Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

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Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Per pronunciarsi sulle richieste di dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado e piu specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia.

Per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni emesse su tali domande:

  • per presentare opposizione: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia;
  • per presentare appello: la Corte d'appello.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La sentenza emessa in appello può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di cassazione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non vi sono altre autorità, secondo i criteri dell’articolo 3, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2023

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