Legislazione nazionale

Portogallo

Questa pagina fornisce informazioni sul sistema giuridico portoghese.

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1. Strumenti o fonti del diritto che enunciano le norme giuridiche

Secondo la concezione tradizionale, in Portogallo le fonti del diritto sono le seguenti:

  1. le leggi costituzionali, che comprendono la Costituzione portoghese, le leggi costituzionali particolari e le leggi di emendamento alla Costituzione;
  2. le «norme e i principi del diritto internazionale generale o comune», le «disposizioni di convenzioni internazionali debitamente ratificate o approvate», le «norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte (…), purché ciò sia previsto dai rispettivi trattati costituenti», le «disposizioni dei trattati dell’Unione europea e le norme emanate dalle istituzioni dell’Unione europea nell’esercizio delle loro rispettive competenze» - articolo 8 della Costituzione della Repubblica portoghese;
  3. le leggi ordinarie, che comprendono le leggi approvate dall’Assemblea della Repubblica, i decreti-legge governativi e i decreti legislativi regionali adottati dalle assemblee legislative delle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira;
  4. gli atti dotati di forza equivalente a quella delle leggi, come gli atti di approvazione di convenzioni, trattati o accordi internazionali, le dichiarazioni d’incostituzionalità o d’illegalità aventi forza vincolante generale, pronunciate dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), i contratti collettivi di lavoro e altri strumenti di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro;
  5. i regolamenti, ossia gli strumenti normativi di grado inferiore alle leggi, il cui scopo è quello di precisare le modalità di tali leggi e di integrarle per renderne possibile l’applicazione o l’attuazione. Comprendono decreti attuativi, regulamentos (regolamenti), decreti, decreti attuativi regionali, decisioni, regimentos (normative), portarias (decreti ministeriali attuativi), ordinanze, regolamenti di polizia emanati dai governatori civili, posturas (decisioni) e regulamentos autárquicos (regolamenti dei consigli comunali).

2. Altre fonti del diritto

Esistono tesi divergenti sull’ammissibilità e sulla rilevanza di altre fonti non basate sul potere politico dello Stato di creare diritto scritto, a seconda che le fonti siano considerate un mezzo di formazione delle disposizioni giuridiche o un mezzo di divulgazione delle norme o entrambi. Si distingue talvolta tra fonti dirette e indirette, ovviando in tal modo alle difficoltà causate dalle divergenze concettuali.

Si ritiene in generale che possano rientrare nella categoria delle fonti del diritto:

  1. La consuetudine, ossia l’adozione reiterata e abituale di un particolare comportamento, accompagnata dal senso generalizzato della sua obbligatorietà. Essa può tuttavia essere considerata fonte del diritto soltanto per determinati settori tematici. Le norme create in questo modo si riscontrano, ad esempio, nel campo del diritto internazionale pubblico (come il principio di immunità giurisdizionale degli Stati esteri), nel diritto internazionale privato e nel diritto amministrativo.
  2. La giurisprudenza, ossia la serie di principi che emergono dalle sentenze e dalle decisioni dei tribunali. Per alcuni, non è una vera fonte del diritto, ma servirebbe soltanto come precisazione del significato delle norme, fornendo soluzioni ai problemi di interpretazione che possono essere applicate in altre istanze in funzione del peso degli argomenti logici e tecnici su cui si basano. Per certi autori, rientrano in questa categoria non solo le decisioni giudiziali in cause specifiche, ma anche gli atti giurisdizionali aventi carattere normativo (sentenze della Corte costituzionale dotate di forza vincolante generale), poiché, secondo tali autori, tutti questi atti costituiscono una vera e propria creazione di disposizioni legislative di applicazione generale.
  3. L’equità, che si fonda sull’attribuzione agli organi giurisdizionali della competenza per formulare norme giuridiche adeguate alle caratteristiche specifiche dei singoli casi in esame, ricorrendo a principi generali di giustizia e alla coscienza etica di chi giudica. «Gli organi giurisdizionali possono decidere secondo equità soltanto quando: a) vi sia una disposizione giuridica che lo consente; b) vi sia l’accordo delle parti e sia possibile presentare ricorso a un tribunale di grado superiore; c) le parti abbiano convenuto preliminarmente di far ricorso all’equità (articolo 4 del Codice civile).
  4. Le usanze, ossia prassi sociali abituali ritenute non vincolanti, ma rilevanti nelle procedure giuridiche, in particolare per formalizzare relazioni giuridiche, soprattutto nel settore commerciale. Sono ammissibili in ambito giuridico quando la legge lo prevede e se non si rivelano «contrarie ai principi di buona fede» (articolo 3 del Codice civile). Di conseguenza, le usanze non sono strumenti autonomi di creazione del diritto e, secondo il parere di molti, non costituiscono autentiche fonti del diritto.
  5. La dottrina, ossia l’insieme delle opinioni dei giuristi formulate in base allo studio teorico o dogmatico del diritto, non dovrebbe essere considerata un’autentica fonte del diritto, sebbene essa abbia una funzione importante nello sviluppo scientifico e tecnico delle conoscenze giuridiche e abbia considerevoli ripercussioni sul risultato finale delle attività di coloro che interpretano e applicano le norme giuridiche.

