La mediazione nei paesi dell'UE

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Il governo della Repubblica di Croazia, per il tramite del ministero della Giustizia, sostiene fortemente (sul piano legislativo, finanziario e tecnico) lo sviluppo e la promozione della mediazione ed è diventato uno dei soggetti rilevanti nella strategia della riforma giudiziaria.

Mediazione giudiziale ed extragiudiziale

La mediazione è ammessa in tutte le giurisdizioni ordinarie e speciali di primo e secondo grado (tribunali municipali, di contea e commerciali e l'Alta Corte commerciale), in tutte le fasi dei procedimenti e, quindi, per la durata dei procedimenti di appello. La mediazione è condotta esclusivamente da un giudice dell'organo giurisdizionale interessato che è in possesso di una formazione specifica nel campo della mediazione ed è iscritto nell'elenco dei giudici mediatori stilato dal presidente dell'organo giurisdizionale sulla base di un'attribuzione annuale degli incarichi. Un giudice mediatore non può mai condurre una mediazione in un procedimento nel quale riveste il ruolo di giudice.

Per molti anni la mediazione extragiudiziale è stata condotta con ottimi risultati dai centri di mediazione istituiti presso la Camera croata dell'economia, la Camera croata del commercio e dell'artigianato, l'Associazione croata dei datori di lavoro, l'Associazione croata di mediazione, l'Ordine degli avvocati croati, l'Ufficio croato per le assicurazioni e l'Ufficio per il partenariato sociale del governo della Repubblica di Croazia. La mediazione può essere condotta anche da mediatori scelti al di fuori dei centri citati.

Ai sensi della legge sulla mediazione, pubblicata nella Narodne novine (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, di seguito "NN") n. 18/11, e delle norme sul registro dei mediatori e sui requisiti per l'accreditamento degli enti di mediazione e dei mediatori (NN n. 59/11), il ministero della Giustizia ha il compito di tenere il registro dei mediatori.

Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

Il ministero della Giustizia ha istituito e nominato la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie; ne fanno parte rappresentanti degli organi giurisdizionali, dell'Ufficio del pubblico ministero, dell'Ufficio per il partenariato sociale del governo della Repubblica di Croazia, della Camera croata dell'economia, dell'Associazione croata dei datori di lavoro, della Camera croata del commercio e dell'artigianato e del ministero della Giustizia.

La Commissione ha il compito di vigilare sull'andamento della risoluzione alternativa di controversie e sull'attuazione dei programmi esistenti e di proporre misure volte a promuovere l'elaborazione di modalità alternative per la risoluzione delle controversie. Inoltre, la Commissione ha il compito di esprimere pareri e fornire risposte a domande che rientrano nel suo ambito di competenza.

Nella riunione della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie del 26 novembre 2009 è stato adottato un codice etico per i mediatori.

Quadro legislativo

La mediazione, in quanto strumento per la risoluzione di controversie, è stata disciplinata per la prima volta da una norma speciale, la legge sulla mediazione (NN n.163/03, entrata in vigore il 24 ottobre 2003), che ha integrato alcuni dei principi guida contenuti nella raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia civile e commerciale e il cosiddetto libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale dell'Unione europea. La legge sulla mediazione è stata modificata nel 2009 e, all'inizio del 2011, è stata approvata una nuova legge sulla mediazione (NN n. 18/11), che è entrata pienamente in vigore alla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Accanto alla legge sulla mediazione, che è il testo legislativo più importante, sono in vigore altre leggi che disciplinano parzialmente questa materia, nonché regolamenti di attuazione che assicurano l'applicazione della legge.

Procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione inizia con la presentazione di una proposta di una delle parti di una controversia e la sua accettazione da parte della controparte, oppure con la presentazione di una proposta comune di entrambe le parti per una risoluzione amichevole della controversia o con la presentazione di una proposta di un terzo (ad esempio il giudice di un procedimento giudiziario).

I mediatori sono persone singole ovvero più persone che conducono la mediazione sulla base di un accordo tra le parti. I mediatori devono avere una formazione specifica (le competenze e le abilità di un mediatore sono tra gli elementi essenziali di una mediazione efficace) e seguono una formazione professionale continua. L'Accademia giudiziaria svolge un ruolo essenziale ai fini dell'organizzazione e della conduzione di corsi di formazione per mediatori.

La mediazione deve essere condotta nelle modalità concordate dalle parti e il mediatore deve garantire la parità e l'equità di trattamento delle parti. Nel corso della mediazione il mediatore può incontrare ciascuna parte separatamente e, se non diversamente concordato dalle parti, può rivelare a una parte le informazioni e i dati ottenuti dalla controparte soltanto previa autorizzazione. Può inoltre partecipare alla redazione dell'accordo e formulare raccomandazioni sui suoi contenuti.

L'accordo concluso tramite la mediazione è vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto. Se le parti hanno assunto determinati obblighi in virtù dell'accordo, devono adempierli tempestivamente. L'accordo concluso tramite la mediazione ha valore di titolo esecutivo se prevede l'obbligo di esecuzione, sul quale le parti possono trovare un compromesso, e se contiene una disposizione che autorizza l'applicazione diretta dell'accordo (clausola di esecutività).

Salvo diversamente concordato, ciascuna parte sopporta le proprie spese, ma entrambe le parti devono sostenere le spese della mediazione in parti uguali ovvero conformemente a una legge speciale o alle regole degli enti di mediazione.

Secondo la maggioranza degli esperti in questo settore, la mediazione consente di risolvere qualsiasi controversia relativa a diritti di cui le parti possono liberamente disporre; pertanto le parti in causa dovrebbero essere incoraggiate quasi sempre a risolvere le controversie in via amichevole. La mediazione è particolarmente adatta per le controversie tra imprese (controversie commerciali) e per quelle transfrontaliere (quando una delle parti ha il domicilio o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'UE) in materia civile e commerciale. A tale riguardo va rilevato che le controversie transfrontaliere non comprendono i procedimenti amministrativi o i procedimenti relativi a dazi o imposte, né le controversie concernenti la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio del suo potere.

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Ultimo aggiornamento: 20/07/2016

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