Imprese e diritti umani

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1. Quale tipo di tutela giurisdizionale è garantito a livello nazionale alle vittime di violazioni dei diritti umani connesse alle imprese? Tale tutela include il risarcimento?

L'articolo 8 della legge 4443/2016 recita: «1. In caso di mancato rispetto del principio di parità di trattamento nell'ambito di un'azione amministrativa, oltre alla tutela giurisdizionale è garantita alle parti lese anche la tutela di cui agli articoli da 24 a 27 del codice di procedura amministrativa (legge 2690/1999, serie I, n. 45). 2. La tutela dalla violazione del principio di parità di trattamento non viene meno in caso di risoluzione del rapporto nel cui ambito è stata commessa la violazione. 3. Le persone giuridiche, le associazioni o le organizzazioni, incluse le parti sociali e i sindacati, incaricate – tra gli altri aspetti – di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dall'origine nazionale o etnica, dalla discendenza familiare, dalla religione o altre convinzioni, da disabilità o malattie croniche, dall'età, dallo stato familiare o sociale, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle caratteristiche di genere, possono rappresentare le parti lese dinanzi agli organi giurisdizionali e a qualsiasi autorità o organo amministrativo, purché l'interessato abbia dato il suo previo consenso mediante un atto pubblico notarile, ove richiesto, o una scrittura privata con firma autenticata".

L'articolo 11 della stessa legge, intitolato "Sanzioni", recita inoltre: «1. Chiunque, nella vendita di beni o nella prestazione di servizi, violi il divieto, previsto dalla presente legge, di discriminazione per razza, colore della pelle, origine nazionale o etnica, discendenza familiare, religione o altre convinzioni personali, disabilità o malattie croniche, età, stato familiare o sociale, orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche di genere, è punito con la reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni e con una sanzione pecuniaria da mille (1 000) a cinquemila (5 000) euro. Gli atti di cui al presente paragrafo sono perseguiti d'ufficio. 2. Qualsiasi discriminazione – in violazione delle disposizioni della presente parte – basata su razza, colore della pelle, origine nazionale o etnica, discendenza familiare, religione o altre convinzioni, disabilità o malattie croniche, età, stato familiare o sociale, orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche di genere, da parte di una persona che agisce in qualità di datore di lavoro in qualsiasi fase dell'accesso al lavoro e all'occupazione, al momento dell'inizio o del rifiuto di un rapporto di lavoro, o nel corso della durata, della validità, dello svolgimento o al momento della risoluzione dello stesso, costituisce una violazione del diritto del lavoro, per la quale l'ispettorato del lavoro greco (SEPE) prevede le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 della legge 3996/2011 (serie I, n. 170)".

Infine, in caso di violazione del principio di parità di trattamento per motivi di razza, colore della pelle, origine nazionale o etnica, discendenza familiare, religione o altre convinzioni, disabilità o malattie croniche, età, stato familiare o sociale, orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche di genere, il convenuto o l'autorità amministrativa ha l'onere di provare all'organo giurisdizionale che non si sono verificate circostanze che costituiscono una violazione di tale principio. La parte lesa è protetta anche contro il licenziamento o in caso di trattamento sfavorevole in generale in seguito a un reclamo o a una richiesta di tutela giurisdizionale.

2. Esistono norme specifiche per le violazioni gravi dei diritti umani? Tali nome si applicano ai reati ambientali o alle forme gravi di sfruttamento del lavoro?

Sulla base dell'articolo 78, lettera i) della legge 4052/2012 "per condizioni lavorative di particolare sfruttamento si intendono condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana". Conformemente all'articolo 89, comma 3, "in caso di occupazione illegale di un minore non accompagnato cittadino di un paese terzo, il pubblico ministero competente adotta tutte le misure necessarie per determinarne l'identità e la nazionalità e per stabilire se si tratta di un minore non accompagnato. Compie ogni azione possibile per localizzarne prontamente la famiglia e adotta senza indugio le misure necessarie per garantirne la rappresentanza legale e, se necessario, la rappresentanza nell'ambito di un procedimento penale. Il pubblico ministero competente per i minori o, in mancanza di tale autorità, il pubblico ministero competente dell'organo giurisdizionale di primo grado può ordinare – laddove la famiglia del minore non sia stata localizzata oppure qualora ritenga che, nelle circostanze del momento, il rimpatrio non sia nell'interesse del minore – che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la tutela del minore fino alla decisione dell'organo giurisdizionale, emessa su richiesta del pubblico ministero, presentata entro trenta giorni, riguardo alla nomina di un tutore, secondo quanto previsto dagli articoli 1532, 1534 e 1592 del codice civile. 4. Ai suddetti soggetti sono garantite condizioni di vita adeguate laddove non dispongano di risorse adeguate e se il pubblico ministero competente dell'organo giurisdizionale di primo grado lo ritiene necessario. 5. Il pubblico ministero competente, le autorità giudiziarie e le autorità di polizia hanno la responsabilità, in via prioritaria, di proteggere e salvaguardare le suddette vittime, in conformità alle disposizioni pertinenti, di garantire loro servizi di traduzione e di interpretazione qualora non parlino greco, di informarle dei diritti di cui godono per legge e dei servizi a loro disposizione, nonché di tutte le forme di gratuito patrocinio necessario cui possono accedere".

