Introduzione – Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico austriaco e una panoramica del diritto austriaco.
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Il diritto austriaco è principalmente un diritto scritto. Il diritto consuetudinario svolge un ruolo molto limitato. Il diritto giurisprudenziale degli organi giurisdizionali di massimo grado, nonostante fornisca importanti orientamenti per l'applicazione del diritto e rivesta una notevole importanza, non è formalmente riconosciuto come fonte del diritto.
Secondo il diritto costituzionale austriaco, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute costituiscono parte integrante del diritto federale, il che fa sì che i trattati internazionali siano recepiti nell'ordinamento giuridico austriaco (trasformazione generale e speciale). La posizione assunta dalla normativa dei trattati internazionali nell'ordinamento giuridico interno dipende dal suo contenuto.
Per essere approvati dal Consiglio nazionale (Nationalrat), i trattati internazionali che modificano o integrano la Costituzione necessitano dello stesso quorum richiesto per l'approvazione delle leggi costituzionali federali. Alle deliberazioni sui trattati internazionali che modificano o integrano una legge si applicano gli stessi requisiti richiesti per l'adozione dei disegni di legge.
In linea di principio, il Presidente austriaco stipula trattati internazionali su richiesta del governo federale o del ministro federale da esso autorizzato. La stipula di trattati politici internazionali che modificano o integrano la legislazione vigente necessita del previo consenso del Consiglio nazionale. Il Presidente può autorizzare il governo federale o suoi rappresentanti competenti a concludere determinate categorie di trattati internazionali che non hanno carattere politico né modificano o integrano la legislazione.
Ai sensi della Costituzione federale austriaca, nei nove Länder federali, accanto al diritto (costituzionale) federale vige il diritto (costituzionale) del Land. Il diritto costituzionale dei Länder non deve essere in contrasto con il diritto costituzionale federale ed è pertanto ad esso subordinato. In linea di massima, tuttavia, un simile rapporto gerarchico non sussiste tra le norme legislative federali e quelle dei Länder. Dal 1988 i Länder possono stipulare trattati internazionali nelle materie che rientrano nella loro competenza. Il governo federale, tuttavia, mantiene la supremazia negli affari esteri.
Una norma costituzionale federale normalmente necessita dell'approvazione di una maggioranza dei due terzi dei voti nel Consiglio nazionale e della presenza di almeno la metà dei membri. La norma così creata, inoltre, deve essere espressamente designata come "legge costituzionale" o "norma costituzionale".
Per la valida approvazione delle disposizioni di legge federali nel Consiglio nazionale, invece, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri e una maggioranza assoluta dei voti espressi.
I seguenti principi guida (principi fondamentali) della Costituzione federale austriaca rappresentano i pilastri dell'ordinamento giuridico austriaco:
Nel loro insieme, questi principi guida formano l'ordinamento costituzionale fondamentale.
La loro rilevanza costituzionale è estrema. Se un emendamento della Costituzione federale fa venir meno uno dei principi guida su cui si fonda la Costituzione o modifica in modo sostanziale il rapporto tra detti principi, la Costituzione si considera emendata nel suo insieme e occorre indire un referendum.
L'adesione dell'Austria all'Unione europea avvenuta il 1° gennaio 1995 ha comportato una revisione globale della Costituzione federale austriaca. Dall'epoca dell'adesione, l'ordinamento giuridico fondamentale austriaco è basato non solo sul diritto costituzionale austriaco, ma anche sul diritto dell'Unione europea (dualismo costituzionale). Secondo l'opinione dominante, mentre il diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno e sul diritto costituzionale federale semplice, i principi fondamentali della Costituzione federale continuano a occupare una posizione gerarchicamente superiore.
Il diritto costituzionale stabilisce le le "regole del gioco" dell'azione politica, in quanto specifica:
Il principio costituzionale fondamentale dello Stato di diritto vincola l'intera attività esecutiva (amministrazione e giurisdizione) alla legge. La Costituzione federale ripartisce i poteri legislativi tra il governo federale e i Länder.
I regolamenti sono atti normativi generali emanati da autorità amministrative e diretti ai soggetti di diritto. Per l'emanazione di regolamenti di esecuzione aventi finalità di precisazione di norme generali, per lo più di leggi, esiste un'autorizzazione generale di diritto costituzionale. I regolamenti che modificano o integrano una legge necessitano di un'autorizzazione costituzionale espressa.
Le ordinanze sono principalmente atti amministrativi di esecuzione del diritto e sono dirette a uno o più soggetti singolarmente specificati.
Conformemente alla ripartizione di poteri stabilita dal diritto costituzionale federale tra il governo federale e i Länder, diversi organi sono coinvolti nel processo legislativo.
Il Consiglio nazionale (Nationalrat) esercita, per lo più in collaborazione con il Consiglio federale (Bundesrat), il potere legislativo federale. I 183 deputati del Consiglio nazionale sono eletti direttamente dal popolo, mentre il Consiglio federale, al quale di norma spetta solo il diritto di opposizione, è eletto dalle diete provinciali.
Il potere legislativo dei Länder viene esercitato dalle diete provinciali.
Le proposte di legge federale pervengono al Consiglio nazionale sotto forma di:
Inoltre, è presentata all'attenzione del Consiglio nazionale ogni proposta avanzata da 100 000 elettori o da un sesto degli elettori di tre Länder (petizione popolare).
Nella prassi politica, i disegni di legge del governo federale svolgono il ruolo più importante. La loro adozione richiede l'unanimità dei voti del governo federale (nel Consiglio dei ministri). L'adozione da parte del governo federale è preceduta dalla pubblicazione del progetto di legge, proposto dal ministro federale competente, da parte di altri organi (Länder federali, gruppi di interesse).
I disegni di legge adottati dal Consiglio nazionale devono essere approvati dal Consiglio federale (le leggi finanziarie federali non richiedono un iter particolare nel Consiglio federale, essendo di competenza esclusiva del Consiglio nazionale), successivamente devono essere presentati per la promulgazione da parte del Cancelliere federale al Presidente federale.
Il Consiglio nazionale o la maggioranza dei suoi membri può decidere che un disegno di legge già votato dal Consiglio nazionale debba essere approvato mediante referendum popolare prima di poter essere promulgato. Deve inoltre essere sottoposta a referendum popolare qualsiasi revisione generale della Costituzione federale.
Il Presidente federale attesta con la sua firma che l'adozione delle leggi federali è avvenuta in conformità alla Costituzione. La promulgazione è controfirmata dal Cancelliere federale.
Una volta promulgate, le leggi federali sono pubblicate dal Cancelliere federale nella Gazzetta ufficiale federale. Salvo una legge federale non disponga espressamente altrimenti (effetto retroattivo o vacatio legis), essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione e distribuzione del numero della Gazzetta ufficiale federale contenente la pubblicazione stessa.
Una legge può essere abrogata espressamente (deroga formale) oppure tramite l'adozione di una legge federale che disciplina ex novo una materia oggetto di legge federale il cui contenuto è contrario a quello della norma precedente (deroga materiale - lex posterior derogat legi priori). Inoltre, le norme speciali prevalgono su quelle generali (lex specialis derogat legi generali). Infine, una disposizione di legge può determinare essa stessa la propria efficacia temporale.
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Altre pubblicazioni
Il testo di alcune leggi austriache è disponibile anche in lingua inglese.
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