Le vittime di reato nell'Unione europea (UE) possono ottenere un indennizzo per le lesioni e/o i danni sofferti, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui il reato è stato commesso.
Le vittime di reati nell’Unione europea (UE) possono ottenere un indennizzo per le lesioni e/o il risarcimento del danno da essi subito, indipendentemente dal luogo dell’Unione europea in cui il reato è stato commesso.
Ogni paese dell’UE ha il proprio sistema di indennizzo delle vittime per il danno subito a causa dell’essere vittima di un reato.
In qualità di vittima di un reato, potete chiedere l’indennizzo in due modi: è possibile chiedere un risarcimento da parte dell’autore del reato nel corso del procedimento penale oppure si può richiedere un risarcimento da parte dello Stato (autorità preposta al risarcimento o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato).
Cliccare sul link per maggiori informazioni su come chiedere un risarcimento da parte dell’autore del reato nel corso del giudizio (procedimenti penali).
In qualità di vittima di un reato, disponete inoltre di ulteriori diritti nel processo (selezionare la bandiera del paese e cliccare quindi su «I miei diritti durante il processo»).
Il pertinente riferimento normativo di diritto dell’Unione europea è la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
La direttiva sull’indennizzo richiede che ciascun paese dell’UE istituisca un regime nazionale di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti. In base a tale norma, tutte le vittime della criminalità intenzionale violenta hanno accesso al sistema nazionale di indennizzo del paese sul cui territorio il reato è stato commesso.
Per saperne di più sui sistemi di indennizzo disponibili in ciascun paese dell’UE cliccare sulla bandiera del paese in cui è stato commesso il reato. Potete chiedere un risarcimento da tale paese se siete in esso residenti (causa nazionale) o se vivete in un altro paese dell’UE (causa transfrontaliera).
Per aiutare le vittime della criminalità intenzionale violenta all’accesso al risarcimento nei casi transfrontalieri, il diritto dell’UE istituisce un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali:
Le autorità di assistenza e di decisione sono coadiuvate dai punti di contatto centrali nazionali (nell’atlante giudiziario, scegliere «punto di contatto centrale» per il tipo di competenza), il cui ruolo è favorire la cooperazione tra le autorità competenti, prestare assistenza e cercare soluzioni in situazioni transfrontaliere.
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