Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico in Ungheria.
Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto nell'ordinamento ungherese vi è la Legge fondamentale dell'Ungheria, promulgata il 25 aprile 2011, alla quale deve conformarsi ogni altra norma giuridica. La Legge fondamentale è stata emanata dal Parlamento ungherese (noto anche come Assemblea nazionale) e ogni sua modifica richiede la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri del Parlamento (articolo S, comma 2, della Legge fondamentale).
La Legge fondamentale e le relative disposizioni transitorie (Disposizioni transitorie della Legge fondamentale dell'Ungheria, promulgate il 31 dicembre 2011) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
La Legge fondamentale si articola in sei sezioni: un preambolo, intitolato Professione di fede nazionale, e le sezioni intitolate Fondamenti (articoli da A a U), Libertà e responsabilità (articoli da I a XXXI), Stato (articoli da 1 a 54), Ordinamenti giuridici speciali e Disposizioni finali e varie.
La sezione intitolata Fondamenti contiene disposizioni generali e stabilisce:
La sezione intitolata Libertà e responsabilità stabilisce i diritti e gli obblighi fondamentali. Sono riconosciuti quali diritti fondamentali, tra gli altri:
In base alla Legge fondamentale, l'Ungheria si impegna altresì a garantire:
La Legge fondamentale prevede anche diversi obblighi, segnatamente:
La sezione della Legge fondamentale intitolata Stato contiene le norme di maggiore rilevanza che si applicano alle alte cariche pubbliche e alle istituzioni più importanti del paese e stabilisce lo status giuridico e le funzioni dei seguenti organi:
La sezione della Legge fondamentale intitolata Ordinamenti giuridici speciali contiene norme che disciplinano le situazioni di crisi nazionale, lo stato di emergenza, lo stato di difesa preventiva, le aggressioni impreviste e le situazioni di pericolo estremo.
In Ungheria le leggi sono adottate dal Parlamento. Secondo quanto previsto dalla Legge fondamentale, le norme sui diritti e sui doveri fondamentali sono stabilite da leggi. Il Parlamento adotta le leggi a maggioranza semplice (ossia più della metà dei voti dei membri presenti), a eccezione delle cosiddette leggi cardinali definite dalla Legge fondamentale, per la cui adozione e modifica è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.
Ai sensi della Legge fondamentale, le leggi cardinali stabiliscono norme riguardanti, per esempio, la cittadinanza, le confessioni religiose, i diritti delle minoranze nazionali che vivono in Ungheria, lo status giuridico e la retribuzione dei membri del Parlamento e del presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, le amministrazioni locali, nonché norme specifiche per l'uso dello stemma e della bandiera e disposizioni sulle onorificenze dello Stato.
Secondo la Legge fondamentale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri del Parlamento per ottenere l'autorizzazione a riconoscere il carattere vincolante dei trattati costitutivi e di modifica dell'Unione europea, per dichiarare lo stato di guerra, per la conclusione della pace e per proclamare una situazione di ordinamento giuridico speciale.
Prima dell'adozione della legge XXXI del 1989 relativa alla modifica della Costituzione, il Consiglio presidenziale della Repubblica popolare di Ungheria aveva il potere di emanare decreti legge. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, i decreti legge ancora vigenti sono equiparati alle leggi.
La Legge fondamentale distingue tra decreti governativi, decreti del primo ministro, decreti ministeriali, decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria, decreti dei responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione e decreti delle amministrazioni locali. Possono emanare decreti anche il Consiglio di difesa nazionale, nelle situazioni di crisi nazionale, e il presidente della Repubblica, nei casi di emergenza.
Il potere del governo di emanare decreti può essere originario o basarsi su una delega legislativa. Il potere originario è sancito dall'articolo 15, comma 3, della Legge fondamentale, a norma del quale il governo può emanare decreti nell'esercizio delle proprie funzioni su ogni materia non disciplinata da una legge. I decreti governativi non possono essere in conflitto con le leggi dello Stato. Tale aspetto non comporta alcuna limitazione dei poteri del Parlamento, che può legiferare su qualsiasi materia.
Ai sensi della Legge fondamentale e della legge CXXX del 2010 sulla legislazione, il governo può, anche in forza di una specifica delega legislativa, emanare decreti per dare attuazione alle leggi. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge CXXX del 2010, nella delega all'adozione dei regolamenti di attuazione devono essere specificati il soggetto delegato, l'oggetto e l'ambito di applicazione della delega. Il soggetto delegato non può a sua volta delegare ad altri l'adozione dei regolamenti di attuazione.
