Assunzione delle prove

Belgio
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Onere della prova

1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?

L’ordinamento giuridico belga opera una distinzione tra diritto civile e diritto commerciale. Il diritto commerciale è il diritto speciale applicabile a chi esercita attività commerciali, mentre il diritto civile è il diritto comune.

Le disposizioni in materia di prove nel diritto civile sono contenute negli articoli 1315 e seguenti del codice civile. Si tratta di un sistema chiuso, che prevede mezzi di prova rigorosamente regolamentati (per maggiori dettagli, cfr. infra, punto 5, lettera a)).

Le disposizioni riguardanti le prove nel diritto commerciale sono contenute nell’articolo 25 del codice di commercio. Le loro principali caratteristiche sono il sistema aperto e la relativa libertà dei mezzi di prova in materia commerciale. L’articolo 25 del codice di commercio stabilisce che “Oltre ai mezzi di prova ammessi dal diritto civile, le obbligazioni commerciali possono anche essere comprovate mediante testimone in tutti i casi in cui il giudice ritenga di poterlo autorizzare, ferme restando le eccezioni stabilite per casi specifici. Gli acquisti e le vendite possono essere provati mediante fattura accettata dal destinatario, fermi restando gli altri mezzi di prova autorizzati dalle disposizioni di diritto commerciale”.

Gli aspetti tecnico-procedurali riguardanti la prova in materia civile e commerciale sono disciplinati dagli articoli 870 e seguenti del codice giudiziario. L’articolo 876 prevede che il tribunale giudichi la controversia di cui è investito secondo le norme di prova applicabili alla natura della controversia. La controversia può quindi essere civile o commerciale.

La prova di un fatto, di un’ipotesi o di un’affermazione deve essere fornita dalla parte che la invoca. Analogamente, chiunque richiede l’adempimento di un’obbligazione deve provarne l’esistenza. Viceversa, il soggetto che eccepisce di essere liberato dall’obbligazione deve fornire la prova del pagamento o del fatto estintivo dell’obbligazione nei suoi confronti (articolo 1315 del codice civile). Nell’ambito di un procedimento giudiziario, ciascuna parte deve fornire la prova dei fatti da essa asseriti (articolo 870 del codice giudiziario: “actori incumbit probatio”). Spetta poi alla controparte confutare il valore probatorio di tali fatti, ove ciò sia possibile e permesso.

1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?

Ove non sussistano eccezioni fondate su motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, tutti i fatti possono essere oggetto di prova. Esistono tuttavia tre restrizioni al diritto di fornire prove nel corso del procedimento: in primo luogo, il fatto oggetto di prova deve essere pertinente per il caso di specie; in secondo luogo, il fatto deve essere decisivo, nel senso che deve contribuire a fondare il convincimento del giudice in merito alla decisione da assumere nella controversia; in terzo luogo, deve trattarsi di un fatto per il quale la prova è ammissibile: non deve esserci violazione della privacy, del segreto professionale e della segretezza della corrispondenza.

Le presunzioni sono in linea di principio confutabili dalla controparte, ad eccezione delle presunzioni assolute (iuris et de jure) in relazione alle quali è addirittura previsto un divieto di addurre prova contraria. Per le presunzioni relative (iuris tantum) è invece ammessa la prova contraria. Le forme di prova ammesse a tal fine sono disciplinate nel diritto civile, ma non nel diritto commerciale.

1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?

Il convincimento del giudice deve scaturire dagli elementi dedotti dalle parti. Tale convincimento dipende dal loro valore probatorio e dalla loro attendibilità. Il giudice, se ritiene che l’elemento dedotto possa contribuire a definire la controversia e che esso rifletta la realtà in modo credibile, attribuisce a tale elemento valore probatorio. È solo quando il giudice ha attribuito valore probatorio a un determinato aspetto che esso può essere correttamente considerato una prova.

