Parte 1 - La protezione dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione Europea

La protezione dei diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione Europea

1. L’Unione Europea e i diritti fondamentali

L’Unione Europea (UE) si fonda sui valori del rispetto della dignità umanala libertà, la democrazia, l’uguaglianza, sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani (si veda l’art. 2 TUE).

Uno dei principali obiettivi dell’UE è la promozione dei diritti umani a livello interno e nel mondo.

Nei Trattati, figurano entrambe le espressioni “diritti umani” e “diritti fondamentali”. La giustificazione sottesa alla scelta fra le due locuzioni non è chiara. Pur tuttavia, sembra che l’espressione “diritti umani” venga prediletta nelle disposizioni concernenti le relazioni esterne dell’Unione (ossia, nelle sue relazioni con Stati non Membri ed altre organizzazioni internazionali). Per converso, le previsioni dei Trattati relative alla sfera interna (equivale a dire, la protezione dei diritti umani nell’ambito dell’UE) fanno riferimento all’espressione “diritti fondamentali”. Il tutorial si focalizza sulla sfera interna. Pertanto, viene utilizzata la terminologia “diritti fondamentali”.

Laddove esercitano i poteri e le funzioni conferiti loro dai Trattati, le istituzioni dell’UE sono tenute al rispetto dei diritti fondamentali dell’UE. Esse devono altresì promuovere l’applicazione di tali diritti fondamentali, nella misura in cui ciò non implichi alcun ampliamento delle loro competenze così come previste dai Trattati.

Gli Stati Membri soggiacciono ad un obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell’UE nella “attuazione del diritto dell’UE”. La Parte II del presente tutorial offre supporto per l’individuazione delle situazioni nelle quali l’UE ed i suoi Stati Membri soggiacciono ad un obbligo di proteggere i diritti fondamentali dell’UE.

Prima di proseguire rispetto a tali aspetti, le seguenti sezioni illustrano i diritti fondamentali che sono tutelati nell’ambito dell’UE e gli strumenti attraverso i quali gli individui possono invocare la riparazione per la loro violazione.

2. I diritti fondamentali tutelati nell’ambito dell’UE

A partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, l’UE si è dotata di un proprio Bill of Rights, ossia una Carta dei diritti scritta, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (da qui in avanti, la “Carta”).

La Carta contiene il Preambolo e 54 articoli, organizzati in sette Titoli. I Titoli dal I al VI (Dignità, Libertà, Uguaglianza, SolidarietàCittadinanzaGiustizia) enunciano i diritti fondamentali contemplati, mentre il Titolo VII (Disposizioni Generali) delinea una serie di regole concernenti l’interpretazione e l’applicazione dei predetti diritti fondamentali.

Ulteriori approfondimenti sull’origine della Carta e sul suo contenuto sono forniti dalle sezioni 2.12.2 della Parte I del tutorial. Le regole principali del Titolo VII della Carta sono invece chiarite nella Parte III.

La Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati sui quali si fonda l’UE (il TUE ed il TFUE). Pertanto tutti e tre rivestono il rango di diritto dell’UE primario, e dunque si collocano al vertice delle fonti diritto dell’UE. Per tale ragione, le istituzioni dell’UE sono vincolate al rispetto della Carta, così come gli Stati Membri quando “attuano il diritto dell’UE”. Tale espressione significa che la Carta non sostituisce le Costituzioni nazionali, benché in alcuni casi possa prevalere sulle stesse (sulla relazione fra la Carta e le fonti nazionali dei diritti fondamentali, si veda la sezione 2 Parte III).

Tuttavia, la Carta non è l’unica fonte che tutela i diritti fondamentali nell’ambito dell’UE.

Sin dagli anni Settanta del Novecento, in assenza di una Carta dei diritti scritta, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha assicurato la protezione dei diritti fondamentali elevandoli a principi generali del diritto dell’UE. Il Trattato di Lisbona riconferma tali principi fra le fonti dei diritti fondamentali dell’UE (si veda più diffusamente la questione nella sezione 2.3).

