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Direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa (2006/114)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva mira a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole delle altre imprese (ad esempio B2B), che è assimilabile a una pratica commerciale sleale. In tale contesto, essa fissa anche le condizioni alle quali la pubblicità comparativa può essere ritenuta lecita.

PUNTI CHIAVE

Pubblicità ingannevole

Le pubblicità che inducono in errore, o possono indurre in errore le persone che le ricevono, sono vietate. Infatti, il loro carattere ingannevole può influenzare il comportamento economico dei consumatori e dei professionisti o ledere un professionista concorrente.

Il carattere ingannevole di una pubblicità dipende da una serie di criteri:

  • le caratteristiche dei beni o dei servizi (disponibilità, composizione o natura, modalità di fabbricazione o di prestazione, origine, ecc.), i risultati che ci si attende dal loro utilizzo e i risultati dei controlli di qualità effettuati;
  • il prezzo o il modo in cui questo viene calcolato;
  • le condizioni di fornitura dei beni e dei servizi;
  • la natura, le qualifiche e i diritti dell'operatore pubblicitario (identità e patrimonio, qualifiche, diritti di proprietà industriale, ecc.).

Pubblicità comparativa

Le pubblicità comparative fanno riferimento a un concorrente o a beni e servizi concorrenti, in maniera esplicita o implicita.

Questo tipo di pubblicità è lecito soltanto quando non è ingannevole. In tal caso, essa può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse. I confronti devono pertanto:

  • riguardare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
  • riferirsi a prodotti aventi la stessa denominazione di origine;
  • illustrare obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
  • evitare di generare confusione tra i professionisti, non causare discredito, imitare o trarre vantaggio da marchi o denominazioni commerciali concorrenti

Ricorsi

I paesi dell'Unione europea (UE) si accertano che le persone o gli organismi aventi un interesse legittimo possano intraprendere un'azione giudiziaria o un ricorso amministrativo contro le pubblicità illecite.

Pertanto, i tribunali o gli organi amministrativi dei paesi dell'UE devono poter:

  • far sospendere la pubblicità illecita anche in assenza di prova di una perdita, di un danno reale o di un’intenzionalità di negligenza oppure
  • vietare una pubblicità illecita non ancora pubblicata.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 12 dicembre 2007. Essa codifica e abroga la direttiva 84/450/CEE che i paesi dell'UE dovevano recepire nella propria legislazione nazionale entro il 1o ottobre 1986.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21–27).

Ultimo aggiornamento: 08/08/2018

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