Il valore probatorio è un aspetto soggettivo, mentre la prova concreta è rigorosamente oggettiva. La natura di prova dipende dal grado di attendibilità richiesto al mezzo probatorio. La legge attribuisce valore probatorio solo a mezzi di prova che offrono sufficiente credibilità, poiché il giudice è sempre privato del suo potere discrezionale. È il caso delle prove documentali. Il giudice che interpreta il contenuto di un documento legittimamente acquisito in modo incompatibile con la formulazione del testo, viola la natura di prova riconosciuta ai documenti formali. La parte soccombente può invocare tale circostanza quale motivo di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

2 Assunzione delle prove

2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?

La parte che formula un’affermazione, deve poterla dimostrare. In alcuni casi il giudice può imporre alla parte di utilizzare un determinato mezzo di prova, come nel caso del giuramento deferito d’ufficio (articolo 1366 del codice civile). Nel rispetto di rigorose condizioni, il giudice può deferire il giuramento a una parte per farne dipendere la decisione in merito a una causa oppure semplicemente per fissare l’importo da riconoscere.

Il giudice può interrogare le parti od ordinare di propria iniziativa l’interrogatorio di un testimone, salvo che la legge lo vieti (articolo 916 del codice giudiziario). Può altresì nominare un perito affinché questi rediga una perizia volta a stabilire determinati fatti o a fornirgli un parere tecnico (articolo 962 del codice giudiziario).

2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?

I mezzi istruttori devono essere richiesti da una delle parti mediante domanda in via principale o incidentale. Il giudice può – con provvedimento motivato ‑ accogliere o respingere tali richieste.

In caso di perizia calligrafica (articolo 883 del codice di procedura civile) o di querela di falso (articolo 895 del codice di procedura civile), il giudice intima alle parti di comparire (assistite o meno dai loro avvocati) e di presentare ogni titolo, documento e atto oggetto di raffronto, oppure l’atto di cui è contestata l’autenticità. Il giudice può esaminare immediatamente la causa o può farla iscrivere a ruolo per poi compiere indagini in proprio o consultare un perito. Il giudice si pronuncia infine sulla perizia calligrafica o sulla querela di falso.

Se una parte propone di fornire la prova attraverso una o più testimonianze, il giudice può autorizzarla ove la prova sia ammissibile (articolo 915 del codice giudiziario). Se la legge non lo vieta, il giudice può ordinare l’audizione dei testimoni. I testimoni sono citati a comparire dal cancelliere almeno otto giorni prima della data dell’audizione. Sono tenuti a prestare giuramento e sono sentiti singolarmente dal giudice. Il giudice può porre loro domande di propria iniziativa o su richiesta della parte. Le testimonianze sono verbalizzate, lette ad alta voce e, se necessario, corrette e completate; dopodiché l’audizione è chiusa.

Il giudice può ordinare una perizia al fine di dirimere o di prevenire una controversia. La perizia può riferirsi soltanto a risultanze di fatto o a pareri tecnici (articolo 962 del codice giudiziario). Il perito opera sotto la supervisione del giudice. Le parti gli forniscono tutti i documenti richiesti e soddisfano ogni richiesta pertinente. La perizia deve essere presentata entro un termine fissato con provvedimento del giudice. Il giudice non è tenuto a seguire il parere dell’esperto se la perizia è in contrapposizione con il suo fermo convincimento.

Il giudice può, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ordinare un sopralluogo (articolo 1007 del codice giudiziario). Il sopralluogo, al quale le parti possono partecipare o meno, è condotto dal giudice che lo ha ordinato o da un terzo ufficialmente incaricato a tal fine. Tutte le operazioni e le risultanze sono registrate in un verbale che viene trasmesso alle parti.

2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?

Il giudice non è mai obbligato ad accogliere una richiesta di mezzi istruttori di una delle parti. È invece tenuto a dare seguito alle richieste di rogatoria che gli vengono presentate (articolo 873 del codice giudiziario).

