, approvati da persone autorizzate dallo Stato nei limiti delle loro competenze e in conformità ai requisiti previsti per la forma di determinati atti, possono essere considerati prove scritte ufficiali e hanno un maggiore valore probatorio. I fatti indicati nelle prove ufficiali scritte sono considerati interamente dimostrati sino a che non vengano smentiti da altre prove addotte nel corso del procedimento, ad eccezione delle prove testimoniali. Il divieto di ricorrere alla prova testimoniale non si applica se in contrasto con i principi di buona fede, equità e ragionevolezza. Il valore probatorio delle prove scritte ufficiali può anche attribuito anche ad altri documenti e atti legislativi.

2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?

I fatti di un caso per le quali la legge prevede l’assunzione di specifici mezzi di prova non possono essere dimostrati adducendo altri elementi probatori (articolo 177, quarto comma, del codice di procedura civile).

2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?

Chiunque sia citato a comparire per testimoniare è tenuto a presentarsi in tribunale e fornire prove veritiere. Le persone convocate a deporre quali testi sono responsabili per legge del mancato adempimento dei doveri di un testimone (articolo 191) e, di conseguenza, passibili di un’ammenda.

2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?

Un testimone può rifiutarsi di deporre qualora la testimonianza possa costituire una prova contro se stesso, un membro della famiglia o un parente stretto.

2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?

Laddove un testimone, un esperto o un interprete non si presenti all’udienza, il giudice chiederà alle persone presenti al procedimento se il caso può essere sentito in assenza del testimone, esperto o interprete e deciderà se continuare o deferire l’udienza. Un testimone, un esperto o un interprete che non compaia in tribunale senza un valido motivo è passibile di un’ammenda sino a 1 000 LTL. Un testimone può inoltre essere accompagnato coattivamente in base a decisione del giudice (articolo 248 del codice di procedura civile).

2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?

Non possono essere sentiti in qualità di testimoni:

  • rappresentanti legali nei procedimenti civili e amministrativi o difensori nei procedimenti penali, in merito a fatti di cui sono venuti a conoscenza in tale veste;
  • persone incapaci di comprendere i fatti pertinenti al caso o di fornire elementi di prova imparziali, a causa di una disabilità fisica o mentale;
  • sacerdoti, in merito a fatti di cui sono venuti a conoscenza durante la confessione;
  • professionisti sanitari, in merito a fatti oggetto di segreto professionale;
  • mediatori, in merito a fatti di cui sono venuti a conoscenza nel corso di una procedura di mediazione conciliatoria.

La legge può inoltre escludere altri soggetti.

2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?

Dopo avere chiarito le relazioni del testimone con le parti, eventuali terzi e altre circostanze rilevanti per la valutazione della prova testimoniale (istruzione, occupazione del testimone, ecc.), il giudice inviterà il testimone a dire all’autorità giudiziaria tutto quanto in sua conoscenza riguardo al caso e a evitare di dare informazioni di cui ignori la fonte.

Dopo la deposizione, il testimone potrà essere interrogato, in primo luogo dalla persona che ne ha chiesto la convocazione e dal rispettivo rappresentante e, in secondo luogo, dagli altri partecipanti al procedimento. Un testimone convocato su iniziativa del giudice viene prima interrogato dall’attore. Il giudice è tenuto a ignorare le domande faziose e quelle irrilevanti per il caso e può porre domande in qualunque momento dell’esame del testimone. Se necessario, su richiesta di un partecipante al procedimento o di sua iniziativa, il giudice può riesaminare un testimone nel corso della stessa udienza, chiamare il testimone sentito a un’altra udienza dinanzi allo stesso tribunale o convocare i testimoni per un confronto.

In casi eccezionali, qualora sia impossibile o difficile interrogare un testimone in tribunale, il giudice che esamina il caso può prendere in considerazione una testimonianza scritta qualora a suo avviso, e tenuto conto dell’identità del testimone e del contenuto dei fatti riguardo i quali deve essere resa la testimonianza, ciò non abbia un effetto pregiudizievole sulla determinazione dei fatti essenziali del caso. Su iniziativa delle parti, un testimone può essere citato a comparire per un nuovo esame in tribunale, se necessario per stabilire i fatti del caso con maggior precisione. Prima di deporre, il testimone è tenuto a firmare il testo predisposto per prestare giuramento ed è avvisato, con una nota firmata per ricevimento, del fatto che la falsa testimonianza è un reato penale. Le testimonianze scritte devono redatte in presenza di un notaio e certificate dal notaio.

La partecipazione dei partecipanti al procedimento alle e all’esame dei testimoni in loco può essere garantita grazie alle tecnologie di informazione e comunicazione elettronica (videoconferenza, teleconferenza, ecc.). Quando vengono utilizzate le suddette tecnologie conformemente alla procedura determinata dal Ministro della giustizia, è necessario garantire un’identificazione affidabile dei partecipanti al procedimento, nonché una registrazione e presentazione obiettiva dei dati (prove).

Inoltre, l’articolo 803 del codice di procedura civile prevede la possibilità per i giudici della Repubblica di Lituania di chiedere a un organo giurisdizionale di un altro Stato di utilizzare le tecnologie di comunicazione (videoconferenza, teleconferenza, ecc.) durante la raccolta delle prove.

3 Valutazione delle prove

Il giudice valuta le prove in un procedimento secondo le proprie convinzioni, in base a un esame completo e imparziale dei fatti presentati nel procedimento e in conformità alla legge.

3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?

I dati fattuali possono essere dimostrati dai seguenti mezzi: dichiarazioni delle parti e di terzi (dirette o attraverso un rappresentante), deposizioni di testimoni, prove scritte, prove materiali, protocolli di ispezione, conclusioni di esperti, fotografie e registrazioni video e audio ottenute legalmente ed altri elementi di prova. Di norma, i dati fattuali coperti da segreto di Stato o professionale non possono essere utilizzati come prove nei procedimenti civili sino a quando non vengano considerati “non classificati”, conformemente alla procedura legale. I dati ottenuti durante una procedura di mediazione conciliativa non possono essere utilizzati come prove nei procedimenti civili, tranne nei casi previsti dalla legge in materia di mediazione conciliativa nelle controversie civili.

Va inoltre osservato che, conformemente all’articolo 185 del codice di procedura civile, Il giudice valuta le prove in un procedimento secondo le proprie convinzioni, in base a un esame completo e imparziale dei fatti presentati nel procedimento e in conformità alla legge. Nessuna prova può aver un effetto predefinito su un giudice, ad eccezione dei casi in cui è previsto dal codice di procedura civile.

3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?

Sì (cfr. 2.4).

Ultimo aggiornamento: 21/11/2018

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