Manuale

1.2. Panoramica del quadro giuridico nel diritto dell'Unione europea

8. Le richieste relative alle cause penali sono generalmente disciplinate da leggi nazionali e dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri e l'Unione europea del 29 maggio 2000 (in prosieguo "convenzione di assistenza giudiziaria").

9. Le richieste possono riguardare anche cause civili ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (in prosieguo "regolamento sull'assunzione delle prove del 2001").

10. I formulari e le informazioni standard riguardo alle procedure sono inoltre disponibili sui siti della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (sezione "Atlante Giudiziario Europeo") e della rete giudiziaria europea in materia penale.

11. Ulteriori informazioni sul ricorso alla videoconferenza in ambito UE sono fornite nella direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva il richiedente può essere ascoltato mediante videoconferenza. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede la possibilità di assumere prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili. La direttiva 2008/52/CE, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale sottolinea che non dovrebbe minimamente impedire l’utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.

12. Per la maggior parte degli Stati membri dell'UE quasi tutti gli strumenti summenzionati sono già applicabili (fatte salve alcune riserve avanzate da taluni Stati membri, specialmente riguardo all'audizione di imputati mediante videoconferenza) .

Nell'ambito delle disposizioni operative in materia di videoconferenza esistono differenze tra, da un lato, i procedimenti civili e commerciali e, dall'altro, i procedimenti penali. Le procedure da seguire per effettuare un'audizione mediante videoconferenza e le differenze tra le disposizioni figurano nella tabella dell'allegato III.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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