2.4 Quali sono i mezzi di prova?

Nel diritto civile (ordinario) esistono cinque tipologie di mezzi di prova: la prova documentale, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte e il giuramento (dichiarazione sotto giuramento) (articolo 1366 del codice civile).

La prova documentale (articolo 1317 del codice civile) può essere fornita sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata. L’atto pubblico è un atto emesso nei modi di legge da un funzionario pubblico competente (ad esempio da un notaio o un ufficiale di stato civile) e che forma, fra le parti e rispetto a terzi, piena prova dell’accordo in esso contenuto. Una scrittura privata riconosciuta, firmata da tutte le parti interessate e redatta in tante copie quante sono le parti, forma piena prova per le parti. Tutto ciò che presenta un valore superiore a 375 EUR deve essere oggetto di atto notarile o di scrittura privata (articolo 1341 del codice civile).

Le prove testimoniali (articolo 1341 del codice civile) sono inammissibili per provare patti aggiunti o contrari a un documento. La prova testimoniale può però essere ammessa se vi è solo un principio di prova documentale o se è impossibile fornire tale prova.

Le presunzioni (articolo 1349 del codice civile) sono conclusioni che la legge o il giudice traggono da fatti noti per risalire a fatti ignoti. Le presunzioni non possono essere contrarie al contenuto degli atti ma, alla stregua delle prove testimoniali, possono costituire una prova prima facie da integrare con una prova scritta e sostituire gli atti quando è impossibile produrne.

La confessione di una parte (articolo 1354 del codice civile) può essere giudiziale o stragiudiziale. La confessione giudiziale è una dichiarazione resa dinanzi al giudice da una parte o da un suo rappresentante munito di procura speciale ed è opponibile alla persona che la rende. La confessione stragiudiziale non è soggetta a requisiti procedurali.

Il giuramento (articolo 1357 del codice civile) può essere deferito da una parte all’altra (giuramento decisorio) o dal giudice. Nel caso del giuramento decisorio, il giuramento forma prova soltanto a favore della parte che lo ha deferito o contro di essa.

La prova in materia commerciale (articolo 25 del codice di commercio) non è regolamentata, ma è previsto un particolare mezzo di prova, e cioè la fattura accettata nel caso dei contratti di vendita. Colui che esercita un’attività commerciale può sempre ricorrere a una fattura valida come mezzo di prova, mentre gli altri documenti devono provenire dalla controparte per poter valere come prova.

2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?

La prova testimoniale è prevista dal codice civile come mezzo di prova autonomo; il codice giudiziario disciplina gli aspetti tecnico-procedurali della prova testimoniale. La perizia è una forma di prova tra le altre ed è disciplinata dal codice giudiziario. Le parti possono chiedere al giudice di convocare dei testimoni, ma non possono designare alcun perito, essendo tale nomina riservata al giudice.

La prova documentale ha valore probatorio e il tribunale deve rispettarne il contenuto, mentre diverso è il caso delle relazioni e dei pareri dei periti. Se il parere o la relazione sono in contrasto con il suo convincimento, il giudice non è obbligato ad attenervisi (articolo 962 del codice giudiziario).

2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?

Esiste una gerarchia dei mezzi di prova regolamentati, il cui vertice è costituito dalle confessioni e dalle dichiarazioni sotto giuramento. Un atto scritto prevale sempre sulla testimonianza e sulla presunzione. Gli atti pubblici formano sempre piena prova tra le parti e nei confronti di terzi, mentre la scrittura privata riconosciuta forma piena prova solo tra le parti. Il ricorso alla prova testimoniale e alle presunzioni è ammesso solo se la prova scritta è insufficiente o se è impossibile fornire prova documentale dell’obbligazione oggetto di prova.

2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?