3. Sono vittima di violazioni dei diritti umani derivanti dalle attività di una multinazionale europea perpetrate al di fuori del territorio dell'Unione europea. Posso accedere agli organi giurisdizionali nazionali se non sono cittadino dell'UE o non vivo nell'UE? Quali sono le condizioni necessarie per denunciare la violazione dei miei diritti? Dove posso reperire ulteriori informazioni al riguardo?

Tale possibilità non è prevista.

4. I difensori civici, gli organismi per la parità di trattamento o le istituzioni nazionali per i diritti umani possono sostenere le vittime di violazioni dei diritti umani connesse alle imprese perpetrate da multinazionali europee al di fuori dell'Unione europea? Tali organismi possono svolgere indagini sul mio caso se non sono cittadino dell'UE o se non vivo nell'UE? Esistono altri servizi pubblici nazionali (come gli ispettorati del lavoro o dell'ambiente) che possono indagare sul mio caso? Dove posso reperire informazioni sui miei diritti?

Tale possibilità non è prevista.

5. A livello nazionale è previsto l'obbligo per le multinazionali europee di istituire meccanismi di reclamo o servizi di mediazione per le violazioni derivanti dalle loro attività? Tale obbligo si applica anche alle violazioni verificatesi al di fuori dell'Unione europea? Chi è responsabile a livello nazionale del monitoraggio di queste attività? Esistono relazioni pubbliche contenenti informazioni sul funzionamento del sistema?

La Grecia non impone alle multinazionali europee l'obbligo di istituire meccanismi di reclamo o servizi di mediazione per le violazioni derivanti dalle loro attività.

6. Godo di diritti specifici in quanto vittima vulnerabile che tenta di accedere ai mezzi di tutela contro le violazioni dei diritti umani che coinvolgono un'impresa? Posso accedere al patrocinio a spese dello Stato e, in caso affermativo, a quali condizioni? Quali spese sono coperte dal patrocinio a spese dello Stato? Posso accedere al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni anche se non sono cittadino dell'UE o non vivo nell'UE?

Sulla base dell'articolo 78, lettera i) della legge 4052/2012 "per condizioni lavorative di particolare sfruttamento si intendono condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana". Conformemente all'articolo 89, comma 3, "in caso di occupazione illegale di un minore non accompagnato cittadino di un paese terzo, il pubblico ministero competente adotta tutte le misure necessarie per determinarne l'identità e la nazionalità e per stabilire se si tratta di un minore non accompagnato. Compie ogni azione possibile per localizzarne prontamente la famiglia e adotta senza indugio le misure necessarie per garantirne la rappresentanza legale e, se necessario, la rappresentanza nell'ambito di un procedimento penale. Il pubblico ministero competente per i minori o, in mancanza di tale autorità, il pubblico ministero competente dell'organo giurisdizionale di primo grado può ordinare – laddove la famiglia del minore non sia stata localizzata oppure qualora ritenga che, nelle circostanze del momento, il rimpatrio non sia nell'interesse del minore – che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la tutela del minore fino alla decisione dell'organo giurisdizionale, emessa su richiesta del pubblico ministero, presentata entro trenta giorni, riguardo alla nomina di un tutore, secondo quanto previsto dagli articoli 1532, 1534 e 1592 del codice civile. 4. Ai suddetti soggetti sono garantite condizioni di vita adeguate qualora non dispongano di risorse adeguate e se il pubblico ministero competente dell'organo giurisdizionale primo grado lo ritiene necessario. 5. Il pubblico ministero competente, le autorità giudiziarie e le autorità di polizia hanno la responsabilità, in via prioritaria, di proteggere e salvaguardare le suddette vittime, in conformità alle disposizioni pertinenti, di garantire loro servizi di traduzione e di interpretazione qualora non parlino greco, di informarle dei diritti di cui godono per legge e dei servizi a loro disposizione, nonché di tutte le forme di gratuito patrocinio necessario cui possono accedere".

Secondo le disposizioni della legge 3226/2004 il patrocinio a spese dello Stato è garantito a tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE aventi basso reddito, nonché ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi aventi basso reddito, purché legalmente domiciliati o abitualmente residenti nell'UE. Non possono invece accedere al patrocinio a spese dello Stato i cittadini di paesi terzi e gli apolidi non legalmente domiciliati né abitualmente residenti nell'UE.

L'accesso al patrocinio a spese dello Stato garantisce l'esonero dall'obbligo di pagare in tutto o in parte le spese del procedimento e, su richiesta specifica, la nomina di un avvocato, di un notaio e di un ufficiale giudiziario, cui è assegnato il compito di difendere il beneficiario, di rappresentarlo in tribunale e di fornire l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle azioni necessarie.

Ultimo aggiornamento: 20/08/2020

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