Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

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Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

I ricorsi di cui all'articolo 44 devono essere presentati al cancelliere capo del tribunale competente (ex articolo 509-1 e 2 del Codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione giudiziaria. Vanno invece presentati al Presidente della Camera dei notai o, in caso di assenza o d'impossibilità a intervenire al suo vice, nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico (ex articolo 509-3 del codice di procedura civile).

Gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali vengono presentati i ricorsi ex articolo 49, paragrafo 2, sono rappresentati dai presidenti dei tribunali competenti (ex articolo 509-9 del Codice di procedura civile).

Nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una conciliazione giudiziale:

*Le domande di dichiarazione per l'esecutività di una decisione emessa da un giudice francese, al fine del riconoscimento e dell'esecuzione all'estero, vengono presentate al direttore della cancelleria dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione oppure ha omologato la conciliazione (ex articolo 509-1 del Codice di procedura civile).

*Le domande di riconoscimento o di constatazione di esecutività, sul territorio francese, dei titoli esecutivi francesi, vengono presentati al direttore della cancelleria del tribunale competente (ex articolo 509-2 del Codice di procedura civile).

Nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico:

*Le domande per ottenere atti autentici notarili francesi al fine della loro accettazione ed esecuzione all'estero vengono presentate al notaio o alla persona giuridica titolare dal punto di vista notarile che conserva l'originale dell'atto ricevuto (ex articolo 509-3 del Codice di procedura civile).

*Le domande di constatazione di esecutività dei titoli e degli atti stranieri sul territorio francese, vengono presentate al presidente del tribunale competente (ex articolo 509-9 del Codice di procedura civile).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Per impugnare una decisione emessa dal presidente del tribunale competente «in ultimo grado» è necessario presentare ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

I motivi alla base della presentazione di un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, difetto di competenza, mancanza di una base giuridica, assenza di motivi, decisioni contrastanti, ecc.), ma hanno in comune il fatto che la corte si limiterà ad eseguire una mera valutazione dell'applicazione della legge. La Corte di cassazione verifica ad esempio che nella decisione in esame non sussista violazione delle norme di legge oppure che la decisione non abbia tenuto in considerazione le stesse, ma non si pronuncia nel merito dei fatti.

La Corte di cassazione

5 quai de l'Horloge

75055 Parigi

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

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Ultimo aggiornamento: 12/01/2024

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