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Gli organi giurisdizionali aventi competenza per trattare le domande di dichiarazione di esecutività sono i tribunali della famiglia. I ricorsi avverso le decisioni relative a tali domande sono trattati dall'organo giurisdizionale di secondo grado competente in materia (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).
I mezzi di impugnazione della decisione pronunciata in secondo grado sono previsti nella procedura di cui all'articolo 25 della legge sugli organi giurisdizionali, dalla legge n. 14/60 e dall'emissione di un'ordinanza a norma dell'articolo 155 della Costituzione.
Non applicabile
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