Inoltre, l’UE potrebbe divenire parte di qualsiasi trattato internazionale riguardante la protezione dei diritti fondamentali. Dal 22 novembre 2011, l’UE è divenuta parte della Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui Diritti delle Persone con Disabilità, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che pone standard minimi di protezione dei diritti delle persone con disabilità. Essa rappresenta altresì il primo trattato in materia di diritti umani di cui l’UE sia divenuta parte.

Per di più, in virtù del Trattato di Lisbona, in capo all’UE sussiste un obbligo di aderire alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, meglio nota come Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La CEDU, in vigore dal 1953, è stata conclusa nel quadro del Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale di difesa dei diritti umani che, al momento, annovera 47 Stati Membri, 28 dei quali sono Stati Membri dell’UE.

La CEDU ha costituito il primo strumento attraverso il quale un gruppo di Stati ha deciso di auto-vincolarsi al rispetto di una gamma di diritti – principalmente civili e politici. Significativamente, la Convenzione consente agli individui di prospettare le loro doglianze inerenti alla violazione dei diritti fondamentali che essa tutela da parte di uno Stato Parte della Convenzione stessa, dinanzi ad una Corte sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo.

Benché il Trattato di Lisbona abbia posto in capo all’UE un obbligo di aderire alla CEDU, al momento l’UE non ha ancora aderito. Ciononostante, questo non significa che la CEDU non rivesta alcun ruolo nell’ambito del sistema di protezione di diritti umani dell’UE: sulla presente questione si veda la sezione 2.4.

2.1 Le origini della Carta

Nel giugno 1999, il Consiglio Europeo di Colonia concluse che i diritti fondamentali applicabili al livello dell’UE avrebbero dovuto essere suggellati in una carta per assicurare loro maggiore visibilità.

I Capi di Stato o di Governo degli Stati Membri, riunitisi a Colonia, aspiravano ad includere nella Carta i principi generali enunciati nella CEDU nel 1950 e quelli derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni ai Paesi dell’UE. In più, la Carta avrebbe dovuto includere i diritti fondamentali che si applicano ai cittadini dell’UE così come i diritti sociali ed economici contenuti nella Carta Sociale Europea del Consiglio d’Europa e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Essa inoltre avrebbe dovuto rispecchiare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Carta è stata redatta da una Convenzione costituita dai rappresentanti di ogni Paese dell’UE e dalla Commissione Europea, così come dai membri del Parlamento Europeo e dei parlamenti nazionali.

Essa venne formalmente proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 dal Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione. Una seconda proclamazione della Carta seguì nel 2007, a Strasburgo, al fine di dare riconoscimento ad una serie di modifiche apportate alla versione originale.

Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla Carta dell’UE è stata attribuita efficacia giuridica vincolante pari a quella dei Trattati.

2.2 La Carta: il contenuto

La Carta riunisce in un unico documento diritti precedentemente suggellati in una varietà di strumenti dell’UE e della legislazione nazionale, così come in una serie di convenzioni adottate nel quadro del Consiglio d’Europa, delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Conferendo maggiore chiarezza e visibilità ai diritti fondamentali, essa ambisce a creare certezza giuridica nell’ambito dell’UE.

La Carta contiene un Preambolo e 54 Articoli, che sono organizzati in sette Titoli:

  • Titolo I: Dignità (la dignità umana, il diritto alla vita, il diritto all’integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
  • Titolo II: Libertà (il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e associazione, la libertà delle arti e delle scienze, il diritto all’istruzione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, diritto di asilo, Protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione);
  • Titolo III: Uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non-discriminazione, diversità culturale, religiosa, e linguistica, parità fra donne e uomini, diritti del minore, diritti delle persone anziane, inserimento delle persone con disabilità);
  • Titolo IV: Solidarietà (diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi di interesse economico generale, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori);
  • Titolo V: Cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, il diritto ad una buona amministrazione, diritto d’accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
  • Titolo VI: Giustizia (il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, presunzione d’innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
  • Titolo VII: Disposizioni generali che disciplinano l’applicazione e l’interpretazione della Carta (ambito di applicazione; portata e interpretazione dei diritti e dei principi; rapporti con la CEDU; distinzione fra “diritti” e “principi”; livello di protezione).

