Competente per le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento è il giudice dell'esecuzione o il Bezirkgericht presso cui il convenuto ha domicilio o sede.
Competente per l'impugnazione di una decisione relativa alla domanda di richiesta di esecutività è il Landesgericht superiore; l'impugnazione va tuttavia effettuata presso l'organo giurisdizionale di primo grado.
Il ricorso per motivi di diritto alla Corte suprema va depositato presso il tribunale di primo grado.
In Austria non esistono altre autorità né operatori della giustizia ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, per quanto attiene alle questione relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.
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