A norma della Legge fondamentale anche il primo ministro può emanare decreti, ad esempio per nominare un vice primo ministro, scegliendolo tra i ministri. Nella gerarchia delle fonti del diritto i decreti del primo ministro hanno lo stesso rango dei decreti ministeriali.
Nella gerarchia delle fonti del diritto i decreti ministeriali hanno un rango inferiore ai decreti governativi. Secondo la Legge fondamentale i ministri adottano i decreti in forza di delega conferita con legge o decreto del governo (emanati nell'ambito delle loro competenze legislative originarie), sia individualmente sia di concerto con altri ministri. I decreti ministeriali non possono essere in contrasto con le leggi, i decreti governativi o i decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria.
Nell'ambito delle competenze conferitegli da una legge cardinale, il governatore della Banca nazionale di Ungheria può, in forza di una delega prevista dalla legge, emanare decreti che non possono essere in conflitto con le leggi dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della Legge fondamentale, nell'ambito delle loro competenze definite da una legge cardinale e in forza di una delega prevista dalla legge, i responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione emettono decreti che non possono essere in contrasto con le leggi, i decreti governativi, i decreti del primo ministro, i decreti ministeriali o i decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria.
Conformemente all'articolo 32, comma 2, della Legge fondamentale, nell'ambito delle loro competenze, le amministrazioni locali possono adottare decreti locali per disciplinare aspetti delle relazioni sociali a livello locale non regolamentati da una legge o sulla base di deleghe previste dalla legge. I decreti delle amministrazioni locali non possono essere in contrasto con altre leggi.
Le norme specifiche riguardanti i decreti che gli organi rappresentativi delle amministrazioni locali possono adottare sono contenute nella legge CLXXXIX del 2011 sulle amministrazioni locali ungheresi.
Il governo ungherese può concludere accordi internazionali con altri Stati o con i governi di altri Stati. In Ungheria il rapporto tra accordi internazionali e diritto interno si basa su un sistema dualistico, ossia gli accordi internazionali entrano a far parte dell'ordinamento interno in seguito alla loro pubblicazione mediante atto legislativo.
Principi del diritto internazionale
Ai sensi dell'articolo Q, comma 3, della Legge fondamentale, l'Ungheria accetta le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto internazionale sono recepiti nell'ordinamento interno senza subire alcuna modifica.
Formano parte del sistema giuridico ungherese anche strumenti giuridici di amministrazione dello Stato che, pur contenendo disposizioni normative, non sono considerati leggi. La legge sulla legislazione (legge CXXX del 2010) definisce due tipi di strumenti giuridici di amministrazione dello Stato: le decisioni normative e i provvedimenti normativi. Si tratta di norme di comportamento non vincolanti a livello generale, ossia non vincolanti per tutti. Sono disposizioni puramente interne, norme organizzative e operative che riguardano esclusivamente il soggetto da cui sono state emanate o gli organismi e gli individui a esso subordinati. Le decisioni e i provvedimenti normativi non possono determinare i diritti e gli obblighi dei cittadini. Gli strumenti giuridici di amministrazione dello Stato non possono essere contrari ad altre leggi né riprodurre disposizioni di legge.
La precedente legge sulla legislazione (legge XI del 1987) annoverava tra le fonti del diritto anche i comunicati statistici e gli orientamenti giuridici (denominandoli "altri strumenti giuridici di governo"), pur non equiparandoli agli atti normativi, mentre la nuova legge sulla legislazione non ne fa più menzione. Tuttavia, diversamente dagli orientamenti giuridici, che sono stati abrogati con l'entrata in vigore della nuova legge (1° gennaio 2011), i comunicati statistici emanati prima di tale data rimarranno validi fino a quando non verranno abrogati (i comunicati statistici sono emanati dal presidente dell'Ufficio centrale di statistica e contengono disposizioni giuridicamente vincolanti, che consistono esclusivamente in nozioni di statistica, metodi, classificazioni, elenchi e dati numerici).
Con le decisioni normative il Parlamento, il governo, gli altri organi amministrativi centrali, la Corte costituzionale e il Consiglio di bilancio possono definire la loro organizzazione e il loro funzionamento nonché stabilire le proprie attività e i rispettivi programmi di azione.
