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Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto nell’ordinamento ungherese vi è la Legge fondamentale dell’Ungheria, promulgata il 25 aprile 2011, alla quale deve conformarsi ogni altra norma giuridica. La Legge fondamentale è emanata dall’Assemblea nazionale; per gli emendamenti è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri dell’Assemblea (articolo S, comma 2, della Legge fondamentale).
La Legge fondamentale e le relative disposizioni transitorie (Disposizioni transitorie della Legge fondamentale di Ungheria, promulgate il 31 dicembre 2011) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
La Legge fondamentale si articola in sei sezioni: un Preambolo e le sezioni intitolate Fondamenti (articoli A–T), Libertà e responsabilità (articoli I–XXXI), Stato (articoli 1‑54), Ordinamenti giuridici speciali e Disposizioni finali.
La sezione intitolata Fondamenti contiene disposizioni generali e stabilisce:
La sezione intitolata Libertà e responsabilità stabilisce i diritti e gli obblighi fondamentali. Sono riconosciuti come diritti fondamentali, tra gli altri:
In base alla Legge fondamentale, l’Ungheria si impegna altresì a:
La Legge fondamentale prevede anche diversi obblighi, segnatamente:
La sezione della Legge fondamentale intitolata Stato contiene le principali norme fondamentali che si applicano alle alte cariche pubbliche e alle più importanti istituzioni dello Stato, specificando lo status giuridico e le funzioni:
La sezione della Legge fondamentale intitolata Ordinamenti giuridici speciali contiene norme che disciplinano le situazioni di crisi nazionale, lo stato di emergenza, i casi di difesa preventiva, le aggressioni impreviste e le situazioni di pericolo estremo.
In Ungheria le leggi sono emanate dall’Assemblea nazionale. Secondo quanto previsto dalla Legge fondamentale, le norme sui diritti e i doveri fondamentali sono stabilite da leggi. L’Assemblea nazionale adotta le leggi a maggioranza semplice (ossia più della metà dei voti dei membri presenti), a eccezione delle cosiddette leggi “cardinali” definite dalla Legge fondamentale, la cui adozione e modifica richiedono la maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti.
Ai sensi della Legge fondamentale, le leggi cardinali fissano norme riguardanti, per esempio, la cittadinanza, le confessioni religiose, i diritti delle minoranze etniche che vivono in Ungheria, lo status giuridico e la retribuzione dei membri dell’Assemblea nazionale e del presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, le amministrazioni locali, nonché norme specifiche per l’utilizzo dello stemma e della bandiera, come pure disposizioni sulle onorificenze dello Stato.
La Legge fondamentale prevede la maggioranza di due terzi dei voti di tutti i membri dell’Assemblea nazionale nei seguenti casi: per ottenere l’autorizzazione a riconoscere la natura vincolante dei trattati costitutivi e di modifica dell’Unione europea, per dichiarare lo stato di guerra, per concludere la pace e per proclamare una situazione di ordinamento giuridico speciale.
Prima dell’adozione della legge XXXI del 1989 che modifica la Costituzione, il Consiglio presidenziale della Repubblica popolare di Ungheria aveva il potere di emanare decreti. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, i decreti ancora vigenti sono equiparati alle leggi.
La Legge fondamentale distingue tra decreti governativi, decreti del primo ministro, decreti ministeriali, decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria, decreti dei responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione e decreti delle amministrazioni locali.
Possono emanare decreti anche il Consiglio di difesa nazionale, nelle situazioni di crisi nazionale, e il presidente della Repubblica, nei casi di emergenza.
3.1. Decreti governativi
Il potere del governo di emanare decreti può essere originario o basarsi su una delega legislativa. Il potere originario è sancito dall’articolo 15, comma 3, della Legge fondamentale, che dispone che l’emanazione di decreti rientra tra le funzioni del governo su ogni materia non disciplinata da una legge. I decreti governativi non possono essere in conflitto con le leggi dello Stato. Ciò non comporta alcuna limitazione delle competenze dell’Assemblea nazionale, la quale può legiferare su ogni materia.
Ai sensi della Legge fondamentale e della legge CXXX del 2010 sulla legislazione, il governo può, anche in forza di un’apposita delega legislativa, emanare decreti per dare attuazione alle leggi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge sulla legislazione, nella delega all’adozione dei regolamenti di attuazione devono essere specificati il soggetto delegato, l’oggetto e l’ambito di applicazione della delega. Il soggetto delegato non può a sua volta delegare ad altri l’adozione dei regolamenti di attuazione.
