Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

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Saturu nodrošina
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KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

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Ģimenes tiesības – Laulāto mantiskās attiecības


*jāaizpilda obligāti

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

L’autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello.

L’autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:

1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;

2) con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c.

Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Ai fini dell’art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:

gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014

e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall’art. 12, Decreto Legge. n. 132 del 2014.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

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