La mediazione nei paesi dell'UE

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La legge sulla mediazione del 2017 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.  La legge contiene disposizioni per un quadro normativo globale al fine di promuovere la risoluzione delle controversie attraverso la mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari. L'obiettivo alla base della legge è la promozione della mediazione in quanto alternativa praticabile, efficace ed efficiente ai procedimenti giudiziari, per contenere le spese legali, accelerare la risoluzione delle controversie e ridurre lo stress e l'astiosità che spesso accompagnano i procedimenti giudiziari.

La legge:

  • contiene principi generali per conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati - articoli da 6 a 8;
  • stabilisce l'introduzione di codici di buone pratiche per la conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati - articolo 9;
  • stabilisce che le comunicazioni tra le parti durante la mediazione siano riservate - articolo 10;
  • stabilisce l'eventuale futura istituzione di un Consiglio di mediazione per monitorare lo sviluppo del settore - articolo 12;
  • introduce l'obbligo per gli avvocati (solicitor e barrister) di consigliare alle parti di considerare il ricorso alla mediazione per risolvere le controversie - articoli 14 e 15;
  • stabilisce che il giudice può, di propria iniziativa o su iniziativa delle parti, invitare le parti a considerare il ricorso alla mediazione quale mezzo per la risoluzione della controversia - articolo 16;
  • stabilisce gli effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza - articolo 18;
  • stabilisce che il giudice, quando decide in merito alle spese connesse ai procedimenti di cui all'articolo 16 della legge, può tenere conto, ove lo ritenga giustificato, del fatto che una parte abbia rifiutato od omesso senza fondato motivo di considerare il ricorso alla mediazione o di partecipare alla stessa a seguito di un invito del giudice in tal senso a norma dell'articolo 16 - articoli 20 e 21.

L'ambito di applicazione della legge comprende tutti i procedimenti civili che possono essere incardinati davanti a un organo giudiziario, ad eccezione di alcuni casi previsti all'articolo 3.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

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