A seconda che la questione ricada in ambito civile o commerciale, i mezzi di prova sono disciplinati dalla legge o sono liberi. In materia civile, per tutte le cause e le transazioni che interessano una somma o un valore eccedente i 375 EUR, occorre redigere un atto pubblico (notarile) o una scrittura privata (articolo 1341 del codice civile). Solo questi documenti possono essere utilizzati come mezzi di prova, mentre le testimonianze o le presunzioni non sono ammesse. Di contro, in materia commerciale, le prove testimoniali e le presunzioni sono, in linea di principio, ammesse al fine di contestare o integrare il contenuto di un documento.

2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?

L’audizione dei testimoni avviene su istanza di parte o è ordinata d’ufficio dal giudice (articoli 915 e 916 del codice giudiziario).

La comparizione dei testimoni è disciplinata dagli articoli 923 e seguenti del codice giudiziario.

2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?

Quando un testimone citato dichiara di avere legittimi motivi per rifiutarsi di testimoniare, la questione è sottoposta al giudice. Tra i motivi legittimi rientra l’obbligo di rispetto del segreto professionale (articolo 929 del codice giudiziario).

2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?

Un testimone convocato è obbligato a presentarsi. Se non si presenta, il giudice può, su richiesta di una parte, notificargli una citazione tramite ufficiale giudiziario (articolo 925 del codice giudiziario). Il testimone cui sia stata notificata una citazione a comparire e che non si presenti dinanzi al giudice può essere condannato al pagamento di una sanzione penale (articolo 926 del codice giudiziario).

2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?

La prova testimoniale è nulla se proviene da una persona incapace di testimoniare in giudizio (articolo 961, comma 1, del codice giudiziario).

Un minore che non abbia compiuto quindici anni non può essere sentito sotto giuramento: le sue dichiarazioni possono avere solo valore informativo (articolo 931, comma 1, del codice giudiziario).

Nelle materie che lo riguardano, relativamente all’esercizio dell’autorità genitoriale, all’alloggio e al diritto alle relazioni personali, il minore ha diritto a essere ascoltato da un giudice; tuttavia quando l’audizione è decisa dal giudice, il minore può rifiutarsi di essere ascoltato (articolo 1004/1 del codice giudiziario).

I discendenti non possono essere sentiti nell’ambito di controversie in cui i loro ascendenti hanno interessi contrastanti (articolo 931, secondo comma, del codice giudiziario).

2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?

Le parti non possono rivolgersi direttamente al testimone, né possono interromperlo; devono sempre rivolgersi al giudice (articolo 936 del codice giudiziario). Il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, porre al testimone tutte le domande necessarie per chiarire o integrare la testimonianza (articolo 938 del codice giudiziario).

È ammessa la testimonianza indiretta: non vi è alcuna disposizione di legge o principio giuridico che vi si opponga. Inoltre l’articolo 924 del codice giudiziario autorizza il giudice a decidere che, qualora il testimone possa dimostrare l’impossibilità a comparire, la sua deposizione possa essere ricevuta laddove egli si trova.

3 Valutazione delle prove

3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?

Gli elementi di prova acquisiti contra legem non possono essere utilizzati in giudizio. Il giudice non può quindi prenderli in considerazione. Sono illegittime e inammissibili le prove ottenute violando la privacy, il segreto professionale o la segretezza della corrispondenza.

3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?

I documenti provenienti da una parte non possono essere utilizzati come elementi di prova a suo favore. Solo in materia commerciale, la fattura (accettata dal cliente) nell’ambito di un'operazione commerciale può essere impiegata come elemento di prova da un esercente a fondamento della propria causa, anche se è lui stesso ad aver emesso il documento. Le scritture contabili correttamente tenute possono essere accettate come prova degli accordi contrattuali compiuti tra esercenti attività commerciali.

La confessione giudiziale è la dichiarazione rilasciata in tribunale dalla parte o da un suo rappresentante appositamente autorizzato. Essa forma piena prova contro la persona che l’ha resa.

Ultimo aggiornamento: 29/10/2019

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