2.3 I principi generali di diritto dell’UE concernenti la protezione dei diritti fondamentali

Il Trattato che ha istituito la Comunità Economica Europea non conteneva alcuna previsione relativa alla tutela dei diritti fondamentali. Ciononostante, i primi casi prospettati dinanzi alla Corte di Giustizia hanno dimostrato che gli atti della CEE potevano interferire con tali diritti quali, in particolare, la libertà di impresa, o il diritto di proprietà.

Già negli anni Settanta del Novecento, la Corte di Giustizia aveva riconosciuto la propria competenza ad assicurare l’osservanza dei diritti fondamentali ‘in quanto parte integrante dei principi generali del diritto’ (si veda la sentenza nella causa 11-70 Internationale Handelsgesellschaft, § 4). Conformemente, le corti nazionali avrebbero dovuto astenersi dal sindacare gli atti della CEE rispetto alle fonti nazionali di tutela dei diritti fondamentali.

In seguito, la Corte aveva affermato che anche gli atti nazionali ricadenti nel campo del diritto della (allora) Comunità dovessero essere conformi ai diritti fondamentali che lo stesso proteggeva in quanto principi generali (si veda la sentenza nella causa C-60/84 Cinéthèque, § 26).

Tuttavia, al fine di stabilire la sussistenza di una connessione fra i diritti fondamentali nazionali e della CEE, la Corte di Giustizia aveva anche affermato che essa era tenuta ‘ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati Membri’ (si veda la sentenza nella causa 4-73 Nold, § 13). Similmente, essa si era riferita ai ‘trattati internazionali per la tutela dei diritti umani a cui gli Stati Membri hanno collaborato o dei quali siano firmatari’ in quanto costituenti una fonte di ‘linee guida’ (ibid.). La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che la CEDU possiede una particolare pregnanza (si veda la sentenza nella causa C-260/89 ERT, § 42).

L’art. 6(3) TUE, nella sua versione attuale, prevede quanto segue: ‘I diritti fondamentali, come garantiti dalla [CEDU] e come risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati Membri, dovranno costituire principi generali del diritto dell’Unione’.

Pertanto, il Trattato di Lisbona ha confermato la possibilità per la Corte di Giustizia di sviluppare la tutela dei diritti fondamentali attraverso i principi generali.

Nonostante ciò, non si ravvisano chiare indicazioni per quanto concerne la relazione fra i diritti fondamentali in quanto principi generali e la Carta. Queste due fonti sono accomunate dal medesimo status giuridico, e, dalla prospettiva della tutela garantita, vi è una significativa sovrapposizione (ciò in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui principi generali ha ispirato la redazione della Carta, e le fonti di ispirazione della Carta e dei principi generali in buona parte si sovrappongono).

La Corte di Giustizia non ha ancora assunto una posizione chiara a tale proposito: si ravvisano soltanto dei casi nei quali si fa riferimento ad entrambe le fonti (si veda, ad esempio, la sentenza nella causa C-441/14 Dansk Industri (DI), § 22).

Sembra ragionevole riconoscere che i principi generali dell’UE sui diritti fondamentali assolvono almeno due funzioni:

  • coadiuvare l’interpretazione della Carta: se una disposizione della Carta codifica un diritto fondamentale che la Corte di Giustizia ha già tutelato nella veste di principio generale, la giurisprudenza pertinente dovrebbe indirizzare l’interpretazione della disposizione della Carta;
  • una via alternativa per la tutela dei diritti fondamentali che non siano contemplati dalla Carta.

