Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

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Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Le domande di dichiarazione di esecutività di una decisione a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, di entrambi i regolamenti devono essere presentate all'Amtsgericht (tribunale distrettuale) o al tribunale della famiglia. Competenza territoriale esclusiva ha l'Amtsgericht presso la sede dell'organo giurisdizionale superiore regionale nel cui distretto risiede il debitore o nel cui distretto deve essere eseguita l'esecuzione forzata.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione dell'Amtsgericht in merito all'esecuzione forzata può essere impugnata a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti dinanzi all'organo giurisdizionale regionale superiore.

La decisione in merito alla domanda di cui sopra può essere impugnata dinanzi alla Corte federale di giustizia, a norma dell'articolo 50 di entrambi i regolamenti.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

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