Manuale

2.6. Processo verbale dell'audizione

40. Nei procedimenti penali transfrontalieri, dopo la conclusione dell'audizione, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto deve redigere il processo verbale dell'audizione in videoconferenza. Il processo verbale indica la data e il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e funzioni di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, eventuali giuramenti prestati e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Il documento è trasmesso dall'autorità competente dello Stato membro richiesto all'autorità competente dello Stato membro richiedente.

41. Analogamente, nei procedimenti transfrontalieri civili e commerciali per le richieste presentate ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento sull'assunzione delle prove (vale a dire le richieste indirette), l'autorità giudiziaria richiesta invia all'autorità giudiziaria richiedente i documenti che dispongono l'esecuzione della richiesta e, se del caso, restituisce i documenti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il formulario H riportato nell'allegato  del regolamento del 2001sull'assunzione delle prove.

42. Per l'assunzione diretta di prove in materia civile e commerciale, se le apparecchiature da utilizzare non sono fornite dall'autorità giudiziaria richiedente, tutte le spese relative alla trasmissione, comprese quelle riguardanti il noleggio delle apparecchiature e del relativo personale tecnico, saranno a carico dell'autorità che richiede la videoconferenza. Vige il principio generale secondo cui, per l'esecuzione delle richieste di assunzione indiretta di prove, non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe rimborsare le spese sostenute per il ricorso alla videoconferenza.

43. In materia penale, ove si applica la convenzione di assistenza giudiziaria, le spese di stabilimento della connessione video, le spese relative alla manutenzione della connessione video nello Stato membro richiesto, la retribuzione degli interpreti da esso forniti e le indennità ai testimoni e ai periti nonché le spese di viaggio nello Stato membro richiesto devono essere rimborsate dallo Stato membro richiedente allo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo rinunci al rimborso di tutte o di alcune di tali spese.

44. Analogamente nei procedimenti civili commerciali se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso dei compensi versati ai periti e agli interpreti e delle spese sostenute per l'uso della videoconferenza (applicazione dell'articolo 18 del regolamento sull'assunzione delle prove del 2001).

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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