QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
La direttiva mira a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole delle altre imprese (ad esempio B2B), che è assimilabile a una pratica commerciale sleale. In tale contesto, essa fissa anche le condizioni alle quali la pubblicità comparativa può essere ritenuta lecita.
Le pubblicità che inducono in errore, o possono indurre in errore le persone che le ricevono, sono vietate. Infatti, il loro carattere ingannevole può influenzare il comportamento economico dei consumatori e dei professionisti o ledere un professionista concorrente.
Il carattere ingannevole di una pubblicità dipende da una serie di criteri:
Le pubblicità comparative fanno riferimento a un concorrente o a beni e servizi concorrenti, in maniera esplicita o implicita.
Questo tipo di pubblicità è lecito soltanto quando non è ingannevole. In tal caso, essa può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse. I confronti devono pertanto:
I paesi dell'Unione europea (UE) si accertano che le persone o gli organismi aventi un interesse legittimo possano intraprendere un'azione giudiziaria o un ricorso amministrativo contro le pubblicità illecite.
Pertanto, i tribunali o gli organi amministrativi dei paesi dell'UE devono poter:
La direttiva è in vigore dal 12 dicembre 2007. Essa codifica e abroga la direttiva 84/450/CEE che i paesi dell'UE dovevano recepire nella propria legislazione nazionale entro il 1o ottobre 1986.
Per ulteriori informazioni si consulti:
Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21–27).
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