Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

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El motor de búsqueda siguiente le ayudará a encontrar órganos jurisdiccionales y autoridades competentes para un instrumento jurídico europeo concreto. Tenga en cuenta que, aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de los resultados, puede haber algunos casos excepcionales relativos a la determinación de la competencia que no se hayan cubierto necesariamente.

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Derecho de familia – Efectos patrimoniales de las uniones registradas


*entrada obligatoria

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

L’autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello.

L’autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:

1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;

2) con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c.

Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Ai fini dell’art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:

gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014

e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall’art. 12, Decreto Legge. n. 132 del 2014.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

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