Manuale

Fase

Videoconferenza

Materia civile e commerciale

Videoconferenza

Materia penale

 

1. Richiesta di assunzione delle prove

 

 

1.1. Gli attori coinvolti

L'autorità giudiziaria invia la richiesta

 

 

Le richieste sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente (l'autorità giudiziaria richiedente) all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che procede all'assunzione delle prove (autorità giudiziaria richiesta). Una richiesta di procedere direttamente all'assunzione delle prove (ai sensi dell'articolo 17) è presentata dall'autorità giudiziaria richiedente all'organo centrale o all'autorità competenti nello Stato richiesto.

L'autorità giudiziaria, il pubblico ministero o un'altra autorità giudiziaria competente trasmette la richiesta

Le richieste sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria  (l'autorità giudiziaria richiedente) o altra autorità competente (per es. pubblici ministeri o centri di assistenza giudiziaria) all'autorità competente dello stato richiesto.

 

1.2. Formulario per la richiesta

Formulari tipo riportati nel regolamento sull'assunzione delle prove del 2001

 

La richiesta deve essere effettuata mediante i formulari tipo allegati al regolamento sull'assunzione delle prove del 2001. La richiesta deve contenere informazioni particolareggiate quali nome e indirizzo delle parti del procedimento, natura e oggetto della  causa, una descrizione dell'assunzione delle prove da effettuare, ecc. I formulari da usare sono:

Formulario A richiesta di assunzione delle prove (ai sensi degli articoli da 10 a 12);

Formulario I: richiesta di assunzione diretta delle prove (ai sensi dell'articolo 17).

Formulario tipo  (non obbligatorio):

Richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale.

Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni riguardanti l'autorità che presenta la richiesta, se possibile, l'identità e la cittadinanza della persona interessata e, se necessario, la denominazione dell'autorità giudiziaria e delle persone che effettueranno l'audizione.

Devono inoltre figurarvi il motivo per cui non è auspicabile o possibile che i testimoni o i periti partecipino personalmente nonché la denominazione dell'autorità giudiziaria e delle persone che effettueranno l'audizione.

 

1.3. Trasmissione della richiesta

I formulari si trovano  nella sezione relativa all'Atlante giudiziario europeo del sito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-it.do

 

La richiesta può essere inoltrata per posta, corriere, fax (in tutti gli Stati membri) o e-mail (solo in 13 Stati membri).


 

1.4. Risposta alla richiesta

1. Assunzione (indiretta) di prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta:

Avviso di ricezione della notifica: Per le richieste effettuate ai sensi degli articoli da 10 a 12 (ossia richieste di assunzione indiretta di prove) l'autorità giudiziaria richiesta trasmette all'autorità giudiziaria richiedente, entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, una dichiarazione di ricezione utilizzando il formulario B che figura nell'allegato.

Formulario: La risposta è data mediante il formulario F allegato al regolamento 1206/2001. Vi sono indicati la data, l'ora, il luogo in cui è effettuata l'assunzione delle prove e le condizioni per la partecipazione

Tempi: Se la richiesta non  può essere accettata o se sono necessarie ulteriori informazioni, l'autorità giudiziaria richiesta deve comunicarlo entro 30 giorni all’autorità giudiziaria richiedente. La comunicazione è effettuata mediante il formulario C allegato al regolamento  sull'assunzione delle prove.

Se accolta, la richiesta deve essere eseguita entro novanta giorni dalla data del recepimento. In caso di ritardo, l'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe esserne informata mediante il formulario G. Se l'esecuzione di una richiesta è rifiutata (formulario H), l'autorità giudiziaria richiesta ne deve informare l'autorità giudiziaria richiedente entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta

Rifiuto di usare la videoconferenza: L'autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con la legge del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico.

L'autorità competente a trattare la richiesta conferma la ricezione della richiesta non appena possibile.  Tuttavia,

l'autorità giudiziaria richiesta non è obbligata a confermare la ricezione della  richiesta in conformità della convenzione di assistenza giudiziaria.

La dichiarazione di ricezione è inviata all'autorità dello Stato membro richiesto e contiene la denominazione , l'indirizzo i numeri di telefono e di fax dell'autorità giudiziaria e, se possibile, del giudice responsabile per il trattamento della pratica.

 

Lo stato membro richiesto esegue la richiesta di assistenza il più presto possibile tenendo pienamente conto,

se possibile, dei termini procedurali e di altri termini indicati dallo Stato membro richiedente. Lo

Stato membro richiedente precisa i motivi per i quali ha indicato i termini.

 

Rifiuto di usare la videoconferenza: Lo Stato membro richiesto da il suo assenso all’audizione mediante videoconferenza, sempre che il ricorso alla videoconferenza non sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale e siano disponibili i mezzi tecnici necessari per effettuare l’audizione.

 

Articolo 17 assunzione diretta delle prove:

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o l'autorità competente comunica all'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario J, se la richiesta è accolta o meno, indicando eventuali condizioni per l'assunzione delle prove. Se la richiesta è accolta, l'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione dell' articolo 17 e delle condizioni prescritte.

 

 

1.5. Accesso alle attrezzature VC

Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili.

Se lo Stato membro richiesto non ha accesso ai mezzi tecnici per la videoconferenza, può concordare con lo Stato membro richiedente che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.

