La mediazione nei paesi dell'UE

Grecia

Per risolvere una controversia è possibile ricorrere alla mediazione anziché agire in giudizio. La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie alternativo nell'ambito del quale un mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo. Il governo e gli operatori di giustizia della Grecia considerano la mediazione uno strumento particolarmente valido.

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Chi contattare?

In Grecia le istituzioni di seguito indicate forniscono servizi di mediazione.

  • Ai sensi della legge 4640/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n 190, 2019), che recepisce la direttiva 2008/52/CE, un mediatore deve essere: a) titolare di un diploma istruzione superiore o di un diploma equivalente rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale; b) formato da un erogatore di formazione dei mediatori riconosciuto dal Comitato centrale di mediazione o titolare di un certificato di accreditamento di un altro Stato membro dell'Unione europea; e c) accreditato dal Comitato centrale di mediazione e iscritto all'albo dei mediatori. Il titolare di un diploma di dottorato o di un titolo straniero equivalente in mediazione, ai fini dell'accreditamento non necessita di formazione supplementare da parte di un erogatore di formazione per mediatori e può partecipare direttamente agli esami per l'accreditamento. I funzionari pubblici, comunali e giudiziari, i dipendenti di persone giuridiche e di enti di diritto pubblico, nonché gli ufficiali giudiziari e i pubblici ufficiali in servizio attivo non possono esercitare la professione di mediatore. I funzionari pubblici e i dipendenti di persone giuridiche di diritto pubblico possono agire in qualità di mediatori accreditati soltanto nel quadro delle loro funzioni e per esigenze di servizio.
  • Gli esami dei candidati mediatori sono tenuti almeno due volte all'anno dal comitato d'esame nominato dal Comitato centrale di mediazione. Gli esami comprendono verifiche scritte e orali e una valutazione basata su simulazioni.
  • Il comitato d'esame fissa il luogo, la data, l'ora e le modalità di svolgimento degli esami. La sua decisione è notificata agli erogatori di formazione autorizzati ed è pubblicata sul sito web del ministero della Giustizia con almeno 30 giorni di anticipo.
  • Il Comitato centrale di mediazione redige e conserva in formato elettronico i seguenti albi dei mediatori, che sono pubblicati sul sito web del ministero della Giustizia: a) l'albo dei mediatori generale, in cui figurano i mediatori accreditati nell'intero paese, rigorosamente in ordine alfabetico; e b) l'albo dei mediatori speciale, in cui figurano i mediatori accreditati stabiliti nel circondario di ogni tribunale di primo grado.
  • In esito agli esami, i mediatori sono accreditati e iscritti negli albi dei mediatori dal Comitato centrale di mediazione. I mediatori già accreditati all'entrata in vigore della legge 4640/2019 conservano l'accreditamento.
  • Il ministero del Lavoro e della sicurezza sociale fornisce un servizio governativo che consente ai lavoratori di chiedere un incontro formale in merito a una controversia di lavoro. Il procedimento è condotto dall'ispettorato del lavoro (Epitheorisi Ergasias). Un ispettore specializzato fissa un incontro in cui il datore di lavoro spiega la propria posizione. Tale incontro non rientra in un procedimento giudiziario.
  • Il Mediatore per i consumatori (Sinigoros tou Katanaloti) è un'autorità indipendente che opera nell'ambito del ministero dello Sviluppo regionale e della competitività. Il Mediatore per i consumatori è un organo extragiudiziale per la risoluzione consensuale delle controversie dei consumatori, e un ente consultivo che agisce a fianco del governo per risolvere i problemi di cui è competente. Il Mediatore inoltre sovraintende i comitati di risoluzione amichevole delle controversie (Epitropes Filikou Diakanonismou) presso le autorità prefettizie locali (Nomarchiakes Aftodioikiseis), tali comitati possono agire qualora non sia pendente un procedimento giudiziario parallelo.

In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?

Il procedimento di mediazione può riguardare le controversie civili e commerciali di carattere nazionale o transfrontaliero, esistenti o future, purché le parti interessate siano autorizzate a risolvere la controversia in conformità delle disposizioni di diritto sostanziale.