Deve notarsi che, nonostante (l’unico) riferimento alla CEDU nell’Articolo 6(3) TUE, la Corte di Giustizia si è avvalsa dei trattati internazionali diversi dalla CEDU quali fonti di principi generali del diritto dell’UE: per esempio, la Convenzione (ONU) sui Diritti del Fanciullo, o la Carta Sociale Europea.

Conseguentemente, l’attuale formulazione dell’Articolo 6(3) del TUE non dovrebbe precludere che ci si avvalga di tali diversi strumenti.

2.4 I rapporti fra Unione europea e Convenzione europea dei diritti umani

Allo stato attuale, mentre tutti gli Stati Membri dell’Unione sono anche parti della Convenzione europea dei diritti umani (“CEDU”), l’Unione non lo è. Quindi, la Corte europea dei diritti umani (“Corte EDU”), che ha sede a Strasburgo, non è competente a sindacare gli atti e le previsioni del diritto dell’UE in rapporto alla CEDU. Per converso, essa è competente a pronunciarsi sugli atti degli Stati Membri, inclusi quelli che danno attuazione agli obblighi discendenti dal diritto dell’UE.

Tuttavia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riservato un regime speciale agli atti degli Stati Membri, quando essi danno attuazione ad un obbligo discendente dal diritto dell’Unione Europea che non concede alcun margine di discrezionalità nell’implementazione. La Corte di Strasburgo non sindacherà tali atti, sulla scorta della premessa che la tutela dei diritti fondamentali garantita nel sistema dell’Unione sia quantomeno equivalente a quella assicurata dalla CEDU. Comunque, questa presunzione è relativa: sarà confutata qualora la tutela nel caso specifico sia manifestamente carente (la cosiddetta ‘presunzione Bosphorus’, così denominata con riferimento al caso in cui venne elaborata).

Al contrario, nessun regime speciale si applica agli atti degli Stati Membri che danno attuazione ad obblighi discendenti dal diritto UE laddove gli Stati Membri non godano di alcuna discrezionalità.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stato posto in capo all’UE un obbligo di aderire alla CEDU. L’art. 6(2) TUE prevede: ‘L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati’.

L’adesione richiede l’entrata in vigore di un Accordo di Adesione fra l’Unione e gli Stati che sono parti della CEDU. Nel 2013, è stato ultimato un Progetto di Accordo di Adesione, ma la Corte di Giustizia ne ha dichiarato l’incompatibilità con i Trattati UE e con la Carta (si veda il Parere 2/13).

Pur tuttavia, il fatto che l’UE non sia (ancora) una parte della CEDU non implica che la Convenzione non abbia alcuna rilevanza giuridica per il diritto dell’UE. Al momento, la CEDU (e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che la interpreta) svolge due funzioni:

  • si pone come standard minimo di tutela rispetto alla Carta, il cui Articolo 52(3) prevede: ‘Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa’ (su tale disposizione, si veda più diffusamente la sezione 5.1 Parte III);
  • ci si può avvalere della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che la interpreta per tutelare i diritti fondamentali in qualità di principi generali del diritto dell’UE, secondo quanto previsto dall’Articolo 6(3) del TUE (si veda la sezione 2.3).

3. Le funzioni svolte dai diritti fondamentali dell’UE

Le istituzioni e gli organi dell’UE (qualsiasi sia la loro qualifica: agenzie, uffici, etc.) sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali dell’UE e alla promozione della loro effettiva applicazione nell’esercizio delle loro attività. Qualsiasi atto adottino, deve soddisfare i canoni di tutela dei diritti fondamentali.

Gli Stati Membri dell’UE devono rispettare i diritti fondamentali dell’UE e altresì promuoverne l’applicazione, ma unicamente quando essi agiscano “nell’ambito del diritto dell’UE” (si veda la sezione 3 Parte II).

Pertanto, per quanto concerne gli atti dell’UE, I diritti fondamentali assolvono due funzioni principali.

In primo luogo, essi fungono da parametri interpretativi. Gli atti dell’UE devono essere interpretati alla luce dei diritti fondamentali e, qualora si prestino a più interpretazioni, si dovrà prediligere l’interpretazione più in linea con i diritti fondamentali dell’UE.

