I tribunali che decidono sulle cause di diritto di famiglia sono competenti per pronunciarsi sulle istanze per la dichiarazione di esecutorietà.
Le impugnazioni contro le decisioni emesse su tali istanze devono essere presentate presso l'organo giurisdizionale di secondo grado che decide in materia di diritto di famiglia.
Il procedimento con il quale è possibile impugnare la decisione emessa sull'impugnazione è regolato all'articolo 25 della legge n. 14/60 sui tribunali e l'attribuzione di mandati prioritari, come stabilito all'articolo 155 della Costituzione.
N. P.
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