Inoltre le seguenti controversie di natura privata sono soggette al procedimento di mediazione, in assenza del quale l'azione in giustizia non avrà corso:

a) controversie derivanti dal rapporto di proprietà tra i proprietari di piani o appartamenti, controversie derivanti dalla gestione di proprietà verticali semplici e complesse, controversie tra i gestori di proprietà orizzontali e verticali e i proprietari di piani, appartamenti e proprietà verticali, nonché le controversie rientranti nell'ambito normativo degli articoli da 1003 a 1031 del codice civile;

b) controversie concernenti domande di risarcimento di ogni tipo per danni ad automobili, tra i beneficiari del risarcimento o i loro successori e i responsabili per il risarcimento o i loro successori, nonché controversie nel quadro di un contratto di assicurazione tra la compagnia assicurativa e il titolare della polizza o i suoi successori, salvo che l'evento all'origine del danno abbia causato morte o lesioni fisiche;

c) controversie relative ai compensi di cui all'articolo 22A del codice di procedura civile;

d) controversie familiari, salvo quelle previste all'articolo 592, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura civile;

e) controversie concernenti domande di risarcimento proposte da un paziente o dai suoi congiunti nei confronti di un medico nell'esercizio della sua professione;

f) controversie derivanti dalla violazione di marchi, brevetti, disegni o modelli industriali;

g) controversie derivanti da contratti di borsa.

  • nel settore del diritto del lavoro e ai fini della risoluzione di controversie dei consumatori come indicato sopra;
  • che interessano vittime di violenza domestica (legge 3500/2006);
  • derivanti da taluni illeciti previsti dalla legge 3094/2010.

Esistono disposizioni specifiche in materia?

Il ricorso alla mediazione per le controversie previste dalla legge 4640/2019 è ammesso nei seguenti casi:

  1. se le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo l'insorgenza della controversia;
  2. se le parti sono sollecitate a ricorrere alla mediazione e vi acconsentono
  3. se il ricorso alla mediazione è disposto da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e non è contrario alla moralità o all'ordine pubblico;
  4. se il ricorso al procedimento di mediazione è imposto dalla legge;
  5. se esiste una clausola di mediazione in un accordo scritto tra le parti.

– Il giudice investito di una controversia di carattere privato che può essere oggetto di mediazione può, in qualsiasi fase del procedimento, ove opportuno e a sua esclusiva discrezione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere al procedimento di mediazione per risolvere la controversia. Se le parti concordano, il relativo accordo scritto è inserito nel verbale del procedimento giudiziario. In tal caso, il giudice è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza di un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei, senza tener conto dei periodi di sospensione. Lo stesso vale per gli altri casi di ricorso alla mediazione quando la causa è pendente. Se una o entrambe le parti compaiono dinanzi al giudice rappresentate da un avvocato, il mandato di quest'ultimo include anche l'accordo concernente il ricorso alla mediazione.

– Il ricorso alla mediazione in una controversia di diritto privato non osta all'adozione di provvedimenti cautelari, in conformità delle disposizioni del codice di procedura civile. Il giudice che dispone il provvedimento cautelare può, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, del codice di procedura civile, fissare un termine non inferiore a tre mesi per la proposizione dell'azione nel procedimento principale.

Il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado (Eisangeleas Protodikon), nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), della legge 1756/1988 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 35, 1988), può raccomandare alle parti di ricorrere al procedimento di mediazione, ove possibile.

– L'accordo delle parti in merito al ricorso al procedimento di mediazione è disciplinato dalle disposizioni di diritto sostanziale in materia contrattuale e deve indicare l'oggetto del procedimento.

– Nel procedimento di mediazione le parti compaiono unitamente ai loro rappresentanti legali, ad eccezione delle controversie dei consumatori e delle controversie di modesta entità, in cui le parti possono comparire personalmente. Al procedimento può partecipare anche un terzo, se necessario e con il consenso delle parti e del mediatore.

– Il mediatore è nominato dalle parti o da un terzo scelto da tutte le parti, ivi compresi i centri di mediazione. Il mediatore è uno, salvo che le parti pattuiscano per iscritto di designare più mediatori.

– La data, l'ora, il luogo e le altre modalità procedurali della mediazione sono stabiliti dal mediatore di concerto con le parti. Se entrambe le parti e il mediatore non possono comparire fisicamente nello stesso luogo e nello stesso momento, la mediazione può essere svolta in videoconferenza mediante un computer o un altro sistema di videoconferenza accessibile alle altre parti della controversia.

– Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore può comunicare con ciascuna delle parti e incontrarle separatamente o congiuntamente. Il mediatore non può comunicare a una parte le informazioni ottenute durante una riunione con l'altra parte senza il consenso di quest'ultima.

– In linea di principio, il procedimento di mediazione è riservato, non è oggetto di registrazione ed è condotto in modo tale da garantirne la riservatezza, salvo che le parti pattuiscano diversamente. Prima dell'inizio del procedimento di mediazione, tutte le parti coinvolte si impegnano per iscritto a rispettarne la riservatezza. Lo stesso obbligo si impone ai terzi coinvolti nel procedimento. Se lo desiderano, le parti possono impegnarsi per iscritto a mantenere riservato il contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto nel corso della mediazione, salvo che la sua comunicazione sia necessaria ai fini della sua esecuzione, a norma dell'articolo 8, comma 4, o per motivi di ordine pubblico.