 

1.6. Disposizioni pratiche per la VC

1. Assunzione (indiretta) di prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta:

Autorità giudiziaria richiesta: comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e/alle parti della data, dell'ora e del luogo in cui è effettuata l'assunzione delle prove e delle condizioni per la partecipazione

- citazione dei testimoni

Autorità giudiziaria richiedente e richiesta:

-prenotazione dell'aula di udienza

-attivazione delle attrezzature VC (compresa la prova dei collegamenti)

- prenotazione degli interpreti e del personale tecnico

2. Assunzione diretta delle prove:

Autorità giudiziaria richiedente:

- comunicazione al testimone della data, dell'ora, del luogo in cui è effettuata l'assunzione delle prove

Autorità giudiziaria richiedente o infrastruttura di videoconferenza (con l'assistenza dell'organo centrale o dell'autorità competente ):

- prenotazione dell'aula di udienza o dell'infrastruttura di videoconferenza

-attivazione delle attrezzature VC (compresa la prova dei collegamenti)

- prenotazione degli interpreti e del personale tecnico

L’autorità giudiziaria o altra autorità dello Stato membro richiesto notifica alla persona in causa una citazione a comparire, conformemente al diritto nazionale.

 

Autorità giudiziarie richiedente e richiesta o infrastruttura di videoconferenza

- prenotazione dell'aula di udienza o dell'infrastruttura di videoconferenza

-attivazione delle attrezzature VC (compresa la prova dei collegamenti)

- prenotazione degli interpreti e del personale tecnico

 

 

1.7. Lingue e interpretazione

1. Assunzione (indiretta) di prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta:

Lingua

È usata la lingua dell'autorità giudiziaria richiesta.

 

 

 

Ricorso ad interpreti

Su richiesta dell'autorità giudiziaria richiedente o della persona da ascoltare l'autorità giudiziaria richiesta provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete.

2. Assunzione diretta delle prove:

Lingua

Fatte salve le condizioni imposte dall'autorità centrale o dall'autorità competente, è usata la lingua dell'autorità giudiziaria richiedente.

Ricorso ad interpreti

L'autorità giudiziaria richiedente provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete.

Lingue

Nella richiesta, l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta della lingua da usare.

Le autorità giudiziarie richiedente e richiesta possono, se del caso,  decidere che il procedimento si svolga interamente o parzialmente in una lingua straniera;

Ricorso ad interpreti

Su richiesta dello Stato membro richiedente o della persona da ascoltare lo Stato membro richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete.

 

2.1. Svolgimento dell'audizione mediante videoconferenza

In caso di applicazione della legislazione dello Stato richiesto

L'uso della videoconferenza si svolge secondo la legge dello Stato richiesto. Tuttavia, l'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal diritto del proprio Stato membro. L'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che la procedura sia incompatibile con la legge del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico.

In caso di assunzione diretta delle prove ai sensi dell'articolo 17 da parte dell'autorità giudiziaria richiedente, quest'ultima esegue la richiesta in conformità della sua legge nazionale.

In caso di applicazione della legge dello stato richiedente

L'uso della videoconferenza si svolge secondo la legge dello Stato richiedente. Lo stato richiesto si attiene alle formalità e procedure espressamente indicate dallo stato richiedente, purché tali formalità e procedure non siano contrarie ai principi fondamentali della legge dello stato richiesto.

 

 

 

Il rifiuto di testimoniare

La persona da ascoltare ha il diritto di rifiutare se nella legge dello stato richiesto o in quella dello stato richiedente è previsto un motivo che lo giustifichi.

 

L'assunzione diretta delle prove ai sensi dell'articolo 17 può aver luogo solo  su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.

 

Il rifiuto di testimoniare

La persona da ascoltare ha il diritto di rifiutare se  nella legge dello stato richiesto o in quella dello stato richiedente è previsto un motivo che lo giustifichi.

La presenza dell'autorità giudiziaria dello stato richiesto

All'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto.

 

 

2.2. Chi è responsabile dell'udienza mediante VC

1. Assunzione (indiretta) di prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta:

L'autorità giudiziaria richiesta (l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto ai sensi degli articoli 10-12 del regolamento del 2001sull'assunzione delle prove)

 

2. Assunzione diretta delle prove:

L'autorità giudiziaria richiedente (l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai sensi dell' articolo 17 del regolamento del 2001sull'assunzione delle prove)

 

Il giudice o pubblico ministero dello stato richiedente

 

2.3. Costo della videoconferenza

L'autorità giudiziaria richiedente provvede al rimborso dei compensi versati ai periti e agli interpreti e delle spese per lo svolgimento della videoconferenza.

Per l'esecuzione delle richieste di assunzione indiretta di prove non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe rimborsare le spese sostenute per il ricorso alla videoconferenza.

L'autorità giudiziaria richiedente provvede al rimborso dei compensi versati ai periti e agli interpreti e delle spese per lo svolgimento della videoconferenza. L'autorità giudiziaria richiesta può rinunciare al rimborso totale o parziale di queste spese.

 

3. Misure successive alla sessione VC

1. Nel caso delle richieste di assunzione  indiretta di prove (ai sensi degli articoli da 10 a 12 del regolamento) l'autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il formulario H riportato nell'allegato  del regolamento del 2001sull'assunzione delle prove.

2. Assunzione diretta delle prove:

Salvo diversa disposizione nelle condizioni determinate dall'organo centrale, non è richiesta alcuna misura dopo la sessione di videoconferenza.

Dopo la conclusione dell'audizione, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige un processo verbale in cui sono indicate la data e il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le funzioni di tutte le altre persone  che hanno partecipato all'audizione nello Stato membro richiesto, eventuali giuramenti e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Il documento è trasmesso dall'autorità competente dello Stato membro richiesto  all'autorità competente dello Stato membro richiedente.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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