3.2. Decreti del primo ministro
Ai sensi della Legge fondamentale anche il primo ministro può emanare decreti; per esempio, può nominare con decreto un vice primo ministro, scegliendolo tra i ministri. Nella gerarchia delle fonti del diritto i decreti del primo ministro occupano lo stesso rango dei decreti ministeriali.
3.3. Decreti ministeriali
I decreti ministeriali occupano un rango inferiore rispetto ai decreti del governo nella gerarchia delle fonti del diritto. In conformità della Legge fondamentale i ministri adottano decreti in forza di delega conferita con legge o con decreto (emanati nell’ambito delle loro competenze legislative originarie), sia individualmente, sia di concerto con un altro ministro; questi decreti non possono essere in contrasto con leggi, decreti governativi o decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria.
3.4. Decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria
Nell’ambito delle competenze conferitegli da una legge cardinale, il governatore della Banca nazionale di Ungheria può, in virtù di una delega prevista dalla legge, emanare decreti, che non possono essere in contrasto con leggi dello Stato.
3.5. Decreti dei responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione
L’articolo 23, comma 4, della Legge fondamentale stabilisce che, nell’ambito delle proprie competenze definite da una legge cardinale e in virtù di una delega prevista dalla legge, i responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione adottano decreti che non possono essere in contrasto con le leggi, i decreti governativi, i decreti del primo ministro, i decreti ministeriali o i decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria.
3.6. Decreti delle amministrazioni locali
Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Legge fondamentale, le amministrazioni locali, nell’ambito delle proprie competenze, possono emanare decreti per disciplinare aspetti sociali a livello locale che non sono regolamentati da una legge o sulla base di deleghe previste dalla legge.
I decreti delle amministrazioni locali non possono essere in contrasto con altre leggi.
Le norme specifiche concernenti i decreti adottati dagli organi rappresentativi delle amministrazioni locali sono contenute nella legge CLXXXIX del 2011 sulle amministrazioni locali ungheresi.
Il governo ungherese può concludere accordi internazionali con altri Stati o con i governi di altri Stati. In Ungheria il rapporto tra accordi internazionali e diritto nazionale si basa su un sistema dualistico, ossia gli accordi internazionali entrano a far parte dell’ordinamento interno con la loro pubblicazione tramite atto legislativo.
Principi di diritto internazionale
Conformemente all’articolo Q, comma 3, della Legge fondamentale, l’Ungheria accetta le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale. Il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto internazionale vengono recepiti nel diritto nazionale senza subire alcuna trasformazione.
Formano parte dell’ordinamento giuridico ungherese anche altri strumenti giuridici di governo dello Stato che, pur contenendo disposizioni normative, non sono considerati leggi.
La legge sulla legislazione (legge CXXX del 2010) definisce due tipi di strumenti giuridici di governo dello Stato: le decisioni normative e i provvedimenti normativi. Si tratta in entrambi i casi di regole di comportamento non vincolanti a livello generale, ossia non vincolanti per tutti. Sono cioè disposizioni puramente interne, norme organizzative e operative che riguardano unicamente il soggetto da cui promanano o gli organismi/gli individui ad esso subordinati. Decisioni e provvedimenti normativi non possono determinare i diritti e gli obblighi dei cittadini. Gli strumenti giuridici di governo dello Stato non possono essere in conflitto con altre leggi, né possono riprodurre disposizioni di legge.
La precedente legge sulla legislazione (legge XI del 1987) annoverava tra le fonti del diritto anche comunicati statistici e orientamenti giuridici (denominandoli “altri strumenti giuridici di governo”) sia pur senza equipararli agli atti normativi, mentre la nuova legge sulla legislazione non ne fa più menzione. Tuttavia, nonostante gli orientamenti giuridici siano stati abrogati con l’entrata in vigore della nuova legge (1° gennaio 2011), i comunicati statistici emanati prima di tale data rimarranno validi fino a che non saranno abrogati (i comunicati statistici sono emanati dal presidente dell’Ufficio centrale di statistica e contengono disposizioni giuridicamente vincolanti, consistenti esclusivamente in nozioni di statistica, metodi, classificazioni, elenchi e dati numerici).
1.1. Decisioni normative
Con le decisioni normative, l’Assemblea nazionale, il governo e altri organi amministrativi centrali, nonché la Corte costituzionale e il Consiglio di bilancio, possono definire la loro organizzazione, il loro funzionamento e le loro attività e stabilire i loro programmi di azione.