– Ove la controversia sia sottoposta a un giudice o a un arbitro, il mediatore, le parti e i loro rappresentanti legali nonché chiunque abbia preso parte, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione non sono sentiti in qualità di testimoni e non possono fornire informazioni derivanti dal procedimento di mediazione o ad esso connesse e, in particolare, non possono fare riferimento alle discussioni, alle dichiarazioni e alle proposte delle parti, nonché alle opinioni del mediatore, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per motivi di ordine pubblico, principalmente al fine di garantire la tutela dei minori o di evitare un danno all'integrità fisica o alla salute mentale di una persona.

– Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore è civilmente responsabile soltanto in caso di condotta dolosa.

Applicazione pratica dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)

L'unico metodo ADR che può essere considerato applicabile in Grecia è l'arbitrato.

Ai sensi dell'articolo 99 e segg. del codice fallimentare greco, una persona fisica o giuridica può domandare al giudice fallimentare (ptocheftiko dikastirio) la nomina di un mediatore nell'ambito di una procedura di conciliazione.

Il giudice fallimentare valuta la fondatezza della domanda e può nominare un mediatore che figura in un elenco di esperti. Il mediatore ha il compito di utilizzare tutti i mezzi adeguati per raggiungere un accordo tra il debitore e la maggioranza (definita dalla legge) dei creditori, al fine di garantire la sopravvivenza dell'impresa del debitore.

Il mediatore può chiedere agli enti creditizi o agli istituti finanziari informazioni concernenti l'attività economica del debitore che possano essere utili ai fini del successo del procedimento di mediazione.

Se non è possibile raggiungere un accordo, il mediatore ne informa senza indugio il presidente dell'organo giurisdizionale, il quale avvia il procedimento fallimentare dinanzi al giudice fallimentare. In tale momento il compito del mediatore si conclude.

Informazioni e formazione

Il Comitato centrale di mediazione è competente per qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'istituto della mediazione.

Il Comitato centrale di mediazione può, a sua discrezione, istituire sottocomitati per la rapida risoluzione e l'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della legge 4640/2019. Detti sottocomitati sono composti da membri del Comitato centrale di mediazione; non vi sono restrizioni quanto alla partecipazione di un membro a più sottocomitati. I sottocomitati sono espressamente autorizzati dal Comitato centrale di mediazione a pronunciarsi definitivamente sulle questioni ad essi sottoposte, salvo nei casi in cui la legge 4640/2019 prevede specificamente che la competenza spetti all'assemblea plenaria del Comitato centrale di mediazione.

In ogni caso, il Comitato centrale di mediazione comprende quattro sottocomitati, incaricati con un mandato di due anni e delle competenze di seguito indicate:

  1. "comitato per l'albo dei mediatori", responsabile della tenuta degli albi dei mediatori e competente per quanto attiene a ogni questione concernente tali albi, nonché per l'adozione di atti ad essi relativi e per la raccolta delle relazioni annuali delle attività;
  2. "comitato per il controllo etico e disciplinare", responsabile per l'osservanza, da parte dei mediatori, degli obblighi derivanti dalla legge 4640/2019, per l'applicazione delle norme disciplinari e per l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
  3. "comitato per il controllo degli organismi di formazione", responsabile per tutte le questioni riguardanti gli organismi di formazione dei mediatori;
  4. "comitato d'esame", responsabile per lo svolgimento degli esami scritti e orali e per la valutazione dei mediatori sottoposti a esame ai fini dell'accreditamento.

Un erogatore di formazione per mediatori ("erogatore") che esercita con un'autorizzazione concessa in base a una decisione speciale motivata del Comitato centrale di mediazione è:

Un erogatore di formazione per mediatori ("erogatore") che esercita con un'autorizzazione concessa in base a una decisione speciale motivata del Comitato centrale di mediazione è:

A. una persona giuridica di diritto privato istituita da:

  1. un ordine degli avvocati o, congiuntamente, più ordini;
  2. uno o più ordini degli avvocati in collaborazione con organismi scientifici, educativi o professionali.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), è possibile istituire un partenariato con un erogatore di formazione straniero rinomato e internazionalmente riconosciuto, esperto nella formazione in mediazione e, più in generale, nella formazione relativa a metodi alternativi di risoluzione delle controversie o alla conduzione della mediazione;

B. il Centro per l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (KEDIVIM) di un istituto di istruzione superiore la cui offerta formativa sia pertinente e la cui gestione sia disciplinata esclusivamente dalle disposizioni vigenti in materia, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge 4640/2019 per quanto concerne le qualifiche dei formatori in mediazione e il numero minimo di formatori e tirocinanti;

C. una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente al diritto vigente in Grecia o in un altro Stato membro, il cui scopo principale sia l'erogazione di formazione in mediazione e in forme alternative di risoluzione delle controversie.

