Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia – Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate


*campo obbligatorio

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali o le autorità competenti ad esaminare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, sono:

- il tribunale civile locale, se esiste; oppure

- il giudice avente competenza generica presso il tribunale distrettuale competente.

Gli organi giurisdizionali competenti a decidere in merito alle impugnazioni di decisioni relative a tali domande in virtù dell'articolo 49, paragrafo 2, sono le Corti d'appello.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

In virtù dell'articolo 50, una decisione emessa in secondo grado può essere oggetto di ricorso limitatamente a questioni di legittimità dinanzi alla Corte suprema (Recurso de revista).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 28/03/2023

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