Gli organi di rappresentanza delle amministrazioni locali possono anch'essi stabilire, mediante decisioni normative, le loro attività e i loro programmi di azione, oltre a quelli degli enti da essi gestiti, come pure l'organizzazione e il funzionamento di questi ultimi. Allo stesso modo, l'organo di rappresentanza delle minoranze nazionali può definire con decisioni normative la loro organizzazione, il loro funzionamento e le loro attività e stabilire i loro programmi d'azione, così come quelli degli enti da esse gestiti.
Nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente alle disposizioni di legge, il presidente della Repubblica, il primo ministro, il responsabile degli organi amministrativi centrali (ad eccezione del governo), il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, il procuratore generale, il commissario per i diritti fondamentali, il governatore della Banca nazionale di Ungheria, il presidente della Corte dei conti, il direttore dell'ufficio metropolitano o regionale del governo, i sindaci e i segretari comunali possono stabilire, con provvedimenti normativi, l'organizzazione, il funzionamento e le attività degli organismi da essi diretti, gestiti o controllati.
Inoltre il Parlamento, il presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, il commissario per i diritti fondamentali, gli organismi autonomi di regolamentazione, l'ufficio del primo ministro e il direttore dell'organizzazione ufficiale di un ministero possono emanare provvedimenti normativi vincolanti per il personale dell'organizzazione.
Le decisioni della Corte costituzionale svolgono un ruolo importante nel sistema delle fonti del diritto ungherese.
In base alla legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale, le funzioni di quest'ultima sono le seguenti:
La Corte costituzionale motiva dettagliatamente le sue decisioni. Le decisioni della Corte costituzionale non sono impugnabili e sono vincolanti per tutti.
Al fine di assolvere la sua responsabilità di garantire un'applicazione uniforme del diritto e di fornire orientamenti giurisprudenziali ai tribunali di grado inferiore, la Corte suprema di cassazione ungherese, la "Kúria" (nota come Corte suprema fino al 1° gennaio 2012) emana decisioni volte a garantire l'uniformità della giurisprudenza e decisioni giurisprudenziali di principio.
La procedura per uniformare la giurisprudenza può essere avviata qualora l'andamento e l'uniformità della prassi giurisprudenziale rendano necessaria l'adozione di una decisione per uniformare il diritto su una questione di principio e qualora una sezione della Corta suprema di cassazione intenda discostarsi da una decisione emessa da un'altra sezione. Le decisioni riguardanti l'uniformità del diritto sono vincolanti per i giudici.
Le decisioni di principio derivano dalla prassi delle sezioni giudicanti della Corte suprema di cassazione e promuovono anch'esse l'uniformità della giurisprudenza.
Le decisioni emanate per garantire l'uniformità del diritto e le decisioni di principio sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle decisioni della Corte suprema di cassazione.
L'ambito di applicazione geografico delle leggi è esteso al territorio dell'Ungheria, mentre quello dei decreti delle amministrazioni locali al territorio dell'amministrazione interessata. L'ambito di applicazione personale delle leggi interessa le persone fisiche e giuridiche, nonché le organizzazioni senza personalità giuridica presenti in Ungheria e i cittadini ungheresi all'estero. I decreti delle amministrazioni locali si applicano alle persone fisiche e giuridiche e alle organizzazioni senza personalità giuridica nel territorio dell'amministrazione locale interessata.
La legge sulla legislazione sancisce il divieto della retroattività, stabilendo che gli atti normativi non possono stabilire obblighi o renderli più onerosi, sopprimere o limitare diritti, né dichiarare illecito un comportamento nel periodo precedente la loro entrata in vigore.
La data di entrata in vigore deve sempre essere precisata nella legge, in modo da lasciare un lasso di tempo sufficiente per prepararne l'applicazione.
Le leggi e i loro regolamenti di attuazione devono entrare in vigore contemporaneamente. Un atto normativo (o una disposizione di legge) perde efficacia se abrogato oppure, qualora contenga soltanto disposizioni abrogative o emendamenti, in forza della legge sulla legislazione.
La Magyar Közlöny è la Gazzetta ufficiale dell'Ungheria, pubblicata in formato elettronico e il cui testo è considerato autentico.
La Gazzetta ufficiale ungherese contiene la legislazione ungherese (esclusi i decreti delle amministrazioni locali), tra cui:
La Nemzeti Jogszabálytár (Repertorio elettronico della legislazione nazionale) contiene tutte le leggi (esclusi i decreti delle amministrazioni locali) e gli strumenti giuridici di amministrazione dello Stato vigenti al momento della ricerca. Il sito dà accesso alle versioni consolidate, agli emendamenti e ad altre modifiche.
È possibile effettuare una ricerca per titolo e numero della legge, ma anche selezionando il testo.
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