Quanto costa la mediazione?

  1. Il compenso del mediatore è determinato liberamente mediante un accordo scritto tra il mediatore e le parti.
  2. In mancanza di un accordo scritto, il compenso del mediatore è fissato come segue: a) nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, la parte che richiede la mediazione anticipa al mediatore l'importo di 50,00 EUR a titolo di compenso per la prima riunione obbligatoria. Tale importo è sostenuto dalle parti in egual misura. Se la controversia è sottoposta a un giudice, la parte che non è comparsa nel procedimento di mediazione, ma validamente convocata, o che non ha versato l'importo dovuto al mediatore per la prima riunione obbligatoria, è condannata a pagare l'intero importo versato dalla parte che ha richiesto la mediazione per la prima riunione obbligatoria, in virtù degli articoli 176 e segg. del codice di procedura civile. Tale importo è considerato una spesa di giudizio, indipendentemente dall'esito del procedimento; b) per ogni ora di mediazione successiva alla riunione iniziale obbligatoria, il compenso minimo è fissato a 80,00 EUR ed è sostenuto dalle parti in egual misura. Il mediatore deve fornire alle parti informazioni complete sul suo compenso.

È possibile dare esecuzione all'accordo risultante dalla mediazione?

Al termine del procedimento di mediazione, il verbale di mediazione è firmato dal mediatore, dalle parti e dai loro rappresentanti legali. Se la mediazione fallisce, il verbale può essere firmato soltanto dal mediatore. In qualsiasi momento, ciascuna parte può depositare il verbale di accordo presso la cancelleria del giudice competente, per materia e per territorio, a conoscere della causa o dinanzi al quale la causa è pendente. A seguito del deposito del verbale di mediazione presso il giudice, un'azione concernente la stessa controversia diviene irricevibile nella misura in cui il suo oggetto è coperto dall'accordo tra le parti e qualsiasi procedimento pendente si estingue.

Una volta depositato nella cancelleria del giudice competente, il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 904, comma 2, lettera c), del codice di procedura civile, purché l'accordo possa essere oggetto di esecuzione forzata. La copia ufficiale è rilasciata gratuitamente dal giudice o dal presidente dell'organo giurisdizionale competente.

Se l'accordo contenuto nel verbale di mediazione contiene anche disposizioni relative ad atti giuridici che, per legge, devono assumere la forma di atti notarili, tali atti dovranno essere compiuti dinanzi a un notaio, ove necessario. In tal caso si applicano le disposizioni che disciplinano la redazione degli atti notarili e la loro trascrizione.

A seguito del deposito del verbale di mediazione presso la cancelleria del giudice competente, il verbale può essere utilizzato come titolo per iscrivere o cancellare un'ipoteca, conformemente all'articolo 293, comma 1, lettera c), del codice di procedura civile.

La comunicazione scritta dal mediatore alle parti in merito alla convocazione della prima riunione obbligatoria o all'accordo sul ricorso volontario al procedimento di mediazione, di cui all'articolo 5, sospende i termini di prescrizione e di decadenza per la proposizione di domande e l'esercizio di diritti, se i relativi periodi hanno già iniziato a decorrere, ai sensi delle disposizioni di diritto sostanziale, nonché i termini processuali di cui agli articoli 237 e 238 del codice di procedura civile, per tutto il periodo di durata del procedimento di mediazione.

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 261, 262 e 263 del codice civile, i termini di prescrizione e decadenza per la proposizione di domande e l'esercizio di diritti ai sensi delle disposizioni di diritto sostanziale ricominciano a decorrere il giorno successivo alla redazione del verbale concernente il mancato raggiungimento di un accordo, il giorno successivo a quello in cui la dichiarazione di rinuncia di una delle parti al procedimento di mediazione è notificata all'altra parte e al mediatore, oppure il giorno successivo a quello in cui il procedimento di mediazione è stato completato o si è altrimenti concluso.

Link correlati

Ordine degli avvocati di Atene

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Mediatore per i consumatori

Ministero della Giustizia

Centro greco per la mediazione e l'arbitrato

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

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