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Costituzione della Repubblica di Croazia

Costituzione della Repubblica di Croazia

Principali atti legislativi in materia penale

Codice penale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (Narodne novine)) nn. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 e 126/19)

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo codice penale che introduce diverse novità, come pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, nuove fattispecie di reato, quali il mancato pagamento dei salari, la guida pericolosa o il gioco d'azzardo illegale. Nell'ambito delle modifiche e delle integrazioni apportate al codice penale nel dicembre 2012, la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non è più considerata un delitto ma una contravvenzione.

Il codice penale si compone di una parte generale e di una parte speciale:

A) la parte generale del codice penale contiene disposizioni applicabili a tutti i reati. Esse disciplinano i criteri di imputazione, le pene e le sanzioni penali;

B) la parte speciale del codice penale descrive le diverse fattispecie di reato e le relative pene, compresi i reati e le pene prescritte da altre leggi. Il codice penale croato contempla i seguenti reati:

  • reati contro l'umanità e la dignità umana,
  • reati contro la vita e l'integrità fisica,
  • reati contro i diritti umani e le libertà fondamentali,
  • reati contro i rapporti di lavoro e le assicurazioni previdenziali,
  • reati contro la libertà delle persone,
  • reati contro la vita privata,
  • reati contro l'onore e la dignità,
  • reati contro la libertà sessuale,
  • reati di maltrattamento e sfruttamento sessuale di minori,
  • reati contro il matrimonio, la famiglia e i minori,
  • reati contro la salute delle persone,
  • reati contro l'ambiente,
  • reati contro la sicurezza generale,
  • reati contro la sicurezza stradale,
  • reati contro i beni,
  • reati contro l'economia,
  • reati contro i sistemi, i programmi e i dati informatici,
  • reati di falsificazione,
  • reati contro la proprietà intellettuale,
  • reati contro i poteri pubblici,
  • reati contro la giustizia,
  • reati contro l'ordine pubblico,
  • reati contro il diritto elettorale,
  • reati contro la Repubblica di Croazia,
  • reati contro Paesi stranieri e organizzazioni internazionali,
  • reati contro le forze armate della Repubblica di Croazia.

Codice di procedura penale (Narodne novine nn. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – sentenza e ordinanza della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, nn. 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 e 126/19)

Il codice stabilisce le norme volte a garantire che gli innocenti non siano condannati e che gli autori di reato siano condannati a pene o altre misure secondo le condizioni previste dal diritto in base a un procedimento promosso nel rispetto della legge dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

Le azioni giuridiche e i procedimenti penali possono essere avviati e condotti a termine esclusivamente nel rispetto delle norme e delle condizioni previste dal diritto.

Il codice di procedura penale recepisce nell'ordinamento croato i seguenti atti dell'UE:

  1. Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010),
  2. direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011),
  3. direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (GU L 335 del 17.12.2011),
  4. direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1.6.2012),
  5. decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008),
  6. direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012),
  7. direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013),
  8. direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014),
  9. direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014).
  10. direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1),
  11. direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Il procedimento penale è avviato su domanda di un richiedente autorizzato.

Per quanto riguarda i reati per i quali il procedimento penale è avviato ex officio, il richiedente autorizzato è il procuratore della Repubblica mentre per quanto riguarda i reati a querela di parte, il richiedente autorizzato è un privato. Per alcuni reati stabiliti per legge, il procuratore della Repubblica avvia il procedimento penale esclusivamente su querela della vittima. Se non altrimenti disposto dalla legge, il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di avviare un procedimento penale quando sussiste un ragionevole dubbio che una determinata persona abbia commesso un reato per cui è avviato un procedimento ex officio, purché non vi siano ostacoli giuridici che impediscano di perseguire tale persona.

Qualora il procuratore della Repubblica constati che non sussistono fondamenti per avviare o condurre un procedimento penale, la vittima, in quanto persona lesa, può sostituirsi al procuratore in quanto attore, alle condizioni previste dalla legge.

Legge relativa agli effetti giuridici delle condanne, al casellario giudiziale e alla riabilitazione (Narodne novine nn. 143/12, 105/15)

Detta legge disciplina gli effetti giuridici delle condanne, dell'organizzazione, della gestione, della disponibilità, della comunicazione e della soppressione dei dati estratti dal casellario giudiziale e dello scambio internazionale di dati estratti dal casellario giudiziale, nonché gli effetti giuridici della riabilitazione.