Gli organi di rappresentanza delle amministrazioni locali possono anch’essi definire, mediante decisioni normative, le loro attività e i loro programmi di azione, oltre a quelli degli enti da essi gestiti, come pure l’organizzazione e il funzionamento di questi ultimi. Analogamente, l’organo di rappresentanza delle autonomie locali può definire con decisioni normative la loro organizzazione, il loro funzionamento e le loro attività e stabilire i loro programmi d’azione, così come quelli degli enti da esse gestiti.
1.2. Provvedimenti normativi
Nell’ambito delle rispettive competenze e conformemente alle disposizioni di legge, il presidente della Repubblica, il primo ministro, il responsabile degli organismi amministrativi centrali (ad eccezione del governo), il presidente dell’Ufficio nazionale di giustizia, il procuratore generale, il commissario per i diritti fondamentali, il governatore della Banca nazionale di Ungheria, il presidente della Corte dei conti, il direttore dell’Ufficio metropolitano o regionale del governo, i sindaci e i segretari comunali possono definire, con provvedimenti normativi, l’organizzazione, il funzionamento e le attività degli organismi da essi gestiti o controllati.
Inoltre, l’Assemblea nazionale, il presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, il commissario per i diritti fondamentali, gli organismi autonomi di regolamentazione, l’ufficio del primo ministro e il direttore dell’organizzazione ufficiale di un ministero possono emanare provvedimenti normativi vincolanti per il personale dell’organizzazione.
Le decisioni della Corte costituzionale hanno una funzione essenziale nel sistema delle fonti del diritto ungherese.
Ai sensi della legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale, i compiti di quest’ultima sono:
La Corte costituzionale motiva dettagliatamente le sue decisioni. Le decisioni della Corte costituzionale non sono impugnabili e sono obbligatorie per tutti.
La Corte suprema di cassazione ungherese, “Kúria” (nota come Corte suprema fino al 1° gennaio 2012) emana decisioni volte a uniformare il diritto e decisioni giurisprudenziali di principio al fine di adempiere al compito di garantire un’applicazione uniforme del diritto e di fornire orientamenti ai tribunali di rango inferiore.
La procedura giudiziaria per uniformare il diritto può essere avviata qualora l’andamento e l’uniformità della prassi giurisprudenziale rendano necessaria l’emanazione di decisioni per uniformare il diritto su una questione di principio e nel caso in cui una sezione della Corte di cassazione voglia discostarsi da una decisione emanata da un’altra sezione. Le decisioni volte a uniformare il diritto sono vincolanti per i giudici.
Le decisioni di principio promanano dalla prassi delle sezioni giudicanti della Corte di cassazione e promuovono anch’esse l’uniformità della giurisprudenza.
Le decisioni emanate per garantire l’uniformità della giurisprudenza e le decisioni di principio sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle decisioni della Corte suprema di cassazione.
L’ambito territoriale di applicazione delle leggi copre il territorio dell’Ungheria, mentre quello dei decreti delle amministrazioni locali si estende al territorio amministrativo dell’amministrazione interessata. L’ambito personale di applicazione delle norme giuridiche abbraccia le persone fisiche e giuridiche, nonché le organizzazioni senza personalità giuridica presenti in Ungheria e i cittadini ungheresi all’estero. I decreti delle amministrazioni locali hanno efficacia nei confronti delle persone fisiche, di quelle giuridiche e delle organizzazioni senza personalità giuridica presenti nel territorio amministrativo dell’amministrazione interessata.
La legge sulla legislazione sancisce il divieto della retroattività, quando afferma che le norme giuridiche non possono stabilire obblighi, ovvero renderli più gravosi, sopprimere o limitare diritti, né dichiarare illecito un comportamento nel periodo precedente la loro entrata in vigore.
La data di entrata in vigore deve sempre essere fissata nella legge, in maniera tale da lasciare un congruo lasso di tempo per la preparazione della sua applicazione.
La legge e i relativi regolamenti di attuazione devono entrare in vigore simultaneamente. Un testo normativo (o una disposizione normativa) perde efficacia se viene abrogato oppure, se contempla soltanto disposizioni abrogative o emendamenti, in forza della legge sulla legislazione.
La Magyar Közlöny è la Gazzetta ufficiale dell’Ungheria; è pubblicata in formato elettronico e il testo è considerato autentico.
Tale pubblicazione contiene la legislazione ungherese (esclusi i decreti delle amministrazioni locali), tra cui:
Il Repertorio elettronico della legislazione nazionale contiene tutte le leggi (esclusi i decreti delle amministrazioni locali) e gli altri strumenti giuridici di governo dello Stato vigenti al momento della ricerca. Dal sito si accede alla versione consolidata della legislazione, agli emendamenti e ad altre eventuali modifiche.
È possibile effettuare una ricerca per titolo e numero della legge, ma anche selezionando il testo.
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