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Costituzione della Repubblica di Croazia
Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo codice penale che introduce diverse novità, come pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, nuove fattispecie di reato, quali il mancato pagamento dei salari, la violenza stradale o il gioco d'azzardo illegale. Nell'ambito delle modifiche e delle integrazioni apportate al codice penale nel dicembre 2012, la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non è più considerata un delitto ma una contravvenzione.
Il codice penale si compone di una parte generale e di una parte speciale:
A) la parte generale del codice penale contiene disposizioni applicabili a tutti i reati. Esse disciplinano i criteri di imputazione, le pene e le sanzioni penali;
B) la parte speciale del codice penale descrive le diverse fattispecie di reato e le relative pene, compresi i reati e le pene prescritte da altre leggi. Il codice penale croato contempla i seguenti reati:
Codice di procedura penale (Narodne novine nn. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – sentenza e ordinanza della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, nn. 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 e 70/17)
Il codice stabilisce le norme volte a garantire che gli innocenti non siano condannati e che gli autori di reato siano condannati a pene o altre misure secondo le condizioni previste dal diritto in base a un procedimento promosso nel rispetto della legge dinanzi all'organo giurisdizionale competente.
Le azioni giuridiche e i procedimenti penali possono essere avviati e condotti a termine esclusivamente nel rispetto delle norme e delle condizioni previste dal diritto.
Il codice di procedura penale recepisce nell'ordinamento croato i seguenti atti dell'UE:
Il procedimento penale è avviato su domanda di un richiedente autorizzato.
Per quanto riguarda i reati per i quali il procedimento penale è avviato ex officio, il richiedente autorizzato è il procuratore della Repubblica mentre per quanto riguarda i reati a querela di parte, il richiedente autorizzato è un privato. Per alcuni reati stabiliti per legge, il procuratore della Repubblica avvia il procedimento penale esclusivamente su querela della vittima. Se non altrimenti disposto dalla legge, il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di avviare un procedimento penale quando sussiste un ragionevole dubbio che una determinata persona abbia commesso un reato per cui è avviato un procedimento ex officio, purché non vi siano ostacoli giuridici che impediscano di perseguire tale persona.
Qualora il procuratore della Repubblica constati che non sussistono fondamenti per avviare o condurre un procedimento penale, la vittima, in quanto persona lesa, può sostituirsi al procuratore in quanto attore, alle condizioni previste dalla legge.
Legge relativa agli effetti giuridici delle condanne, al casellario giudiziale e alla riabilitazione (Narodne novine nn. 143/12, 105/15)
Detta legge disciplina gli effetti giuridici delle condanne, dell'organizzazione, della gestione, della disponibilità, della comunicazione e della soppressione dei dati estratti dal casellario giudiziale e dello scambio internazionale di dati estratti dal casellario giudiziale, nonché gli effetti giuridici della riabilitazione.
Detta legge contiene le disposizioni conformi agli seguenti atti dell'UE:
Nella Repubblica di Croazia i casellari giudiziali sono organizzati e gestiti dal ministero competente in materia di giustizia che costituisce altresì l'organo centrale incaricato dello scambio di dati con gli altri Stati (di seguito il "ministero").
I casellari giudiziali registrano le persone fisiche e giuridiche (di seguito le "persone") condannate in via definitiva in Croazia per aver commesso un reato. I casellari giudiziali registrano i cittadini della Repubblica di Croazia e le persone giuridiche con sede nella Repubblica di Croazia che sono state condannate in via definitiva all'estero per aver commesso un reato, purché i dati relativi siano stati trasmessi al ministero.
I casellari giudiziali registrano inoltre le persone condannate in via definitiva per reati di maltrattamento e sfruttamento sessuale di minori e per gli altri reati di cui all'articolo 13, comma 4, della legge.
I principali atti legislativi in materia civile della Repubblica di Croazia sono elencati di seguito.
Legge sulle obbligazioni (Narodne novine nn. 35/05, 41/08 e 125/11)
Questo atto fissa le basi del diritto delle obbligazioni (parte generale) e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (parte speciale).
Le parti di una transazione sono libere di disciplinare le proprie obbligazioni, che non devono tuttavia essere contrarie alla costituzione della Repubblica di Croazia, alle disposizioni normative e alla morale sociale.
Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Narodne novine nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 e 152/14)
Questa legge stabilisce le disposizioni generali dei diritti delle persone per quanto riguarda i beni; le norme previste da questa legge si applicano anche ai diritti relativi ai beni che sono disciplinati da altre disposizioni giuridiche speciali, purché non siano incompatibili.
Le disposizioni di legge applicabili al diritto di proprietà e ai proprietari si applicano di conseguenza agli altri diritti reali, a condizione che questi non siano disciplinati da una legge speciale o che la loro natura giuridica non preveda altrimenti.
Legge sulle successioni (Narodne novine nn. 48/03, 163/03, 35/05 – legge sulle obbligazioni e 127/13)
Questa legge disciplina il diritto di successione e le norme conformemente alle quali gli organi giurisdizionali, gli altri organi e le persone autorizzate intervengono nelle cause di successione.
Legge sui libri fondiari (Narodne novine nn. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 e 108/17)
Questa legge disciplina le questioni legate allo status giuridico dei beni immobiliari sul territorio della Repubblica di Croazia, si applica alle transazioni e regolamenta le modalità e la forma per tenere i registri fondiari (catasto), purché ai terreni in questione non siano applicabili disposizioni speciali.
Codice di procedura civile (Narodne novine nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – versione consolidata, 25/13 e 89/14)
Questa legge definisce le norme di procedura in base alle quali gli organi giurisdizionali esaminano e si pronunciano sulle controversie relative ai diritti e ai doveri fondamentali delle persone e dei soggetti del diritto, ai rapporti personali e familiari tra i soggetti del diritto e sulle controversie in materia di diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto della proprietà e sulle altre controversie in materia civile, fatto salvo il caso in cui la legge preveda che gli organi giurisdizionali si pronuncino su queste controversie tenendo conto delle norme applicabili a un altro procedimento.
Legge sull'esecuzione forzata (Narodne novine nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17)
Questa legge disciplina la procedura nell'ambito della quale gli organi giurisdizionali e i notai procedono al recupero forzato dei crediti sulla base di atti esecutivi e di atti pubblici (procedura di esecuzione forzata) nonché la procedura nell'ambito della quale gli organi giurisdizionali e i notai attuano le misure di garanzia dei crediti (procedimento cautelare, purché una legge speciale non disponga altrimenti. Questa legge disciplina anche i rapporti giuridici fondati su procedimenti di esecuzione forzata e di garanzia.
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