Detta legge contiene le disposizioni conformi agli seguenti atti dell'UE:

  • decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario,
  • decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Nella Repubblica di Croazia i casellari giudiziali sono organizzati e gestiti dal ministero competente in materia di giustizia che costituisce altresì l'organo centrale incaricato dello scambio di dati con gli altri Stati (di seguito il "ministero").

I casellari giudiziali registrano le persone fisiche e giuridiche (di seguito le "persone") condannate in via definitiva in Croazia per aver commesso un reato. I casellari giudiziali registrano i cittadini della Repubblica di Croazia e le persone giuridiche con sede nella Repubblica di Croazia che sono state condannate in via definitiva all'estero per aver commesso un reato, purché i dati relativi siano stati trasmessi al ministero.

I casellari giudiziali registrano inoltre le persone condannate in via definitiva per reati di maltrattamento e sfruttamento sessuale di minori e per gli altri reati di cui all'articolo 13, comma 4, della legge.

A) I principali atti legislativi in materia civile, commerciale e amministrativa della Repubblica di Croazia sono elencati di seguito.

Legge sulle obbligazioni (Narodne novine nn. 35/05, 41/08 e 125/11)

Questo atto fissa le basi del diritto delle obbligazioni (parte generale) e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (parte speciale).

Le parti di una transazione sono libere di disciplinare le proprie obbligazioni, che non devono tuttavia essere contrarie alla costituzione della Repubblica di Croazia, alle disposizioni normative e alla morale sociale.

Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Narodne novine nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 e 152/14)

Questa legge stabilisce le disposizioni generali dei diritti delle persone per quanto riguarda i beni; le norme previste da questa legge si applicano anche ai diritti relativi ai beni che sono disciplinati da altre disposizioni giuridiche speciali, purché non siano incompatibili.

Le disposizioni di legge applicabili al diritto di proprietà e ai proprietari si applicano di conseguenza agli altri diritti reali, a condizione che questi non siano disciplinati da una legge speciale o che la loro natura giuridica non preveda altrimenti.

Legge sulle successioni (Narodne novine nn. 48/03, 163/03, 35/05 – legge sulle obbligazioni e 127/13)

Questa legge disciplina il diritto di successione e le norme conformemente alle quali gli organi giurisdizionali, gli altri organi e le persone autorizzate intervengono nelle cause di successione.

Legge sui libri fondiari (Narodne novine nn. 63/19)

Questa legge disciplina le questioni legate allo status giuridico dei beni immobiliari sul territorio della Repubblica di Croazia, si applica alle transazioni e regolamenta le modalità e la forma per tenere i registri fondiari (catasto), purché ai terreni in questione non siano applicabili disposizioni speciali.

Codice di procedura civile (Narodne novine nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – versione consolidata, 25/13 e 89/14)

Questa legge definisce le norme di procedura in base alle quali gli organi giurisdizionali esaminano e si pronunciano sulle controversie relative ai diritti e ai doveri fondamentali delle persone e dei soggetti del diritto, ai rapporti personali e familiari tra i soggetti del diritto e sulle controversie in materia di diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto della proprietà e sulle altre controversie in materia civile, fatto salvo il caso in cui la legge preveda che gli organi giurisdizionali si pronuncino su queste controversie tenendo conto delle norme applicabili a un altro procedimento.

Legge sull'esecuzione forzata (Narodne novine nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17)

Questa legge disciplina la procedura nell'ambito della quale gli organi giurisdizionali e i notai procedono al recupero forzato dei crediti sulla base di atti esecutivi e di atti pubblici (procedura di esecuzione forzata) nonché la procedura nell'ambito della quale gli organi giurisdizionali e i notai attuano le misure di garanzia dei crediti (procedimento cautelare, purché una legge speciale non disponga altrimenti. Questa legge disciplina anche i rapporti giuridici fondati su procedimenti di esecuzione forzata e di garanzia.

B) I principali atti legislativi relativi alla cooperazione giudiziaria sono riportati di seguito.

Legge sul diritto internazionale privato (Narodne novine n. 101/17)

La legge regolamenta:

  1. il diritto applicabile ai rapporti di diritto privato che hanno una dimensione internazionale,
  2. la competenza degli organi giurisdizionali e delle altre autorità della Repubblica di Croazia nelle questioni legali aventi come oggetto i rapporti di cui al punto 1 del presente articolo e le regole di procedura,
  3. il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni degli organi giurisdizionali stranieri nelle questioni legali aventi come oggetto i rapporti di cui al punto 1 del presente articolo.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354

Per ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 01/10/2021

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