Per esempio, nel Caso C-131/12 Google Spain, la Corte di Giustizia ha interpretato la Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla luce degli Articoli 7 e 8 della Carta dell’UE, sul diritto al rispetto della vita privata e al diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Benché la Direttiva non contenga alcuna previsione al riguardo, la Corte ha affermato che essa deve essere interpretata nel senso che riconosce un “diritto all’oblio”: il diritto di una persona di ottenere, da parte del gestore del motore di ricerca, la rimozione delle informazioni che la concernono.

In secondo luogo, i diritti fondamentali dell’UE fungono da fondamento e parametro di validità. Un atto dell’UE che non sia conforme ai diritti fondamentali dell’Unione, e che non possa essere interpretato conformemente agli stessi, è invalido e può essere annullato mediante l’esercizio dell’azione di annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia o al Tribunale, o essere dichiarato invalido con una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia (si veda la sezione 4).

Per esempio, nel Caso C-293/12 Digital Rights Ireland, la Corte di Giustizia ha dichiarato invalida la Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati, in quanto le sue disposizioni non predisponevano sufficienti tutele per assicurare che i dati personali venissero trattati in modo conforme agli Articoli 7 e 8 della Carta.
I diritti fondamentali dell’UE fungono da parametro di compatibilità con il diritto dell’UE anche rispetto agli atti degli Stati Membri che ricadano nel campo del diritto dell’UE. Pertanto, tali atti devono essere interpretati in modo conforme ai diritti fondamentali dell’UE. In caso di un contrasto insanabile in via interpretativa, l’atto nazionale dovrà essere abrogato o modificato dal legislatore nazionale. Tuttavia, se il diritto fondamentale dell’UE rilevante nel caso concreto soddisfa i requisiti per produrre effetti diretti, gli organi giurisdizionali e amministrativi potranno applicarlo, disapplicando la disposizione nazionale confliggente. Tali organi non devono attendere che il legislatore nazionale apporti una modifica formale alla legislazione nazionale esistente (al riguardo, si veda più diffusamente la sezione 7 Parte III di questo tutorial).

4. Gli strumenti di natura giudiziale a disposizione degli individui per invocare la tutela dei loro diritti fondamentali derivante dal quadro dell’UE

Sussistono diversi strumenti e meccanismi, amministrati da distinti organi giudiziali e non giudiziali, a disposizione per ottenere la tutela opportuna nel caso della violazione dei diritti fondamentali dell’UE.

La tutela giurisdizionale è offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con sede in Lussemburgo, e dagli organi giurisdizionali nazionali degli Stati Membri.

Se la violazione dei diritti fondamentali trae origine da una misura dell’UE, solo la CGUE potrà annullare l’atto da cui scaturisce. Vi sono due modalità per innescare il vaglio della CGUE riguardo alla compatibilità di un atto con la Carta:

  • attraverso un’azione di annullamento davanti al Tribunale, che ha competenza riguardo alle azioni di annullamento esercitate dagli individui;
  • mediante il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, effettuato da un organo giurisdizionale nazionale.

Queste due modalità di attivazione del Sistema giudiziario dell’UE non sono interscambiabili: esse soggiacciono infatti a differenti requisiti e regole procedurali.

Per esempio, in virtù dell’Articolo 263(4) TFUE, è previsto un termine per l’esercizio dell’azione di annullamento. In più, il ricorrente è tenuto a dimostrare di essere portatore di un interesse diretto e individuale all’annullamento del provvedimento censurato al fine di avere diritto alla proposizione del ricorso. Le regole che disciplinano quest’area, definita ‘legittimazione’, sono rigorose ed è spesso difficile per gli individui pervenire a prospettare il proprio caso direttamente dinanzi alle Corti dell’UE.

