Manuale

4.1. Il quadro giuridico in materia penale

68. In ambito penale, il quadro giuridico per le cause transfrontaliere è dato dall'articolo 10 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000. Si applicano le seguenti regole:

1. all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

2. le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

3. l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;su richiesta dello Stato membro richiedente o della persona da ascoltare lo Stato membro richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

5. la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto ovvero dello Stato membro richiedente.69. L'articolo 10 della convenzione di assistenza giudiziaria stabilisce il principio secondo cui la richiesta di audizione mediante videoconferenza può essere presentata da uno Stato membro in relazione a una persona che si trova in un altro Stato membro. Siffatta richiesta può essere effettuata nel caso in cui le autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente chiedano che la persona in questione sia ascoltata in qualità di testimone o di perito e per questa non sia opportuno o possibile recarsi in tale Stato per l'audizione. Il concetto di non opportunità potrebbe applicarsi, ad esempio, nei casi in cui il testimone è molto giovane, molto anziano o in cattive condizioni di salute; quello di non possibilità, ad esempio, nei casi in cui la comparizione nello Stato membro richiedente esponga il testimone a gravi pericoli.

70. Lo Stato membro richiesto è tenuto a consentire alla videoconferenza, sempreché l’audizione non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto nazionale ed esso disponga delle capacità tecniche necessarie per effettuarla. In tale contesto, il riferimento ai "principi fondamentali del diritto nazionale" implica che una richiesta non può essere rifiutata solo perché l'audizione di testimoni e periti mediante videoconferenza non è prevista dal diritto dello Stato membro richiesto oppure perché non sarebbero soddisfatte una o più condizioni specifiche previste dal diritto nazionale per la videoconferenza.

Quando non sono disponibili gli strumenti tecnici necessari, lo Stato membro richiedente può, con il consenso dello Stato membro richiesto, fornire l'attrezzatura adeguata per consentire lo svolgimento dell'audizione .

71. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni riguardanti l'autorità che presenta la richiesta, l'oggetto e il motivo della richiesta laddove possibile, l'identità e la nazionalità della persona interessata e, se necessario, il nome e l'indirizzo del destinatario della notifica. Deve inoltre figurarvi il motivo per cui non è auspicabile o possibile che i testimoni o i periti partecipino personalmente, la denominazione dell'autorità giudiziaria e i nominativi delle persone che effettueranno l'audizione. Tali informazioni sono menzionate nella convenzione di assistenza giudiziaria. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

72. L'articolo 10, paragrafo 8 della convenzione di assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea prevede che, qualora durante un'audizione mediante videoconferenza una persona rifiuti di testimoniare o non testimoni il vero, lo Stato in cui si trova la persona ascoltata debba poter trattare tale persona alla stessa stregua che in caso di audizione condotta secondo le proprie procedure nazionali.

Ciò deriva dal fatto che, in base a tale paragrafo, l'obbligo di deporre in un'audizione mediante videoconferenza insorge ai sensi del diritto dello Stato richiesto.  In particolare, il paragrafo intende garantire che in caso di non rispetto dell'obbligo di deporre da parte del testimone, le conseguenze di tale comportamento siano soggette a norme analoghe a quelle applicabili in un caso nazionale in cui non è utilizzata la videoconferenza.

73. Nell'articolo 10, paragrafo 9 il ricorso alle audizioni mediante videoconferenza è esteso agli imputati. Ciascuno Stato membro ha piena discrezione nell'accettare o meno di eseguire richieste di questo tipo di audizioni. Uno Stato membro può fare una dichiarazione generale con la quale rifiuta di accettarle.  In ciascun caso, affinché l'audizione possa essere effettuata è necessario il consenso dell'imputato.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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