3. Gerarchia delle fonti del diritto

Per gerarchia delle leggi s’intende il valore relativo dei vari strumenti, ossia la loro posizione in un ordine scalare.

A tale riguardo, alcuni sostengono che si possa stabilire una gerarchia soltanto in funzione della modalità di creazione delle leggi. Secondo tale punto di vista, la gerarchia non è basata sulla posizione delle norme giuridiche, ma si stabilisce tra le fonti di creazione delle norme.

In entrambi i casi, è comunque possibile stabilire un ordine di precedenza.

L’ordine gerarchico delle varie fonti indicate nella sezione 1 è il seguente:

  1. la Costituzione della Repubblica e le leggi costituzionali;
  2. le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune e gli accordi internazionali (ossia tutti gli atti menzionati alla lettera b) della sezione 1);
  3. le leggi e i decreti-legge;
  4. i decreti legislativi regionali;
  5. gli atti dotati di forza equivalente a quella delle leggi;
  6. i regolamenti.

4. Procedure per l’entrata in vigore in Portogallo delle norme contenute negli strumenti sovranazionali

Il recepimento degli strumenti normativi internazionali nel diritto portoghese è disciplinato dai seguenti principi, indicati all’articolo 8 della Costituzione portoghese:

  1. «le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune fanno parte integrante del diritto portoghese»;
  2. «le norme derivanti da accordi internazionali debitamente ratificati o approvati entrano in vigore nel diritto nazionale portoghese dopo la loro pubblicazione ufficiale e dal momento in cui diventano internazionalmente vincolanti per lo Stato portoghese»;
  3. «le norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte entrano in vigore direttamente nel diritto nazionale portoghese, purché ciò sia previsto dai rispettivi trattati costituenti»;
  4. «le disposizioni dei trattati dell’Unione europea e le norme emanate dalle istituzioni dell’Unione europea nell’esercizio delle loro rispettive competenze si applicano nel diritto nazionale portoghese secondo il diritto dell’Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali di uno Stato di diritto democratico».

5. Le varie autorità preposte all’adozione delle norme giuridiche

Le autorità competenti per adottare norme giuridiche sono il Parlamento della Repubblica, il governo, i governi e le assemblee legislative regionali delle Azzorre e di Madeira, le autorità locali e alcune autorità amministrative.

6. Procedura per l’adozione delle norme giuridiche

Le modalità del processo legislativo variano in funzione delle procedure specifiche che si applicano a ciascun organo responsabile di tale adozione. I diversi tipi di atti legislativi vengono quindi elaborati secondo procedure distinte. Sono di seguito descritte le due procedure più formali e rilevanti per l’adozione delle norme giuridiche.

La procedura più complessa, che compete al Parlamento, comprende fondamentalmente le seguenti fasi:

  1. l’iniziativa legislativa: il potere di iniziativa legislativa spetta «ai membri del Parlamento, ai gruppi parlamentari e al governo e anche, alle condizioni stabilite dalla legge, ai gruppi di cittadini elettori, agendo congiuntamente, nel caso delle regioni autonome, alle rispettive assemblee legislative regionali» (articolo 167, comma 1, della Costituzione portoghese);
  2. l’ammissione iniziale, la pubblicazione, la registrazione, la numerazione e la valutazione: questa fase comprende l’esame dell’ammissibilità della proposta, la pubblicazione del testo nel Diário (Gazzetta ufficiale del Parlamento), le formalità amministrative e infine l’esame del contenuto;
  3. la discussione, seguita dall’adozione della proposta, che prevede un dibattito sulle questioni generali e uno sui punti specifici. Seguono una votazione sulla proposta nel complesso, una votazione sui punti specifici e una votazione complessiva finale. L’adozione di una proposta può essere votata a maggioranza semplice, a maggioranza assoluta o a maggioranza qualificata;
  4. la supervisione del Presidente della Repubblica entro la scadenza stabilita dalla legge. Può seguirne la promulgazione del testo proposto o l’esercizio del diritto di veto, nel qual caso il testo viene ridiscusso in Parlamento. Se la votazione è confermata o se vengono apportati emendamenti, il testo viene nuovamente trasmesso al Presidente per la promulgazione, che deve avvenire sempre entro una scadenza predeterminata. Compete al Presidente della Repubblica «promulgare le leggi, i decreti-legge e i decreti normativi e ordinarne la pubblicazione e firmare le risoluzioni del Parlamento relative all’approvazione di accordi internazionali e di altri decreti governativi» (articolo 134, lettera b), della Costituzione portoghese);
  5. la pubblicazione: dopo la promulgazione, il Presidente della Repubblica deve ordinare che il nuovo testo di legge sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese.

