Assunzione delle prove

Quando si avvia un procedimento giudiziario di solito è indispensabile presentare al giudice le prove a sostegno della propria domanda.

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L'assunzione di prove nei procedimenti civili non è ristretta ai confini di uno Stato membro. Talvolta può essere necessario assumere prove in uno Stato membro diverso da quello di residenza, come per esempio sentire testimoni o esperti, oppure può accadere che il giudice debba recarsi sul luogo di un altro Stato membro in cui è avvenuto il fatto. Per quanto riguarda l'assunzione di prove transfrontaliera nell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria fra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale è disciplinata dal regolamento (UE) 2020/1783 del 25 novembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tuttavia il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni inizierà a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo triennale dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25 (per maggiori informazioni cfr. l'articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1783)).

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Controversie di modesta entità — notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare le o le autorità giudiziarie competenti

Assunzione delle prove mediante videoconferenza

Guida pratica per l'applicazione del regolamento del 2001 sull'assunzione delle prove  PDF (74 Kb) en

Guida pratica sull'uso della videoconferenza ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale  PDF (724 Kb) en

Ultimo aggiornamento: 20/01/2023

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