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Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Gli organi giurisdizionali o le autorità competenti ad esaminare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, sono:
- il tribunale civile locale, se esiste; oppure
- il giudice avente competenza generica presso il tribunale distrettuale competente.
Gli organi giurisdizionali competenti a decidere in merito alle impugnazioni di decisioni relative a tali domande in virtù dell'articolo 49, paragrafo 2, sono le Corti d'appello.
In virtù dell'articolo 50, una decisione emessa in secondo grado può essere oggetto di ricorso limitatamente a questioni di legittimità dinanzi alla Corte suprema (Recurso de revista).
Non applicabile.
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