Il processo legislativo del governo comprende le seguenti fasi principali:

  1. l’iniziativa legislativa: che spetta ai ministeri competenti;
  2. le consultazioni: in questa fase il ministro che ha presentato la proposta deve raccogliere pareri, procedendo anche all’audizione degli organi indicati nella Costituzione e nei testi di legge;
  3. la valutazione preliminare e nel merito: le proposte sono esaminate e valutate dopo la loro ammissione preliminare;
  4. l’approvazione: anche se alcuni tipi di atti legislativi non richiedono l’approvazione in Consiglio dei ministri, di regola quest’ultima operazione è generalmente effettuata;
  5. la supervisione: «entro quaranta giorni dalla data in cui ha ricevuto un decreto governativo per la promulgazione (...), il presidente della Repubblica lo promulga o esercita il diritto di veto. In quest’ultimo caso, ne indica per iscritto la motivazione al governo» (articolo 136, comma 4, della Costituzione portoghese);
  6. la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese del testo approvato.

7. Procedure per l’entrata in vigore delle norme nazionali

«Le leggi diventano vincolanti dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale». «Tra la pubblicazione e l’entrata in vigore decorre il periodo stabilito nel testo stesso della legge o, in mancanza di tale disposizione, il periodo stabilito in disposizioni giuridiche specifiche» (articolo 5 del Codice civile).

A norma dell’articolo 2 della legge nº 74/98 dell’11 novembre 1998, quale attualmente esistente:

1º - «gli atti legislativi e gli altri atti di carattere generale entrano in vigore il giorno in essi stabilito, ma non prima del giorno successivo alla loro pubblicazione»;

2º - «se non è stata stabilita una data, gli atti interessati entrano in vigore in tutto il territorio portoghese e al di fuori del Portogallo cinque giorni dopo la loro pubblicazione;º

3º - i termini temporali di cui al comma 2 decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet dell’Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA.

8. Mezzi per la risoluzione di eventuali conflitti tra le varie norme giuridiche

In tale campo la funzione più importante spetta alla Corte costituzionale, che è competente per dichiarare l’incostituzionalità di disposizioni contrarie alla Costituzione portoghese o ai principi in essa enunciati.

Nel giudicare sui casi specifici che vengono loro sottoposti, gli organi giurisdizionali non possono applicare norme che si configurino come violazione della Costituzione o dei principi che ne derivano.

Nel processo d’interpretazione che effettuano per valutare i fatti loro sottoposti, è compito degli organi giurisdizionali comporre gli eventuali conflitti che insorgono tra disposizioni giuridiche diverse, sempre nel rispetto della gerarchia delle fonti indicata in precedenza. In tale intervento, i tribunali devono considerare il sistema giuridico come un corpus unitario, escludendo incompatibilità o incoerenze, in particolare di natura logica e semantica, e devono ponderare le circostanze soggiacenti all’adozione delle norme e le condizioni specifiche prevalenti al momento del giudizio, esigendo sempre un minimo di corrispondenza letterale (anche se espressa imperfettamente) con la soluzione adottata nella legislazione, presumendo che il legislatore abbia optato per le soluzioni «più opportune» e abbia saputo «esprimere le proprie intenzioni in termini adeguati» (articolo 9 del Codice civile).

Per quanto riguarda i conflitti tra norme nel campo del diritto internazionale privato, consultare la rubrica «Legge applicabile».

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    1. la durata, l’entrata in vigore e le note sugli atti pubblicati nella prima serie della Gazzetta ufficiale dal 5 ottobre 1910 e vari documenti dei decenni precedenti, nonché atti della seconda serie della Gazzetta ufficiale, trattati dalla banca dati PCMLEX;
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Ultimo aggiornamento: 28/03/2023

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