I ricorsi di cui all’articolo 44 devono essere presentati al direttore della cancelleria del tribunale di primo grado (articolo 509, punti 1 e 2 del codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione conclusa dinanzi al giudice e al presidente della camera dei notai o, in caso di assenza o d’impedimento, a chi ne fa le veci (articolo 509, punto 3 del codice di procedura civile), nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico.
Il giudice dinanzi al quale i ricorsi di cui all’articolo 49, paragrafo 2, vengono trattati è il presidente del tribunale di primo grado (tribunal de grande instance) ex articolo 509, punto 9, del codice di procedura civile.
Per presentare un ricorso contro una decisione emessa dal presidente del tribunale di primo grado (pronunciata “in ultimo grado di giudizio”) è necessario presentare un ricorso in cassazione.
I motivi per presentare un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, violazione delle norme sulla competenza, violazione di norme di diritto, motivazione incongrua, sentenze contraddittorie...) ma hanno in comune il fatto che il giudice valuta solo l’applicazione della legge. Pertanto, la Corte di cassazione verifica che non sussistano violazioni di legge o una interpretazione errata della norma nella decisione che esamina, ma non si pronuncia sui fatti.
La Cour de cassation
5 quai de l’horloge
75055 Paris
n.p.
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