Per converso, non è previsto alcun termine per effettuare il rinvio pregiudiziale, ma unicamente le corti nazionali possono adire la Corte di Giustizia al riguardo (si veda l’Articolo 267 TFUE). Dunque, è necessario che un procedimento giurisdizionale sia in corso a livello nazionale, e che esso interessi un atto dell’UE (o un atto nazionale che dia attuazione al diritto dell’UE) asseritamente in contrasto con i diritti fondamentali dell’UE: ogni parte del giudizio può richiedere che la corte nazionale effettui il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ma la decisione finale spetta al giudice nazionale stesso (che può anche effettuare il rinvio pregiudiziale di propria iniziativa).

Se una violazione dei diritti fondamentali trae la propria origine da un atto nazionale, primariamente gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti ad assicurare la tutela (l’organo giurisdizionale competente deve essere individuato secondo le previsioni nazionali che concernono il riparto di competenze fra le corti dello Stato Membro interessato).

Innanzitutto, le corti nazionali dovranno stabilire se il caso ricada nel campo di applicazione dei diritti fondamentali dell’UE, o nell’ambito applicativo dei diritti fondamentali nazionali. Se si applicano i diritti fondamentali dell’UE (si vedano le sezioni dalla 1 alla 3 Parte II), le corti nazionali assicureranno la tutela che tali diritti offrono. In caso di dubbio, la corte nazionale può effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull’interpretazione del diritto dell’UE.

L’individuazione della procedura può adeguata può non essere un compito semplice, e un’assistenza legale qualificata può essere utile: alcune indicazioni al riguardo sono fornite nella sezione 2 Parte III di questo tutorial. Si consideri anche che, al fine di aiutare le parti e i loro legali a comprendere meglio le regole che governano tali procedure, la Corte di giustizia ha adottato alcune Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte. Allo stesso tempo, la Corte ha elaborato Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, che contengono sia elementi utili a stabilire quando è appropriato sollevare un rinvio procedurale sia informazioni pratiche sulla forma e il contenuto del rinvio.

5. Gli strumenti non giudiziali a disposizione degli individui per invocare la tutela dei loro diritti fondamentali derivante dal quadro dell’UE

Le problematiche concernenti la tutela dei diritti fondamentali dell’UE possono essere affrontate altresì mediante il ricorso a strumenti di protezioni di natura non giudiziale.

Le violazioni dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’UE

  • La denuncia al Mediatore Europeo: il diritto di rivolgersi al Mediatore Europeo, che costituisce esso stesso un diritto fondamentale (riconosciuto dall’Articolo 44 della Carta dell’UE), consente ai cittadini dell’UE e a coloro che risiedono nell’Unione di denunciare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi, delle agenzie dell’UE, con l’eccezione della CGUE nell’esercizio delle sue funzioni.
  • Il reclamo al Garante Europeo della Protezione dei Dati: chiunque ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti da parte di un’istituzione, un organo, un ufficio o un’agenzia dell’UE nell’ambito del trattamento dei propri dati può proporre un reclamo al Garante Europeo della Protezione dei Dati, utilizzando il modulo per la proposizione del reclamo.
  • Le violazioni dei diritti fondamentali da parte degli Stati Membri
  • La denuncia alla Commissione Europea, inerente alla violazione dei diritti fondamentali da parte delle autorità nazionali (qualora le stesse operino nel campo del diritto dell’UE: si vedano le sezioni dalla 1 alla 3 Parte II). Sono disponibili qui informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione di una denuncia e su come la Commissione procederà al riguardo.
  • La petizione al Parlamento Europeo: il diritto alla petizione, che costituisce esso stesso un diritto fondamentale (contemplato dall’Articolo 44 della Carta dell’UE), consente ai cittadini dell’UE e a coloro che risiedono nell’Unione di richiamare l’attenzione del Parlamento Europeo su una materia che rientra nel campo delle competenze dell’Unione e che concerne l’istante direttamente. Maggiori informazioni sul diritto di petizione sono disponibili al presente link.

Attraverso il Portale delle Petizioni del Parlamento Europeo, è possibile avviare una petizione o supportarne una già inoltrata.

Ultimo aggiornamento: 13/12/2018

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